29 Dicembre, 2018

Decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, in G.U. n. 300 del 28.12.2018

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI

Art. 1

Modifiche all’articolo 96 del Testo unico
delle imposte sui redditi

1. L’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e’ sostituito dal seguente: «Art. 96 (Interessi passivi). – 1. Gli
interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, compresi quelli
inclusi nel costo dei beni ai sensi dell’articolo 110, comma 1,
lettera b), sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a
concorrenza dell’ammontare complessivo:
a) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di
competenza del periodo d’imposta;
b) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati
riportati da periodi d’imposta precedenti ai sensi del comma 6.
2. L’eccedenza degli interessi passivi e degli oneri finanziari
assimilati rispetto all’ammontare complessivo degli interessi attivi
e proventi finanziari assimilati di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 e’ deducibile nel limite dell’ammontare risultante dalla
somma tra il 30 per cento del risultato operativo lordo della
gestione caratteristica del periodo d’imposta e il 30 per cento del
risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato da
periodi d’imposta precedenti ai sensi del comma 7. A tal fine si
utilizza prioritariamente il 30 per cento del risultato operativo
lordo della gestione caratteristica del periodo d’imposta e,
successivamente, il 30 per cento del risultato operativo lordo della
gestione caratteristica riportato da periodi d’imposta precedenti, a
partire da quello relativo al periodo d’imposta meno recente.
3. La disciplina del presente articolo si applica agli interessi
passivi e agli interessi attivi, nonche’ agli oneri finanziari e ai
proventi finanziari ad essi assimilati, che sono qualificati come
tali dai principi contabili adottati dall’impresa, e per i quali tale
qualificazione e’ confermata dalle disposizioni emanate in attuazione
dell’articolo 1, comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dell’articolo 4, commi 7-quater e 7-quinquies, del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e dell’articolo 13-bis, comma
11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e che derivano da
un’operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria
o da un rapporto contrattuale contenente una componente di
finanziamento significativa. Ai fini del presente articolo gli
interessi attivi, come individuati ai sensi del primo periodo,
assumono rilevanza nella misura in cui sono imponibili; assumono
rilevanza come interessi attivi o interessi passivi anche i proventi
e gli oneri che, pur derivando da strumenti finanziari che, in base
alla corretta applicazione dei principi contabili adottati, sono
qualificati come strumenti rappresentativi di capitale, sono
imponibili o deducibili in capo, rispettivamente, al percettore o
all’erogante. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica
amministrazione, ai fini del presente articolo, si considerano
interessi attivi rilevanti anche gli interessi legali di mora
calcolati ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231.
4. Per risultato operativo lordo della gestione caratteristica si
intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui
all’articolo 2425 del codice civile, lettere A) e B), con esclusione
delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di
locazione finanziaria di beni strumentali, assunti nella misura
risultante dall’applicazione delle disposizioni volte alla
determinazione del reddito di impresa. Per i soggetti che redigono il
bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le
voci di conto economico corrispondenti.
5. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, che per
effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2 risultano indeducibili in
un determinato periodo d’imposta, sono dedotti dal reddito dei
successivi periodi d’imposta, per un ammontare pari all’eventuale
differenza positiva tra:
a) la somma degli interessi attivi e dei proventi finanziari
assimilati di competenza del periodo d’imposta e del 30 per cento del
risultato operativo lordo della gestione caratteristica;
b) gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di
competenza del periodo d’imposta.
6. Qualora in un periodo d’imposta l’importo degli interessi attivi
e dei proventi finanziari assimilati di competenza sia superiore alla
somma tra gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di
competenza e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati
riportati da periodi d’imposta precedenti ai sensi del comma 5,
l’eccedenza puo’ essere riportata nei periodi d’imposta successivi.
7. Qualora in un periodo d’imposta il 30 per cento del risultato
operativo lordo della gestione caratteristica sia superiore alla
somma tra l’eccedenza di cui al comma 2 e l’importo degli interessi
passivi e degli oneri finanziari assimilati riportati da periodi
d’imposta precedenti ai sensi del comma 5, la quota eccedente puo’
essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei
successivi cinque periodi d’imposta.
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 non si applicano in relazione
agli interessi passivi e agli oneri finanziari assimilati che
presentano tutte le seguenti caratteristiche:
a) sono relativi a prestiti, utilizzati per finanziare un
progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine, che non sono
garantiti ne’ da beni appartenenti al gestore del progetto
infrastrutturale pubblico diversi da quelli afferenti al progetto
infrastrutturale stesso ne’ da soggetti diversi dal gestore del
progetto infrastrutturale pubblico;
b) il soggetto gestore del progetto infrastrutturale pubblico a
lungo termine e’ residente, ai fini fiscali, in uno Stato dell’Unione
europea;
c) i beni utilizzati per la realizzazione del progetto
infrastrutturale pubblico a lungo termine e quelli la cui
realizzazione, miglioramento, mantenimento costituiscono oggetto del
progetto si trovano in uno Stato dell’Unione europea.
9. Se il progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e’
caratterizzato da un regime di segregazione patrimoniale rispetto
alle altre attivita’ e passivita’ del gestore o il prestito
utilizzato per finanziare tale progetto e’ rimborsato esclusivamente
con i flussi finanziari attivi generati dal progetto stesso, gli
interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui al comma 8
sono quelli che maturano sui prestiti oggetto di segregazione
patrimoniale o su quelli destinati esclusivamente al finanziamento
del progetto e rimborsati solo con i flussi generati da esso. Negli
altri casi, gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di
cui al comma 8 sono determinati moltiplicando l’ammontare complessivo
degli interessi passivi e oneri finanziari assimilati per il rapporto
tra l’ammontare di ricavi o l’ammontare di incremento delle rimanenze
di lavori in corso su ordinazione derivante dalla realizzazione del
progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e l’ammontare
complessivo di ricavi o di incremento delle rimanenze.
10. Qualora si applichi il comma 8, il risultato operativo lordo
della gestione caratteristica e’ determinato senza tenere conto del
valore e dei costi della produzione afferenti al progetto
infrastrutturale pubblico a lungo termine.
11. Ai fini dei commi da 8 a 10, per progetto infrastrutturale
pubblico a lungo termine si intende il progetto rientrante tra quelli
cui si applicano le disposizioni della Parte V del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
12. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 non si applicano agli
intermediari finanziari, alle imprese di assicurazione nonche’ alle
societa’ capogruppo di gruppi assicurativi.
13. Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione
e dalle societa’ capogruppo di gruppi assicurativi, nonche’ dalle
societa’ di gestione dei fondi comuni d’investimento e dalle societa’
di intermediazione mobiliare di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, sono deducibili nei limiti del 96 per cento del
loro ammontare. Nell’ambito del consolidato nazionale di cui agli
articoli da 117 a 129, l’ammontare complessivo degli interessi
passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a
favore di altri soggetti partecipanti e’ integralmente deducibile
sino a concorrenza dell’ammontare complessivo degli interessi passivi
maturati in capo ai soggetti di cui al primo periodo partecipanti a
favore di soggetti estranei al consolidato. La societa’ o ente
controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di
cui al secondo periodo nella dichiarazione dei redditi del
consolidato di cui all’articolo 122, apportando la relativa
variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi
complessivi netti dei soggetti partecipanti.
14. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui agli
articoli da 117 a 129, l’eventuale eccedenza di interessi passivi ed
oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto, ad
esclusione di quella generatasi in periodi d’imposta anteriori
all’ingresso nel consolidato nazionale, puo’ essere portata in
abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui
altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso
periodo d’imposta:
a) una quota eccedente di cui al comma 7, anche riportata da
periodi d’imposta precedenti, purche’ non anteriori all’ingresso nel
consolidato nazionale;
b) una eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari
assimilati di cui al comma 1, lettere a) e b), purche’ nel secondo
caso si tratti di eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari
assimilati riportata da periodi d’imposta non anteriori all’ingresso
nel consolidato nazionale.
15. Resta ferma l’applicazione prioritaria delle regole di
indeducibilita’ assoluta previste dall’articolo 90, comma 2, e
dall’articolo 110, comma 7, del presente testo unico e dall’articolo
1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di
interessi sui prestiti dei soci delle societa’ cooperative.».
2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli articoli
84, comma 3, terzo periodo, 172, comma 7, quinto periodo, 173, comma
10 e 181, le parole «di cui al comma 4 dell’articolo 96» sono
sostituite dalle seguenti «di cui al comma 5 dell’articolo 96».

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSIZIONE IN USCITA

Art. 2

Modifiche all’articolo 166 del Testo unico
delle imposte sui redditi

1. L’articolo 166 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e’ sostituito dal seguente: «Art. 166 (Imposizione in uscita). – 1.
Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti che
esercitano imprese commerciali qualora si verifichi una delle
seguenti ipotesi:
a) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e
trasferiscono all’estero la propria residenza fiscale;
b) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e
trasferiscono attivi ad una loro stabile organizzazione situata
all’estero con riferimento alla quale si applica l’esenzione degli
utili e delle perdite di cui all’articolo 168-ter;
c) sono fiscalmente residenti all’estero, possiedono una stabile
organizzazione situata nel territorio dello Stato e trasferiscono
l’intera stabile organizzazione alla sede centrale o ad altra stabile
organizzazione situata all’estero;
d) sono fiscalmente residenti all’estero, possiedono una stabile
organizzazione situata nel territorio dello Stato e trasferiscono
attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione
alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata
all’estero;
e) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e sono
stati oggetto di incorporazione da parte di una societa’ fiscalmente
non residente oppure hanno effettuato una scissione a favore di una o
piu’ beneficiarie non residenti oppure hanno effettuato il
conferimento di una stabile organizzazione o di un ramo di essa
situati all’estero a favore di un soggetto fiscalmente residente
all’estero.
2. Ai fini delle lettere b) e d) del comma 1, il trasferimento di
attivi a una stabile organizzazione o da una stabile organizzazione
si intende effettuato quando, in applicazione dei criteri definiti
dall’OCSE, considerando la stabile organizzazione un’entita’ separata
e indipendente, che svolge le medesime o analoghe attivita’, in
condizioni identiche o similari, e tenendo conto delle funzioni
svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati, tali attivita’ si
considerano rispettivamente entrate nel patrimonio o uscite dal
patrimonio di tale stabile organizzazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1 sono imponibili i seguenti
redditi:
a) nel caso di cui alla lettera a) del comma 1 la plusvalenza,
unitariamente determinata, pari alla differenza tra il valore di
mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente
riconosciuto delle attivita’ e passivita’ del soggetto che
trasferisce la residenza fiscale che non sono confluite nel
patrimonio di una stabile organizzazione di tale soggetto situata nel
territorio dello Stato;
b) nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 la differenza tra
il valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente
riconosciuto degli attivi trasferiti alla stabile organizzazione
situata all’estero;
c) nel caso di cui alla lettera c) del comma 1 la plusvalenza,
unitariamente determinata, pari alla differenza tra il valore di
mercato e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto delle
attivita’ e passivita’ facenti parte del patrimonio della stabile
organizzazione trasferita alla sede centrale o alla stabile
organizzazione situata all’estero;
d) nel caso di cui alla lettera d) del comma 1 la differenza tra
il valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente
riconosciuto degli attivi trasferiti alla sede centrale o alla
stabile organizzazione situata all’estero;
e) nel caso di cui alla lettera e) del comma 1 la plusvalenza,
unitariamente determinata, pari alla differenza tra il valore di
mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente
riconosciuto delle attivita’ e passivita’ che prima del
perfezionamento dell’operazione facevano parte del patrimonio di un
soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato e che,
successivamente a tale perfezionamento, non confluiscono nel
patrimonio di una stabile organizzazione di un soggetto non residente
situata nel territorio dello Stato.
4. Il valore di mercato di cui al comma 3 e’ determinato con
riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti
tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera
concorrenza e in circostanze comparabili tenendo conto, qualora si
tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un ramo di
azienda, del valore dell’avviamento, calcolato tenendo conto delle
funzioni e dei rischi trasferiti. Ai fini della determinazione del
valore di mercato si tiene conto delle indicazioni contenute nel
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi
del comma 7 dell’articolo 110.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) ed e), sono altresi’
assoggettate alle imposte sui redditi le riserve in sospensione
d’imposta, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione,
che risultano iscritte in bilancio al termine dell’ultimo periodo
d’imposta di residenza o prima del perfezionamento dell’operazione
se, e nella misura in cui, non sono ricostituite nel patrimonio
contabile di una stabile organizzazione situata nel territorio dello
Stato. Nel caso di cui alla lettera c) sono altresi’ assoggettate
alle imposte sui redditi le riserve in sospensione d’imposta, incluse
quelle tassabili solo in caso di distribuzione, che risultano
iscritte nel rendiconto economico e patrimoniale di cui all’articolo
152, comma 1, nel momento in cui si considera effettuato il
trasferimento dell’intera stabile organizzazione.
6. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), qualora, successivamente
al trasferimento di residenza, non rimanga nel territorio dello Stato
una stabile organizzazione, le perdite realizzate fino al termine
dell’ultimo periodo d’imposta di residenza sono in primo luogo
compensate, senza applicazione del limite di cui all’articolo 84,
comma 1, con il reddito di tale periodo d’imposta e, per la parte
eventualmente eccedente, sono computate in diminuzione della
plusvalenza di cui al comma 3, lettera a), senza applicazione del
limite di cui al comma 1 dell’articolo 84. Nel caso di cui al comma
1, lettera a), qualora, successivamente al trasferimento di
residenza, rimanga nel territorio dello Stato una stabile
organizzazione, le perdite realizzate fino al termine dell’ultimo
periodo d’imposta di residenza sono in primo luogo compensate, con
applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1, con il
reddito di tale periodo d’imposta e, per la parte eventualmente
eccedente, al netto della quota, determinata ai sensi dell’articolo
181 senza applicazione delle condizioni e del limite di cui
all’articolo 172, riferibile alla stabile organizzazione, sono
computate in diminuzione della plusvalenza di cui al comma 3, lettera
a), senza applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1.
Nel caso di cui al comma 1, lettera c), le perdite realizzate fino al
termine dell’ultimo periodo d’imposta di esistenza in Italia della
stabile organizzazione sono in primo luogo compensate, senza
applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1, con il
reddito di tale periodo d’imposta e, per la parte eventualmente
eccedente, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui al
comma 3, lettera c), senza applicazione del limite di cui
all’articolo 84, comma 1. Qualora sia trasferito un ramo della
stabile organizzazione le perdite realizzate fino al termine del
periodo d’imposta precedente quello in cui si verifica il
trasferimento sono in primo luogo compensate, con applicazione del
limite di cui all’articolo 84, comma 1, con il reddito realizzato
dalla stabile organizzazione nel periodo d’imposta in cui si verifica
il trasferimento e, per la parte eventualmente eccedente, al netto
della quota, determinata ai sensi dell’articolo 181 senza
applicazione delle condizioni e del limite di cui all’articolo 172,
riferibile alla stabile organizzazione, sono computate in diminuzione
della plusvalenza di cui alla lettera c) del comma 3, senza
applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1. Nel caso di
cui al comma 1, lettera e), qualora sia realizzata una delle
operazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e b-bis), dell’articolo
178 e, successivamente al perfezionamento dell’operazione, non
rimanga nel territorio dello Stato una stabile organizzazione, le
perdite realizzate fino al termine dell’ultimo periodo d’imposta
prima del perfezionamento dell’operazione sono in primo luogo
compensate, senza applicazione del limite di cui all’articolo 84,
comma 1, con il reddito di tale periodo d’imposta e, per la parte
eventualmente eccedente, sono computate in diminuzione della
plusvalenza di cui, al comma 3, lettera e), senza applicazione del
limite di cui all’articolo 84, comma 1. Nel caso di cui al comma 1,
lettera e), qualora sia realizzata una delle operazioni di cui al
comma 1, lettere a), b) e b-bis) dell’articolo 178 e, successivamente
al perfezionamento dell’operazione, rimanga nel territorio dello
Stato una stabile organizzazione, le perdite realizzate fino al
termine dell’ultimo periodo d’imposta prima del perfezionamento
dell’operazione sono in primo luogo compensate, con applicazione del
limite di cui all’articolo 84, comma 1, con il reddito di tale
periodo d’imposta e, per la parte eventualmente eccedente, al netto
della quota, determinata ai sensi dell’articolo 181, riferibile alla
stabile organizzazione, sono computate in diminuzione della
plusvalenza di cui al comma 3, lettera e), senza applicazione del
limite di cui all’articolo 84, comma 1.
7. I redditi di cui al comma 3 sono determinati in via definitiva:
a) nel caso di cui alla lettera a), alla fine dell’ultimo periodo
d’imposta di residenza fiscale in Italia;
b) nel caso di cui alla lettera b), nel momento in cui si
considera effettuato il trasferimento alla stabile organizzazione
situata all’estero;
c) nel caso di cui alla lettera c), nel momento in cui si
considera effettuato il trasferimento dell’intera stabile
organizzazione;
d) nel caso di cui alla lettera d), nel momento in cui si
considera effettuato il trasferimento alla sede centrale o alla
stabile organizzazione situata all’estero;
e) nel caso di cui alla lettera e), nel momento in cui ha effetto
l’operazione.
8. Ai fini del comma 7, non si tiene conto delle minusvalenze o
delle plusvalenze realizzate successivamente al momento in cui sono
determinati in via definitiva i redditi ivi indicati.
9. L’imposta determinata sui redditi di cui al comma 3, diminuiti
delle perdite di cui al comma 6, previa opzione e subordinatamente
alla prestazione di eventuali garanzie, puo’ essere versata in cinque
rate annuali di pari importo se:
a) nel caso di cui comma 1, lettera a), la residenza fiscale e’
trasferita in uno Stato appartenente all’Unione europea oppure in uno
Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo incluso
nella lista, prevista dall’articolo 11, comma 4, lettera c), del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, degli Stati che
consentono un adeguato scambio di informazioni e con il quale
l’Italia ha stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in
materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella
assicurata dalla direttiva 2010/24/UE;
b) nel caso di cui al comma 1, lettera b), gli attivi sono
trasferiti a una stabile organizzazione situata in uno Stato di cui
alla lettera a);
c) nel caso di cui al comma 1, lettera c), la stabile
organizzazione e’ trasferita in uno Stato di cui alla lettera a);
d) nel caso di cui al comma 1, lettera d), gli attivi sono
trasferiti alla sede centrale o a una stabile organizzazione situate
in uno Stato di cui alla lettera a);
e) nel caso di cui al comma 1, lettera e), se la societa’
incorporante, la societa’ beneficiaria o la societa’ conferitaria
della stabile organizzazione sia fiscalmente residente in uno Stato
di cui alla lettera a).
10. L’opzione di cui al comma 9 riguarda necessariamente l’intera
imposta sui redditi di cui al comma 3, unitariamente determinata.
11. Nel caso si opti per la rateizzazione ai sensi del comma 9,
sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella
misura prevista dall’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
12. Costituiscono ipotesi di decadenza dalla rateizzazione, e
pertanto, comportano il versamento dell’imposta residua entro il
termine previsto per il successivo versamento:
a) nel caso di cui al comma 9, lettera a), il successivo
trasferimento della residenza fiscale in uno Stato diverso da quelli
previsti da tale lettera;
b) nel caso di cui al comma 9, lettera b), il successivo
trasferimento degli attivi a una stabile organizzazione situata in
uno Stato diverso da quelli previsti dalla lettera a) del citato
comma 9;
c) nel caso di cui al comma 9, lettera c), il successivo
trasferimento della stabile organizzazione in uno Stato diverso da
quelli previsti dalla lettera a) del citato comma 9;
d) nel caso di cui al comma 9, lettera d), il successivo
trasferimento della sede centrale in uno Stato diverso da quelli
previsti dalla lettera a) del citato comma 9 o il successivo
trasferimento degli attivi a una stabile organizzazione situata in
uno Stato diverso da quelli previsti dalla medesima lettera a);
e) nel caso di cui al comma 9, lettera e), il successivo
trasferimento della residenza fiscale della societa’ incorporante,
della societa’ beneficiaria o della societa’ conferitaria della
stabile organizzazione in uno Stato diverso da quelli previsti dalla
lettera a) di tale comma;
f) la fusione, la scissione o il conferimento di azienda che
comportano il trasferimento ad un soggetto residente in uno Stato
diverso da quelli previsti dal comma 9, lettera a), delle attivita’ e
passivita’ il cui valore di mercato ha concorso a formare la
plusvalenza di cui al comma 3;
g) la cessione a terzi degli attivi il cui valore di mercato ha
concorso a formare la plusvalenza di cui al comma 3, incluse le
operazioni assimilate alla cessione ai sensi dell’articolo 9, il
realizzo di tali attivi ai sensi dell’articolo 86, comma 1, lettera
b), o il loro assoggettamento a una delle operazioni di cui al comma
1, lettera c);
h) la dichiarazione di fallimento o l’estinzione del soggetto che
ha optato per la rateizzazione;
i) il mancato versamento di una rata che non sia regolarizzato
entro 5 mesi dalla data di scadenza;
l) la cessione delle quote da parte dei soci delle societa’ di
cui all’articolo 5.
13. Per le imprese individuali e le societa’ di persone si applica
l’articolo 17, comma 1, lettere g) e l).
14. Il trasferimento all’estero della residenza fiscale di una
societa’ di capitali non comporta di per se’ alcuna imposizione dei
soci di tale societa’.
15. Con uno o piu’ provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate possono essere emanate disposizioni di attuazione del
presente articolo, finalizzate a individuare le modalita’ di
esercizio dell’opzione di cui al comma 9, le circostanze in cui
l’efficacia di tale opzione puo’ essere subordinata alla prestazione
di garanzie e l’entita’ e la forma tecnica di tali garanzie, nonche’
le modalita’ di monitoraggio dell’eventuale verificarsi delle ipotesi
di decadenza dalla rateazione di cui al comma 12.».
2. Ai fini dell’articolo 166 del testo unico delle imposte sui
redditi, come modificato dal comma 1, restano fermi i provvedimenti
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ove compatibili, emanati in
attuazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2
luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2014,
n. 156, adottato in attuazione dell’articolo 166 del testo unico
delle imposte sui redditi, nella formulazione vigente anteriormente
alle modifiche apportate dal comma 1.

Art. 3

Modifiche all’articolo 166-bis del Testo unico
delle imposte sui redditi

1. L’articolo 166-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e’ sostituito dal seguente: «Art. 166-bis (Valori fiscali in
ingresso). – 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle seguenti ipotesi:
a) un soggetto che esercita un’impresa commerciale trasferisce
nel territorio dello Stato la propria residenza fiscale;
b) un soggetto fiscalmente residente all’estero trasferisce
attivi a una propria stabile organizzazione situata nel territorio
dello Stato;
c) un soggetto fiscalmente residente all’estero trasferisce nel
territorio dello Stato un complesso aziendale;
d) un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato
che possiede una stabile organizzazione situata all’estero con
riferimento alla quale si applica l’esenzione degli utili e delle
perdite di cui all’articolo 168-ter trasferisce alla sede centrale
attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione;
e) un soggetto fiscalmente residente all’estero che esercita
un’impresa commerciale e’ oggetto di incorporazione da parte di un
soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato, effettua
una scissione a favore di uno o piu’ beneficiari residenti nel
territorio dello Stato oppure effettua il conferimento di una stabile
organizzazione situata al di fuori del territorio dello Stato a
favore di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello
Stato.
2. Ai fini del comma 1, lettere b) e d), il trasferimento di attivi
a una stabile organizzazione o da una stabile organizzazione si
intende effettuato quando, in applicazione dei criteri definiti
dall’OCSE, considerando la stabile organizzazione un’entita’ separata
e indipendente, che svolge le medesime o analoghe attivita’, in
condizioni identiche o similari, e tenendo conto delle funzioni
svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati, tali attivi si
considerano rispettivamente entrati nel patrimonio o usciti dal
patrimonio di tale stabile organizzazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le attivita’ e le passivita’
facenti parte del patrimonio del soggetto che ha trasferito la
propria residenza fiscale nel territorio dello Stato, quelle facenti
parte del patrimonio del soggetto incorporato, di quello del soggetto
scisso o della stabile organizzazione oggetto di conferimento, gli
attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata nel territorio
dello Stato del soggetto non residente e quelli trasferiti dalla
stabile organizzazione situata all’estero alla sede centrale situata
in Italia, assumono quale valore fiscale il loro valore di mercato
se:
a) il soggetto di cui al comma 1, lettera a), prima del
trasferimento di residenza aveva la propria residenza fiscale in uno
Stato appartenente all’Unione europea oppure in uno Stato incluso
nella lista, prevista dall’articolo 11, comma 4, lettera c), del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, degli Stati che
consentono un adeguato scambio di informazioni;
b) il soggetto di cui al comma 1, lettera b), ha la propria
residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a);
c) il soggetto di cui al comma 1, lettera c), ha la propria
residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a);
d) lo Stato sul cui territorio si trova la stabile organizzazione
di cui alla lettera d) del comma 1 e’ uno di quelli previsti dalla
lettera a);
e) il soggetto di cui al comma 1, lettera e), ha la propria
residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a).
4. Il valore di mercato di cui al comma 3 e’ determinato con
riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti
tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera
concorrenza e in circostanze comparabili tenendo conto, qualora si
tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un ramo di
azienda, del valore dell’avviamento, calcolato tenendo conto delle
funzioni e dei rischi trasferiti. Ai fini della determinazione del
valore di mercato si tiene conto delle indicazioni contenute nel
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi
dell’articolo 110, comma 7.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, se non sono rispettate le
condizioni di cui al comma 3, le attivita’ e le passivita’ facenti
parte del patrimonio del soggetto che ha trasferito la propria
residenza fiscale nel territorio dello Stato, quelle facenti parte
del patrimonio del soggetto incorporato, di quello del soggetto
scisso o della stabile organizzazione oggetto di conferimento, gli
attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata nel territorio
dello Stato del soggetto non residente e quelli trasferiti dalla
stabile organizzazione situata all’estero alla sede centrale situata
in Italia, assumono quale valore fiscale il loro valore di mercato,
quale determinato in esito all’accordo preventivo di cui all’articolo
31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. In assenza di tale accordo, il valore fiscale delle attivita’
e delle passivita’ e’ assunto, per le prime, in misura pari al minore
tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore di
mercato determinato ai sensi del comma 4, mentre per le seconde, in
misura pari al maggiore tra questi.
6. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono
stabilite le modalita’ di segnalazione dei valori delle attivita’ e
delle passivita’ di cui ai commi 3 e 5. In caso di omessa o
incompleta segnalazione, si applica la sanzione amministrativa
prevista dall’articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471.».

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ CONTROLLATE NON RESIDENTI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ CONTROLLATE ESTERE

Art. 4

Modifiche all’articolo 167 del Testo unico
delle imposte sui redditi

1. L’articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e’ sostituito dal seguente: «Art. 167 (Disposizioni in materia di
imprese estere controllate). – 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano alle persone fisiche e ai soggetti di cui agli
articoli 5 e 73, comma 1, lettere a), b) e c), nonche’, relativamente
alle loro stabili organizzazioni italiane, ai soggetti di cui
all’articolo 73, comma 1, lettera d), che controllano soggetti non
residenti, come definiti ai commi 2 e 3.
2. Ai fini del presente articolo si considerano soggetti
controllati non residenti le imprese, le societa’ e gli enti non
residenti nel territorio dello Stato, per i quali si verifica almeno
una delle seguenti condizioni:
a) sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite
societa’ fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell’articolo 2359
del codice civile, da parte di un soggetto di cui al comma 1;
b) oltre il 50 per cento della partecipazione ai loro utili e’
detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o piu’ societa’
controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o tramite
societa’ fiduciaria o interposta persona, da un soggetto di cui al
comma 1.
3. Ai fini del presente articolo, si considerano altresi’ soggetti
controllati non residenti:
a) le stabili organizzazioni all’estero dei soggetti di cui al
comma 2;
b) le stabili organizzazioni all’estero di soggetti residenti che
abbiano optato per il regime di cui all’articolo 168-ter.
4. La disciplina del presente articolo si applica se i soggetti
controllati non residenti integrano congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla meta’
di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
indicati i criteri per effettuare, con modalita’ semplificate, la
verifica della presente condizione, tra i quali quello
dell’irrilevanza delle variazioni non permanenti della base
imponibile;
b) oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra in una
o piu’ delle seguenti categorie:
1) interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi
finanziari;
2) canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprieta’
intellettuale;
3) dividendi e redditi derivanti dalla cessione di
partecipazioni;
4) redditi da leasing finanziario;
5) redditi da attivita’ assicurativa, bancaria e altre
attivita’ finanziarie;
6) proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni
con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti
che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto
controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati
dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
7) proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore
economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti
che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto
controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati
dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente; ai
fini dell’individuazione dei servizi con valore economico aggiunto
scarso o nullo si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi del comma
7 dell’articolo 110.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il
soggetto di cui al comma 1 dimostra che il soggetto controllato non
residente svolge un’attivita’ economica effettiva, mediante l’impiego
di personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente
comma, il contribuente puo’ interpellare l’Agenzia delle Entrate ai
sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio
2000, n. 212. Per i contribuenti che aderiscono al regime
dell’adempimento collaborativo di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 5 maggio 2015, n. 128, l’istanza di interpello di cui al
secondo periodo puo’ essere presentata indipendentemente dalla
verifica delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b).
6. Ricorrendo le condizioni di applicabilita’ della disciplina del
presente articolo, il reddito realizzato dal soggetto controllato non
residente e’ imputato ai soggetti di cui al comma 1, nel periodo
d’imposta di questi ultimi in corso alla data di chiusura
dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto controllato non
residente, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili del
soggetto controllato non residente da essi detenuta, direttamente o
indirettamente. In caso di partecipazione indiretta per il tramite di
soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti, i redditi sono imputati a questi
ultimi soggetti in proporzione alle rispettive quote di
partecipazione.
7. Ai fini del comma 6, i redditi del soggetto controllato non
residente sono determinati a seconda delle sue caratteristiche, in
base alle disposizioni valevoli ai fini dell’imposta sul reddito
delle societa’ per i soggetti di cui all’articolo 73, fatta eccezione
per le disposizioni di cui agli articoli 30 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, 2, comma 36-decies, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, 1
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 86, comma 4,
del presente testo unico.
8. I redditi imputati e determinati ai sensi dei commi 6 e 7 sono
assoggettati a tassazione separata con l’aliquota media applicata sul
reddito del soggetto cui sono imputati e, comunque, non inferiore
all’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle societa’.
9. Dall’imposta determinata ai sensi del comma 8 sono ammesse in
detrazione, con le modalita’ e nei limiti di cui all’articolo 165, le
imposte sui redditi pagate all’estero a titolo definitivo dal
soggetto non residente.
10. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti
controllati non residenti non concorrono alla formazione del reddito
dei soggetti di cui al comma 1 fino a concorrenza dei redditi
assoggettati a tassazione ai sensi del comma 8, anche nei periodi
d’imposta precedenti. La previsione del precedente periodo non si
applica con riguardo a un organismo di investimento collettivo del
risparmio non residente. In questo caso, tuttavia, le imposte pagate
in Italia dai soggetti di cui al comma 1 si aggiungono al costo
fiscalmente riconosciuto delle quote del predetto organismo. Le
imposte pagate all’estero sugli utili che non concorrono alla
formazione del reddito ai sensi del primo periodo sono ammesse in
detrazione, con le modalita’ e nei limiti di cui all’articolo 165,
fino a concorrenza dell’imposta determinata ai sensi del comma 8,
diminuita degli importi ammessi in detrazione ai sensi del comma 9.
11. L’Agenzia delle Entrate, prima di procedere all’emissione
dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve
notificare all’interessato un apposito avviso con il quale viene
concessa al medesimo la possibilita’ di fornire, nel termine di
novanta giorni, le prove per la disapplicazione delle disposizioni
del presente articolo in base al comma 5. Qualora l’Agenzia delle
Entrate non ritenga idonee le prove addotte dovra’ darne specifica
motivazione nell’avviso di accertamento. Fatti salvi i casi in cui la
disciplina del presente articolo sia stata applicata oppure non lo
sia stata per effetto dell’ottenimento di una risposta favorevole
all’interpello di cui al comma 5, il soggetto di cui al comma 1 deve
segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di
partecipazioni in soggetti controllati non residenti di cui ai commi
2 e 3, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e
b).
12. L’esimente prevista nel comma 5 non deve essere dimostrata in
sede di controllo qualora il contribuente abbia ottenuto risposta
positiva al relativo interpello, fermo restando il potere
dell’Agenzia delle entrate di controllare la veridicita’ e
completezza delle informazioni e degli elementi di prova forniti in
tale sede.
13. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono
essere adottate ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, disposizioni attuative del presente articolo.».
SEZIONE II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIVIDENDI E PLUSVALENZE

Art. 5

Modifiche alle disposizioni del Testo unico riguardanti dividendi e
plusvalenze relativi a partecipazioni in soggetti non residenti

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 47, il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4.
Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono
integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili
provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o
territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai
criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1; a tali fini, si
considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al
possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di
partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167,
in societa’ residenti all’estero che conseguono utili dalla
partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o
territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Le
disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nel caso
in cui gli stessi utili siano gia’ stati imputati al socio ai sensi
del comma 6 dell’articolo 167 o sia dimostrato, anche a seguito
dell’esercizio dell’interpello di cui al comma 3 dell’articolo
47-bis, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della
partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lettera b), del
medesimo articolo. Ove la dimostrazione operi in applicazione della
lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 47-bis, per gli utili di
cui ai periodi precedenti, e’ riconosciuto al soggetto controllante,
ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel territorio
dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli
utili, un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione
delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili
maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in
proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana
relativa a tali utili. Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta,
l’ammontare del credito d’imposta di cui al periodo precedente e’
computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione
e’ stato omesso soltanto il computo del credito d’imposta in aumento
del reddito complessivo, si puo’ procedere di ufficio alla correzione
anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla
dichiarazione dei redditi. Qualora il contribuente intenda far valere
la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della
partecipazione, della condizione indicata nella lettera b) del comma
2 dell’articolo 47-bis ma non abbia presentato l’istanza di
interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero,
avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la
percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti
residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo
47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei
redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o
incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la
sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui
al periodo precedente si applicano anche alle remunerazioni di cui
all’articolo 109, comma 9, lettera b), relative a contratti stipulati
con associanti residenti nei predetti Paesi o territori.»;
b) dopo l’articolo 47 e’ inserito il seguente: «Art. 47-bis
(Disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati). – 1. I
regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti
all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico
europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri
un effettivo scambio di informazioni, si considerano privilegiati:
a) nel caso in cui l’impresa o l’ente non residente o non
localizzato in Italia sia sottoposto a controllo ai sensi
dell’articolo 167, comma 2, da parte di un partecipante residente o
localizzato in Italia, laddove si verifichi la condizione di cui al
comma 4, lettera a), del medesimo articolo 167;
b) in mancanza del requisito del controllo di cui alla lettera
a), laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50
per cento di quello applicabile in Italia. A tali fini, tuttavia, si
tiene conto anche di regimi speciali che non siano applicabili
strutturalmente alla generalita’ dei soggetti svolgenti analoga
attivita’ dell’impresa o dell’ente partecipato, che risultino
fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche
soggettive o temporali del beneficiario e che, pur non incidendo
direttamente sull’aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni
della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di
sotto del predetto limite e sempreche’, nel caso in cui il regime
speciale riguardi solo particolari aspetti dell’attivita’ economica
complessivamente svolta dal soggetto estero, l’attivita’ ricompresa
nell’ambito di applicazione del regime speciale risulti prevalente,
in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre attivita’ svolte
dal citato soggetto.
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente testo
unico che fanno riferimento ai regimi fiscali privilegiati di cui al
comma 1, il soggetto residente o localizzato nel territorio dello
Stato che detenga, direttamente o indirettamente, partecipazioni di
un’impresa o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori
a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui
al comma 1, puo’ dimostrare che:
a) il soggetto non residente svolga un’attivita’ economica
effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e
locali;
b) dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i
redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al
comma 1.
3. Ai fini del comma 2, il contribuente puo’ interpellare
l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b),
della legge 27 luglio 2000, n. 212.»;
c) all’articolo 68, comma 4:
1) il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «Le plusvalenze
realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con
associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui
all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, nonche’ le
plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell’articolo
67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al
patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44,
comma 2, lettera a), e contratti di cui all’articolo 109, comma 9,
lettera b), emessi o stipulati da imprese o enti residenti o
localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato
individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1,
salvo la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio
dell’interpello secondo le modalita’ del comma 3 dello stesso
articolo 47-bis, del rispetto della condizione indicata nella lettera
b) del comma 2 del medesimo articolo, concorrono a formare il reddito
per il loro intero ammontare»;
2) nel secondo periodo le parole «di cui alla citata lettera
c-bis) del comma 1, dell’articolo 67,» sono soppresse;
3) il quarto periodo e’ sostituito dai seguenti: «Qualora il
contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione
indicata nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 47-bis, ma non
abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del
medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto
risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla
cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati
in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in
base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, deve essere
segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio
residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella
dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa
prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. Ai fini del presente comma, la condizione
indicata nell’articolo 47-bis, comma 2, lettera b), deve sussistere,
ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i
rapporti detenuti da piu’ di cinque periodi di imposta e oggetto di
realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del
dante causa, e’ sufficiente che tale condizione sussista,
ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al
realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano
appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o non residenti
nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di
controllo ai sensi del comma 2 dell’articolo 167 ovvero che, ai sensi
del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di
altro soggetto residente o non residente nel territorio dello
Stato.»;
d) all’articolo 68, comma 4-bis, il primo periodo e’ sostituito
dal seguente: «Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in
imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime
fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui
all’articolo 47-bis, comma 1, per i quali sussiste la condizione di
cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, al cedente
controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel
territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue
controllate, spetta un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165
in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato
sugli utili maturati durante il periodo di possesso della
partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei
limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze.»;
e) all’articolo 86, comma 4-bis, il primo periodo e’ sostituito
dal seguente: «Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in
imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime
fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui
all’articolo 47-bis, comma 1, per i quali sussiste la condizione di
cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, al cedente
controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel
territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue
controllate, spetta un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165
in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato
sugli utili maturati durante il periodo di possesso della
partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei
limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze.»;
f) all’articolo 87:
1) al comma 1, la lettera c) e’ sostituita dalla seguente: «c)
residenza fiscale o localizzazione dell’impresa o ente partecipato in
Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato
individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1,
o, alternativamente, la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio
dell’interpello di cui allo stesso articolo 47-bis, comma 3, della
sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera b), del
medesimo articolo. Qualora il contribuente intenda far valere la
sussistenza di tale ultima condizione ma non abbia presentato la
predetta istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non abbia
ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti
dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o
localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato
individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1,
deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del
socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella
dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa
prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. Ai fini della presente lettera, la condizione
indicata nell’articolo 47-bis, comma 2, lettera b), deve sussistere,
ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i
rapporti detenuti da piu’ di cinque periodi di imposta e oggetto di
realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del
dante causa, e’ sufficiente che tale condizione sussista,
ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al
realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano
appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o meno nel
territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo
ai sensi del comma 2 dell’articolo 167 ovvero che, ai sensi del
medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di
altro soggetto residente o meno nel territorio dello Stato,»;
2) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Il requisito di
cui al comma 1, lettera c), deve sussistere, ininterrottamente, sin
dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da
piu’ di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con
controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, e’
sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i
cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del
precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i
soggetti residenti o meno nel territorio dello Stato tra i quali
sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell’articolo
167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al
comune controllo da parte di altro soggetto residente o non residente
nel territorio dello Stato. Il requisito di cui al comma 1, lettera
d), deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo,
almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo
stesso.»;
g) all’articolo 89, il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3.
Verificandosi la condizione dell’articolo 44, comma 2, lettera a),
ultimo periodo, l’esclusione del comma 2 si applica agli utili
provenienti da soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d),
e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all’articolo 109,
comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, se diversi da
quelli residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo
47-bis, comma 1, o, se ivi residenti o localizzati, sia dimostrato,
anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui al medesimo
articolo 47-bis, comma 3, il rispetto, sin dal primo periodo di
possesso della partecipazione, della condizione indicata nel medesimo
articolo, comma 2, lettera b). Gli utili provenienti dai soggetti di
cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), residenti o localizzati in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base
ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, e le remunerazioni
derivanti dai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b),
stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito
dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla
formazione del reddito dell’impresa o dell’ente ricevente per il 50
per cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrata, anche
a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui all’articolo 47-bis,
comma 3, la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera
a), del medesimo articolo; in tal caso, e’ riconosciuto al soggetto
controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel
territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti
percipienti gli utili, un credito d’imposta ai sensi dell’articolo
165 in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato
sugli utili maturati durante il periodo di possesso della
partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili
conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili.
Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, l’ammontare del credito
d’imposta di cui al periodo precedente e’ computato in aumento del
reddito complessivo. Se nella dichiarazione e’ stato omesso soltanto
il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo,
si puo’ procedere di ufficio alla correzione anche in sede di
liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei
redditi. Ai fini del presente comma, si considerano provenienti da
imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime
privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette
in tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi del comma
2 dell’articolo 167, in societa’ residenti all’estero che conseguono
utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati
in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali
utili. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin
dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione
indicata nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 47-bis ma non
abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del
medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto
risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da
partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o
territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai
criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata
nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei
casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei
redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo
8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro
intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all’articolo
109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui
all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.»;
h) all’articolo 168-ter:
1) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Quando la stabile
organizzazione soddisfa le condizioni di cui al comma 4 dell’articolo
167, l’opzione di cui al comma 1 si esercita, relativamente a tali
stabili organizzazioni, a condizione che ricorra l’esimente di cui al
comma 5 del citato articolo 167.»;
2) al comma 4, le parole «delle esimenti richiamate» sono
sostituite dalle seguenti: «dell’esimente richiamata»;
3) al comma 5 le parole «sono state disapplicate» sono
sostituite dalle seguenti: «risulti integrato il requisito del comma
1 dell’articolo 47-bis e non si siano rese applicabili».
2. All’articolo 27, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il primo periodo della lettera
b) e’ sostituito dal seguente: «sull’intero importo delle
remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli,
strumenti finanziari e contratti non relativi all’impresa ai sensi
dell’articolo 65, da imprese o enti residenti o localizzati in Stati
o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai
criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1 del citato testo unico,
salvo che sia avvenuta la dimostrazione, anche a seguito
dell’esercizio dell’interpello di cui al comma 3 dell’articolo 47-bis
dello stesso testo unico, che e’ rispettata, sin dal primo periodo di
possesso della partecipazione, la condizione di cui alla lettera b)
del comma 2 del medesimo articolo 47-bis.».
3. All’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, le parole: «esteri localizzati in Stati o territori
inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all’articolo 167,
comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «residenti o localizzati in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base
ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1».
4. All’articolo 1, comma 1007, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, le parole: «societa’ residenti o localizzate» sono sostituite
dalle seguenti: «imprese o enti residenti o localizzati» e le parole
«167, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «47-bis, comma 1».
5. All’articolo 1, comma 143, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
le parole «il riferimento si intende agli Stati o territori
individuati in base ai criteri di cui all’articolo 167, comma 4, del
citato testo unico, come da ultimo modificato dal comma 142 del
presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero agli Stati
o territori individuati in base ai criteri di cui al medesimo
articolo 167, comma 4, il riferimento si intende agli Stati o
territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai
criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, del citato testo unico».

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISALLINEAMENTI DA IBRIDI

Art. 6

Definizioni

1. Ai fini degli articoli del presente Capo si intende per:
a) «disallineamento», un effetto di doppia deduzione o di
deduzione senza inclusione;
b) «doppia deduzione», una deduzione dello stesso componente
negativo di reddito nella giurisdizione in cui e’ sostenuto ovvero
che si ritiene sia sostenuto, ossia la giurisdizione del pagatore e
in un’altra giurisdizione, ossia la giurisdizione dell’investitore.
Nel caso di un componente negativo di reddito sostenuto da un’entita’
ibrida o da una stabile organizzazione, la giurisdizione del pagatore
e’ la giurisdizione in cui l’entita’ ibrida o la stabile
organizzazione e’ stabilita o localizzata;
c) «deduzione senza inclusione», la deduzione di un componente
negativo di reddito in qualsiasi giurisdizione in cui lo stesso sia
sostenuto ovvero si ritiene sia sostenuto, ossia la giurisdizione del
pagatore, senza la corrispondente inclusione, a fini fiscali, del
correlato componente positivo di reddito nella diversa giurisdizione
del beneficiario. La giurisdizione del beneficiario e’ qualsiasi
giurisdizione in cui il componente positivo di reddito e’ conseguito
ovvero si ritiene conseguito a norma delle leggi di qualsiasi altra
giurisdizione;
d) «deduzione», l’importo considerato deducibile ai fini delle
imposte sui redditi a norma delle leggi della giurisdizione del
pagatore o dell’investitore. Il termine «deducibile» va interpretato
di conseguenza;
e) «inclusione», l’importo che rileva ai fini del calcolo del
reddito imponibile a norma delle leggi della giurisdizione del
beneficiario. Un componente positivo di reddito conseguito in base
alle previsioni contrattuali che regolano uno strumento finanziario
non e’ considerato incluso nella misura in cui esso beneficia di
sgravi fiscali che sono esclusiva conseguenza della sua
qualificazione in base alle leggi della giurisdizione del
beneficiario. Il termine «incluso» va interpretato di conseguenza;
f) «sgravio fiscale», l’esenzione totale o parziale
dall’imposizione, l’esclusione dal concorso alla formazione della
base imponibile, la riduzione dell’aliquota d’imposta applicabile
ovvero un qualsiasi credito o rimborso di imposta, diverso da un
credito per ritenute alla fonte;
g) «reddito a doppia inclusione», qualsiasi elemento di reddito
incluso a norma delle leggi di entrambe le giurisdizioni in cui si e’
verificato il disallineamento;
h) «soggetto» un individuo o un’entita’;
i) «entita’ ibrida», qualsiasi entita’ o accordo che in base alla
legislazione di uno Stato e’ considerato un soggetto passivo ai fini
delle imposte sui redditi e i cui componenti positivi e negativi di
reddito sono considerati componenti positivi e negativi di reddito di
un altro o di altri soggetti passivi a norma delle leggi di un’altra
giurisdizione;
l) «strumento finanziario», qualsiasi strumento che da’ origine a
componenti positivi di reddito propri di un rapporto giuridico di
finanziamento ovvero di un investimento di capitale e assoggettati ad
imposizione secondo le corrispondenti regole riguardanti i rapporti
di debito, di capitale o dei derivati, in base alle leggi della
giurisdizione del beneficiario o del pagatore;
m) «operatore finanziario», un soggetto che esercita regolarmente
l’attivita’ di acquisto o di vendita di strumenti finanziari per
proprio conto a scopo di lucro;
n) «trasferimento ibrido», qualsiasi accordo di trasferimento di
uno strumento finanziario in cui il rendimento sottostante e’
considerato, ai fini fiscali, come conseguito simultaneamente da piu’
di una delle parti dell’accordo ovvero il cui rendimento sottostante
e’ rilevante per la determinazione della sua remunerazione;
o) «trasferimento ibrido sul mercato», qualsiasi trasferimento
ibrido posto in essere da un operatore finanziario nell’ambito della
propria attivita’ ordinaria e non nel quadro di un accordo
strutturato;
p) «stabile organizzazione disconosciuta», l’esercizio di
attivita’ che, in base alla giurisdizione di residenza del
contribuente, costituisce stabile organizzazione e che, a norma delle
leggi dell’altra giurisdizione, non costituisce una stabile
organizzazione;
q) «accordo strutturato», un accordo che determina un
disallineamento da ibridi in cui l’impatto economico del
disallineamento e’ stato valutato nella negoziazione dei termini
dell’accordo ovvero un accordo finalizzato a produrre un
disallineamento da ibridi, salvo che il contribuente o un’impresa
associata possa ragionevolmente non essere consapevole di tale
disallineamento e non abbia condiviso il valore del beneficio fiscale
risultante dal disallineamento da ibridi;
r) «disallineamento da ibridi», una situazione che coinvolge un
soggetto passivo in cui:
1) un componente negativo di reddito, in base alle previsioni
contrattuali che regolano uno strumento finanziario ovvero un
trasferimento ibrido, genera una deduzione senza inclusione e
congiuntamente:
1.1. il corrispondente componente positivo di reddito non e’
incluso dalla giurisdizione del beneficiario in un periodo d’imposta
che inizia entro 12 mesi dalla fine del periodo d’imposta del
pagatore con riferimento al quale il componente negativo di reddito
e’ stato dedotto;
1.2. il disallineamento e’ imputabile a differenze nella
qualificazione dello strumento finanziario o del componente
reddituale in base alla giurisdizione del pagatore ed a quella
diversa del beneficiario;
2) in ogni caso, un componente negativo di reddito sostenuto
ovvero che si ritiene sia sostenuto in base alle previsioni
contrattuali che regolano uno strumento finanziario ovvero un
trasferimento ibrido non genera un disallineamento da ibridi se lo
sgravio fiscale concesso nella giurisdizione del beneficiario e’
dovuto esclusivamente allo status fiscale di quest’ultimo o al fatto
che lo strumento e’ soggetto ai termini di un regime fiscale
speciale;
3) un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si
ritiene sia sostenuto a favore di un’entita’ ibrida genera un effetto
di deduzione senza inclusione e il disallineamento e’ il risultato di
differenze nell’allocazione del corrispondente componente positivo di
reddito a favore dell’entita’ ibrida in base alle leggi della
giurisdizione in cui e’ stabilita o registrata l’entita’ ibrida ed
alle leggi della giurisdizione di qualsiasi soggetto con una
partecipazione in tale entita’ ibrida. In ogni caso, un componente
negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto non
determina un disallineamento da ibridi laddove la deduzione senza
inclusione si sarebbe verificata in ogni caso a causa dello status di
esenzione dall’imposta del beneficiario a norma delle leggi della sua
giurisdizione di residenza ovvero di localizzazione;
4) un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si
ritiene sia sostenuto a favore di un’entita’ avente una o piu’
stabili organizzazioni genera un effetto di deduzione senza
inclusione e tale disallineamento e’ il risultato di differenze
nell’allocazione del corrispondente componente positivo di reddito in
base alle leggi della giurisdizione di residenza della casa madre ed
alle leggi della giurisdizione di localizzazione della sua stabile
organizzazione ovvero alle leggi delle giurisdizioni di
localizzazione di due o piu’ stabili organizzazioni della stessa
entita’. In ogni caso, un componente negativo di reddito sostenuto
ovvero che si ritiene sia sostenuto non determina un disallineamento
da ibridi laddove la deduzione senza inclusione si sarebbe verificata
in ogni caso a causa dello status di esenzione dall’imposta del
beneficiario a norma delle leggi della sua giurisdizione di residenza
ovvero di localizzazione;
5) un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si
ritiene sia sostenuto genera un effetto di deduzione senza inclusione
a seguito dell’attribuzione del corrispondente componente positivo di
reddito a favore di una stabile organizzazione disconosciuta. In ogni
caso, un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si
ritiene sia sostenuto non determina un disallineamento da ibridi
laddove la deduzione senza inclusione si sarebbe verificata in ogni
caso a causa dello status di esenzione dall’imposta del beneficiario
a norma delle leggi della sua giurisdizione di residenza ovvero di
localizzazione;
6) un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si
ritiene sia sostenuto da parte di un’entita’ ibrida genera una
deduzione senza inclusione e tale disallineamento origina dal fatto
che il corrispondente componente positivo di reddito non e’
riconosciuto come tale in base alle leggi della giurisdizione del
beneficiario. Un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che
si ritiene sia sostenuto non determina un disallineamento da ibridi
qualora la deduzione senza inclusione si sarebbe verificata in ogni
caso a causa dello status di esenzione dall’imposta del beneficiario
a norma delle leggi della sua giurisdizione di residenza ovvero di
localizzazione;
7) un componente negativo di reddito relativo ad una operazione
che si ritiene sia intervenuta tra la sede centrale e la stabile
organizzazione ovvero tra due o piu’ stabili organizzazioni genera
una deduzione senza inclusione e tale disallineamento origina dal
fatto che il corrispondente componente positivo di reddito non e’
riconosciuto come tale in base alle leggi della giurisdizione del
beneficiario. Il componente negativo di reddito relativo all’onere
figurativo non determina un disallineamento da ibridi qualora la
deduzione senza inclusione si sarebbe verificata in ogni caso a causa
dello status di esenzione dall’imposta del beneficiario a norma delle
leggi della sua giurisdizione di residenza ovvero di localizzazione;
8) si verifica un fenomeno di doppia deduzione di componenti
negativi di reddito;
s) «TUIR», testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
t) «soggetto passivo», le societa’ ed enti di cui all’articolo
73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR nonche’ i soggetti di cui alla
lettera c) del medesimo comma 1 che sono titolari di reddito di
impresa, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di
societa’ ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del
TUIR, le societa’ di cui all’articolo 5 del TUIR, con esclusione
delle societa’ semplici e dei soggetti ad esse assimilati, nonche’ le
persone fisiche che esercitano un’attivita’ di impresa;
u) «impresa associata»:
1) un’entita’ nella quale il soggetto passivo detiene
direttamente o indirettamente una partecipazione in termini di
diritto di voto o proprieta’ del capitale pari o superiore al 50 per
cento ovvero ha il diritto di ricevere una percentuale degli utili di
tale entita’ pari o superiore al 50 per cento;
2) un individuo o un’entita’ che detiene direttamente o
indirettamente nel patrimonio di un soggetto passivo una
partecipazione in termini di diritto di voto o proprieta’ del
capitale pari o superiore al 50 per cento ovvero ha il diritto di
ricevere una percentuale degli utili del contribuente pari o
superiore al 50 per cento;
3) un’entita’ che faccia parte del medesimo gruppo consolidato
a fini di contabilita’ finanziaria del soggetto passivo;
4) un’impresa nella quale il soggetto passivo eserciti
un’influenza dominante sulla gestione ai sensi dell’articolo 2359 del
codice civile;
5) un’impresa che eserciti un’influenza dominante sulla
gestione del soggetto passivo ai sensi dell’articolo 2359 del codice
civile;
v) «gruppo consolidato a fini di contabilita’ finanziaria», un
gruppo composto da tutte le entita’ pienamente incluse nel bilancio
consolidato redatto in conformita’ dei principi internazionali
d’informativa finanziaria (IFRS) o del sistema nazionale di
informativa finanziaria di uno Stato membro;
z) «componente negativo di reddito», un onere al quale e’
associato un flusso finanziario che trova manifestazione nello stesso
periodo di imposta in cui detto onere risulta sostenuto oppure in un
periodo di imposta anteriore o posteriore ovvero un onere che si
considera sostenuto sulla base delle regole di attribuzione degli
utili e delle perdite della stabile organizzazione nei rapporti con
la casa madre e con le altre stabili organizzazioni secondo le norme
del suo Stato di localizzazione nonche’ di quello della casa madre e
delle altre stabili organizzazioni;
2. Ai fini della lettera r) del comma 1:
a) un componente negativo di reddito che rappresenta il
rendimento del sottostante strumento finanziario trasferito non
determina un disallineamento da ibridi di cui al numero 1) della
stessa lettera r), qualora:
1) nell’ipotesi in cui il componente negativo di reddito sia
sostenuto da un soggetto passivo nell’ambito di un trasferimento
ibrido sul mercato, gli importi ricevuti in relazione allo strumento
finanziario trasferito siano integralmente imponibili;
2) nell’ipotesi in cui il componente negativo di reddito sia
sostenuto da un operatore finanziario non residente a favore del
beneficiario residente nell’ambito di un trasferimento ibrido sul
mercato, la giurisdizione dell’operatore finanziario non residente
imponga a tale soggetto di includere integralmente nel suo reddito
imponibile gli importi ricevuti in relazione allo strumento
finanziario trasferito;
b) il disallineamento da ibridi si verifica ai sensi dei numeri
6), 7) e 8) della stessa lettera r) solo nel periodo di imposta e
nella misura in cui la giurisdizione del pagatore consente la
deduzione a fronte di un importo che non rappresenta reddito a doppia
inclusione;
c) un disallineamento e’ ritenuto un disallineamento da ibridi se
si verifica tra imprese associate, tra un soggetto passivo e
un’impresa associata, tra la sede centrale e una stabile
organizzazione, tra due o piu’ stabili organizzazioni della stessa
entita’ ovvero nell’ambito di un accordo strutturato;
d) le differenze di reddito imponibile ascrivibili alla
valorizzazione del medesimo componente di reddito effettuata secondo
le regole delle singole giurisdizioni coinvolte, anche per effetto
dell’applicazione dei prezzi di trasferimento, non rientrano nella
definizione di disallineamento da ibridi;
e) i benefici di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, non determinano l’emersione di un disallineamento da
ibridi.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera u), se un individuo o
un’entita’ detiene direttamente o indirettamente nel patrimonio di un
soggetto passivo e in una o piu’ entita’ una partecipazione pari o
superiore al 50 per cento, tutte le entita’ interessate ed il
soggetto passivo, sono considerate imprese associate.
4. Qualora il disallineamento si verifichi ai sensi del comma 1,
lettera r), numero 1), nella definizione di «impresa associata» il
requisito del 50 per cento e’ sostituito da un requisito del 25 per
cento.
5. Un soggetto che agisce di concerto con un altro soggetto in
relazione ai diritti di voto o alla proprieta’ del capitale di
un’entita’ e’ considerato detentore di una partecipazione in tutti i
diritti di voto o nell’intera proprieta’ del capitale dell’entita’
detenuti dall’altro soggetto.
6. Ai fini del comma 1, lettera r), numero 8), qualora un soggetto
passivo sostiene un costo la cui deduzione e’ negata ai sensi
dell’articolo 8, comma 1, e in uno o piu’ periodi d’imposta
successivi consegue un reddito imponibile per il tramite di una
stabile organizzazione all’estero ovvero di una societa’ controllata
non residente per la quale e’ stata esercitata l’opzione di cui
all’articolo 130 e seguenti del TUIR, tale reddito e’ escluso da
imposizione fino a concorrenza dell’ammontare dei costi la cui
deduzione e’ stata negata per effetto dell’applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 8. In tal caso,
l’imposta estera relativa al componente di reddito escluso da
imposizione non rileva ai fini dell’articolo 165 del TUIR.

Art. 7

Giurisdizione

1. Lo Stato italiano e’ lo Stato del pagatore qualora il componente
negativo di reddito sia deducibile ai fini della determinazione del
reddito imponibile di un soggetto passivo.
2. Lo Stato italiano e’ lo Stato dell’investitore qualora il
componente negativo di reddito sostenuto, ovvero che si ritiene sia
sostenuto, da una stabile organizzazione di un soggetto passivo o da
un soggetto non residente sia imputato ad un soggetto passivo e sia
deducibile ai fini della determinazione del suo reddito imponibile.
3. Lo Stato italiano e’ lo Stato del beneficiario laddove il
componente positivo di reddito sia attribuito ad un soggetto passivo
in base alla giurisdizione del pagatore.

Art. 8

Disallineamenti da ibridi

1. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determina una
doppia deduzione, la deduzione del componente negativo di reddito e’
negata in capo al soggetto passivo qualora lo Stato italiano sia lo
Stato dell’investitore ovvero qualora sia lo Stato del pagatore e la
deduzione del componente negativo di reddito non e’ negata nello
Stato dell’investitore. L’indeducibilita’ nello Stato
dell’investitore deve risultare da una dichiarazione rilasciata dal
contribuente ivi residente o localizzato ovvero da altri elementi
certi e precisi.
2. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determina una
deduzione senza inclusione:
a) qualora lo Stato italiano sia lo Stato del pagatore, la
deduzione del componente negativo di reddito e’ negata in capo al
soggetto passivo, salvo che il disallineamento non sia neutralizzato
in un altro Stato. L’inclusione nello Stato della casa madre ovvero
nello Stato di localizzazione della stabile organizzazione deve
risultare da una dichiarazione rilasciata dal contribuente ivi
residente o localizzato ovvero da altri elementi certi e precisi;
b) qualora lo Stato italiano sia lo Stato del beneficiario e la
deduzione del componente negativo di reddito non e’ negata nello
Stato del pagatore, l’importo del corrispondente componente positivo
di reddito che altrimenti genererebbe un disallineamento e’
imponibile in capo al soggetto passivo, salvo che il disallineamento
non sia neutralizzato in un altro Stato. L’indeducibilita’ nello
Stato del pagatore ovvero l’inclusione nello Stato di localizzazione
della stabile organizzazione del soggetto passivo deve risultare da
una dichiarazione rilasciata dal contribuente ivi residente o
localizzato ovvero da altri elementi certi e precisi;
c) qualora la deduzione di un componente negativo di reddito sia
stata negata in capo ad un soggetto passivo in applicazione della
lettera a), la successiva inclusione, nello Stato estero di residenza
ovvero di localizzazione del beneficiario, del corrispondente
componente positivo nel suo reddito imponibile, in un periodo
d’imposta che inizia oltre 12 mesi dalla fine del periodo d’imposta
del soggetto passivo con riferimento al quale la deduzione e’ stata
negata, fa sorgere in capo a quest’ultimo il diritto alla
corrispondente deduzione del componente negativo di reddito in
precedenza non dedotto.
3. Non e’ consentita la deduzione di un componente negativo di
reddito da parte di un soggetto passivo nella misura in cui esso
finanzi, direttamente o indirettamente, oneri deducibili che generano
un disallineamento da ibridi mediante una transazione o serie di
transazioni tra imprese associate o che sono parti di un accordo
strutturato. In deroga a quanto riportato nel periodo precedente, il
componente negativo di reddito sostenuto o che si ritiene sia
sostenuto da un soggetto passivo e’ deducibile se e nella misura in
cui uno degli Stati di residenza o di localizzazione dei soggetti
coinvolti nella transazione o nella serie di transazioni abbia
effettuato un adeguamento equivalente con l’effetto di neutralizzare
il disallineamento da ibridi in questione.
4. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi coinvolge un
reddito di una stabile organizzazione disconosciuta di un soggetto
passivo residente, tale reddito e’ imponibile in capo a quest’ultimo.
Il periodo precedente non trova applicazione laddove le disposizioni
di una convenzione per evitare le doppie imposizioni in essere tra lo
Stato italiano ed un Paese terzo prevedano l’obbligo di esentare il
reddito.
5. Nel caso dei rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del
comma 1 dell’articolo 44 del TUIR, nonche’ delle operazioni che
producono analoghi effetti economici, aventi ad oggetto obbligazioni
e titoli similari o titoli atipici, il credito per le imposte estere
spetta in misura corrispondente alla differenza positiva tra il
provento cui detto credito si ricollega e l’onere finanziario
relativo alle suddette operazioni.

Art. 9

Disallineamenti da ibridi inversi

1. Se una o piu’ imprese associate non residenti, che detengono
complessivamente un interesse diretto o indiretto pari o superiore al
50 per cento dei diritti di voto, della partecipazione al capitale o
dei diritti di partecipazione agli utili in un’entita’ ibrida
costituita o stabilita nello Stato, sono situate in una giurisdizione
o in giurisdizioni che considerano l’entita’ ibrida soggetto
imponibile, il reddito prodotto dall’entita’ ibrida e’ soggetto a
imposizione nella misura in cui quest’ultimo non e’ altrimenti
soggetto a imposta a norma delle leggi di un altro Stato.
2. Il comma 1 non si applica agli organismi di investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia di cui al comma
5-quinquies dell’articolo 73 del TUIR.

Art. 10

Disallineamenti da residenza fiscale

1. Un componente negativo di reddito, sostenuto da un soggetto
passivo che e’ anche residente ai fini fiscali in un altro Stato
membro dell’Unione europea in base alla legge interna di tale Stato
ed e’ ivi considerato residente ai fini della convenzione per evitare
le doppie imposizioni in essere tra lo Stato italiano e tale Stato,
non e’ deducibile qualora tale componente negativo di reddito sia
considerato deducibile nello Stato estero e la deduzione non e’ ivi
compensata da un reddito a doppia inclusione. La disposizione di cui
al periodo precedente si applica a condizione che il disallineamento
non sia neutralizzato dall’altro Stato.
2. Un componente negativo di reddito, sostenuto da un soggetto
passivo che e’ anche residente ai fini fiscali in un Paese non
appartenente all’Unione europea, non e’ deducibile qualora tale
componente negativo di reddito sia considerato deducibile nel Paese
terzo e la deduzione non e’ ivi compensata da un reddito a doppia
inclusione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica a
condizione che il disallineamento non sia neutralizzato dal Paese
terzo.
3. Qualora la deduzione di un componente negativo di reddito sia
stata negata in capo ad un soggetto passivo in applicazione dei commi
1 e 2 e lo stesso consegue un componente positivo di reddito a doppia
inclusione in un periodo d’imposta successivo, quest’ultimo e’
escluso da imposizione sino a concorrenza dell’ammontare del
componente negativo di reddito la cui deduzione e’ stata negata in
applicazione dei commi 1 e 2.

Art. 11

Disposizioni in materia di controlli

1. Senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice,
l’accertamento di eventuali violazioni delle disposizioni del
presente Capo deve essere effettuato con apposito atto, preceduto, a
pena di nullita’, dalla notifica al contribuente di una richiesta di
chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui
sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile una
violazione.
2. La richiesta motivata di chiarimenti e’ notificata
dall’amministrazione finanziaria ai sensi dell’articolo 60 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e,
entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell’atto
impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di
inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere
alla richiesta e quella di decadenza dell’amministrazione dal potere
di notificazione dell’atto impositivo intercorrono non meno di
sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la
notificazione dell’atto impositivo e’ automaticamente prorogato, in
deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni.

CAPO V
DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

Art. 12

Definizione di intermediari finanziari

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 96, comma 5, nel testo in vigore fino al periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, il primo periodo e’
sostituito dal seguente: «Le disposizioni dei commi precedenti non si
applicano agli intermediari finanziari, alle imprese di assicurazione
nonche’ alle societa’ capogruppo di gruppi assicurativi»;
b) all’articolo 106:
1) al comma 3, le parole «enti creditizi e finanziari di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87» sono sostituite dalle
seguenti: «intermediari finanziari»;
2) al comma 4, le parole «enti creditizi e finanziari» sono
sostituite dalle seguenti: «intermediari finanziari»;
c) all’articolo 113:
1) ai comma 1 e 5, le parole «enti creditizi» sono sostituite
dalle seguenti: «intermediari finanziari»;
2) al comma 2, lettera b), le parole: «enti creditizi o
finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «intermediari
finanziari»;
3) al comma 6, le parole: «ente creditizio» sono sostituite
dalle seguenti: «intermediario finanziario»;
d) dopo l’articolo 162 e’ inserito il seguente: «Art. 162-bis
(Intermediari finanziari e societa’ di partecipazione). – 1. Ai fini
delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’
produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si
definiscono:
a) intermediari finanziari:
1) i soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e i soggetti con
stabile organizzazione nel territorio dello Stato aventi le medesime
caratteristiche;
2) i confidi iscritti nell’elenco di cui all’articolo 112-bis
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
3) gli operatori del microcredito iscritti nell’elenco di cui
all’articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
4) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente
l’attivita’ di assunzione di partecipazioni in intermediari
finanziari, diversi da quelli di cui al numero 1);
b) societa’ di partecipazione finanziaria: i soggetti che
esercitano in via esclusiva o prevalente l’attivita’ di assunzione di
partecipazioni in intermediari finanziari;
c) societa’ di partecipazione non finanziaria e assimilati:
1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente
l’attivita’ di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli
intermediari finanziari;
2) i soggetti che svolgono attivita’ non nei confronti del
pubblico di cui al comma 2 dell’articolo 3 del regolamento emanato in
materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106,
comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, nonche’ dell’articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge
30 aprile 1999, n. 130.
2. Ai fini del comma 1, l’esercizio in via prevalente di attivita’
di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari sussiste,
quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo
esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in
detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali
intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati, inclusi gli
impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al
50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale, inclusi gli impegni
ad erogare fondi e le garanzie rilasciate.
3. Ai fini del comma 1, l’esercizio in via prevalente di attivita’
di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli
intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del
bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare
complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi
patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati,
sia superiore al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale.».
2. All’articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole «Per le banche e gli altri enti e
societa’ finanziari indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni» sono sostituite
dalle seguenti: «Per gli intermediari finanziari»;
2) al comma 2, le parole «diversi dalle banche» sono sostituite
dalle seguenti: «diversi dai soggetti di cui al comma 1»;
3) al comma 9, le parole: «Per le societa’ la cui attivita’
consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di
partecipazioni in societa’ esercenti attivita’ diversa da quella
creditizia o finanziaria, per le quali sussista l’obbligo
dell’iscrizione, ai sensi dell’articolo 113 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, nell’apposita sezione dell’elenco generale
dei soggetti operanti nel settore finanziario» sono sostituite dalle
seguenti: «Per le societa’ di partecipazione non finanziaria e
assimilati»;
3. Al comma 65 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.
208, le parole «Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87» sono sostituite dalle seguenti:
«Per gli intermediari finanziari»;
4. Il comma 10 dell’articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 141, e’ sostituito dal seguente: «10. Gli obblighi
comunicativi di cui all’articolo 7, sesto e undicesimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
permangono nei confronti delle societa’ di partecipazione non
finanziaria e assimilati di cui alla lettera c) del comma 1
dell’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, anche se esclusi dagli obblighi dell’articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».
5. All’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 43-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole
«del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87» sono sostituite
dalle seguenti: «del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136» e le
parole «dell’articolo 40 del predetto decreto n. 87 del 1992» sono
sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 36 del predetto decreto n.
136 del 2015».

CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui ai Capi I, II e III, Sezione I si
applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2018.
2. Il comma 5 dell’articolo 96 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 1 del presente
decreto, si applica anche agli interessi passivi e oneri finanziari
assimilati che al termine del periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2018 non sono stati dedotti per effetto della disciplina
contenuta nell’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi
nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate con
il medesimo articolo 1.
3. Per la determinazione del risultato operativo lordo della
gestione caratteristica di cui al comma 4 dell’articolo 96 del testo
unico delle imposte sui redditi, come modificato dall’articolo 1 del
presente decreto:
a) non si tiene conto dei proventi e degli oneri rilevati
all’interno del valore e dei costi della produzione nel conto
economico dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o degli
esercizi precedenti e per i quali sussistono tutte le seguenti
condizioni: ai fini dell’articolo 96, nel testo vigente anteriormente
alle modifiche apportate dall’articolo 1, hanno concorso alla
formazione del risultato operativo lordo dell’esercizio in cui sono
stati rilevati contabilmente; al termine dell’esercizio in corso al
31 dicembre 2018 non hanno ancora assunto, in tutto o in parte,
rilevanza fiscale e assumono rilevanza fiscale negli esercizi
successivi;
b) le voci del valore e dei costi della produzione rilevate nei
conti economici degli esercizi successivi a quello in corso al 31
dicembre 2018 che rappresentano una rettifica con segno opposto di
voci del valore e dei costi della produzione rilevate nel conto
economico dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o degli
esercizi precedenti sono assunte per il loro valore contabile,
indipendentemente dal valore, eventualmente diverso, risultante
dall’applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del
reddito di impresa.
4. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2018 gli interessi passivi e gli oneri finanziari
assimilati, sostenuti in relazione a prestiti stipulati prima del 17
giugno 2016 la cui durata o il cui importo non sono stati modificati
successivamente a tale data a seguito di variazioni contrattuali sono
deducibili per un importo corrispondente alla somma tra:
a) il 30 per cento del risultato operativo lordo prodotto a
partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2007 e che, al termine del periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2018, non era stato utilizzato per la deduzione degli
interessi passivi e degli oneri finanziari ai sensi della disciplina
contenuta nell’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi
nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate con
l’articolo 1 del presente decreto;
b) l’importo che risulta deducibile in applicazione delle
disposizioni dell’articolo 96 del testo unico delle imposte sui
redditi come modificato dall’articolo 1 del presente decreto.
5. Nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 il contribuente puo’
scegliere, ai fini della deduzione degli interessi passivi indicati
nel comma 4, se utilizzare prioritariamente l’ammontare di cui alla
lettera a) o l’importo di cui alla lettera b) del comma 4.
6. Le disposizioni del Capo III, Sezione II, si applicano a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2018, nonche’ agli utili percepiti e alle plusvalenze
realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta.
7. Ai fini del Capo III, restano applicabili, ove compatibili, le
disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
21 novembre 2001, n. 429, adottato in attuazione del comma 8
dell’articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dal
comma 1 dell’articolo 4.
8. Le disposizioni del Capo IV, ad esclusione di quelle relative
all’articolo 9, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019; quelle relative
all’articolo 9 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.
9. Le disposizioni del Capo V si applicano a decorrere dal periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2018; con riferimento ai periodi
d’imposta precedenti ai quali si applicano le disposizioni di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, per i quali i termini per
il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti
anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla
determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui
redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’imposta
regionale sulle attivita’ produttive, relativi ai medesimi periodi
d’imposta, derivanti dall’applicazione delle disposizioni vigenti in
tali periodi, anche se non coerenti con le disposizioni di cui ai
commi 2 e 3 dell’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, introdotto dalla lettera d) del comma 1
dell’articolo 12. Ai fini del presente comma gli effetti sulla
determinazione del reddito complessivo e del valore della produzione
netta sono fatti salvi purche’ prodotti da comportamenti tra loro
coerenti manifestati entro l’8 agosto 2018.
10. Per i soggetti di cui al numero 1) della lettera c) del comma 1
dell’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, introdotto dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 12, con
riferimento ai periodi d’imposta a decorrere da quello in corso alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141, e precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2018, per i quali
i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono
scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli
effetti sulla determinazione del reddito complessivo ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini
dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, relativi ai
medesimi periodi d’imposta, derivanti dall’applicazione delle
disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non coerenti con le
disposizioni di cui al comma 3 del predetto articolo 162-bis. Ai fini
del presente comma gli effetti sulla determinazione del reddito
complessivo e del valore della produzione netta sono fatti salvi
purche’ prodotti da comportamenti tra loro coerenti manifestati entro
l’8 agosto 2018.

Art. 14

Abrogazioni

1. Il comma 6 dell’articolo 179 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e’ abrogato con effetto dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
2. All’articolo 1, comma 36, della legge 24 dicembre 2007, n. 244:
a) nel primo periodo, le parole da «, ferma restando» e fino alla
fine del periodo sono soppresse;
b) il secondo periodo e’ soppresso.
3. All’articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il
comma 13 e’ abrogato.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 hanno effetto dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Art. 14

Abrogazioni

1. Il comma 6 dell’articolo 179 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e’ abrogato con effetto dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
2. All’articolo 1, comma 36, della legge 24 dicembre 2007, n. 244:
a) nel primo periodo, le parole da «, ferma restando» e fino alla
fine del periodo sono soppresse;
b) il secondo periodo e’ soppresso.
3. All’articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il
comma 13 e’ abrogato.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 hanno effetto dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Art. 15

Disposizioni finanziarie

(Omissis).

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