18 Marzo, 2019

Decreto min. 27 febbraio 2019, in suppl. ord. n. 10 alla G.U. n. 65 del 18.3.2019

Art. 1

Approvazione delle modifiche
agli indici sintetici di affidabilita’ fiscale

1. Sono approvate, in base all’art. 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le modifiche agli indici sintetici
di affidabilita’ fiscale approvati con i decreti ministeriali 23
marzo 2018 e 28 dicembre 2018, indicate nei successivi articoli.
2. Le risultanze dell’applicazione degli indici sintetici di
affidabilita’ fiscale, integrati con le modifiche approvate con il
presente decreto, determinate anche a seguito della dichiarazione di
ulteriori componenti positivi di reddito per migliorare il profilo di
affidabilita’, rilevano ai fini dell’accesso al regime premiale di
cui al comma 11, dell’art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, e delle attivita’ di analisi del rischio di evasione fiscale,
di cui al successivo comma 14 del medesimo art. 9-bis.

Art. 2

Interventi correttivi agli indici sintetici
di affidabilita’ fiscale per la gestione delle imprese
che transitano dal sistema contabile improntato
al criterio di competenza a quello di cassa o viceversa

1. Sono introdotti interventi modificativi agli indici sintetici di
affidabilita’ fiscale sulla base della nota tecnica e metodologica di
cui all’Allegato 1.
2. Le modifiche di cui al comma precedente si applicano nei
confronti delle imprese che, per il periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2018, determinano il reddito secondo quanto previsto
dall’art. 66, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, e che nel periodo di imposta precedente
hanno determinato il reddito secondo quanto previsto dall’art. 56 del
medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o viceversa.

Art. 3

Modifiche delle Territorialita’

1. Le modifiche all’indice sintetico di affidabilita’ fiscale
AM05U, relative all’aggiornamento della «Territorialita’ dei Factory
Outlet Center», sono individuate sulla base della nota tecnica e
metodologica di cui all’Allegato 2.
2. Le modifiche all’indice sintetico di affidabilita’ fiscale
AG44U, relative all’aggiornamento delle aggregazioni comunali, a
seguito delle variazioni amministrative occorse nel 2018, sono
individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui
all’Allegato 3.
3. Le modifiche all’indice sintetico di affidabilita’ fiscale
AG72U, relative all’aggiornamento della «Territorialita’ del livello
delle tariffe applicate per l’erogazione del servizio taxi», sono
individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui
all’Allegato 4.
4. L’aggiornamento delle analisi territoriali a livello comunale a
seguito della istituzione, modifica e ridenominazione di alcuni
comuni nel corso dell’anno 2018, e’ individuato sulla base della nota
tecnica e metodologica di cui all’Allegato 5.

Art. 4

Indici di concentrazione della domanda
e dell’offerta per area territoriale

1. Gli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per
area territoriale, necessari per tener conto, ai fini
dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilita’ fiscale al
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, di situazioni di
differente vantaggio competitivo, ovvero, di differente svantaggio
competitivo, in relazione alla collocazione territoriale, sono
individuati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui
all’Allegato 6.

Art. 5

Misure di ciclo settoriale

1. Le misure di ciclo settoriale, necessarie per tener conto, ai
fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilita’
fiscale al periodo d’imposta al 31 dicembre 2018, degli effetti
dell’andamento congiunturale, sono individuate sulla base della nota
tecnica e metodologica di cui all’Allegato 7.

Art. 6

Modifiche alle note tecniche e metodologiche
degli indici sintetici di affidabilita’ fiscale approvati
con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze
23 marzo 2018 e 28 dicembre 2018

1. La soglia minima e quella massima dell’indicatore di anomalia
«Costo per litro di gasolio consumato durante il periodo d’imposta»
dell’ISA AG68U, indicate nell’allegato 25 al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 23 marzo 2018 sono determinate, per
l’applicazione di tale indice al periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2018, rispettivamente, nella misura di 1,17 e 1,28. Per
l’individuazione delle soglie di cui al periodo precedente si e’
tenuto conto dell’andamento medio del prezzo relativo al gasolio, con
riferimento al 2018, risultante dal sito internet del Ministero dello
sviluppo economico.
2. Le soglie massime dell’indicatore di anomalia «Costo del
carburante per chilometro» dell’indice sintetico di affidabilita’
fiscale AG72U, indicate nell’allegato 32 al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2018, sono modificate, con
riferimento alla relativa applicazione al periodo di imposta in corso
al 31 dicembre 2018, secondo quanto riportato nell’Allegato 8 al
presente decreto.
3. La soglia minima e quella massima dell’indicatore di anomalia
«Costo del carburante al litro» dell’indice sintetico di
affidabilita’ fiscale AG90U, indicate nell’allegato 40 al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2018, sono
determinate, con riferimento all’applicazione del citato indice al
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, rispettivamente,
nella misura di 0,54 e 0,66. Per l’individuazione delle soglie di cui
al periodo precedente si e’ tenuto conto dell’andamento medio del
prezzo relativo al gasolio al netto delle accise, con riferimento al
2018, risultante dal sito internet del Ministero dello sviluppo
economico.
4. Le note tecniche e metodologiche degli indici sintetici di
affidabilita’ fiscale indicati nell’allegato 9 al presente decreto
sono integrate secondo quanto riportato nel medesimo Allegato 9.
5. I dati che l’Agenzia delle entrate fornisce ai contribuenti per
l’applicazione degli indici sintetici di affidabilita’ fiscale, per
il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, sono individuati
ed elaborati come indicato nell’Allegato 10.

Art. 7

Modifiche ai decreti ministeriali
23 marzo e 28 dicembre 2018

1. All’art. 3, comma 8, del decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 23 marzo 2018, sono apportate le seguenti modifiche:
sono eliminate le parole «presenti nelle banche dati diverse da
quelle disponibili presso l’anagrafe tributaria o le agenzie fiscali»
e sono aggiunte le seguenti «diverse da quelle fiscali, di seguito
individuate: anagrafica, dichiarazioni fiscali presentate all’Agenzia
delle entrate, versamenti effettuati, atti registrati, studi di
settore, rimborsi, comunicazioni dei prospetti di liquidazione
trimestrali dell’IVA, crediti IVA e agevolazioni utilizzabili in
compensazione, dichiarazioni di condono e comunicazioni di
concordato, informazioni sullo stato di iscrizione al VIES,
comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate, comunicazioni
inviate dall’Agenzia delle entrate».
2. All’art. 3, comma 9, del decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 28 dicembre 2018, sono apportate le seguenti modifiche:
sono eliminate le parole «presenti nelle banche dati diverse da
quelle disponibili presso l’anagrafe tributaria o le agenzie fiscali»
e sono aggiunte le seguenti «diverse da quelle fiscali, di seguito
individuate: anagrafica, dichiarazioni fiscali presentate all’Agenzia
delle entrate, versamenti effettuati, atti registrati, studi di
settore, rimborsi, comunicazioni dei prospetti di liquidazione
trimestrali dell’IVA, crediti IVA e agevolazioni utilizzabili in
compensazione, dichiarazioni di condono e comunicazioni di
concordato, informazioni sullo stato di iscrizione al VIES,
comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate, comunicazioni
inviate dall’Agenzia delle entrate».

Art. 8

Programma informatico di ausilio all’applicazione
degli indici sintetici di affidabilita’ fiscale

1. Il programma informatico, realizzato dall’Agenzia delle entrate,
di ausilio all’applicazione degli indici sintetici di affidabilita’
fiscale, tiene conto delle modifiche agli stessi indici di cui al
presente decreto.

(Omessi gli allegati).

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