15 Marzo, 2019

Provv. dir. Agenzia entrate 15 marzo 2019, n. 62274

1. Ambito di applicazione
1.1. Con la definizione agevolata (di seguito anche solo regolarizzazione) di cui ai commi
da 1 a 8 dell’articolo 9 (“Irregolarità formali”) del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, (di seguito
anche solo decreto) possono essere regolarizzate, complessivamente per ciascun
periodo d’imposta, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o
adempimenti di natura formale (di seguito anche solo violazioni formali).
1.2. Le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle
per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle entrate ad irrogare le relative
sanzioni amministrative, commesse fino al 24 ottobre 2018 dal contribuente, dal
sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti
fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, che non rilevano sulla
determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell’IVA, dell’IRAP,
delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute
alla fonte, dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi. Più in generale,
nella regolarizzazione rientrano comunque le violazioni formali a cui si applicano,
anche mediante rinvio normativo, le sanzioni per i tributi di cui al periodo
precedente.
1.3. La regolarizzazione non si applica:
1.3.1. alle violazioni formali di norme tributarie concernenti ambiti impositivi diversi
da quelli di cui al punto 1.2.;
1.3.2. alle violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, intendendosi per tale il
procedimento concluso in modo definitivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto, vale a dire il 19 dicembre 2018;
1.3.3. alle violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 19 dicembre 2018 ma in
riferimento al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva oppure
altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima
rata della somma dovuta per la regolarizzazione;
1.3.4. agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della
procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del decretolegge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, compresi gli atti emessi a seguito del mancato
perfezionamento della medesima procedura.
1.4. La regolarizzazione non può, inoltre, essere esperita dai contribuenti per l’emersione
di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello
Stato. L’esclusione rileva sia con riferimento alle violazioni degli obblighi di
monitoraggio fiscale di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del
1990, sia con riferimento alle violazioni inerenti all’imposta sul valore delle attività
finanziarie all’estero (articolo 19, commi da 18 a 22, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e
all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (articolo 19, commi da 13 a 17,
del decreto-legge n. 201 del 2011).

2. Perfezionamento della regolarizzazione
2.1. La regolarizzazione si perfeziona mediante la rimozione delle irregolarità od
omissioni e il versamento di duecento euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si
riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24. Qualora le violazioni
formali non si riferiscono ad un periodo d’imposta, occorre fare riferimento all’anno
solare in cui sono state commesse.
2.2. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il versamento
dell’importo di cui al punto 2.1. regolarizza le violazioni formali che si riferiscono al
periodo d’imposta che ha termine nell’anno solare indicato nel modello F24.
2.3. Quando nello stesso anno solare hanno termine in date diverse più periodi d’imposta,
per ciascuno di essi va eseguito il versamento dell’importo di cui al punto 2.1..
2.4. Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31
maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. É consentito anche il versamento in
un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019.
2.5. Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate è istituito il codice-tributo per il
versamento delle somme dovute per la regolarizzazione da riportare nel modello F24
e sono indicate le istruzioni per la compilazione del modello stesso.
2.6. Non si applica la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
2.7. Il comma 3 dell’articolo 9 del decreto, per il perfezionamento della regolarizzazione,
richiede anche “la rimozione delle irregolarità od omissioni” (di seguito anche solo
rimozione). La rimozione va effettuata entro il 2 marzo 2020. Qualora il soggetto
interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le
violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa
comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato
dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni; la
rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 2 marzo 2020 in
ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o
comunque fatta presente all’interessato. L’eventuale mancata rimozione di tutte le
violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle
violazioni formali correttamente rimosse.
2.8. La rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo
ai profili della violazione formale.
2.9. Il mancato perfezionamento della regolarizzazione non dà diritto alla restituzione di
quanto versato.
2.10. Il perfezionamento della regolarizzazione non comporta la restituzione di somme a
qualunque titolo versate per violazioni formali, salvo che la restituzione debba
avvenire in esecuzione di pronuncia giurisdizionale o di provvedimento di autotutela.

3. Proroga dei termini
3.1. Ai sensi del comma 6 dell’articolo 9 del decreto, in deroga all’articolo 3 della legge
27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31
dicembre 2015, oggetto di processo verbale di constatazione, anche successivo al 24
ottobre 2018, sono prorogati di due anni i termini di cui all’articolo 20, comma 1, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per la notifica dell’atto di contestazione
o di irrogazione.

4. Ulteriori disposizioni
4.1. Gli uffici dell’Agenzia delle entrate forniscono l’assistenza eventualmente richiesta
dagli interessati per potersi avvalere della regolarizzazione.

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