30 Dicembre, 2015

Decreto min. 22 dicembre 2015, in suppl. straord. n. 17 alla G.U. n. 301 del 29.12.2015

 

 

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Art. 1

                 Approvazione degli studi di settore

  1. Sono approvati, in base all'art.  62-bis  del  decreto-legge  30
agosto 1993, n. 331 gli  studi  di  settore  relativi  alle  seguenti
attivita' economiche nel settore del commercio:
    a) Studio di settore VM87U (che sostituisce lo  studio  UM87U)  -
Grandi magazzini, codice attivita' 47.19.10; Empori ed  altri  negozi
non specializzati di vari prodotti non alimentari,  codice  attivita'
47.19.90; Commercio al dettaglio in altri esercizi  specializzati  di
medicinali non  soggetti  a  prescrizione  medica,  codice  attivita'
47.73.20; Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli
da collezionismo, codice attivita' 47.78.91; Commercio  al  dettaglio
di  spaghi,  cordami,  tele  e  sacchi  di  juta   e   prodotti   per
l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone),  codice  attivita'
47.78.92; Commercio al dettaglio di articoli funerari e  cimiteriali,
codice attivita' 47.78.93; Commercio al  dettaglio  di  articoli  per
adulti (sexy shop), codice attivita' 47.78.94; Commercio al dettaglio
di altri prodotti non alimentari n. c.a., codice attivita'  47.78.99;
Commercio al dettaglio di libri di  seconda  mano,  codice  attivita'
47.79.10; Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti  usati,
codice attivita' 47.79.30;
    b) Studio di settore VM88U (che sostituisce lo studio di  settore
UM88U)  -  Commercio  all'ingrosso  di  tappeti,   codice   attivita'
46.47.20; Commercio all'ingrosso di  vari  prodotti  di  consumo  non
alimentare n. c.a., codice attivita' 46.49.90; Commercio all'ingrosso
di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici  esercizi,  codice
attivita' 46.69.93; Commercio all'ingrosso di articoli antincendio  e
antinfortunistici, codice attivita' 46.69.94; Commercio  all'ingrosso
di  moquette  e  linoleum,  codice  attivita'   46.73.21;   Commercio
all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate, codice attivita'
46.76.10; Commercio  all'ingrosso  di  imballaggi,  codice  attivita'
46.76.30; Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi n. c.a.,
codice attivita' 46.76.90; Commercio all'ingrosso non  specializzato,
codice attivita' 46.90.00;
    c) Studio di settore WM11U (che sostituisce lo studio di  settore
VM11U) - Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in  legno  e
legno artificiale, codice attivita' 46.73.10; Commercio  all'ingrosso
di  altri  materiali  per  rivestimenti   (inclusi   gli   apparecchi
igienico-sanitari), codice attivita' 46.73.22; Commercio all'ingrosso
di infissi, codice  attivita'  46.73.23;  Commercio  all'ingrosso  di
altri materiali da costruzione, codice attivita' 46.73.29;  Commercio
all'ingrosso di vetro piano,  codice  attivita'  46.73.30;  Commercio
all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici,  codice  attivita'
46.73.40; Commercio all'ingrosso di articoli  in  ferro  e  in  altri
metalli   (ferramenta),   codice   attivita'   46.74.10;    Commercio
all'ingrosso di apparecchi e accessori  per  impianti  idraulici,  di
riscaldamento  e  di  condizionamento,  codice  attivita'   46.74.20;
Commercio  al  dettaglio  di  ferramenta,  vernici,  vetro  piano   e
materiale elettrico  e  termoidraulico,  codice  attivita'  47.52.10;
Commercio  al  dettaglio  di   articoli   igienico-sanitari,   codice
attivita'  47.52.20;  Commercio  al   dettaglio   di   materiali   da
costruzione,  ceramiche  e  piastrelle,  codice  attivita'  47.52.30;
Commercio  al  dettaglio  di  carta  da  parati  e  rivestimenti  per
pavimenti (moquette e linoleum), codice attivita' 47.53.20; Commercio
al dettaglio di sistemi di sicurezza, codice attivita' 47.59.50;
    d) Studio di settore WM12U (che sostituisce lo studio di  settore
VM12U)  -  Commercio  al  dettaglio  di  libri  nuovi   in   esercizi
specializzati, codice attivita' 47.61.00;
    e) Studio di settore WM13U (che sostituisce lo studio di  settore
VM13U) - Commercio al dettaglio di  giornali,  riviste  e  periodici,
codice attivita' 47.62.10;
    f) Studio di settore WM17U (che sostituisce lo studio di  settore
VM17U) - Commercio all'ingrosso di cereali e  legumi  secchi,  codice
attivita' 46.21.10; Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti  per
il bestiame (mangimi), piante  officinali,  semi  oleosi,  patate  da
semina, codice attivita' 46.21.22;
    g) Studio di settore WM23U (che sostituisce lo studio di  settore
VM23U) -  Commercio  all'ingrosso  di  medicinali,  codice  attivita'
46.46.10;  Commercio  all'ingrosso  di  prodotti  botanici  per   uso
farmaceutico, codice attivita' 46.46.20;  Commercio  all'ingrosso  di
articoli medicali ed ortopedici, codice attivita' 46.46.30;
    h) Studio di settore WM24U (che sostituisce lo studio di  settore
VM24U) - Commercio all'ingrosso  di  carta,  cartone  e  articoli  di
cartoleria, codice attivita' 46.49.10;
    i) Studio di settore WM31U (che sostituisce lo studio di  settore
VM31U) - Commercio all'ingrosso di orologi e di  gioielleria,  codice
attivita' 46.48.00;
    j) Studio di settore WM33U (che sostituisce lo studio di  settore
VM33U) - Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli  gregge  e  lavorate
(escluse  le  pelli  per  pellicceria),  codice  attivita'  46.24.10;
Commercio all'ingrosso di pelli gregge e  lavorate  per  pellicceria,
codice attivita' 46.24.20;  Commercio  all'ingrosso  di  articoli  in
pelliccia, codice attivita' 46.42.20;
    k) Studio di settore WM34U (che sostituisce lo studio di  settore
VM34U) - Commercio all'ingrosso  di  calzature  e  accessori,  codice
attivita' 46.42.40; Commercio  all'ingrosso  di  articoli  in  pelle;
articoli  da  viaggio  in  qualsiasi  materiale,   codice   attivita'
46.49.50;
    l) Studio di settore WM36U (che sostituisce lo studio di  settore
VM36U) - Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali,  codice
attivita' 46.49.20;
    m) Studio di settore WM37U (che sostituisce lo studio di  settore
VM37U) - Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti
per la pulizia, codice attivita' 46.44.30; Commercio all'ingrosso  di
profumi e cosmetici, codice attivita' 46.45.00;
    n) Studio di settore WM39U (che sostituisce lo studio di  settore
VM39U) - Commercio al dettaglio di combustibile per uso  domestico  e
per riscaldamento, codice attivita' 47.78.40;
    o) Studio di settore WM40B (che sostituisce lo studio di  settore
VM40B) - Commercio al dettaglio ambulante di  fiori,  piante,  bulbi,
semi e fertilizzanti, codice attivita' 47.89.01;
    p) Studio di settore WM42U (che sostituisce lo studio di  settore
VM42U) - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici  in
esercizi specializzati, codice attivita' 47.74.00;
    q) Studio di settore WM43U (che sostituisce lo studio di  settore
VM43U) - Commercio all'ingrosso di  macchine,  accessori  e  utensili
agricoli, inclusi i trattori, codice attivita' 46.61.00; Commercio al
dettaglio di macchine, attrezzature  e  prodotti  per  l'agricoltura;
macchine  e  attrezzature  per  il  giardinaggio,  codice   attivita'
47.52.40;
    r) Studio di settore WM44U (che sostituisce lo studio di  settore
VM44U) - Commercio al  dettaglio  di  computer,  unita'  periferiche,
software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati, codice
attivita' 47.41.00; Commercio al dettaglio  di  mobili  per  ufficio,
codice attivita' 47.78.10;
    s) Studio di settore WM46U (che sostituisce lo studio di  settore
VM46U)  -  Commercio  all'ingrosso  di   articoli   per   fotografia,
cinematografia  e  ottica,  codice  attivita'   46.43.30;   Commercio
all'ingrosso di strumenti  e  attrezzature  di  misurazione  per  uso
scientifico, codice attivita' 46.69.91;
    t) Studio di settore WM48U (che sostituisce lo studio di  settore
VM48U) - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici,  codice
attivita' 47.76.20.
  2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei ricavi
relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono  individuati
sulla base della nota  tecnica  e  metodologica,  delle  tabelle  dei
coefficienti nonche' della lista delle variabili  per  l'applicazione
dello studio di cui agli allegati:
    1 per lo studio di settore VM87U;
    2 per lo studio di settore VM88U;
    3 per lo studio di settore WM11U;
    4 per lo studio di settore WM12U;
    5 per lo studio di settore WM13U;
    6 per lo studio di settore WM17U;
    7 per lo studio di settore WM23U;
    8 per lo studio di settore WM24U;
    9 per lo studio di settore WM31U;
    10 per lo studio di settore WM33U;
    11 per lo studio di settore WM34U;
    12 per lo studio di settore WM36U;
    13 per lo studio di settore WM37U;
    14 per lo studio di settore WM39U;
    15 per lo studio di settore WM40B;
    16 per lo studio di settore WM42U;
    17 per lo studio di settore WM43U;
    18 per lo studio di settore WM44U;
    19 per lo studio di settore WM46U;
    20 per lo studio di settore WM48U.
  3. La neutralizzazione relativa  agli  aggi  ed  ai  ricavi  fissi,
applicabile agli studi di cui agli allegati da n. 1 a n. 3 e da n.  6
a n. 20, e' individuata sulla base della nota tecnica e  metodologica
in allegato n. 21.
  4. Gli elementi necessari  per  il  calcolo  del  "ricavo  minimo",
relativi agli studi di settore di cui agli allegati da n. 1 a n.  19,
sono riportati in allegato n. 22.
  5. Gli elementi necessari  per  il  calcolo  del  "ricavo  minimo",
relativo allo studio di settore  di  cui  all'allegato  n.  20,  sono
riportati in allegato n. 23.
  6. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle Entrate,
di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala  anche  la
coerenza  agli  specifici  indicatori  di  coerenza  economica  e  di
normalita' economica.
  7. Gli studi di  settore  approvati  con  il  presente  decreto  si
applicano ai contribuenti esercenti attivita' d'impresa che  svolgono
in maniera prevalente  le  attivita'  indicate  nel  comma  1,  fermo
restando il disposto dell'art. 2 e tenuto conto delle disposizioni di
cui al decreto 11  febbraio  2008.  In  caso  di  esercizio  di  piu'
attivita' d'impresa, per attivita' prevalente, con  riferimento  alla
quale si applicano gli studi di settore, si  intende  quella  da  cui
deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entita' dei ricavi.
  8. Gli studi di  settore  approvati  con  il  presente  decreto  si
applicano, ai fini dell'accertamento,  a  decorrere  dal  periodo  di
imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015. Ai sensi dell'art. 8
del decreto legge del 29 novembre 2008, n.  185,  gli  studi  possono
essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei
mercati.
                               Art. 2

                Categorie di contribuenti alle quali
                non si applicano gli studi di settore

  1. Gli studi di settore approvati con il presente  decreto  non  si
applicano:
    a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi  di
cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere  c),  d)
ed e) del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
    b) nei confronti delle societa' cooperative, societa'  consortili
e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie  o
associate;
    c) nei confronti delle societa' cooperative costituite da  utenti
non imprenditori che operano esclusivamente  a  favore  degli  utenti
stessi.
                               Art. 3

                       Variabili delle imprese

  1.   L'individuazione   delle   variabili   da    utilizzare    per
l'applicazione degli studi  di  settore  approvati  con  il  presente
decreto e' stata effettuata sulla base delle  informazioni  contenute
nei  modelli  per  la  comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai   fini
dell'applicazione  degli  studi  di   settore,   approvati   con   il
provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle  Entrate  20  maggio
2014, e successive modificazioni, tenuto conto  di  quanto  precisato
nelle dichiarazioni di cui all'art. 5 del presente decreto.
                               Art. 4

                Determinazione del reddito imponibile

  1.  Sulla  base   degli   studi   di   settore   sono   determinati
presuntivamente i ricavi di cui all'art. 85  del  testo  unico  delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni,  ad
esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d),  e)  ed  f),  del
comma 1 del medesimo articolo, del citato testo  unico,  nonche'  dei
ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio  o  ricavo
fisso.
  2. Ai fini della determinazione del reddito  d'impresa  l'ammontare
dei ricavi di cui al comma 1  e'  aumentato  degli  altri  componenti
positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere  c),
d), e) ed f), del menzionato testo unico, nonche' i ricavi  derivanti
dalla vendita di generi soggetti ad  aggio  o  ricavo  fisso,  ed  e'
ridotto  dei  componenti   negativi   deducibili.   Ai   fini   della
determinazione degli importi relativi alle variabili di cui  all'art.
3  del  presente  decreto  devono  essere  considerati  i  componenti
negativi inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti  in
sede di dichiarazione dei redditi.
  3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi  pattuiti
come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i  ricavi
dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di
settore, vanno aumentati delle rimanenze  finali  e  diminuiti  delle
esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da  1  a  4,
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni.
                               Art. 5

              Comunicazione dei dati rilevanti ai fini
              dell'applicazione degli studi di settore

  1. I contribuenti ai  quali  si  applicano  gli  studi  di  settore
comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai
fini dell'applicazione degli studi stessi.
                               Art. 6

                  Indicatori di coerenza economica

  1. Per gli studi di settore di cui al  comma  1,  dell'art.  1  del
presente decreto che  applicano  l'indicatore  "Valore  negativo  del
costo del  venduto,  comprensivo  del  costo  per  la  produzione  di
servizi", approvato con il decreto del Ministro dell'Economia e delle
Finanze 24 marzo 2014, il Costo del venduto comprensivo del costo per
la produzione di  servizi  e'  calcolato  come:  [Esistenze  iniziali
relative a merci,  prodotti  finiti,  materie  prime  e  sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale  (escluse  quelle
relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo  fisso)  +  Costi  per
l'acquisto  di  materie  prime,  sussidiarie,  semilavorati  e  merci
(esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)
e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti  (esclusi
quelli soggetti ad aggio  o  ricavo  fisso)]  +  (Esistenze  iniziali
relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale  di  cui
all'art. 93, comma 5, del  TUIR  -  Beni  distrutti  o  sottratti)  -
Rimanenze finali.

 

(Omesso l’allegato).