30 Dicembre, 2015

Decreto min. 22 dicembre 2015, in suppl. straord. n. 16 alla G.U. n. 301 del 29.12.2015

Art. 1

                 Approvazione degli studi di settore

  1. Sono approvati, in base all'art.  62-bis  del  decreto-legge  30
agosto 1993, n. 331, gli studi  di  settore  relativi  alle  seguenti
attivita' economiche nel settore delle manifatture:
    a) Studio di settore WD05U (che sostituisce lo studio di  settore
VD05U) - Produzione di carne non di  volatili  e  di  prodotti  della
macellazione (attivita' dei  mattatoi),  codice  attivita'  10.11.00;
Produzione di carne di volatili e prodotti  della  loro  macellazione
(attivita' dei mattatoi), codice attivita'  10.12.00;  Produzione  di
prodotti a base di carne  (inclusa  la  carne  di  volatili),  codice
attivita' 10.13.00; Produzione di piatti pronti a  base  di  carne  e
pollame, codice attivita' 10.85.01; Produzione di estratti  e  succhi
di carne, codice attivita' 10.89.01;
    b) Studio di settore WD11U (che sostituisce lo studio di  settore
VD11U) - Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non  di
produzione propria, codice attivita'  10.41.10;  Produzione  di  olio
raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non
di produzione propria, codice attivita' 10.41.20;
    c) Studio di settore WD15U (che sostituisce lo studio di  settore
VD15U) - Trattamento igienico del latte, codice  attivita'  10.51.10;
Produzione dei derivati del latte, codice attivita' 10.51.20;
    d) Studio di settore WD17U (che sostituisce lo studio di  settore
VD17U) - Fabbricazione di altri prodotti in  gomma  n.  c.a.,  codice
attivita' 22.19.09; Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e  profilati
in materie plastiche, codice  attivita'  22.21.00;  Fabbricazione  di
imballaggi  in  materie   plastiche,   codice   attivita'   22.22.00;
Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature, eccetera in  plastica
per l'edilizia, codice attivita'  22.23.02;  Fabbricazione  di  altri
articoli in  plastica  per  l'edilizia,  codice  attivita'  22.23.09;
Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n. c.a.,  codice
attivita'  22.29.09;  Fabbricazione   di   altre   attrezzature   per
cablaggio, codice attivita' 27.33.09; Fabbricazione  di  articoli  in
plastica per  la  sicurezza  personale,  codice  attivita'  32.99.12;
Riparazione di prodotti in gomma, codice attivita' 33.19.02;
    e) Studio di settore WD22U (che sostituisce lo studio di  settore
VD22U) - Fabbricazione di altre  apparecchiature  per  illuminazione,
codice attivita' 27.40.09;  Fabbricazione  di  insegne  elettriche  e
apparecchiature  elettriche   di   segnalazione,   codice   attivita'
27.90.02;
    f) Studio di settore WD23U (che sostituisce lo studio di  settore
VD23U) - Laboratori di corniciai, codice attivita' 16.29.40;
    g) Studio di settore WD25U (che sostituisce lo studio di  settore
VD25U) - Preparazione e concia del  cuoio  e  pelle;  Preparazione  e
tintura di pellicce, codice attivita' 15.11.00;
    h) Studio di settore WD29U (che sostituisce lo studio di  settore
VD29U) - Fabbricazione di prodotti in  calcestruzzo  per  l'edilizia,
codice attivita' 23.61.00;  Produzione  di  calcestruzzo  pronto  per
l'uso, codice attivita' 23.63.00; Fabbricazione di altri prodotti  in
calcestruzzo, gesso e cemento, codice attivita' 23.69.00;
    i) Studio di settore WD30U (che sostituisce lo studio di  settore
VD30U) - Demolizione di carcasse, codice attivita' 38.31.10; Recupero
e preparazione per il riciclaggio di  cascami  e  rottami  metallici,
codice attivita' 38.32.10; Recupero e preparazione per il riciclaggio
di materiale plastico per  produzione  di  materie  prime  plastiche,
resine sintetiche, codice attivita' 38.32.20; Recupero e preparazione
per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse,
codice  attivita'  38.32.30;  Commercio  all'ingrosso  di  rottami  e
sottoprodotti  della  lavorazione   industriale   metallici,   codice
attivita' 46.77.10; Commercio  all'ingrosso  di  altri  materiali  di
recupero   non   metallici   (vetro,   carta,   cartoni    eccetera);
sottoprodotti non metallici della lavorazione industriale  (cascami),
codice attivita' 46.77.20;
    j) Studio di settore WD31U (che sostituisce lo studio di  settore
VD31U) - Fabbricazione di saponi, detergenti  e  di  agenti  organici
tensioattivi (esclusi  i  prodotti  per  toletta),  codice  attivita'
20.41.10; Fabbricazione di specialita' chimiche per uso  domestico  e
per  manutenzione,  codice  attivita'  20.41.20;   Fabbricazione   di
prodotti per toletta: profumi, cosmetici,  saponi  e  simili,  codice
attivita' 20.42.00; Fabbricazione di oli essenziali, codice attivita'
20.53.00;
    k) Studio di settore WD36U (che sostituisce lo studio di  settore
VD36U) - Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio  e  ferroleghe,
codice attivita'  24.10.00;  Stiratura  a  freddo  di  barre,  codice
attivita' 24.31.00; Laminazione a freddo di nastri, codice  attivita'
24.32.00; Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo, codice
attivita' 24.33.02; Trafilatura a freddo, codice attivita'  24.34.00;
Fusione di ghisa e produzione di tubi e  raccordi  in  ghisa,  codice
attivita' 24.51.00; Fusione di acciaio,  codice  attivita'  24.52.00;
Fusione di metalli leggeri, codice  attivita'  24.53.00;  Fusione  di
altri metalli non ferrosi, codice attivita' 24.54.00;
    l) Studio di settore WD37U (che sostituisce lo studio di  settore
VD37U) - Cantieri navali per costruzioni metalliche e non  metalliche
(esclusi i sedili per navi), codice attivita'  30.11.02;  Costruzione
di imbarcazioni da diporto e  sportive,  codice  attivita'  30.12.00;
Riparazione e manutenzione di  navi  commerciali  e  imbarcazioni  da
diporto (esclusi i loro motori), codice attivita' 33.15.00.
  2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei ricavi
relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono  individuati
sulla base della nota  tecnica  e  metodologica,  delle  tabelle  dei
coefficienti nonche' della lista delle variabili  per  l'applicazione
dello studio di cui agli allegati:
    1 per lo studio di settore WD05U;
    2 per lo studio di settore WD11U;
    3 per lo studio di settore WD15U;
    4 per lo studio di settore WD17U;
    5 per lo studio di settore WD22U;
    6 per lo studio di settore WD23U;
    7 per lo studio di settore WD25U;
    8 per lo studio di settore WD29U;
    9 per lo studio di settore WD30U;
    10 per lo studio di settore WD31U;
    11 per lo studio di settore WD36U;
    12 per lo studio di settore WD37U.
  3. La neutralizzazione relativa  agli  aggi  ed  ai  ricavi  fissi,
applicabile agli studi di cui agli allegati da  n.  1  a  n.  12,  e'
individuata sulla base della nota tecnica e metodologica in  allegato
n. 13.
  4. Gli elementi necessari  per  il  calcolo  del  "ricavo  minimo",
relativi agli studi di settore di cui agli allegati da n. 1 a n.  12,
sono riportati in allegato n. 14.
  5. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle Entrate,
di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala  anche  la
coerenza  agli  specifici  indicatori  di  coerenza  economica  e  di
normalita' economica.
  6. Gli studi di  settore  approvati  con  il  presente  decreto  si
applicano ai contribuenti esercenti attivita' d'impresa che  svolgono
in maniera prevalente  le  attivita'  indicate  nel  comma  1,  fermo
restando il disposto dell'art. 2 e tenuto conto delle disposizioni di
cui al decreto 11  febbraio  2008.  In  caso  di  esercizio  di  piu'
attivita' d'impresa, per attivita' prevalente, con  riferimento  alla
quale si applicano gli studi di settore, si  intende  quella  da  cui
deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entita' dei ricavi.
  7. Gli studi di  settore  approvati  con  il  presente  decreto  si
applicano, ai fini dell'accertamento,  a  decorrere  dal  periodo  di
imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015. Ai sensi dell'art. 8
del decreto legge del 29 novembre 2008, n.  185,  gli  studi  possono
essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei
mercati.
                               Art. 2

                Categorie di contribuenti alle quali
                non si applicano gli studi di settore

  1. Gli studi di settore approvati con il presente  decreto  non  si
applicano:
    a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi  di
cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere  c),  d)
ed e) del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
    b) nei confronti delle societa' cooperative, societa'  consortili
e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie  o
associate;
    c) nei confronti delle societa' cooperative costituite da  utenti
non imprenditori che operano esclusivamente  a  favore  degli  utenti
stessi.
                               Art. 3

                       Variabili delle imprese

  1.   L'individuazione   delle   variabili   da    utilizzare    per
l'applicazione degli studi  di  settore  approvati  con  il  presente
decreto e' stata effettuata sulla base delle  informazioni  contenute
nei  modelli  per  la  comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai   fini
dell'applicazione  degli  studi  di   settore,   approvati   con   il
provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle  Entrate  20  maggio
2014, e successive modificazioni, tenuto conto  di  quanto  precisato
nelle dichiarazioni di cui all'art. 5 del presente decreto.
                               Art. 4

                Determinazione del reddito imponibile

  1.  Sulla  base   degli   studi   di   settore   sono   determinati
presuntivamente i ricavi di cui all'art. 85  del  testo  unico  delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni,  ad
esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d),  e)  ed  f),  del
comma 1 del medesimo articolo, del citato  testo  unico  nonche'  dei
ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio  o  ricavo
fisso.
  2. Ai fini della determinazione del reddito  d'impresa  l'ammontare
dei ricavi di cui al comma 1  e'  aumentato  degli  altri  componenti
positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere  c),
d), e) ed f), del menzionato testo unico, nonche' i ricavi  derivanti
dalla vendita di generi soggetti ad  aggio  o  ricavo  fisso,  ed  e'
ridotto  dei  componenti   negativi   deducibili.   Ai   fini   della
determinazione degli importi relativi alle variabili di cui  all'art.
3  del  presente  decreto  devono  essere  considerati  i  componenti
negativi inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti  in
sede di dichiarazione dei redditi.
  3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi  pattuiti
come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i  ricavi
dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di
settore, vanno aumentati delle rimanenze  finali  e  diminuiti  delle
esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da  1  a  4,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni.
                               Art. 5

              Comunicazione dei dati rilevanti ai fini
              dell'applicazione degli studi di settore

  1. I contribuenti ai  quali  si  applicano  gli  studi  di  settore
comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai
fini dell'applicazione degli studi stessi.

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(Omesso l’allegato).

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