30 Dicembre, 2015

Decreto min. 22 dicembre 2015, in suppl. straord. n. 18 alla G.U. n. 301 del 29.12.2015

 

Art. 1

                 Approvazione degli studi di settore

  1. Sono approvati, in base all'articolo 62-bis del decreto legge 30
agosto 1993, n. 331, gli studi  di  settore  relativi  alle  seguenti
attivita' professionali:
  Studio di settore VK30U  (che  sostituisce  lo  studio  di  settore
UK30U)  -  Attivita'  di  cartografia  e  aerofotogrammetria,  codice
attivita' 71.12.40; Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di
lavoro,  codice  attivita'   74.90.21;   Attivita'   riguardanti   le
previsioni meteorologiche, codice attivita' 74.90.92; Altre attivita'
di consulenza tecnica n.c.a., codice attivita' 74.90.93;
  Studio di settore WK10U  (che  sostituisce  lo  studio  di  settore
VK10U) - Servizi degli studi  medici  di  medicina  generale,  codice
attivita' 86.21.00; Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi, codice
attivita' 86.22.01; Attivita'  dei  centri  di  radioterapia,  codice
attivita' 86.22.03;  Studi  di  omeopatia  e  di  agopuntura,  codice
attivita' 86.22.05; Centri di  medicina  estetica,  codice  attivita'
86.22.06; Altri studi medici specialistici e  poliambulatori,  codice
attivita'  86.22.09;  Laboratori   radiografici,   codice   attivita'
86.90.11;
  Studio di settore WK19U  (che  sostituisce  lo  studio  di  settore
VK19U) - Fisioterapia, codice  attivita'  86.90.21;  Altre  attivita'
paramediche indipendenti n.c.a., codice attivita' 86.90.29;
  Studio di settore WK22U  (che  sostituisce  lo  studio  di  settore
VK22U) - Servizi veterinari, codice attivita' 75.00.00;
  Studio di settore WK23U  (che  sostituisce  lo  studio  di  settore
VK23U) - Servizi di progettazione  di  ingegneria  integrata,  codice
attivita' 71.12.20;
  Studio di settore WK24U  (che  sostituisce  lo  studio  di  settore
VK24U) - Consulenza agraria fornita da agrotecnici e  periti  agrari,
codice attivita' 74.90.12;
  Studio di settore WK25U  (che  sostituisce  lo  studio  di  settore
VK25U) - Consulenza agraria fornita  da  agronomi,  codice  attivita'
74.90.11;
  Studio di settore YK03U  (che  sostituisce  lo  studio  di  settore
WK03U) - Attivita' tecniche  svolte  da  geometri,  codice  attivita'
71.12.30;
  Studio di settore YK04U  (che  sostituisce  lo  studio  di  settore
WK04U) - Attivita' degli studi legali, codice attivita' 69.10.10;
  Studio di settore YK05U  (che  sostituisce  lo  studio  di  settore
WK05U) - Servizi forniti da dottori commercialisti, codice  attivita'
69.20.11; Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali,  codice
attivita' 69.20.12;  Attivita'  dei  consulenti  del  lavoro,  codice
attivita' 69.20.30;
  Studio di settore YK18U  (che  sostituisce  lo  studio  di  settore
WK18U) - Attivita' degli  studi  di  architettura,  codice  attivita'
71.11.00;
  Studio di settore YK21U  (che  sostituisce  lo  studio  di  settore
WK21U)  -  Attivita'  degli  studi  odontoiatrici,  codice  attivita'
86.23.00.
  2.  Gli  elementi  necessari  alla  determinazione  presuntiva  dei
compensi e dei ricavi relativi agli studi  di  settore  indicati  nel
comma  1  sono  individuati  sulla  base   della   nota   tecnica   e
metodologica, delle tabelle  dei  coefficienti  nonche'  della  lista
delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:
  1, per lo studio di settore VK30U;
  2, per lo studio di settore WK10U;
  3, per lo studio di settore WK19U;
  4, per lo studio di settore WK22U;
  5, per lo studio di settore WK23U;
  6, per lo studio di settore WK24U;
  7, per lo studio di settore WK25U;
  8, per lo studio di settore YK03U;
  9, per lo studio di settore YK04U;
  10, per lo studio di settore YK05U;
  11, per lo studio di settore YK18U;
  12, per lo studio di settore YK21U.
  3. La neutralizzazione relativa  agli  aggi  ed  ai  ricavi  fissi,
applicabile agli studi di cui agli allegati nn. 1,  3,  5  e  12,  e'
individuata sulla base della nota tecnica e metodologica in  allegato
n. 13.
  4. Gli elementi necessari per il calcolo  del  "compenso  o  ricavo
minimo", relativi agli studi di settore di cui agli allegati da n.  1
a n. 12, sono riportati in allegato n. 14.
  5. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle Entrate,
di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala  anche  la
coerenza  agli  specifici  indicatori  di  coerenza  economica  e  di
normalita' economica.
  6. Gli studi di  settore  approvati  con  il  presente  decreto  si
applicano ai contribuenti esercenti arti e professioni  che  svolgono
in maniera prevalente  le  attivita'  indicate  nel  comma  1,  fermo
restando il disposto del successivo articolo 2 e tenuto  conto  delle
disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. Gli studi di settore
VK30U, WK19U, WK23U e YK21U si  applicano  altresi'  ai  contribuenti
esercenti attivita' d'impresa che svolgono in maniera  prevalente  le
attivita' indicate, rispettivamente, alle lettere a), c), e) e l) del
comma 1.
  In caso di esercizio di piu'  attivita'  professionali,  ovvero  di
piu' attivita' d'impresa, per attivita' prevalente,  con  riferimento
alla quale si applicano gli studi di settore, si  intende  quella  da
cui   deriva,   nel   periodo   d'imposta,   la   maggiore   entita',
rispettivamente, dei compensi o dei ricavi.
  7. Gli studi di  settore  approvati  con  il  presente  decreto  si
applicano, ai fini dell'accertamento,  a  decorrere  dal  periodo  di
imposta  in  corso  alla  data  del  31  dicembre  2015.   Ai   sensi
dell'articolo 8 del decreto legge del 29 novembre 2008, n.  185,  gli
studi possono essere integrati per tener conto dello stato  di  crisi
economica e dei mercati.
                               Art. 2

Categorie di contribuenti alle quali non si applicano  gli  studi  di
                               settore

  1. Gli studi di settore approvati con il presente  decreto  non  si
applicano:
  a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato compensi  di
cui all'articolo 54, comma 1, ovvero ricavi di cui  all'articolo  85,
comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed  e)  del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22   dicembre   1986,   n.   917,   e   successive
modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
  b) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili  e
consorzi che operano esclusivamente a favore delle  imprese  socie  o
associate;
  c) nei confronti delle societa' cooperative  costituite  da  utenti
non imprenditori che operano esclusivamente  a  favore  degli  utenti
stessi.
  2. Per lo studio di settore WK23U ai fini della determinazione  del
limite di esclusione dall'applicazione degli studi di settore, di cui
alla lettera a) del comma 1, i ricavi devono essere  aumentati  delle
rimanenze finali e diminuiti delle  esistenze  iniziali  valutate  ai
sensi degli articoli 92 e  93  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi.
                               Art. 3

       Variabili delle attivita' professionali o delle imprese

  L'individuazione delle variabili da utilizzare  per  l'applicazione
degli studi di settore approvati con il  presente  decreto  e'  stata
effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la
comunicazione dei dati  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli
studi di  settore,  approvati  con  il  provvedimento  del  Direttore
dell'Agenzia   delle   Entrate   20   maggio   2014,   e   successive
modificazioni, tenuto conto di quanto precisato  nelle  dichiarazioni
di cui all'articolo 5 del presente decreto.
                               Art. 4

                Determinazione del reddito imponibile

  1.  Sulla  base   degli   studi   di   settore   sono   determinati
presuntivamente i compensi di cui all'articolo 54, comma 1, ovvero  i
ricavi di cui all'articolo 85  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad  esclusione  di
quelli previsti dalle lettere c), d), e)  ed  f),  del  comma  1  del
medesimo  articolo,  del  citato  testo  unico,  nonche'  dei  ricavi
derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso.
  2. Ai fini della determinazione  del  reddito  di  lavoro  autonomo
l'ammontare dei compensi di cui al comma 1 e' aumentato  degli  altri
componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi  moratori  e
dilatori di cui all'articolo 6, comma 2, del menzionato testo  unico,
ed e' ridotto dei  componenti  negativi  deducibili.  Ai  fini  della
determinazione  degli  importi  relativi  alle   variabili   di   cui
all'articolo 3 del presente  decreto  devono  essere  considerate  le
spese sostenute nell'esercizio dell'attivita' anche se non dedotte in
sede di dichiarazione dei redditi.
  3. Ai fini della determinazione del reddito  d'impresa  l'ammontare
dei ricavi di cui al comma 1  e'  aumentato  degli  altri  componenti
positivi, compresi i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1,  lettere
c), d), e) ed f),  del  menzionato  testo  unico,  nonche'  i  ricavi
derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o  ricavo  fisso,
ed e' ridotto dei  componenti  negativi  deducibili.  Ai  fini  della
determinazione  degli  importi  relativi  alle   variabili   di   cui
all'articolo 3 del  presente  decreto  devono  essere  considerati  i
componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se  non
dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
  4. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi  pattuiti
come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i  ricavi
dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di
settore, vanno aumentati delle rimanenze  finali  e  diminuiti  delle
esistenze iniziali valutate ai sensi dell'articolo 93, commi da  1  a
4, del testo unico delle imposte sui redditi  approvato  con  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e
successive modificazioni.
                               Art. 5

Comunicazione dei dati  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli
                          studi di settore

  1. I contribuenti ai  quali  si  applicano  gli  studi  di  settore
comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai
fini dell'applicazione degli studi stessi.
                               Art. 6

                  Indicatori di coerenza economica

  1. Per gli studi di settore di cui al comma 1, dell'articolo 1  del
presente decreto che  applicano  l'indicatore  "Valore  negativo  del
costo del  venduto,  comprensivo  del  costo  per  la  produzione  di
servizi", approvato con il decreto del Ministro dell'Economia e delle
Finanze 24 marzo 2014, il Costo del venduto comprensivo del costo per
la produzione di  servizi  e'  calcolato  come:  [Esistenze  iniziali
relative a merci,  prodotti  finiti,  materie  prime  e  sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale  (escluse  quelle
relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo  fisso)  +  Costi  per
l'acquisto  di  materie  prime,  sussidiarie,  semilavorati  e  merci
(esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)
e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti  (esclusi
quelli soggetti ad aggio  o  ricavo  fisso)]  +  (Esistenze  iniziali
relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale  di  cui
all'art. 93, comma 5, del  TUIR  -  Beni  distrutti  o  sottratti)  -
Rimanenze finali.

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(Omessi gli allegati).

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