30 Dicembre, 2015
Decreto min. 22 dicembre 2015, in suppl. straord. n. 17 alla G.U. n. 301 del 29.12.2015
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Art. 1
Approvazione degli studi di settore
1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331 gli studi di settore relativi alle seguenti
attivita' economiche nel settore del commercio:
a) Studio di settore VM87U (che sostituisce lo studio UM87U) -
Grandi magazzini, codice attivita' 47.19.10; Empori ed altri negozi
non specializzati di vari prodotti non alimentari, codice attivita'
47.19.90; Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di
medicinali non soggetti a prescrizione medica, codice attivita'
47.73.20; Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli
da collezionismo, codice attivita' 47.78.91; Commercio al dettaglio
di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per
l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone), codice attivita'
47.78.92; Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali,
codice attivita' 47.78.93; Commercio al dettaglio di articoli per
adulti (sexy shop), codice attivita' 47.78.94; Commercio al dettaglio
di altri prodotti non alimentari n. c.a., codice attivita' 47.78.99;
Commercio al dettaglio di libri di seconda mano, codice attivita'
47.79.10; Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati,
codice attivita' 47.79.30;
b) Studio di settore VM88U (che sostituisce lo studio di settore
UM88U) - Commercio all'ingrosso di tappeti, codice attivita'
46.47.20; Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non
alimentare n. c.a., codice attivita' 46.49.90; Commercio all'ingrosso
di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi, codice
attivita' 46.69.93; Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e
antinfortunistici, codice attivita' 46.69.94; Commercio all'ingrosso
di moquette e linoleum, codice attivita' 46.73.21; Commercio
all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate, codice attivita'
46.76.10; Commercio all'ingrosso di imballaggi, codice attivita'
46.76.30; Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi n. c.a.,
codice attivita' 46.76.90; Commercio all'ingrosso non specializzato,
codice attivita' 46.90.00;
c) Studio di settore WM11U (che sostituisce lo studio di settore
VM11U) - Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e
legno artificiale, codice attivita' 46.73.10; Commercio all'ingrosso
di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi
igienico-sanitari), codice attivita' 46.73.22; Commercio all'ingrosso
di infissi, codice attivita' 46.73.23; Commercio all'ingrosso di
altri materiali da costruzione, codice attivita' 46.73.29; Commercio
all'ingrosso di vetro piano, codice attivita' 46.73.30; Commercio
all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici, codice attivita'
46.73.40; Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri
metalli (ferramenta), codice attivita' 46.74.10; Commercio
all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di
riscaldamento e di condizionamento, codice attivita' 46.74.20;
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e
materiale elettrico e termoidraulico, codice attivita' 47.52.10;
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, codice
attivita' 47.52.20; Commercio al dettaglio di materiali da
costruzione, ceramiche e piastrelle, codice attivita' 47.52.30;
Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per
pavimenti (moquette e linoleum), codice attivita' 47.53.20; Commercio
al dettaglio di sistemi di sicurezza, codice attivita' 47.59.50;
d) Studio di settore WM12U (che sostituisce lo studio di settore
VM12U) - Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi
specializzati, codice attivita' 47.61.00;
e) Studio di settore WM13U (che sostituisce lo studio di settore
VM13U) - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici,
codice attivita' 47.62.10;
f) Studio di settore WM17U (che sostituisce lo studio di settore
VM17U) - Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi, codice
attivita' 46.21.10; Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per
il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da
semina, codice attivita' 46.21.22;
g) Studio di settore WM23U (che sostituisce lo studio di settore
VM23U) - Commercio all'ingrosso di medicinali, codice attivita'
46.46.10; Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso
farmaceutico, codice attivita' 46.46.20; Commercio all'ingrosso di
articoli medicali ed ortopedici, codice attivita' 46.46.30;
h) Studio di settore WM24U (che sostituisce lo studio di settore
VM24U) - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di
cartoleria, codice attivita' 46.49.10;
i) Studio di settore WM31U (che sostituisce lo studio di settore
VM31U) - Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria, codice
attivita' 46.48.00;
j) Studio di settore WM33U (che sostituisce lo studio di settore
VM33U) - Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate
(escluse le pelli per pellicceria), codice attivita' 46.24.10;
Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria,
codice attivita' 46.24.20; Commercio all'ingrosso di articoli in
pelliccia, codice attivita' 46.42.20;
k) Studio di settore WM34U (che sostituisce lo studio di settore
VM34U) - Commercio all'ingrosso di calzature e accessori, codice
attivita' 46.42.40; Commercio all'ingrosso di articoli in pelle;
articoli da viaggio in qualsiasi materiale, codice attivita'
46.49.50;
l) Studio di settore WM36U (che sostituisce lo studio di settore
VM36U) - Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali, codice
attivita' 46.49.20;
m) Studio di settore WM37U (che sostituisce lo studio di settore
VM37U) - Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti
per la pulizia, codice attivita' 46.44.30; Commercio all'ingrosso di
profumi e cosmetici, codice attivita' 46.45.00;
n) Studio di settore WM39U (che sostituisce lo studio di settore
VM39U) - Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e
per riscaldamento, codice attivita' 47.78.40;
o) Studio di settore WM40B (che sostituisce lo studio di settore
VM40B) - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi,
semi e fertilizzanti, codice attivita' 47.89.01;
p) Studio di settore WM42U (che sostituisce lo studio di settore
VM42U) - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in
esercizi specializzati, codice attivita' 47.74.00;
q) Studio di settore WM43U (che sostituisce lo studio di settore
VM43U) - Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili
agricoli, inclusi i trattori, codice attivita' 46.61.00; Commercio al
dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura;
macchine e attrezzature per il giardinaggio, codice attivita'
47.52.40;
r) Studio di settore WM44U (che sostituisce lo studio di settore
VM44U) - Commercio al dettaglio di computer, unita' periferiche,
software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati, codice
attivita' 47.41.00; Commercio al dettaglio di mobili per ufficio,
codice attivita' 47.78.10;
s) Studio di settore WM46U (che sostituisce lo studio di settore
VM46U) - Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia,
cinematografia e ottica, codice attivita' 46.43.30; Commercio
all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso
scientifico, codice attivita' 46.69.91;
t) Studio di settore WM48U (che sostituisce lo studio di settore
VM48U) - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici, codice
attivita' 47.76.20.
2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei ricavi
relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono individuati
sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei
coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione
dello studio di cui agli allegati:
1 per lo studio di settore VM87U;
2 per lo studio di settore VM88U;
3 per lo studio di settore WM11U;
4 per lo studio di settore WM12U;
5 per lo studio di settore WM13U;
6 per lo studio di settore WM17U;
7 per lo studio di settore WM23U;
8 per lo studio di settore WM24U;
9 per lo studio di settore WM31U;
10 per lo studio di settore WM33U;
11 per lo studio di settore WM34U;
12 per lo studio di settore WM36U;
13 per lo studio di settore WM37U;
14 per lo studio di settore WM39U;
15 per lo studio di settore WM40B;
16 per lo studio di settore WM42U;
17 per lo studio di settore WM43U;
18 per lo studio di settore WM44U;
19 per lo studio di settore WM46U;
20 per lo studio di settore WM48U.
3. La neutralizzazione relativa agli aggi ed ai ricavi fissi,
applicabile agli studi di cui agli allegati da n. 1 a n. 3 e da n. 6
a n. 20, e' individuata sulla base della nota tecnica e metodologica
in allegato n. 21.
4. Gli elementi necessari per il calcolo del "ricavo minimo",
relativi agli studi di settore di cui agli allegati da n. 1 a n. 19,
sono riportati in allegato n. 22.
5. Gli elementi necessari per il calcolo del "ricavo minimo",
relativo allo studio di settore di cui all'allegato n. 20, sono
riportati in allegato n. 23.
6. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle Entrate,
di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala anche la
coerenza agli specifici indicatori di coerenza economica e di
normalita' economica.
7. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si
applicano ai contribuenti esercenti attivita' d'impresa che svolgono
in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, fermo
restando il disposto dell'art. 2 e tenuto conto delle disposizioni di
cui al decreto 11 febbraio 2008. In caso di esercizio di piu'
attivita' d'impresa, per attivita' prevalente, con riferimento alla
quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui
deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entita' dei ricavi.
8. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si
applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015. Ai sensi dell'art. 8
del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, gli studi possono
essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei
mercati.
Art. 2
Categorie di contribuenti alle quali
non si applicano gli studi di settore
1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si
applicano:
a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di
cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d)
ed e) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
b) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili
e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o
associate;
c) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti
non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti
stessi.
Art. 3
Variabili delle imprese
1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per
l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente
decreto e' stata effettuata sulla base delle informazioni contenute
nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, approvati con il
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 20 maggio
2014, e successive modificazioni, tenuto conto di quanto precisato
nelle dichiarazioni di cui all'art. 5 del presente decreto.
Art. 4
Determinazione del reddito imponibile
1. Sulla base degli studi di settore sono determinati
presuntivamente i ricavi di cui all'art. 85 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad
esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del
comma 1 del medesimo articolo, del citato testo unico, nonche' dei
ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo
fisso.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare
dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti
positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c),
d), e) ed f), del menzionato testo unico, nonche' i ricavi derivanti
dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, ed e'
ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della
determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all'art.
3 del presente decreto devono essere considerati i componenti
negativi inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in
sede di dichiarazione dei redditi.
3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti
come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi
dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di
settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle
esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4,
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
Art. 5
Comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore
1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore
comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai
fini dell'applicazione degli studi stessi.
Art. 6
Indicatori di coerenza economica
1. Per gli studi di settore di cui al comma 1, dell'art. 1 del
presente decreto che applicano l'indicatore "Valore negativo del
costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di
servizi", approvato con il decreto del Ministro dell'Economia e delle
Finanze 24 marzo 2014, il Costo del venduto comprensivo del costo per
la produzione di servizi e' calcolato come: [Esistenze iniziali
relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle
relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) + Costi per
l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci
(esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)
e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti (esclusi
quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso)] + (Esistenze iniziali
relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui
all'art. 93, comma 5, del TUIR - Beni distrutti o sottratti) -
Rimanenze finali.
(Omesso l’allegato).
