9 Giugno, 2015

Provv. dir. Agenzia entrate 9 giugno 2015, n. 78324

 

 

1. Ambito di applicazione

1.1 I contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore previsti dall’articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che nel periodo di imposta di riferimento risultano congrui, anche per effetto dell’adeguamento, e coerenti agli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi medesimi, accedono al regime premiale di cui all’articolo 10, comma 9, del decreto legge n. 201 del 2011 alle condizioni indicate al successivo punto 1.2.

1.2 I contribuenti di cui al precedente punto 1.1 accedono al regime premiale se:

a) la coerenza sussiste per tutti gli indicatori di coerenza e di normalità previsti dallo studio applicabile;

b) nell’ipotesi in cui conseguono redditi di impresa e di lavoro autonomo, l’assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore sussiste per entrambe le categorie reddituali;

c) la congruità e la coerenza sussiste per tutti gli studi di settore applicabili;

d) hanno regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti. 

1.3 Ai fini degli adempimenti di cui al precedente punto 1.2, lettera d), la fedeltà dei dati dichiarati risulta sussistere anche nel caso di errori o omissioni, nella compilazione dei modelli degli studi di settore, di dati che non comportano la modifica:

− dell’assegnazione ai cluster;

− del calcolo dei ricavi o dei compensi stimati;

− del posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e di coerenza;  rispetto alle risultanze dell’applicazione degli studi di settore sulla base dei dati veritieri. 

 

2. Accesso al regime premiale per il periodo di imposta 2014

2.1. Per il periodo d’imposta 2014 accedono al regime premiale i contribuenti per i quali si applicano gli studi di settore indicati nell’allegato n. 1 a questo provvedimento.

2.2. Nel caso in cui il contribuente interessato applichi due studi di settore, compreso il caso in cui si tratti del medesimo studio applicato sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, per accedere al regime premiale è necessario che per entrambi gli studi sia soddisfatta la condizione di cui al precedente punto 2.1. 

 

3. Tipologie di indicatori

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3.1. Gli indicatori di coerenza rilevanti ai fini del regime premiale previsti dai rispettivi decreti di approvazione o di modifica degli studi di settore sono riportati nell’allegato n. 2 a questo provvedimento, distinti per le seguenti tipologie:

a) efficienza e produttività del fattore lavoro;

b) efficienza e produttività del fattore capitale;

c) efficienza di gestione delle scorte;

d) redditività;

e) struttura. 

 

4. Individuazione degli studi di settore per l’accesso al regime premiale

4.1 Gli studi di settore di cui al precedente punto 2.1 sono individuati tra quelli per i quali risultano approvati:

  1. indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno quattro diverse tipologie tra quelle indicate nell’allegato n. 2 a questo provvedimento;
  2. b) indicatori di coerenza economica riferibili a tre diverse tipologie tra quelle indicate nell’allegato n. 2 a questo provvedimento e che contemporaneamente prevedono l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”.

4.2 L’individuazione degli studi di settore con le caratteristiche di cui al punto 4.1, lettera b) è stata effettuata escludendo quelli che risultano soddisfare il criterio di cui alla precedente lettera a).

 

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