30 Marzo, 2015

Circolare 26 marzo 2015, n. 13/E, dell’Agenzia delle entrate

 

INDICE:

PREMESSA

1. ENTI DEL VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

2. PERIODICITÀ ANNUALE DEL CONTRIBUTO 

3. PROCEDURA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO

3.1 Domanda di iscrizione 

3.2 Presentazione della dichiarazione sostitutiva

3.3 Modelli  

3.4 Regolarizzazione della domanda di iscrizione e della dichiarazione sostitutiva 

3.5 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

4. PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI

5. TABELLA DI SINTESI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CINQUE PER MILLE

CIRCOLARI E RISOLUZIONI.

 

“PREMESSA

L’articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) conferma l’applicabilità delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef “relativamente all’esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell’annualità precedente”.

Con tale previsione la legge di stabilità 2015 trasforma il contributo del cinque per mille da beneficio provvisorio, riproposto annualmente da specifiche disposizioni normative, a una forma stabile di finanziamento di settori di rilevanza sociale.

Conseguentemente, l’ultimo periodo dello stesso articolo 1, comma 154, autorizza per la liquidazione della quota del cinque per mille, la spesa di 500 milioni di euro annui “a decorrere dall’anno 2015”, prevedendo che le “somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell’esercizio successivo”.

La norma lascia invariate le finalità e le tipologie di soggetti beneficiari, le modalità di accesso al contributo e quelle di pubblicazione degli elenchi degli enti iscritti, ammessi o esclusi, nonché i criteri per l’erogazione delle somme attribuite.

Il primo periodo del comma 154 in commento stabilisce, infatti, che per l’esercizio finanziario 2015 e per i successivi si applicano le “disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73”. 

Il secondo periodo dello stesso comma 154 conferma l’applicabilità delle “disposizioni contenute nel , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’8 giugno 2010”, prevedendo conseguentemente che i termini ivi stabiliti sono rideterminati nell’anno con riferimento a ciascun esercizio finanziario.

Il terzo periodo del comma 154 introduce una novità in materia di rendicontazione e recupero delle somme attribuite.

In particolare, la disposizione richiamata, al fine di assicurare trasparenza ed efficacia nell’utilizzazione della quota del cinque per mille, prevede l’emanazione di un apposito decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri per definire “le modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalità di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l’indicazione del relativo importo, nonché le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi”.

In considerazione della “stabilizzazione” dell’istituto del cinque per mille la presente circolare fornisce, con riguardo agli enti del volontariato e alle associazioni sportive dilettantistiche, una sintesi degli adempimenti da porre in essere ai fini dell’ammissione al contributo per l’esercizio 2015 e per quelli successivi.

Le istruzioni contenute nel presente documento valgono, pertanto, anche per gli esercizi successivi al 2015, salvo sopravvenute modifiche normative che saranno appositamente segnalate.

Restano, altresì, fermi i chiarimenti già forniti con le circolari n. 9/E del 3 marzo 2011[1], n. 10/E del 20 marzo 2012[2] e n. 6/E del 21 marzo 2013[3], fatta eccezione quanto precisato in materia di rendicontazione, la cui disciplina è rinviata all’apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 154. 

 

1. ENTI DEL VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Come precisato in premessa, le finalità alle quali è possibile destinare il contributo del cinque per mille per l’esercizio finanziario 2015 e per gli esercizi successivi sono quelle individuate dall’articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge n. 40 del 2010. 

a) Enti del volontariato

Per quanto riguarda la categoria degli enti del volontariato, si forniscono alcuni chiarimenti in merito all’ammissibilità al beneficio del cinque per mille delle organizzazioni non governative a seguito delle modifiche apportate alla disciplina della cooperazione internazionale allo sviluppo dalla legge 11 agosto 2014, n. 125.

Si ricorda che le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell’articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono state incluse, fino all’esercizio finanziario 2014, tra i destinatari del cinque per mille in quanto ONLUS di diritto, ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

L’articolo 31, comma 1, lettera b), della citata legge n. 125 del 2014 ha abrogato la legge n. 49 del 1987, con effetto dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previsto dall’articolo 17, comma 13, della stessa legge (il regolamento attualmente non è ancora emanato).

Il successivo articolo 32, comma 7, stabilisce che “le organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell’art. 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte nell’Anagrafe unica delle ONLUS, su istanza avanzata dalle stesse”.

In proposito, con risoluzione n. 22/E del 24 febbraio 2015 è stato precisato che le organizzazioni non governative, già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 alla data di entrata in vigore della citata legge n. 125 del 2014 (29 agosto 2014), per mantenere la qualifica di ONLUS, devono presentare istanza di iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS, senza necessità di adeguare gli statuti o gli atti costitutivi ai requisiti previsti dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997.

La stessa risoluzione ha chiarito che le anzidette organizzazioni, a seguito della richiesta di iscrizione, costituiscono nell’ambito dell’Anagrafe unica delle ONLUS una particolare categoria “ad esaurimento” e mantengono le agevolazioni fiscali previste per le ONLUS, nonché la possibilità di accedere al beneficio del cinque per mille dell’Irpef e di ricevere erogazioni liberali deducibili e/o detraibili in capo ai soggetti eroganti. 

L’articolo 32, comma 7, citato contiene, altresì, al secondo periodo una norma di carattere transitorio secondo la quale “per i primi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero fino al momento dell’avvenuta iscrizione, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell’idoneità concessa ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49” dal Ministero degli Affari Esteri (ora Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale). 

Questa ultima previsione consente alle organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49, alla data del 29 agosto 2014, e inserite nell’elenco tenuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di continuare ad accedere al beneficio del cinque per mille anche prima dell’iscrizione nell’Anagrafe delle ONLUS. Si procederà all’erogazione del contributo una volta accertata l’avvenuta iscrizione nell’anzidetta Anagrafe. 

Si fa presente che la stessa legge n. 125 del 2014 è intervenuta sul decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, inserendo all’articolo 10, comma 1, lettera a), il seguente settore di attività: “11-bis) cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale”.

Pertanto, attualmente possono accedere al contributo del cinque per mille anche gli enti che, in presenza di tutti i requisiti previsti dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, si iscrivono nell’Anagrafe delle ONLUS in quanto svolgono la propria attività nel settore della “cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale”.

Si sintetizzano di seguito le categorie degli enti del volontariato destinatari del cinque per mille.

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nell’Anagrafe delle ONLUS, tenuta dall’Agenzia delle entrate, compresi gli enti che svolgono la propria attività nel settore di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), n. 11-bis, della “cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale”.

Enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di Promozione Sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, iscritti nell’Anagrafe delle ONLUS in quanto ONLUS parziali, cioè limitatamente alle attività svolte nell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori di attività elencati nell’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Si precisa che detti enti possono accedere al contributo del cinque per mille in quanto ONLUS parziali solo qualora iscritti nell’Anagrafe delle ONLUS.

Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri del volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.

Organizzazioni non governative di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, già riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, alla data del 29 agosto 2014, e inserite nell’elenco tenuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell’Albo nazionale delle società cooperative istituito con Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 23 giugno 2004, nonché i consorzi di cooperative con la base sociale formata per il cento per cento dalle stesse cooperative sociali.

Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Associazioni e fondazioni di diritto privato, iscritte nel registro delle persone giuridiche, che operano senza fine di lucro negli stessi settori di attività delle ONLUS elencati all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. 

b) Associazioni sportive dilettantistiche

Le associazioni sportive dilettantistiche per essere ammesse al beneficio devono possedere i seguenti requisiti: 

• costituzione ai sensi dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

• possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;

• affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;

• presenza nell’ambito dell’organizzazione del settore giovanile;

• effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

 

2. PERIODICITA’ ANNUALE DEL CONTRIBUTO 

Come precisato in premessa, il secondo periodo del comma 154 conferma per l’esercizio finanziario 2015 e quelli successivi le disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010 concernenti le modalità di accesso al contributo del cinque per mille e di pubblicazione degli elenchi, nonché i criteri per il riparto e l’erogazione delle somme attribuite.

La norma stabilisce che i termini previsti dallo stesso decreto sono rideterminati con riferimento a ciascun esercizio finanziario. Pertanto, rimangono invariati il giorno e il mese di tutti i termini fissati dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, mentre viene aggiornato l’anno con riferimento a ciascun esercizio finanziario.

Da quanto sopra esposto discende che la procedura per l’ammissione al beneficio e per la pubblicazione degli elenchi deve essere ripetuta annualmente con riferimento a ciascun esercizio finanziario. 

Pertanto, ciascun ente interessato all’ammissione al beneficio è tenuto a presentare per ogni esercizio finanziario la domanda di iscrizione e la relativa dichiarazione sostitutiva e gli elenchi saranno pubblicati con riferimento a ciascun esercizio finanziario.

 

3. PROCEDURA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO

Di seguito vengono sintetizzati gli adempimenti a carico degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, per i quali l’Agenzia delle entrate gestisce la procedura di iscrizione al riparto del cinque per mille.

 

3.1 Domanda di iscrizione. La domanda di iscrizione deve essere presentata, annualmente, relativamente a ciascun esercizio finanziario per il quale viene richiesta l’ammissione al beneficio.

La domanda va trasmessa all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, direttamente dai soggetti interessati abilitati ai servizi telematici e in possesso di pin code, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge.

La domanda può essere presentata dalla data di apertura del canale telematico fino al termine del 7 maggio previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2010. Per l’esercizio finanziario 2015, l’apertura del canale telematico è fissata al 26 marzo 2015.

 

3.2 Presentazione della dichiarazione sostitutiva. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti che danno diritto al contributo, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del rappresentante legale che sottoscrive la domanda di iscrizione, deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun esercizio finanziario per il quale è stata presentata la domanda di iscrizione.

Gli enti del volontariato trasmettono la dichiarazione sostitutiva con le modalità indicate nella circolare n. 6/E del 21 marzo 2013[5] (con raccomandata a.r. o con la propria posta elettronica certificata).

La presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l’ammissione al riparto della quota del cinque per mille.

Per facilitare la predisposizione della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica di iscrizione consente di stampare un modello di dichiarazione sostitutiva già precompilato in alcuni campi con le informazioni contenute nella domanda di iscrizione. L’ente che intende utilizzare il modello precompilato deve unicamente completare la dichiarazione riempiendo i rimanenti campi. 

 Le associazioni sportive dilettantistiche trasmettono la dichiarazione sostitutiva all’Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la propria sede legale.

 

3.3 Modelli. I modelli per la presentazione della domanda di iscrizione e della dichiarazione sostitutiva per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche, sono pubblicati sul sito dell’Agenzia delle entrate.

 

3.4 Regolarizzazione della domanda di iscrizione e della dichiarazione sostitutiva. Rimane ferma la possibilità prevista dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, per tutti gli enti destinatari del beneficio di procedere, entro il 30 settembre, alla regolarizzazione della propria posizione ai fini dell’ammissione al riparto delle quote del cinque per mille.

L’ente può sanare la domanda di iscrizione o la dichiarazione sostitutiva che non sia stata regolarmente presentata entro i termini previsti o la dichiarazione sostitutiva alla quale non sia stata allegata copia del documento di identità del rappresentante legale.

Per la regolarizzazione è necessario essere in possesso dei requisiti per l’ammissione al riparto della quota del cinque per mille alla data originaria di scadenza dei termini di presentazione della domanda di iscrizione ed eseguire l’adempimento, versando una sanzione di 258 euro. 

La sanzione deve essere versata con il Modello F24, indicando il codice tributo 8115. E’ esclusa la possibilità di compensare l’importo della sanzione.

 

3.5 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive. I controlli, ai sensi degli articoli 43 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli enti del volontariato sono effettuati dalle Direzioni regionali, mentre quelli sulle dichiarazioni trasmesse dalle associazioni sportive dilettantistiche sono di competenza dell’Ufficio del CONI che ha ricevuto le dichiarazioni.

 

4. PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI

L’Agenzia delle entrate pubblica, sul proprio sito istituzionale , tutti gli elenchi relativi al contributo del cinque per mille, anche quelli gestiti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dal Ministero della Salute, dal CONI e dal Ministero dell’Interno.

A partire dalla pubblicazione degli elenchi degli enti ammessi al beneficio relativi all’esercizio finanziario 2012, l’Agenzia delle entrate pubblica sul proprio sito anche l’elenco trasmesso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo contenente i nominativi degli enti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici che hanno diritto al contributo.

In particolare l’Agenzia delle entrate pubblica:

• gli elenchi di tutti i soggetti iscritti al beneficio, distinti per categoria;

• l’elenco degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritti, aggiornato a seguito delle eventuali correzioni anagrafiche apportate;

• gli elenchi, distinti per tipologia, degli enti iscritti a seguito della presentazione delle istanze di regolarizzazione pervenute ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16;

• gli elenchi di tutti gli enti ammessi ed esclusi dal beneficio per ciascuna categoria, con l’indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi.

L’Agenzia delle entrate, oltre agli elenchi degli enti iscritti e di quelli ammessi ed esclusi dal beneficio, pubblica anche l’elenco generale di tutti gli enti ammessi presenti in almeno una delle categorie di beneficiari. 

In particolare nell’anzidetto elenco, per ciascun ente, è indicata la categoria (o le categorie) per la quale è stato ammesso al beneficio, la somma delle scelte ricevute in ciascuna categoria con l’indicazione dell’importo corrispondente sia alle scelte espresse che a quelle generiche, nonché il totale dell’importo spettante. 

I rappresentanti degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche che riscontrano la presenza, nell’elenco degli enti iscritti pubblicato dall’Agenzia delle entrate entro il 14 maggio, di dati relativi alla denominazione o alla sede dell’ente non aggiornati, possono chiedere, entro il 20 maggio, la correzione degli errori alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente, utilizzando i modelli AA7/10 per i soggetti titolari di partita IVA e AA5/6 per i soggetti non titolari di partita IVA. 

 

5. TABELLA DI SINTESI 

Di seguito si riporta la tabella con i termini relativi alla procedura di ammissione al beneficio.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 aprile 2012 ha previsto, all’articolo 3, che i termini di presentazione all’Agenzia delle entrate delle domande di iscrizione al contributo e delle successive integrazioni documentali che scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

 

7 maggio 

Termine per l’iscrizione telematica all’Agenzia delle entrate da parte degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche 

 

14 maggio 

Pubblicazione dell’elenco degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritti al beneficio 

20 maggio 

 Termine per la presentazione delle istanze all’Agenzia delle entrate per la correzione di errori di iscrizione negli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche 

 

25 maggio 

Pubblicazione dell’elenco aggiornato degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritti al beneficio 

 

30 giugno 

Termine per l’invio delle dichiarazioni sostitutive all’Agenzia delle entrate da parte degli enti del volontariato 

 

30 settembre 

Termine per la regolarizzazione della domanda di iscrizione e/o delle successive integrazioni documentali 

 

L’apertura del canale telematico per l’esercizio finanziario 2015 è fissata al 26 marzo 2015.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CINQUE PER MILLE

Articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015) che ha confermato per l’esercizio finanziario 2015 e per quelli successivi la possibilità di destinare una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno delle stesse finalità di cui all’articolo 2, comma 4-novies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 e con le medesime modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010.

Articolo 1, comma 205, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), che ha confermato per l’esercizio finanziario 2014 la possibilità di destinare una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno delle stesse finalità e con le medesime modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010.

Articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha stabilito che possono partecipare al riparto del cinque per mille anche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l’ammissione al contributo siano in possesso dei requisiti sostanziali e provvedano a presentare la domanda di iscrizione e a effettuare le successive integrazioni documentali entro il 30 settembre, versando una sanzione pari a 258 euro.

Articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha inserito tra le finalità che possono essere finanziate con la quota del cinque per mille dell’Irpef quelle di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2012 che ha stabilito le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme relativamente alla finalità del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2012, relativamente alla disposizione dell’articolo 3, secondo la quale i termini di presentazione all’Agenzia delle entrate delle domande di iscrizione e delle successive integrazioni documentali che cadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, le cui disposizioni si applicano, in forza dell’articolo 23 del decreto-legge n. 95 del 2012 all’esercizio finanziario 2013. Il DPCM disciplina le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme, nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate.

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 16 aprile 2009, recante modalità di ammissione delle associazioni sportive dilettantistiche al riparto di una quota pari al cinque per mille dell’Irpef.

 

CIRCOLARI E RISOLUZIONI

Risoluzione n. 22/E del 28 febbraio 2015 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito alle modalità di iscrizione nell’Anagrafe delle ONLUS, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014, n. 125, delle Organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49. 

Circolare n. 7/E del 20 marzo 2014[7] con la quale sono stati evidenziati, relativamente al contributo del cinque per mille per l’esercizio finanziario 2013, gli adempimenti a carico degli enti del volontariato le associazioni sportive dilettantistiche che coinvolgono l’Agenzia delle entrate. 

Circolare n. 6/E del 21 marzo 2013[8] con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito al contributo del cinque per mille per l’esercizio finanziario 2013 con particolare riferimento agli adempimenti che interessano gli enti del volontariato le associazioni sportive dilettantistiche che coinvolgono l’Agenzia delle entrate. 

Circolare n. 13/E del 4 maggio 2012[9] con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito alle novità sul cinque per mille introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2012.

Circolare n. 10/E del 20 marzo 2012[10] con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito al contributo del cinque per mille per l’esercizio finanziario 2012 e alle novità, concernenti il contributo, introdotte a partire da tale esercizio finanziario. 

Circolare n. 9/E del 3 marzo 2011[11] con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito al contributo del cinque per mille per l’esercizio finanziario 2011.

Circolare n. 56/E del 10 dicembre 2010[12] con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito alle associazioni e fondazioni riconosciute.

Circolare n. 57/E del 25 ottobre 2007[13] con la quale, tra l’altro, sono state fornite indicazioni in merito alle modalità di controllo sulle dichiarazioni sostitutive.

Circolare n. 30/E del 22 maggio 2007[14] con la quale, tra l’altro, sono state fornite indicazioni in merito ai requisiti degli enti del volontariato e alle cause di esclusione dal beneficio.

Risoluzione n. 46/E dell’11 maggio 2012[15] con la quale è stato istituito il codice tributo per il versamento tramite modello F24 della sanzione prevista per la regolarizzazione di eventuali ritardi o omissioni relativi alla presentazione della domanda di iscrizione e/o della dichiarazione sostitutiva”.



[1] In Boll. Trib., 2011, 348.

[2] In Boll. Trib., 2012, 456.

[3] In Boll. Trib., 2013, 436.

[5] In Boll. Trib., 2013, 436.

[7] In Boll. Trib., 2011, 523.

[8] In Boll. Trib., 2013, 436.

[9] In Boll. Trib., 2012, 692.

[10] In Boll. Trib., 2012, 456.

[11] In Boll. Trib., 2011, 348.

[12] In Boll. Trib., 2011, 348.

[13] In Boll. Trib., 2007, 1713.

[14] In Boll. Trib., 2007, 881.

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[15] In Boll. Trib. On-line.

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