13 Marzo, 2014

Circolare 11 marzo 2014, n. 6/E, dell’Agenzia delle entrate

 

INDICE:

1. PREMESSA

2. LA SELEZIONE

2.1 Individuazione del “lifestage”

3. L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

3.1 Le spese medie ISTAT

3.2 Il “fitto figurativo”

3.3 Il riscontro della correttezza dei dati.

 

1. PREMESSA

L’Agenzia delle entrate, prima di avviare le attività di controllo finalizzate alla ricostruzione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche (articolo 38, commi quarto e seguenti del D.P.R. n.600 del 1973), ha chiesto una “verifica preliminare” al Garante della privacy (di seguito, “Garante”), ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy, di seguito “Codice”), al fine di assicurare la conformità del trattamento dei dati personali alla disciplina in materia di protezione dei predetti dati.

Il Garante, come specificato nel parere reso in data 21 novembre 20131, già nelle prime fasi istruttorie ha escluso che il trattamento in esame sia fondato unicamente sul “trattamento automatizzato” di dati personali di cui all’art. 14, comma 1 del Codice, in quanto viene sempre assicurato l’intervento del funzionario dell’Agenzia delle entrate nell’ambito del procedimento di accertamento, prima dell’adozione dell’atto.

In tale procedimento sono previsti, infatti, due momenti obbligatori di confronto con il contribuente, motivo per il quale il Garante ha ritenuto che l’iter procedurale descritto nella circolare n. 24/E del 31 luglio 20132 (di seguito circolare n. 24/E) garantisce che il trattamento dei dati non ricade nel divieto di decisioni automatizzate di cui all’art. 14 del Codice.

Tuttavia il Garante, nell’ottica di ridurre i rischi specifici per i diritti fondamentali e la libertà degli interessati e rendere il trattamento dei dati personali conforme alla disciplina recata dal Codice, ha prescritto all’Agenzia delle entrate di adottare, prima dell’inizio del trattamento, alcuni interventi relativi alla qualità e conservazione dei dati, all’informativa al contribuente, all’individuazione della reale situazione familiare dello stesso, nonché alla determinazione del contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva.

Adottate le garanzie individuate dal Garante a tutela degli interessati, la ricostruzione sintetica può essere effettuata tenendo conto, oltre che della quota di incremento patrimoniale imputabile al periodo d’imposta e della quota di risparmio formatasi nell’anno, delle “spese certe” (es. spese per mutuo o canone di locazione, altre spese indicate nelle dichiarazioni per usufruire di deduzioni o detrazioni d’imposta e altre spese per beni e servizi), delle “spese per elementi certi” (in quanto ancorate all’esistenza di elementi oggettivamente riscontrabili, quali, ad es. i metri quadrati effettivi delle abitazioni, la potenza degli autoveicoli, la lunghezza dei natanti) e del “fitto figurativo”.

Conseguentemente, si rendono necessarie alcune precisazioni in merito alle istruzioni operative diramate con la circolare n. 24/E del 31 luglio 2013.

 

2. LA SELEZIONE

2.1 Individuazione del “lifestage. La corretta attribuzione al contribuente della tipologia di famiglia di appartenenza risulta di fondamentale importanza in considerazione delle conseguenze che tale caratterizzazione determina nel trattamento dei dati ai fini della ricostruzione del reddito familiare e delle spese attribuibili al contribuente, compreso il “fitto figurativo” (vedasi, in particolare, citata circolare n. 24/E, par.3.1. e seguenti).

In sede di selezione viene attribuito ad ogni contribuente il lifestage risultante dalla c.d. “famiglia fiscale” presente nell’anagrafe tributaria, determinata in base ai dati delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e, pertanto, costituita dal contribuente, dal coniuge (anche se non fiscalmente a carico), dai figli e/o dagli altri familiari fiscalmente a carico.

La famiglia anagrafica, invece, comprende anche i figli maggiorenni e gli altri familiari conviventi, nonché i conviventi di fatto, non fiscalmente a carico.

E’ possibile, quindi, riscontrare la non coincidenza della “Famiglia fiscale” rispetto alla “Famiglia Anagrafica”.

Pertanto, il competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate, una volta selezionato il soggetto nei cui confronti intraprendere le attività di controllo con le modalità illustrate nel par. 2.2 nella circolare n. 24/E, effettuerà, prima ancora di inviare formale invito ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, i necessari riscontri sulla situazione familiare del contribuente, aggiornando la composizione del nucleo familiare.

Ciò consentirà di evitare la selezione di coloro che, con il reddito complessivo dichiarato dalla famiglia, giustificano l’apparente scostamento individuale.

Il riscontro deve essere effettuato, ove disponibile, attraverso il collegamento telematico con l’anagrafe comunale o, in via subordinata, inviando la richiesta attraverso il canale telematico (PEC) al Comune che detiene l’informazione.

Peraltro, il contribuente, in sede di primo contraddittorio con l’ufficio, potrà fornire una diversa rappresentazione della propria situazione familiare, con conseguente attribuzione della nuova tipologia familiare.

In prospettiva, il disallineamento fisiologico tra “Famiglia fiscale” e “Famiglia anagrafica” sarà superato con il completamento della ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) e la sua integrazione con l’anagrafe tributaria.

 

3. L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

3.1 Le spese medie ISTAT. Il Garante della privacy ha ritenuto che la ricostruzione sintetica del reddito è conforme al Codice se basata su “dati relativi alle spese certe, alle spese per elementi certi e al fitto figurativo che, nonostante sia un dato presunto, si presta ad essere facilmente verificato anche in sede di contraddittorio con il contribuente”.

Alla luce del parere:

a) sussistono criticità in relazione all’utilizzabilità delle spese medie ISTAT per ricostruire voci di spesa non ancorate all’esistenza di beni o servizi;

b) le medie ISTAT sono utilizzabili per il calcolo delle spese solo se connesse ad elementi certi, quali il possesso e le caratteristiche di immobili e di mobili registrati.

In particolare, la predetta lettera b) riguarda le spese per la manutenzione ordinaria degli immobili e per acqua e condominio (parametrate ai metri quadrati effettivi delle abitazioni) e le spese relative all’utilizzo degli autoveicoli (compresi moto, caravan, ecc., parametrate ai KW effettivi), determinate con le modalità illustrate nei par. 3.6.1 e par. 3.6.3 della predetta circolare n. 24/E.

Diversamente, le spese per beni e servizi di uso corrente, il cui contenuto induttivo è determinato con esclusivo riferimento alla media ISTAT della tipologia di nucleo familiare ed area geografica di appartenenza (voci della tabella A del D. M. 24 dicembre 2012, definite nella circolare n. 24/E “spese ISTAT” (1)), non concorreranno né alla selezione dei contribuenti, come già precisato nella circolare n. 24/E, né formeranno oggetto del contraddittorio.

Naturalmente, nel rispetto delle determinazioni del Garante, gli importi corrisposti per le suddette spese, qualora individuati puntualmente dall’ufficio, saranno oggetto di contraddittorio e potranno concorrere alla ricostruzione sintetica del reddito.

Le spese per elettrodomestici ed arredi e altri beni e servizi per la casa, seppure ancorate al possesso di uno o più immobili, non sono determinate in base alle caratteristiche degli stessi. Pertanto, avuto riguardo al parere del Garante, si ritiene che anche tali spese concorrano alla ricostruzione sintetica del reddito esclusivamente in presenza di importi corrisposti per spese effettivamente risultanti dai dati disponibili in anagrafe tributaria.

Nel rinviare a quanto illustrato nel par. 2.3 della predetta circolare n. 24/E, si conferma che, se il contribuente fornisce chiarimenti esaustivi in ordine alle “spese certe”, alle “spese per elementi certi”, agli investimenti ed alla quota di risparmio dell’anno, l’attività di controllo basata sulla ricostruzione sintetica del reddito si esaurisce nella prima fase del contraddittorio.

 

3.2 Il “fitto figurativo”. Il D.M. 24 dicembre 2012 prevede l’attribuzione al contribuente della spesa per il c.d. “fitto figurativo” se non risulta, nel comune di residenza, alcuna delle tre tipologie di possesso richiamate nel paragrafo 3.6.1 della circolare n. 24/E (proprietà o altro diritto reale – locazione o leasing immobiliare – uso gratuito) con riferimento al contribuente e agli altri componenti del nucleo familiare.

Il Garante ha affermato che il “fitto figurativo” deve essere attribuito solo dopo la fase di selezione del contribuente; pertanto, tale elemento, non rileva ai fini della stessa.

Tenuto conto che l’ammontare corrispondente al “fitto figurativo” è onnicomprensivo di tutte le altre tipologie di spese connesse al mantenimento dell’abitazione indicate nella Tabella A allegata al decreto, a fronte di una diversa condizione abitativa rappresentata in sede di contraddittorio dal contribuente (disponibilità di un immobile), si rende necessario non considerare la spesa per “fitto figurativo”, bensì determinare correttamente le “spese per elementi certi” (spese di manutenzione ordinaria, per acqua e condominio) connesse alle caratteristiche dell’immobile a disposizione dello stesso contribuente.

Qualora il contribuente non chiarisca la propria posizione ovvero non si presenti al contraddittorio, il “fitto figurativo” attribuito anche in funzione del lifestage riscontrato, concorre alla determinazione del maggior reddito accertabile, come confermato dal Garante.

 

3.3 Il riscontro della correttezza dei dati.Nell’ambito della verifica preliminare del Garante sono stati individuati alcuni accorgimenti idonei a correggere fattori che possono generare imprecisioni nei dati, al fine di limitare i rischi di errori.

Già da tempo l’Agenzia, in sede centrale, ha intrapreso una preliminare analisi dei dati presenti nelle basi informative, al fine di espungere dalla selezione le posizioni che richiedono i necessari riscontri circa la correttezza dei dati presso gli enti fornitori.

In ogni caso, gli uffici, qualora rilevino valori palesemente non coerenti con il quadro informativo complessivo relativo al contribuente, devono effettuare ulteriori controlli preventivi sulla correttezza dei dati utilizzati, provvedendo alle opportune modifiche, prima di procedere all’invito del contribuente”.


NOTE:

(1) ovvero: alimentari e bevande, abbigliamento e calzature, riscaldamento centralizzato, medicinali e visite mediche, tram, autobus, taxi ed altri trasporti, acquisto per apparecchi per telefonia, spese per telefono, libri scolastici, tasse scolastiche, rette e simili, giochi, giocattoli, radiotelevisione, hi fi, computer etc, animali domestici, barbiere, parrucchiere ed istituti di bellezza, prodotti per la cura della persona, argenteria, gioielleria, bigiotteria e orologi, borse, valige, ed altri effetti personali, onorari di liberi professionisti, alberghi pensioni e viaggi organizzati, pasti e consumazioni fuori casa.

1In Boll. Trib., 2013, 1654.

2In Boll. Trib., 2013, 1191.

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