18 Aprile, 2016
Legge 8 aprile 2016, n. 49, in G.U. n. 87 del 14.4.2016
Art. 1 1. Il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (Si omette la pubblicazione delle modificazioni di cui all’allegato in quanto sono state evidenziate mediante il carattere corsivo nel testo coordinato sotto riportato. Il testo del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, è stato pubblicato nel fascicolo n. 4/2016, 284).
Testo del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, coordinato con la legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49, recante: «Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.».
(Testo coordinato a cura del Min. grazia e giustizia in G.U. n. 87 del 14.4.2016)
(Omissis).
Capo III
Disposizioni fiscali relative alle procedure di crisi
Art. 14
Irrilevanza fiscale dei contributi percepiti a titolo
di liberalita' da soggetti sottoposti a procedure di crisi
1. All'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Non costituiscono sopravvenienze attive, in quanto
esclusi, i contributi percepiti a titolo di liberalita' dai
soggetti sottoposti alle procedure concorsuali previste dal Regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999,
n. 270, dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero alle
procedure di crisi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 16
novembre 2015, n. 180 nonche' alla procedura di amministrazione
straordinaria di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad esclusione di quelli
provenienti da societa' controllate dall'impresa o controllate dalla
stessa societa' che controlla l'impresa. Le disposizioni del
precedente periodo si applicano anche ai contributi percepiti nei
ventiquattro mesi successivi alla chiusura delle predette
procedure.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contributi
percepiti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge. Limitatamente ai
contributi percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, l'esclusione di cui al comma
3-bis dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, introdotto dal comma 1, e' riconosciuta mediante una
deduzione dal reddito ripartita in cinque quote costanti da
effettuare nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi
d'imposta successivi, sempre che tali proventi concorrano
integralmente a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati
incassati.
3. La determinazione dell'acconto dovuto per i periodi d'imposta
per i quali e' operata la deduzione di cui al comma 2 e' effettuata
considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si
sarebbe determinata in assenza delle disposizioni del presente
articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 18,2
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e in 2
milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 15
Regime fiscale della cessione di diritti, attivita' e passivita' di
un ente sottoposto a risoluzione a un ente-ponte
1. La cessione di diritti, attivita' e passivita' di un ente
sottoposto a risoluzione a un ente-ponte, di cui all'articolo
43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.
180, non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze ai fini
dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive. I beni ricevuti dall'ente-ponte sono
valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali riconosciuti
in capo all'ente cedente.
2. Dalla data in cui ha effetto la cessione l'ente-ponte subentra
nella posizione dell'ente sottoposto a risoluzione in ordine ai
diritti, attivita' o passivita' oggetto di cessione, incluse la
deduzione o la tassazione dei componenti di reddito dell'ente
sottoposto a risoluzione gia' imputati a conto economico e non ancora
dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione, e nelle
deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell'avviamento e di
altre attivita' immateriali esercitate dall'ente sottoposto a
risoluzione. Le perdite di cui all'articolo 84 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dell'ente
sottoposto a risoluzione sono portate in diminuzione del reddito
dell'ente-ponte.
Art. 16
Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari
nell'ambito di vendite giudiziarie
1. Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della
proprieta' o di diritti reali su beni immobili emessi, a favore di
soggetti che svolgono attivita' d'impresa, nell'ambito di una
procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro
III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di
una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, sono assoggettati alle imposte di registro,
ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a
condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro
due anni.
2. Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il
biennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute
nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del
30 per cento oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55,
comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131. Dalla scadenza del biennio decorre il termine per il
recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione
finanziaria.
2-bis. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1 emessi a
favore di soggetti che non svolgono attivita' d'impresa sono
assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella
misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente
ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) all'articolo 1 della
tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
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della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione
mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquiennio
dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella
predetta nota.
3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti
emessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
fino al 31 dicembre 2016.
4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 220
milioni di euro per l'anno 2016.
5. All'articolo 1, comma 958, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
come modificato dal decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13,
le parole: «2.100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti:
«2.320 milioni di euro».
Capo IV
Disposizioni in materia di gestione e di tutela del risparmio
(Omissis).
Art. 18
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.