Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, in G.U. n. 212 del 12.9.2014
(Omissis).
Capo V
Altre disposizioni per la tutela del credito nonchè per la
semplificazione e l’accelerazione del processo di esecuzione forzata
e delle procedure concorsuali
(Omissis).
Art. 19
Misure per l’efficienza e la semplificazione del processo esecutivo
(Omissis).
5. All’articolo 7, nono comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e’ inserito, in fine, il
seguente periodo:
«Le informazioni comunicate sono altresi’ utilizzabili
dall’autorita’ giudiziaria ai fini della ricostruzione dell’attivo e
del passivo nell’ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in
materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni
altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l’autorita’ giudiziaria
si avvale per l’accesso dell’ufficiale giudiziario secondo le
disposizioni relative alla ricerca con modalita’ telematiche dei beni
da pignorare.».
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai
procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall’entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(Omissis).
Capo VII
Disposizioni finali
(Omissis).
Art. 23
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.