Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, in G.U. n. 144 del 24.6.2014
TITOLO I
MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA
CAPO I
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL SETTORE AGRICOLO
(Omissis).
ART. 3
(Inter enti per il sostegno del Made in Italy)
1. Alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all’Allegato
I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonche’ alle
piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n.
800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti
agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se
costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, e’
riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5, lettera a), un
credito d’imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi
investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, nel
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi,
per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche
finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 va indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale
e’ concesso ed e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del
reddito e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale
sulle attivita’ produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabilite le condizioni, i termini e le modalita’ di
applicazione del comma 1 e del presente comma anche con riguardo alla
fruizione del credito d’imposta al fine del rispetto del previsto
limite di spesa e al relativo monitoraggio.
3. Al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese
ovvero lo svolgimento di nuove attivita’ da parte di reti di’ imprese
gia’ esistenti, alle imprese che producono prodotti agricoli di cui
all’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
nonche’ alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento
(CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono
prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, e’
riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5, lettera b), un
credito d’imposta nella misura del 40 per cento delle spese per i
nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie, nonche’ per la cooperazione di
filiera, e comunque non superiore a 400.000 curo, nel periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi.
4. Il credito d’imposta di cui al comma 3 va indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale
e’ concesso ed e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del
reddito e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale
sulle attivita’ produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabilite le condizioni, i termini e le modalita’ di
applicazione del comma 3 e del presente comma anche con riguardo alla
fruizione del credito d’imposta al fine del rispetto del previsto
limite di spesa e al relativo monitoraggio.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 1 e 3, si provvede ai sensi dell’articolo 8, comma 2:
a) nel limite di 500.000 curo per l’anno 2014, di 1 milione di euro
per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per l’attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1;
b) nel limite di 4,5 milioni di euro per l’anno 2014, di 9 milioni di
curo per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per l’attuazione delle
disposizioni di cui al comma 3.
6. Il riconoscimento dei crediti d’imposta di cui ai commi 1 e 3 e’
subordinato all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea.
(Omissis).
ART. 5
(Disposizioni per l’incentivo all’assunzione di giovani lavoratori
agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura)
(Omissis).
13. All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: «1.1. Le deduzioni di
cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), per i produttori
agricoli di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), si applicano,
nella misura del 50 per cento degli importi ivi previsti, anche per
ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel
periodo di imposta purche’ abbia lavorato almeno 150 giornate e il
contratto abbia almeno una durata triennale.».
14. La disposizione del comma 13 si applica, previa autorizzazione
della Commissione europea richiesta a cura del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Della
medesima disposizione non si tiene conto ai fini della determinazione
dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2013, secondo il criterio previsionale, di cui
all’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
ART. 6
(Rete del lavoro agricolo di qualità)
(Omissis).
ART. 7
(Detrazioni per l’affitto di terreni agricoli ai giovani e misure di
carattere fiscale)
1. All’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-quinguies, e’ inserito il seguente:
«1-quinguies.1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola di eta’ inferiore ai
trentacinque anni, spetta, nel rispetto della regola de minimis di
cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo, una detrazione del 19 per cento delle
spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro
il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un
massimo di euro 1.200 annui.»;
b) al comma 1-sexies, dopo le parole: «la detrazione spettante»
sono inserite le seguenti: «ai sensi del presente articolo».
2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo
d’imposta 2014, per il medesimo periodo d’imposta l’acconto relativo
all’imposta sul reddito delle persone fisiche e’ calcolato senza
tenere conto delle disposizioni di cui allo stesso comma 1.
3. All’articolo 31 del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, il comma 1 e’ abrogato.
4. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 512
e’ sostituito dal seguente: «512. Ai soli fini della determinazione
delle imposte sui redditi, per i periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015,
nonche’ a decorrere dal periodo di imposta 2016, i redditi dominicale
e agrario sono rivalutati rispettivamente del 15 per cento per i
periodi di imposta 2013 e 2014 e del 30 per cento per il periodo di
imposta 2015, nonche’ del 7 per cento a decorrere dal periodo di
imposta 2016. Per i terreni agricoli, nonche’ per quelli non
coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza
agricola, la rivalutazione e’ pari al 5 per cento per i periodi di
imposta 2013 e 2014 e al 10 per cento per il periodo di imposta 2015.
L’incremento si applica sull’importo risultante dalla rivalutazione
operata ai sensi dell’articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre
1996, n. 662. Ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte
sui redditi dovute per gli anni 2013, 2015 e 2016, si tiene conto
delle disposizioni di cui al presente comma.».
(Omissis).
CAPO III
DISPOSIZIONI URGENTI PER LE IMPRESE
ART. 18
(Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi)
1. Ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano
investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28
della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, destinati a strutture
produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2015,
e’ attribuito un credito d’imposta nella misura del 15 per cento
delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli
investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella
realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facolta’ di
escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento e’
stato maggiore.
2. Il credito d’imposta si applica anche alle imprese in attivita’
alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, anche se
con un’attivita’ d’impresa inferiore ai cinque anni. Per tali
soggetti la media degli investimenti in beni strumentali nuovi
compresi nella divisione 28 della tabella ATECO da considerare e’
quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d’imposta
precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge o a quello successivo, con facolta’ di
escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento e’
stato maggiore. Per le imprese costituite successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto-legge il credito d’imposta
si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti
realizzati in ciascun periodo d’imposta.
3. Il credito d’imposta non spetta per gli investimenti di importo
unitario inferiore a 10.000 euro.
4. Il credito d’imposta va ripartito nonche’ utilizzato in tre
quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e
nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta
successivi nei quali il credito e’ utilizzato. Esso non concorre alla
formazione del reddito ne’ della base imponibile dell’imposta
regionale sulle attivita’ produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il
credito d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, e non e’ soggetto al limite di cui al
comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La
prima quota annuale e’ utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del
secondo periodo di imposta successivo a quello in cui e’ stato
effettuato l’investimento. I fondi occorrenti per la regolazione
contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del periodo
precedente sono stanziati su apposito capitolo di spesa nello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il
successivo trasferimento sulla contabilita’ speciale n. 1778 “Agenzia
delle Entrate – Fondi di bilancio.
5. I soggetti titolari di attivita’ industriali a rischio di
incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21
settembre 2005, n. 238, possono usufruire del credito d’imposta solo
se e’ documentato l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni
di cui al citato decreto.
6. Il credito d’imposta e’ revocato:
a) se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli
investimenti a finalita’ estranee all’esercizio di impresa prima del
secondo periodo di imposta successivo all’acquisto;
b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il
termine di cui all’articolo 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in
strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche
appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevolazione.
7. Il credito d’imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma
6 e’ versato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta
sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le
ipotesi ivi indicate.
8. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l’indebita
fruizione, anche parziale, del credito d’imposta per il mancato
rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa
dell’inammissibilita’ dei costi sulla base dei quali e’ stato
determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle entrate provvede al
recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni
secondo legge.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 204
milioni di euro per il 2016, 408 milioni di curo per gli anni 2017 e
2018, e 204 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante
corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all’articolo
1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi
dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il
Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli
oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il
Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede
alla riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la
coesione in modo da garantire la compensazione degli effetti dello
scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza
pubblica e, conseguentemente, il CIPE provvede alla riprogrammazione
degli interventi finanziati a valere sul Fondo. Il Ministro
dell’economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita
relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle
misure di cui al precedente periodo.
ART. 19
(Modifiche alla disciplina ACE- aiuto crescita economica)
1. All’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: “2-bis. Per le societa’
le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati di Stati membri
della UE o aderenti allo Spazio economico europeo, per il periodo di
imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la
variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello
esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in
corso nei suddetti periodi d’imposta e’ incrementata del 40 per
cento. Per i periodi d’imposta successivi la variazione in aumento
del capitale proprio e’ determinata senza tenere conto del suddetto
incremento.”;
b) al comma 4, dopo le parole: “periodi d’imposta successivi” sono
aggiunte, in fine, le seguenti: “ovvero si puo’ fruire di un credito
d’imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli
articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il
credito d’imposta e’ utilizzato in diminuzione dell’imposta regionale
sulle attivita’ produttive, e va ripartito in cinque quote annuali di
pari importo.”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano alle
societa’ la cui ammissione alla quotazione avviene dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e sono subordinate alla
preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico. La
disposizione di cui al comma 1, lettera b), ha effetto a decorrere
dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,3 milioni
di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro
nel 2017, 112,3 milioni di curo nel 2018, 140,7 milioni di euro nel
2019, 146,4 milioni di euro nel 2020 e 148,3 milioni di euro a
decorrere dal 2021, si provvede come segue:
a) mediante riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo
e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all’articolo 1,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l’importo di
27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3
milioni di euro nel 2017 e 112,3 milioni di euro nel 2018;
b) mediante aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2019, disposto con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
da adottare entro il 30 novembre 2018, dell’aliquota dell’accisa
sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche’ dell’aliquota
dell’accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all’allegato I
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
e successive modificazioni, in misura tale da determinare maggiori
entrate nette non inferiori a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4
milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro a decorrere dal
2021; il provvedimento e’ efficace dalla data di pubblicazione sul
sito internet dell’Agenzia.
(Omissis).
ART. 21
(Misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie)
1. Al comma 1, dell’articolo 1, del decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239, dopo le parole: “sistemi multilaterali di negoziazione
emessi da societa’ diverse dalle prime,” sono aggiunte le seguenti:
“o, qualora tali obbligazioni e titoli similari e cambiali
finanziarie non siano negoziate, detenuti da uno o piu’ investitori
qualificati ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58”;
2. Il comma 9-bis dell’articolo 32 del decreto legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, e’ sostituito dal seguente:
“9-bis. La ritenuta di cui all’articolo 26, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si
applica agli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari e delle cambiali finanziarie corrisposti a organismi di
investimento collettivo del risparmio, istituiti in Italia o in uno
Stato membro dell’Unione europea, il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per cento in tali titoli e le cui quote siano
detenute esclusivamente da investitori qualificati ai sensi
dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La
composizione del patrimonio e la tipologia di investitori deve
risultare dal regolamento dell’organismo. La medesima ritenuta non si
applica agli interessi e altri proventi corrisposti a societa’ per la
cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n.
130, emittenti titoli detenuti dai predetti investitori qualificati e
il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per cento
in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie.”.
ART. 22
(Misure a fcrvore del credito alle imprese)
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e’ aggiunto il seguente:
“5-bis. La ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi
e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine
alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri
dell’Unione europea, imprese di assicurazione costituite e
autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell’Unione
europea o organismi di investimento collettivo del risparmio che non
fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorche’ privi di soggettivita’
tributaria, costituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli
Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma dell’articolo 15, dopo le parole: “le cessioni di
credito stipulate in relazione a tali finanziamenti,” sono inserite
le seguenti: “nonche’ alle successive cessioni dei relativi contratti
o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi”;
b) dopo l’articolo 17 e’ inserito il seguente:
“ART. 17-bis
(Altre operazioni ammesse a fruire dell’agevolazione).
1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano altresi’
alle operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia
stabilita in piu’ di diciotto mesi poste in essere dalle societa’ di
cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, nonche’
da imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di
normative emanate da Stati membri dell’Unione europea o organismi di
investimento collettivo del risparmio costituiti negli Stati membri
dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio
economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”.
(Omissis).
6. Alla legge del 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, dopo il comma 1-bis, e’
inserito il seguente:
“1-ter. Le societa’ di cartolarizzazione di cui all’articolo 3
possono concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi
dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite
dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato alla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, nel
rispetto delle seguenti condizioni:
a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o
da un intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui
all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, i quali possono svolgere altresi’ i compiti
indicati all’articolo 2, comma 3, lettera c);
b) i titoli emessi dalle stesse per finanziare l’erogazione dei
finanziamenti siano destinati ad investitori qualificati come
definiti ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
c) la banca o l’intermediario finanziario di cui alla lettera a)
trattenga un significativo interesse economico nell’operazione, nel
rispetto delle modalita’ stabilite dalle disposizioni di attuazione
della Banca d’Italia.”;
b) all’articolo 3, comma 2, dopo le parole: “I crediti relativi a
ciascuna operazione” sono inserite le seguenti: “(per tali
intendendosi sia i crediti vantati nei confronti del debitore o dei
debitori ceduti, sia ogni altro credito maturato dalla societa’ di
cui al comma 1 nel contesto dell’operazione), i relativi incassi e le
attivita’ finanziarie acquistate con i medesimi”;
c) all’articolo 3, il comma 2-bis e’ sostituito dal seguente:
“2-bis. Non sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da
quelli di cui al comma 2 sui conti delle societa’ di cui al comma 1
aperti presso la banca depositaria ovvero presso i soggetti di cui
all’articolo 2, comma 3, lettera c), dove vengono accreditate le
somme corrisposte dai debitori ceduti nonche’ ogni altra somma pagata
o comunque di spettanza della societa’ ai sensi delle operazioni
accessorie condotte nell’ambito di ciascuna operazione di
cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti dell’operazione.
Tali somme possono essere utilizzate dalle societa’ di cui al comma 1
esclusivamente per il soddisfacimento di’ crediti vantati dai
soggetti di cui al comma 2 e dalle controparti dei contratti derivati
con finalita’ di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli
ceduti, nonche’ per il pagamento degli altri costi dell’operazione.
In caso di avvio nei confronti del depositario di procedimenti di cui
al titolo IV del testo unico bancario, nonche’ di procedure
concorsuali, le somme accreditate su tali conti e quelle affluite in
corso di procedura non sono soggette a sospensione dei pagamenti e
vengono immediatamente e integralmente restituite alla societa’ senza
la necessita’ di deposito di domanda di ammissione al passivo o di
rivendica e al di fuori dei piani di riparto o di restituzione di
somme.”;
d) all’articolo 3, il comma 2-ter e’ sostituito dal seguente:
“2-ter. Sui conti correnti dove vengono accreditate le somme
incassate per conto delle societa’ di cui al comma 1 corrisposte dai
debitori ceduti – aperti dai soggetti che svolgono nell’ambito di
operazioni di cartolarizzazione dei crediti, anche su delega dei
soggetti di cui all’articolo 2, comma 6, i servizi indicati
nell’articolo 2, comma 3, lettera c), non sono ammesse azioni da
parte dei creditori di tali soggetti se non per l’eccedenza delle
somme incassate e dovute alle societa’ di cui al comma 1. In caso di
avvio nei confronti di tali soggetti di procedimenti concorsuali, le
somme accreditate su tali conti e quelle affluite in corso di
procedura, per un importo pari alle somme incassate e dovute alle
societa’ di cui al comma 1, vengono immediatamente e integralmente
restituite alle societa’ di cui al comma 1 senza la necessita’ di
deposito di domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al di
fuori dei piani riparto o di restituzione di somme.”;
e) all’articolo 5, comma 2-bis, le parole: “comma 1-bis,” sono
soppresse;
f) all’articolo 7, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
“2-quater. La presente legge si applica altresi’ alle operazioni di
cartolarizzazione di crediti sorti dalla concessione di uno o piu’
finanziamenti da parte della societa’ emittente i titoli. Nel caso di
operazioni realizzate mediante concessione di finanziamenti, i
richiami al cedente e al cessionario devono intendersi riferiti,
rispettivamente, al soggetto finanziato e al soggetto finanziatore e
i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti ai soggetti
finanziati. A tali operazioni si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell’articolo 1, 2, 3, 5, 6 e 7.
2-quinquies. Dalla data certa dell’avvenuta erogazione, anche in
parte, del finanziamento relativo alle operazioni di
cartolarizzazione di cui al comma 2-quater, sui crediti sorti e sulle
somme corrisposte dai debitori sono ammesse azioni soltanto a tutela
dei diritti di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera b).
2-sexies. Nelle operazioni di cui al comma 2-quater i titoli emessi
dalle societa’ per finanziare l’erogazione dei fmanziamenti o
l’acquisto dei crediti sono destinati ad investitori qualificati ai
sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n
58.
2-septies. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 6, in aggiunta
agli altri obblighi previsti dalla presente legge, verificano la
correttezza delle operazioni poste in essere ai sensi del comma 2-
quater e la conformita’ delle stesse alla normativa applicabile.”.
(Omissis).