31 Marzo, 2014
Legge 28 marzo 2014, n. 50, in G.U. n. 74 del 29.3.2014
Art. 1 1. Il decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonche' altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette la pubblicazione delle modificazioni di cui all’allegato in quanto sono state evidenziate mediante il carattere corsivo nel testo coordinato sotto riportato. Il testo del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, è stato pubblicato nel fascicolo n. 3/2014, 193).
Testo del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2014, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.».
(Testo coordinato a cura del Min. grazia e giustizia in G.U. n. 74 del 29.3.2014)
Art. 1
Misure urgenti per l'emersione e il rientro di capitali detenuti
all'estero, nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione
fiscale
(Soppresso).
Art. 2
Disposizioni in materia tributaria e contributiva
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 575 e 576 sono soppressi;
(Omissis).
4. Per gli effetti dell'articolo 21 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, le disposizioni dell'articolo 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, richiamate dal predetto articolo 21, si interpretano nel senso che per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione.
4-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresi' per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 10.000 euro».
Art. 3
Disposizioni urgenti in materia di adempimenti tributari e
contributivi conseguenti all'evento alluvionale del 17 e 19
gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012 e agli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al
18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto, ed altre
disposizioni urgenti in materia di protezione civile
1. Nelle more della procedura volta alla dichiarazione dello stato
di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, in considerazione del fatto che i territori dei Comuni di
Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia,
Medolla, San Felice sul Panaro sono stati colpiti dagli eventi
alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014, nonche' del fatto che i
medesimi territori sono stati colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio
2012, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche ai territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis al presente
decreto che sono stati colpiti, nel periodo tra il 30 gennaio e il 18
febbraio 2014, da eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere
alluvionale, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di
emergenza nei rispettivi territori entro quindici giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Nei confronti delle persone fisiche, nonche' per i soggetti
diversi dalle persone fisiche, anche in qualita' di sostituti
d'imposta, che alla data del 17 gennaio 2014, ovvero del 30
gennaio 2014 per i comuni di cui all'allegato 1-bis, avevano la
residenza ovvero la sede operativa nei territori indicati ai commi
1 e 1-bis, per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il
31 ottobre 2014, sono sospesi i termini dei versamenti e degli
adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di
pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche' dagli atti
previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31
ottobre 2014. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
Non si applicano sanzioni e interessi per i tributi, il cui termine
di pagamento e' scaduto alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, se versati entro il 31 ottobre 2014. Nei
confronti dei medesimi soggetti di cui al presente comma, sono
altresi' sospesi fino al 31 ottobre 2014:
a) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria;
b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la
riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' i termini
di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici
finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;
c) i termini relativi agli adempimenti verso le amministrazioni
pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, e
centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori
coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e
clienti non operanti nel territorio, nonche' di societa' di servizi e
di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti
dall'alluvione rappresentino almeno il 50 per cento del capitale
sociale.
2-bis. I soggetti che abbiano residenza o sede legale o
operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-bis e che siano
titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici
distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di
attivita' di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi
edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito
resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, hanno il diritto di chiedere
alle banche o agli intermediari finanziari la sospensione, fino al 31
dicembre 2014, delle rate dei mutui in essere, optando tra la
sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari
finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto
nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della
possibilita' di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e
tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non
inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di
sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non
fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti,
sono sospese fino al 31 dicembre 2014, senza oneri aggiuntivi per il
mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.
3. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, non si
applicano alle ritenute dovute sul reddito di lavoro dipendente. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite
le modalita' di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti
sospesi ai sensi del comma 2.
4. Per le frazioni della citta' di Modena: San Matteo, Albareto,
La Rocca e Navicello, nonche' per i territori dei comuni di
cui all'allegato 1-bis al presente decreto, a condizione che sia
stato dichiarato lo stato di emergenza nel termine di cui al comma
1-bis del presente articolo, l'applicazione delle disposizioni del
presente articolo e' subordinata alla richiesta del contribuente che
dichiari l'inagibilita', anche temporanea, della casa di
abitazione, dello studio professionale, dell'azienda o dei terreni
agricoli. L'autorita' comunale, verificato il nesso di
causalita' tra l'evento e la dichiarazione del contribuente,
trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle entrate
territorialmente competente nei successivi 20 giorni.
4-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 1, 1-bis, 2,
3 e 4. Nel caso di scostamenti rispetto alla spesa a tal fine
autorizzata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, alinea, i Commissari
delegati allo stato di emergenza provvedono al versamento all'entrata
del bilancio dello Stato delle somme necessarie alla compensazione
dei relativi maggiori oneri risultanti dall'attivita' di monitoraggio
mediante l'utilizzo delle risorse disponibili nelle contabilita'
speciali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 2, comma 6, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni,
ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi
programmati.
(Omissis).
Art. 4
Copertura finanziaria
(Omissis).
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
(Omessi gli allegati).