13 Febbraio, 2015

 

 

 

SOMMARIO: 1. Brevi richiami generali – 2. La remunerazione a mezzo di strumenti finanziari 3. Le deroghe alle norme in materia giuslavoristica.

 

 

L’Agenzia delle entrate è finalmente intervenuta, con la circolare dell’11 giugno 2014, n. 16/E (1), ad affrontare in maniera compiuta e organica la disciplina delle start up innovative, prevista dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), come modificato a mezzo dell’art. 9, commi 16-bis e 16-ter, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99), e definita con il D.M. 30 gennaio 2014, offrendo alcuni spunti di interesse. nel quadro generale di favore creato a supporto di tali forme societarie ad alto contenuto innovativo il legislatore ha previsto, tra le varie previsioni di favore, un sistema di detassazione in caso di remunerazione dei dipendenti, amministratori e collaboratori a mezzo di strumenti finanziari, nonché derogato alla disciplina generale per quel che attiene il lavoro subordinato.

1. Brevi richiami generali

In un precedente intervento (2) ci siamo occupati di delineare la disciplina generale per le start up innovative, introdotta a mezzo del D.L. n. 179/2012 e integrato con il successivo D.L. 4 giugno 2013, n. 63 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90). L’Agenzia delle entrate, a distanza di oltre un anno, è finalmente intervenuta analizzando, con la citata circolare n. 16/E/2014, la disciplina a tutto tondo.

Senza richiamare quanto già analizzato ed esposto, in questa sede ci si limita a riprendere alcuni aspetti che, per mezzo della circolare n. 16/E/2014, sono stati ulteriormente sviscerati e analizzati.

È la stessa definizione di start up innovativa di cui all’art. 25, primo comma, del D.L. n. 179/2012, che include nel regime anche le «Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» che, con il successivo D.M. 30 gennaio 2014 sono state individuate in maniera più dettagliata in quelle «non residenti in possesso dei medesimi requisiti [previste per le società nostrane, n.d.a.], ove compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo ed esercitino nel territorio dello Stato un’attività di impresa mediante una stabile organizzazione».

Ne deriva che i requisiti dovranno essere in primis verificati in capo alla casa madre per poi calare l’analisi sulla stabile che quindi, a titolo di esempio, dovrà avere quale oggetto esclusivo o prevalente «lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico», non dovrà derivare da una riorganizzazione societaria come meglio spiegheremo a breve, dovrà rispettare i parametri richiesti in tema di spese in ricerca e sviluppo o di dipendenti impiegati. Al contrario, per logicità la Societas Europae non dovrà avere la sede principale dei suoi affari e interessi in Italia.

Come anticipato, ai sensi del secondo comma dell’art. 25 del D.L. n. 179/2012, sono previsti alcuni requisiti inderogabili per l’acquisizione della qualifica di start up innovative, tra i quali, la lett. g) prevede che la società non deve derivare da una fusione, scissione, cessione di azienda o ramo d’azienda.

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In sede di primo commento, attenta dottrina (3), in maniera condivisibile, aveva sottolineato come il mancato richiamo espresso del conferimento dovesse essere interpretato quale mera dimenticanza. In tal senso depone anche la circolare n. 16/E/2014 che individua la ratio logica del legislatore nel divieto di costituzione di soggetti agevolabili a mezzo di operazioni di riorganizzazione aziendale, di talché deve ricomprendersi anche il conferimento dell’azienda o di un suo ramo.

Di contro, come già evidenziato, tale divieto non vige in presenza di un’operazione di trasformazione in quanto, come noto, si ha una sostanziale continuità sotto tutti i punti di vista.

Sul punto si ricorda come in tal senso si era già espresso il ministero dello sviluppo economico, con la nota 8 ottobre 2013, n. 164029, in risposta a un caso sottoposto dalla CCIAA di Rimini, ha offerto un’interpretazione estensiva di tale ultimo requisito visto – art. 25, lett. g) – ammettendo al regime agevolato anche le S.r.l. unipersonali costituite tramite cessione o conferimento di una ditta individuale. In tale fattispecie, a ben vedere, vi era una conferma indiretta dell’esclusione dal novero delle operazioni vietate della trasformazione, infatti il ministero nell’occasione aveva sdoganato come ammissibile la costituzione di una S.r.l. unipersonale e il successivo conferimento o cessione della ditta individuale nella newCo poiché se così non fosse si verrebbe a creare un discrimine nei confronti degli imprenditori costituiti in forma individuale e non societaria i quali non potrebbero in alcun modo accedere al regime di favore previsto per le start up, stante la circostanza che non è ammessa la trasformazione da ditta individuale in società.

In maniera logica, l’Agenzia delle entrate precisa come saranno monitorate eventuali operazioni riorganizzative/aggregative messe in atto dalla start up innovativa subito dopo la propria costituzione, onde evitare operazioni elusive fatte a posteriori in quanto espressamente non ammesse prima.

2. La remunerazione a mezzo di strumenti finanziari

L’art. 27 del D.L. n. 179/2012 introduce un’agevolazione di natura fiscale e contributiva, con l’intento dichiarato «di fornire alle start up innovative e agli incubatori certificati il necessario strumento per favorire la fidelizzazione e l’incentivazione del management», consistente nell’irrilevanza sia ai fini fiscali che contributivi per la parte di reddito da lavoro derivante dall’assegnazione agli amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi, strumenti finanziari e similari. A questo si accompagna l’ulteriore previsione di un regime agevolato per la remunerazione degli apporti di opere e servizi qualificati a mezzo sempre di strumenti finanziari emessi dalla start up stessa o da una società controllata (4).

La start up decade dalla facoltà di emissione di assegnare strumenti finanziari agevolati, come previsto dal successivo art. 31, nelle seguenti fattispecie:

al venir meno di uno dei requisiti di cui all’art. 25;

decorsi quattro anni dalla data di costituzione o rispetto al termine previsto per le società già esistenti al 19 ottobre 2012, data di entrata in vigore del decreto-legge.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che la cessazione della possibilità di emissione non comporta il venire meno del regime di favore per gli strumenti emessi nel quadriennio, fermo restando, ovviamente, le cause specifiche di decadenza previste all’art. 27 (5).

Ma andiamo con ordine e per primo analizziamo il regime di favore introdotto ai commi da 1 a 3 dell’art. 27 che richiama, seppur con alcune differenze che andremo a evidenziare, la disciplina di favore prevista ai sensi dell’art. 51, secondo comma, lett. g), del TUIR (6).

Preliminarmente pare opportuno delimitare l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina di favore che si rende applicabile nei confronti di:

amministratori nell’ipotesi di riconduzione del reddito in quello di lavoro dipendente. In altri termini, come peraltro confermato dall’Agenzia delle entrate con la più volte citata circolare n. 16/E/2014, nel caso di amministratori per i quali lo svolgimento della funzione rientra nell’oggetto della propria attività libero professionale, non si renderà applicabile la previsione esentativa di cui ai commi da 1 a 3, bensì quella successiva di cui al quarto comma. E tale situazione non si deve ritenere, soprattutto nell’ambito di società ad alto contenuto tecnologico, così residuale;

dipendenti e

collaboratori continuativi.

Il perimetro soggettivo di applicazione della norma è più ampio rispetto a quello previsto dall’art. 51 del TUIR richiamato, ove viene posto il vincolo per cui le azioni devono essere “offerte alla generalità dei dipendenti” (7).

Passando ad analizzare quali siano gli strumenti con cui è possibile procedere alla remunerazione dei “collaboratori” della start up, è ictu oculi evidente la differenza rispetto alla previsione di cui alla lett. g) richiamata ove si parla di azioni, mentre per le start up la previsione è ad ampio raggio in ragione del più generico riferimento a «strumenti finanziari o diritti similari, nonché … i diritti di opzione attribuiti per l’acquisto di tali strumenti finanziari …».

Nella relazione illustrativa al disegno di legge si era precisato che «Tra gli emolumenti premiali oggetto dell’esenzione, devono intendersi ricompresi tutti gli incentivi attribuiti mediante l’assegnazione, a titolo gratuito od oneroso, di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi emessi o diritti assegnati dalle start-up innovative, ivi inclusi i piani di incentivazione che prevedano (i) la diretta assegnazione di strumenti finanziari (anche sotto forma di c.d. restricted stock), (ii) l’attribuzione di opzioni di sottoscrizione o acquisto di strumenti finanziari, (iii) la promessa di assegnare strumenti finanziari nel futuro (le c.d. restricted stock unit)».

Al fine di comprendere quali possano essere gli strumenti similari, si deve avere riguardo a quanto previsto dall’art. 44, secondo comma, lett. a), del TUIR. Sul tema si ricorda come l’Agenzia delle entrate, in sede di primo commento, con la circolare 16 giugno 2004, n. 26/E (8), abbia precisato che l’assimilazione alle azioni concerna i soli strumenti finanziari rappresentati da titoli o certificati, con la conseguenza che al concetto di “strumenti finanziari” non si devono agganciare quei contratti (non cartolarizzati), per i quali pertanto non opera l’assimilazione alle azioni.

Ulteriore differenza rispetto alle previsioni dell’art. 51 del TUIR è data dal limite quantitativo di strumenti/azioni “detassate”, poiché per quelli erogati dalle start up non vige alcun tetto mentre nella fattispecie generale viene individuato un importo massimo agevolabile pari a euro 2.065,83.

Il successivo secondo comma dell’art. 27 del D.L. n. 179/2012 introduce un ulteriore limite di natura oggettiva, poiché l’esenzione opera esclusivamente in caso di «attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi dalla start-up innovativa e dall’incubatore certificato con i quali i soggetti suddetti intrattengono il proprio rapporto di lavoro, nonché di quelli emessi da società direttamente controllate da una start-up innovativa o da un incubatore certificato» (9).

Abbiamo visto come il particolare regime fiscale di favore non venga meno al decorrere del quadriennio, e quindi, in altri termini, esso sarebbe sine die ma tuttavia il legislatore, sempre all’art. 27, primo comma, del D.L. n. 179/2012, introduce quale causa di decadenza il riacquisto degli strumenti «dalla start-up innovativa o dall’incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa o dall’incubatore certificato, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa o l’incubatore certificato».

Al verificarsi della causa di decadenza la conseguenza sarà che il percettore degli strumenti dovrà far concorrere a tassazione la parte di remunerazione che «non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile».

In tal caso si dovrà separare l’importo percepito in quanto:

il valore che gli strumenti finanziari e i diritti rilevanti avevano al momento dell’assegnazione o dell’esercizio del diritto concorreranno quali redditi di lavoro dipendente, mentre

«Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari di cui al presente articolo sono assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili» (10), con la conseguenza che essa concorrerà alla formazione del reddito imponibile quale reddito diverso ai sensi ed effetti di cui all’art. 67 del TUIR.

Nell’ipotesi in cui il percipiente gli strumenti finanziari procede, a differenza di quanto previsto dall’art. 51 del TUIR che individua un lasso di tempo triennale dalla percezione, alla cessione a soggetti terzi si determinerà un reddito diverso ex art. 67 del TUIR.

In questo caso, in consequenzialità con quanto previsto per le plusvalenze che si determinano ai sensi dell’art. 51, secondo comma, lett. g), del TUIR, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 16/E/2014, ha confermato come ai fini del calcolo ai sensi dell’art. 68, sesto comma, del TUIR, il costo fiscalmente rilevante è pari a zero, in quanto l’assegnazione è gratuita (11).

Come anticipato, il legislatore ha previsto, con l’art. 27, quarto comma, del D.L. n. 179/2012, un regime di favore anche nell’ipotesi di remunerazione a mezzo di strumenti finanziari «della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali».

Scopo della norma, come si evince anche in questo caso dalla lettura della Relazione illustrativa, è quello di permettere alle start up l’accesso a consulenze qualificate, attesa anche la natura innovativa delle società e quindi la necessità di attingere a professionisti di alto livello ed esperienza.

Di fatto il legislatore ha esteso quanto già previsto per il conferimento di beni e/o servizi alle S.p.a. anche, stante il silenzio normativo e rimandando a precedente contributo per l’individuazione del perimetro soggettivo di applicazione della disciplina (12), alle S.r.l. (13). Ma non solo, perché l’art. 27, quarto comma, fa riferimento anche ai crediti maturati nei confronti delle start up innovative o degli incubatori certificati.

L’eventuale successiva cessione degli strumenti partecipativi determina, ai sensi del già richiamato art. 27, quinto comma, l’emersione di una plusvalenza che sarà tassata quale reddito diverso.

3. Le deroghe alle norme in materia giuslavoristica

Il legislatore ha previsto un’incentivazione all’assunzione di personale altamente qualificato nelle start up innovative.

Nello specifico, in sede di conversione, è stato inserito l’art. 27-bis con cui è stata semplificata la fruizione del credito di imposta di cui all’art. 24 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134).

Tali semplificazioni consistono in:

estensione alle assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato effettuate mediante “contratti di apprendistato” (lett. a);

non sussistenza dell’obbligo, previsto dai commi 8, 9 e 10 dell’art. 24 richiamato, di predisposizione di una documentazione contabile certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale, ai fini della fruizione del credito di imposta (lett. a);

presentazione dell’istanza di ammissione al credito di imposta in forma semplificata (lett. b) e

attribuzione del credito “in via prioritaria rispetto alle altre imprese” (lett. b).

Si ricorda che il credito riconosciuto ammonta al 35% del costo aziendale sostenuto per l’assunzione, nel limite di 200.000 euro annui per impresa e a condizione che i nuovi posti di lavoro siano mantenuti per almeno un triennio, ridotto a due anni in ipotesi di piccole e medie imprese.

Il successivo art. 28 del D.L. n. 179/2012 introduce alcune deroghe alle regole applicabili al lavoro a termine, prevedendo un regime di deroga al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, appena modificato, come si è visto, dalla legge 28 giugno 2012, n. 92.

Ai sensi dell’art. 28, primo comma, la deroga si rende applicabile per l’“ordinario” quadriennio previsto per le start up innovative.

Con il successivo secondo comma si introduce una presunzione giuridica in riferimento alle motivazioni ex art. 1, primo comma, del D.Lgs. n. 368/2001, che si presumono sussistere se il contratto a termine è stipulato da una start up innovativa per lo svolgimento di attività inerenti o strumentali all’oggetto sociale della stessa, senza alcun ulteriore onere di specificazione.

Tali contratti sottoscritti dalle start up fruiscono dell’ulteriore deroga, prevista dal terzo comma, in tema di durata, poiché il contratto non può avere una durata minima inferiore a sei mesi e massima superiore a trentasei. Inoltre, nel termine massimo possono essere stipulati anche molteplici rapporti a termine, sia non rispettando il periodo di stacco che correlandoli tra loro senza alcuna soluzione di continuità.

Al fine di evitare un uso distorto dell’agevolazione offerta, con il successivo quinto comma è previsto che la prosecuzione della prestazione lavorativa oltre i trentasei mesi o il termine periodo scaturente dalla firma dell’ulteriore contratto avanti alla Direzione territoriale del Lavoro determina la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto.

 

Avv. Alberto Alfredo Ferrario – Dott. Luigi Scappini

(1) In Boll. Trib., 2014, 913.

(2) Cfr. A.A. Ferrario L. Scappini, Start up innovative tra deroghe e incentivi, in Boll. Trib., 2014, 814.

(3) Cfr. G. Andreani A. Tubelli, Semplificazioni in arrivo per start up innovative e incubatori certificati, in Corr. trib., n. 42/2012.

(4) Cfr. F. Delli Falconi G. Marianetti, Agevolazioni per la forza lavoro e incentivi agli investimenti per le start-up innovative, in Corr. trib., n. 43/2012.

(5) Cfr. circ. n. 16/E/2014, cit.

(6) Ai sensi dell’art. 51, secondo comma, lett. g), del TUIR, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente «il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a lire 4 milioni [euro 2.065,83, n.d.a.] a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l’importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell’acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione».

(7) L’Agenzia delle entrate, con ris. 4 dicembre 2012, n. 103/E, in Boll. Trib., 2012, 1704, ha avuto modo di precisare come l’offerta di azioni debba essere «rivolta alla generalità ovvero a categorie di dipendenti, ricomprendendo in tale ultimo concetto non solo le categorie civilistiche (dirigenti, quadri, operai), ma anche i dipendenti di un certo tipo che svolgono le medesime mansioni (turnisti, expatriates …)».

(8) In Boll. Trib., 2004, 937.

(9) Cfr. circ. Assonime 6 maggio 2013, n. 11, che ha evidenziato come in questa specifica fattispecie, si viene a delineare una restrizione del campo di applicazione rispetto al regime “ordinario” di cui all’art. 51, comma 2-bis, del TUIR, «alle azioni emesse dall’impresacon la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesseda società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, nesono controllate o sono controllate dalla medesima società che controllal’impresa».

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(10) Art. 27, quinto comma, del D.L. n. 179/2012.

(11) Cfr. circ. 25 febbraio 2000, n. 30/E, in Boll. Trib., 2000, 365. Per approfondimenti in merito si rimanda a circ. Assonime n. 11/2013, cit. Sul punto vedasi anche G. Andreani A. Tubelli, Apporti di opere e servizi a favore di “start up” innovative e incubatori certificati, in Corr. trib., n. 24/2013.

(12) Cfr. A.A. Ferrario L. Scappini, Start up innovative tra deroghe e incentivi, cit., 814.

(13) Proprio in riferimento all’estensione del regime alle s.r.l. in dottrina, cfr. G. Andreani A. Tubelli, Apporti di opere e servizi a favore di “start up” innovative e incubatori certificati, cit., che hanno sottolineato come la prestazione di opere e/o servizi comporterà in capo alla società la rilevazione di costi deducibili.

 

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