19 Luglio, 2013

Circolare 29 aprile 2013, n. 1/DF, del Ministero dell’economia e delle finanze

“Sono pervenuti numerosi quesiti in merito all’applicazione delle disposizioni recate
dall’art. 10 del D. L. 8 aprile 2013, n. 35 in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES) e di imposta municipale propria (IMU), rispetto ai quali si forniscono i seguenti
chiarimenti.

1. LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TARES PER L’ANNO 2013
L’art. 10 in questione, al comma 2, introduce, in materia di TARES, alcune
disposizioni che operano limitatamente all’anno 2013, anche in deroga all’art. 14 del D. L. 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
La lett. a) del citato comma 2 dispone che “la scadenza e il numero delle rate di
versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle
more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web
istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento”.
La disposizione in esame attribuisce, quindi, al comune la facoltà di intervenire sul
numero delle rate e sulla scadenza delle stesse, limitatamente al 2013 e in deroga al comma 35
dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011, che, a regime, prevede che “il versamento del tributo, della
tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l’anno di
riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e
ottobre.”.
E’ necessario sottolineare che, sulla base della norma recata dal D. L. n. 35 del 2013, il
versamento della prima rata potrebbe essere anticipato rispetto all’attuale scadenza di luglio1 e
quello relativo all’ultima rata potrebbe essere posticipato rispetto alla scadenza di ottobre.
Bisogna, altresì, evidenziare che se il comune non interviene con una propria delibera
a modificare la scadenza delle rate della TARES, il termine per il versamento delle rate di gennaio,
aprile e luglio resta fissato a quest’ultima scadenza mentre l’ultima rata della TARES scadrà nel
mese di ottobre 2013, dovendosi in questo caso applicare quanto previsto per l’anno 2013 dal citato
comma 35 dell’art. 14.
Si deve, inoltre, sottolineare che la disposizione recata dall’art. 10, comma 2, lett. a) in
esame impone ai comuni, a tutela del contribuente, di pubblicare la deliberazione di modifica delle
scadenze e del numero delle rate, anche sul sito web istituzionale del comune stesso, almeno trenta
giorni prima della data di versamento.
È opportuno precisare che tale deliberazione rientra nell’ambito delle competenze
attribuite al consiglio comunale, ai sensi dell’art. 14, comma 22, lett. e), del D. L. n. 201 del 2011.
A questo proposito, vale la pena di ribadire che detta deliberazione può, comunque,
essere adottata anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, come precisa
espressamente la lett. a) del comma 2 dell’art. 10 del D. L. n. 35 del 2013.
La lett. b) del comma 2, dell’art. 10 del D. L. n. 35 del 2013, stabilisce che “ai fini del
versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell’ultima rata dello stesso,
i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il
pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di
pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono
scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l’anno
2013”.
Dalla lettura di tale disposizione emerge che, per il pagamento delle prime due rate
della TARES, i comuni hanno la facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento già
predisposti e precompilati per il versamento dei precedenti prelievi e cioè per la TARSU, per la TIA
1 e per la TIA 2. Gli stessi enti possono, inoltre, utilizzare le altre modalità di pagamento dei
predetti tributi, già in uso durante l’anno 2012. Gli importi in tal modo versati dovranno,
ovviamente, essere considerati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta a saldo della
TARES.
1 La scadenza di luglio è stata inserita dall’art. 1-bis, comma 1, D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° febbraio 2013, n. 11.

La disposizione contenuta nella lett. b) costituisce, quindi, un indirizzo del Legislatore
rivolto ai comuni di far pagare al contribuente almeno le prime rate del nuovo tributo secondo gli
importi relativi all’anno 2012 stabiliti ai fini TARSU, TIA 1 e TIA 2, mentre l’ultima rata dovrà
essere determinata sulla base dei nuovi importi della TARES e, contestualmente, dovrà essere
versata anche la maggiorazione standard, di cui al comma 13 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011.
Si ricorda che il comma 46 dell’art. 14 appena citato ha soppresso a partire dal 1°
gennaio 2013, non solo tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, ma anche
l’addizionale per l’integrazione dei bilanci di assistenza (Addizionale ex-ECA). Pertanto, gli
importi relativi a detta addizionale non possono essere più addebitati ai contribuenti, anche se si
utilizzano gli strumenti di pagamento già in uso nel 2012.
Occorre chiarire che, se il comune ha già disciplinato il nuovo tributo, può, comunque,
utilizzare i suddetti strumenti di pagamento precompilati con gli importi determinati sulla base delle
tariffe della TARES.
Si deve, altresì, precisare che l’utilizzo degli strumenti di pagamento in uso durante i
precedenti regimi di prelievo è precluso soltanto per l’ultima rata della TARES, come emerge
chiaramente dal tenore della lett. b) del comma 2 dell’art. 10 del D. L. n. 35 del 2013, laddove viene
inequivocabilmente precisato che le precedenti modalità di versamento possono essere utilizzate
“ad eccezione dell’ultima rata” della TARES.
Dal tenore e dalla finalità della disposizione in parola si evince, quindi, che, anche nel
caso in cui il comune abbia previsto, ai sensi della precedente lett. a), il pagamento del tributo in
sole due rate, per la seconda deve essere necessariamente utilizzato il modello F 24 o il bollettino di
conto corrente postale, in via di predisposizione, previsti per la TARES dal comma 35, dell’art. 14
del D. L. n. 201 del 2011.
Resta fermo che l’utilizzo dei bollettini di conto corrente postale predisposti per il
pagamento della TARSU, della TIA 1 e della TIA 2 costituisce una mera facoltà, potendo il comune
utilizzare, già a decorrere dalla prima rata, il modello F 24 e il bollettino di conto corrente postale,
in via di approvazione, predisposti per il pagamento della TARES, qualora disponibili in tempo
utile per il suddetto versamento della prima rata.
E’ bene anche precisare che fino a quando non verranno resi disponibili i nuovi
strumenti di pagamento previsti dal comma 35 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 non è possibile
l’apertura di un conto corrente postale intestato alla TARES o la modifica di intestazione degli
strumenti di pagamento già in uso nel corso del 2012.
La lett. c) del comma 2, dell’art. 10 del D. L. n. 35 del 2013, stabilisce che “la
maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in
unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto
corrente postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011”.
Con tale disposizione, quindi, il versamento, in un’unica soluzione, della
maggiorazione di cui al comma 13 dell’art. 14, del D. L. n. 201 del 2011 è stato rinviato all’ultima
rata del tributo che il citato art. 14 del D. L. n. 201 del 2013 fissa ad ottobre.
Per tale versamento, si ribadisce, i contribuenti sono tenuti a utilizzare il modello F24,
nonché l’apposito bollettino di conto corrente postale. Va anche rimarcato che gli enti locali hanno
la facoltà di variare le scadenze di versamento della TARES, ivi compresa, quindi, quella riferita
alla maggiorazione in parola.
La stessa lett. c) in commento prevede, inoltre, che il gettito relativo alla
maggiorazione standard è riservato allo Stato e che la stessa è corrisposta unicamente in misura pari
a 0,30 euro per metro quadrato, essendo preclusa ai comuni, a norma della successiva lett. f), la
possibilità di aumentarla fino a 0,10 euro.
Occorre, altresì, osservare che l’art. 10 del D. L. n. 35 del 2013 prevede, in deroga
all’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011, solo la destinazione del gettito della maggiorazione allo Stato,
per cui continuano ad applicarsi, a norma del comma 21 dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, alla
suddetta maggiorazione le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 dello stesso art. 14.
L’attribuzione esclusiva del gettito della maggiorazione allo Stato comporta, inoltre,
che “non trova applicazione il comma 13-bis del citato art. 14 del decreto-legge n. 201 del 2011”
come espressamente previsto dalla lett. d) del comma 2, dell’art. 10 del D. L. n. 35 del 2013.
L’appena richiamato comma 13-bis stabilisce che, a decorrere dall’anno 2013, il fondo
sperimentale di riequilibrio – ora fondo di solidarietà comunale, ai sensi del comma 380, lett. b),
dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – il fondo perequativo e i trasferimenti erariali
dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura
corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard.
La successiva lett. g) del comma 2, dell’art. 10 del D. L. n. 35 del 2013, stabilisce che
“i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del
servizio di gestione dei rifiuti urbani”.
Tale disposizione deve essere correlata con il dettato del comma 35, dell’art. 14 del D.
L. n. 201 del 2011, nella parte in cui dispone che, fino al 31 dicembre 2013, i comuni possono
affidare la gestione del tributo ai soggetti che svolgevano, al 31 dicembre 2012, il servizio di
gestione dei rifiuti. Ciò che non è espressamente disciplinato, è che a detti soggetti non è possibile
affidare anche la riscossione della TARES e della maggiorazione, poiché lo stesso comma 35
stabilisce che dette entrate sono versate esclusivamente al comune.
Si ricorda che solo nel caso in cui il comune istituisce la tariffa puntuale di cui al
comma 29 dell’art. 14 quest’ultima, a norma del successivo comma 31,“è applicata e riscossa dal
soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”.
Pertanto, la modifica normativa recata dalla lett. g) del comma 2 dell’art. 10 in
commento interviene ad assicurare che, per l’anno 2013, ove deliberato dal comune, il soggetto
affidatario del servizio di gestione dei rifiuti può vedersi attribuire direttamente il gettito del tributo.
Ovviamente, l’attribuzione del gettito riguarda anche l’ultima rata dovuta a titolo di TARES, fermo
restando che il gettito derivante dalla maggiorazione è comunque riservato allo Stato.
Il comma 3 dell’art. 10 del D.L. n. 35 del 2013 interviene sulla disciplina delle aree
scoperte pertinenziali e accessorie.
In proposito, è necessario richiamare l’originario comma 4, dell’art. 14 del D. L. n.
201 del 2011, il quale disponeva che “Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o
accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice
civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”.
Tale norma, quindi, da un lato prevedeva l’esclusione dalla tassazione delle aree
comuni del condominio non occupate in via esclusiva, in continuità con quanto disposto dall’art. 63,
comma 2, del D. Lgs. n. 15 novembre 1993, n. 507, in materia di TARSU, dall’altro, nulla
prevedeva in relazione alle aree scoperte pertinenziali e accessorie di locali diversi da quelli delle
civili abitazioni, a differenza di quanto stabilito in vigenza della stessa TARSU, la cui disciplina
considerava tassabili le superfici scoperte operative, mentre escludeva dal tributo le aree scoperte
pertinenziali o accessorie a locali tassabili.2
Il citato comma 3 dell’art. 10 ha sostituito il comma 4 dell’art. 14, che, pertanto,
prevede che “ Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree
scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui
all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.”.
La norma modificata ripropone, in sostanza, le stesse disposizioni presenti nella
disciplina TARSU e, pertanto, sono da assoggettare alla TARES solo le superfici scoperte
operative, mentre non sono tassabili le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali adibiti a
civili abitazioni, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili
abitazioni, le aree comuni condominiali nei limiti previsti dalla norma e le aree adibite a verde.
2 In materia di TARSU, la disposizione relativa alle aree scoperte pertinenziali e accessorie era contenuta nel comma 4-bis dell’art. 2
del D.L. 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, come sostituito dall’art. 6, del
D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, in base al quale, per il 1997 e il 1998, erano
imponibili le superfici scoperte operative e venivano escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili.
Successivamente, l’art.1, comma 3, del D.L. 26 gennaio 1999, n. 8, convertito dalla legge 25 marzo 1999, n. 75, ha esteso tale
disciplina anche agli anni successivi al 1998.

2. LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMU
La lett. a) del comma 4, dell’art. 10 del D. L. n. 35 del 2013 modifica il comma 12-ter
dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 relativo alla presentazione della dichiarazione, laddove sono
presenti le parole “novanta giorni dalla data”. Pertanto, il primo e l’ultimo periodo del comma 12-
ter presentano la seguente formulazione:
“12-ter. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno
dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute
variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con
il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. […]Per gli
immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve
essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta municipale propria
e delle relative istruzioni”.
Tale modifica normativa ha lo scopo di evitare un’eccessiva frammentazione
dell’obbligo dichiarativo derivante dal precedente termine mobile dei 90 giorni e risolve i problemi
sorti in ordine alla possibilità, da parte dei contribuenti, di ricorrere all’istituto del ravvedimento, di
cui alla lett. b), comma 1, dell’art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 che, altrimenti non
avrebbero trovato soluzione.
Si deve precisare che la disposizione del D. L. n. 35 del 2013 in commento, oltre a
stabilire, a regime, il nuovo termine di presentazione delle dichiarazioni, produce effetti anche su
quelle dovute per l’anno 2012 che potranno, quindi, essere presentate entro il 30 giugno 2013.
In merito a tale fattispecie, sembra opportuno precisare come opera l’istituto del
ravvedimento di cui all’art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 472 del 1997, rispetto alle violazioni
concernenti l’anno di imposta 2012. I soggetti passivi potranno, quindi, beneficiare delle seguenti
opportunità:
• riduzione della sanzione3 ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle
omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il
3 Si riporta il testo dell’art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 in materia di ritardati od omessi versamenti diretti:
“1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di
conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in
acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche
quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti
una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni,
la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei
casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di
un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o
concessionario diverso da quello competente”.

termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata
commessa la violazione e cioè entro il 30 giugno 2013 [art. 13, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.
472 del 1997];
• riduzione della sanzione ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della
presentazione della dichiarazione4, se questa viene presentata con ritardo non superiore a
novanta giorni e cioè entro il 28 settembre 2013, termine che, cadendo di sabato, è prorogato al
successivo 30 settembre 2013.
Sulla base di quanto appena esposto si possono ipotizzare le seguenti situazioni:

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