19 Luglio, 2013

Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2013, n. 82, in G.U. n. 166 del 17.7.2013

 

Art. 1

                Modifiche all’articolo 2 del decreto

        del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

 

1. All’articolo 2 del decreto del Presidente  della  Repubblica  10

marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da:  «gli  interventi  straordinari  per

fame»  a:  «beni  culturali.»,  sono   sostituite   dalle   seguenti:

«esclusivamente gli interventi straordinari  per  il  contrasto  alla

fame nel mondo, in caso di calamita’ naturali,  per  l’assistenza  ai

rifugiati e per la  conservazione  dei  beni  culturali.  I  predetti

interventi sono definiti in coerenza con le priorita’ ed i  programmi

definiti dalle amministrazioni statali interessate.»;

b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Gli interventi  per

il contrasto alla fame nel mondo sono diretti alla  realizzazione  di

progetti finalizzati  all’obiettivo  dell’autosufficienza  alimentare

nei  Paesi  in  via  di  sviluppo,  nonche’  alla  qualificazione  di

personale locale da destinare a compiti di contrasto delle situazioni

di sottosviluppo e denutrizione ovvero di  pandemie  e  di  emergenze

umanitarie che minacciano  la  sopravvivenza  delle  popolazioni  ivi

residenti.»;

c) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:

«3. Gli interventi in  caso  di  calamita’  naturali  sono  diretti

all’attivita’ di realizzazione di opere, lavori,  studi,  monitoraggi

finalizzati  alla  tutela  della  pubblica  incolumita’  da  fenomeni

geomorfologici,  idraulici,  valanghivi,  metereologici,  di  incendi

boschivi e sismici, nonche’  al  ripristino  di  beni  pubblici,  ivi

inclusi i beni culturali di cui all’articolo 10 del Codice  dei  beni

culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22  gennaio

2004, n. 42, danneggiati o  distrutti  dalle  medesime  tipologie  di

fenomeni.»;

d) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:

«4. Gli interventi di  assistenza  ai  rifugiati  sono  diretti  ad

assicurare a coloro cui sono state riconosciute, secondo la normativa

vigente,   forme   di   protezione   internazionale   o   umanitaria,

l’accoglienza, la sistemazione, l’assistenza sanitaria  e  i  sussidi

previsti dalle disposizioni vigenti. Tale sistema  di  interventi  e’

assicurato anche a coloro che hanno  fatto  richiesta  di  protezione

internazionale, purche’ privi di mezzi di sussistenza  e  ospitalita’

in Italia.»;

e) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  ai

sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali  sia  intervenuta  la

verifica ovvero la dichiarazione dell’interesse  culturale  ai  sensi

dello stesso Codice.»;

f) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:

«5-bis. Gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4 e  5  devono  essere

coerenti con gli indirizzi e le priorita’  eventualmente  individuati

dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri competenti  e

dai Ministri delegati, ai sensi dell’articolo 9 della legge 23 agosto

1988, n. 400.»;

g) al comma 6 le parole: «per tale ragione» sono soppresse;

h) dopo il comma 6, e’ aggiunto, in fine, il seguente:

«6-bis. Gli interventi di cui ai commi  3,  4  e  5  devono  essere

eseguiti sul territorio italiano.».

2. Dopo l’articolo 2 e’ inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Criteri di ripartizione). – 1. La quota dell’otto  per

mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale e’  ripartita

di regola in considerazione delle finalita’ perseguite dalla legge in

quattro quote uguali per le quattro tipologie di interventi ammesse a

contributo, di cui all’articolo 2, comma 1.

2. Se gli interventi ammessi a contributo e valutati favorevolmente

per una o piu’ delle quattro tipologie di intervento non  esauriscono

la somma attribuita per l’anno, la somma residua  e’  distribuita  in

modo uguale a favore delle altre tipologie di intervento.

3. Il giudizio di  valutazione,  ai  fini  dell’elaborazione  dello

schema  del  piano  di  riparto,  deve  tenere  conto  della   natura

straordinaria, dell’esigenza  di  tendenziale  concentrazione,  della

rilevanza e della qualita’ degli interventi.

4. Al fine di perseguire un’equa distribuzione territoriale per gli

interventi  straordinari  relativi   alla   conservazione   di   beni

culturali, la quota attribuita e’ divisa per cinque in relazione alle

aree geografiche del Nord  Ovest  (per  le  regioni  Piemonte,  Valle

d’Aosta,  Lombardia,  Liguria),  del  Nord  Est   (per   le   regioni

Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia,  Emilia-Romagna),

Centro (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio), Sud  (per  le

regioni Abruzzo, Molise,  Campania,  Puglia,  Basilicata,  Calabria),

Isole (per le regioni Sicilia, Sardegna).

5. Ai fini dell’elaborazione del piano di riparto, il Consiglio dei

Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri puo’,

anche in deroga ai criteri di cui ai commi  1  e  4,  fermo  restando

l’ambito  delle  finalita’  perseguite  dalla  legge,  deliberare  di

concentrare le risorse per specifici interventi, tenendo conto  della

natura straordinaria, della necessita’ e dell’urgenza  dei  medesimi.

In tale caso, il Governo trasmette alla Camere  una  relazione  nella

quale illustra gli interventi nei quali ha concentrato le  risorse  e

da’ conto delle ragioni per cui ha derogato  ai  criteri  di  cui  ai

commi 1 e 4.

6. Ove sia stata disposta,  con  un  provvedimento  legislativo  di

iniziativa governativa, la riduzione o la diversa destinazione  delle

risorse di cui al comma  1,  il  Governo  riferisce  alle  competenti

Commissioni parlamentari in merito alle modalita’  di  reintegrazione

delle risorse medesime e alle conseguenti iniziative.

7. Entro il 31 gennaio di ogni anno,  con  decreto  del  Segretario

generale  della  Presidenza  del   Consiglio   dei   Ministri,   sono

individuati e pubblicati, nel sito della Presidenza del Consiglio dei

Ministri,  i  parametri  specifici  di  valutazione  delle   istanze,

distinti  per  le  quattro  tipologie  di  intervento.  Nell’apposita

sezione dedicata all’otto per  mille  del  sito  istituzionale  della

Presidenza del Consiglio dei Ministri sono resi disponibili, anche in

formato elaborabile, i dati relativi alle richieste di ammissione  al

riparto delle risorse, agli interventi ammessi al  suddetto  riparto,

le relazioni delle Commissioni  tecniche  che  hanno  proceduto  alla

valutazione  delle  singole  iniziative,  gli  atti   relativi   alla

successiva fase di erogazione dei fondi,  con  esplicita  indicazione

dei termini di pagamento, nonche’ i risparmi realizzati e che possono

essere conservati dai beneficiari.

8. La concessione a soggetti che siano stati gia’  destinatari  del

contributo nei due anni  precedenti  richiede  specifica  motivazione

delle ragioni della nuova concessione del beneficio. Non  e’  ammessa

la  concessione  del  contributo  per  interventi   complementari   o

integrativi di interventi gia’ finanziati, qualora questi ultimi  non

siano stati completati.».

Art. 2

 

 

Modifiche all’articolo 3 del decreto

del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

 

1. L’articolo 3 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10

marzo 1998, n. 76, e’ sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Requisiti soggettivi). – 1.  Possono  presentare  domanda,

redatta secondo il modello di cui  all’Allegato  A,  che  costituisce

parte  integrante  del  presente  regolamento,  per   accedere   alla

ripartizione della quota dell’otto per mille di cui  all’articolo  1,

le pubbliche  amministrazioni,  le  persone  giuridiche  e  gli  enti

pubblici e privati. Sono in  ogni  caso  esclusi  i  soggetti  aventi

finalita’ di lucro.

2. Per  l’ammissione  alla  ripartizione  di  cui  al  comma  1,  i

richiedenti diversi dalle  pubbliche  amministrazioni  e  dagli  enti

pubblici, devono comprovare i seguenti requisiti:

a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento  delle

imposte, delle tasse e delle assicurazioni  sociali  ,  nonche’,  nei

casi previsti dalla legge, all’applicazione dei contratti  collettivi

nazionali di lavoro;

b) non  essere  incorsi  nella  revoca,  totale  o  parziale,  di

conferimenti di quote dell’otto per mille, di cui all’articolo 8-bis,

negli ultimi cinque anni;

c) agire in base a uno Statuto che  comprenda  tra  le  finalita’

istituzionali anche interventi dei tipi indicati all’articolo 2;

d) essere costituiti ed effettivamente  operanti  da  almeno  tre

anni;

e) non essere stati dichiarati falliti  o  insolventi,  salva  la

riabilitazione;

f) avere  individuato  un  responsabile  tecnico  della  gestione

dell’intervento in possesso dei  titoli  di  studio  e  professionali

necessari per l’esecuzione dell’intervento;

g) avere le  capacita’  finanziarie  di  cui  alla  dichiarazione

rilasciata da Istituto bancario;

h) non avere riportato  condanna,  ancorche’  non  definitiva,  o

l’applicazione di pena concordata per delitti non colposi,  salva  la

riabilitazione.

3. I requisiti soggettivi, di cui al comma 2, lettere a), e) ed h),

devono   essere   posseduti   dal   legale   rappresentante,    dagli

amministratori   e   dal   responsabile   tecnico   della    gestione

dell’intervento.

4. I requisiti soggettivi di cui al  comma  2,  sono  comprovati  a

norma degli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  rispettivamente:  quanto  alle

lettere a), b), c), d), e), f) ed h)  con  dichiarazione  del  legale

rappresentante,  da   cui   risultino   anche   i   requisiti   degli

amministratori, la composizione degli organi della persona  giuridica

o dell’ente e le finalita’ dello Statuto allegato  in  copia;  quanto

alla  lettera   g)   con   dichiarazione   documentata   del   legale

rappresentante relativa alle capacita’ finanziarie.  Il  responsabile

tecnico della gestione dell’intervento deve comprovare i requisiti di

cui alle lettere a), e), f)  ed  h)  con  propria  dichiarazione.  Le

dichiarazioni sopra specificate sono redatte a norma dell’articolo 38

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

secondo i moduli 1 e 2 di cui all’Allegato A  che  costituisce  parte

integrante del presente regolamento.

5. Tutti i requisiti soggettivi di cui al  comma  2  devono  essere

posseduti e comprovati all’atto della presentazione della domanda  di

cui all’articolo 6, comma 2, allegando le  dichiarazioni  di  cui  al

comma 4. La domanda non puo’ essere accolta, se non e’ conforme  allo

schema di cui all’Allegato A  o  se  la  documentazione  allegata  e’

mancante o incompleta.».

Art. 3

 

 

Modifiche all’articolo 4 del decreto

del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

 

1. All’articolo 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica  10

marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:

«2. I requisiti oggettivi di cui al comma 1 devono risultare da una

relazione tecnica redatta secondo l’Allegato B, che costituisce parte

integrante del presente regolamento, corredata  dalla  documentazione

ivi indicata e firmata dal legale rappresentante e  dal  responsabile

tecnico della gestione dell’intervento.»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«2-bis. La domanda non puo’ essere accolta ove la relazione tecnica

indicata al comma 2 non sia allegata ovvero risulti priva delle  voci

indicate nell’Allegato B a pena di inammissibilita’.

2-ter. Al di fuori dell’ipotesi di cui al comma 2-bis, su  proposta

delle Commissioni di cui all’articolo  5,  comma  2,  possono  essere

chiesti chiarimenti e integrazioni della  documentazione  presentata,

fissando un termine non superiore a  dieci  giorni  decorrente  dalla

ricezione della  comunicazione  da  parte  del  richiedente.  Decorso

inutilmente tale termine la domanda e’ improcedibile.».

Art. 4

 

 

Modifiche all’articolo 5 del decreto

del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

 

1. L’articolo 5 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10

marzo 1998, n. 76, e’ sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Schema del piano di ripartizione). – 1. La Presidenza  del

Consiglio dei  ministri  per  la  predisposizione  dello  schema  del

decreto concernente il piano di ripartizione  della  quota  dell’otto

per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche procede alla

valutazione delle singole iniziative.

2. La valutazione di cui al comma 1 e’ effettuata per le  categorie

di intervento di cui all’articolo 2 da quattro  apposite  Commissioni

tecniche di  valutazione,  una  per  ogni  tipologia  di  intervento,

istituite con provvedimento del Segretario generale, composte  da  un

rappresentante della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  con

funzioni  di  presidente,  da  sei   rappresentanti   del   Ministero

dell’economia  e  delle  finanze  e  da  sei   rappresentanti   dell’

amministrazione statale competente per materia. In caso di delega  di

compiti specifici o di incarichi speciali a  un  Ministro,  ai  sensi

dell’articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n.  400,  la  Commissione

deve essere integrata da  un  rappresentante  indicato  dal  Ministro

delegato. Le Commissioni sono validamente costituite con la  presenza

di almeno  un  rappresentante  della  Presidenza  del  Consiglio  dei

ministri, un rappresentante dell’amministrazione  statale  competente

per materia e un rappresentante del Ministero dell’economia  e  delle

finanze.  Possono  essere  nominati  componenti  supplenti  per  ogni

titolare. La partecipazione alle Commissioni di cui al presente comma

non da’ luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita’

o rimborsi spese. Dal funzionamento delle  medesime  Commissioni  non

devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.

3. Le Commissioni, di cui al comma 2, sulla base del decreto di cui

all’articolo 2-bis, comma 7, attribuiscono  a  ciascun  progetto  una

valutazione espressa in centesimi.

4. La Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  entro  centoventi

giorni  dal  termine  per  la  presentazione  delle  domande  di  cui

all’articolo 6, comma 2, verifica la sussistenza dei requisiti di cui

agli articoli 3 e 4, esamina le valutazioni delle Commissioni di  cui

al comma 2, provvede, eventualmente, a ulteriori accertamenti,  anche

su  richiesta  delle  Commissioni  di  cui  al  presente  articolo  e

definisce, in coerenza con le valutazioni delle suddette Commissioni,

lo schema del decreto concernente  il  piano  di  ripartizione  delle

risorse della quota dell’otto  per  mille  dell’imposta  sul  reddito

delle  persone  fisiche,  devoluta  alla  diretta  gestione  statale,

redatto secondo i criteri indicati dall’articolo 2-bis.».

Art. 5

 

 

Modifiche all’articolo 6 del decreto

del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

 

1. L’articolo 6 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10

marzo 1998, n. 76, e’ sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Modalita’ di presentazione della domanda). – 1. Le domande

devono essere redatte in bollo, salvo i casi  di  esenzione  previsti

dalle vigenti  disposizioni,  in  conformita’  al  modello  riportato

nell’Allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente

decreto.  Le  domande  devono  indicare  il   soggetto   richiedente,

l’intervento da realizzare, il costo totale, l’importo del contributo

richiesto e il responsabile tecnico della  gestione  dell’intervento.

Alle  domande  devono  essere  allegate  la  documentazione  di   cui

all’articolo 3, comma 4, e la relazione tecnica di  cui  all’articolo

4, comma 2.

2. Le domande, corredate dalla documentazione di cui  al  comma  1,

devono essere presentate entro e non oltre il 30  settembre  di  ogni

anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri a mezzo  raccomandata

o attraverso l’uso di  posta  elettronica  certificata  ovvero  delle

altre modalita’ di cui all’articolo  65  del  decreto  legislativo  7

marzo 2005, n. 82. A tale fine fa fede la data risultante dal  timbro

apposto sulla domanda dall’ufficio  postale  di  partenza  ovvero  la

prova dell’inoltro del messaggio di posta elettronica  certificata  o

dell’invio in  via  telematica.  Le  pubbliche  amministrazioni  sono

tenute  al  rispetto  degli  articoli  72  e  seguenti  del   decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».

2. Dopo l’articolo 6 e’ inserito il seguente:

«Art.  6-bis  (Cause  di  esclusione).  –  1.  Sono   escluse   dal

procedimento di ripartizione di cui all’articolo 7 le domande:

a) pervenute dopo il termine fissato dall’articolo 6, comma 2;

b) relative a interventi non rientranti nelle  categorie  di  cui

all’articolo 2, comma 1;

c) sprovviste  dei  requisiti  soggettivi  e  oggettivi  e  della

relativa documentazione probatoria, come  stabilito  all’articolo  3,

comma 4, e all’articolo 4, commi 2-bis e 2-ter.».

Art. 6

 

 

Modifiche all’articolo 7 del decreto

del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

 

1. L’articolo 7 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10

marzo 1998, n. 76, e’ sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Determinazione preliminare e finale). – 1. Entro  quindici

giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 5, comma 4,  il

Presidente del  Consiglio  dei  ministri  sottopone  alle  competenti

Commissioni parlamentari, per il parere,  lo  schema  di  decreto  di

ripartizione della quota  dell’otto  per  mille  a  diretta  gestione

statale,  redatto  sulla  base  delle  valutazioni   espresse   dalle

Commissioni tecniche di valutazione di cui all’articolo 5, commi 2  e

3. Lo schema e’ corredato dalla relativa documentazione.

2.  Il  Presidente  del  Consiglio,  acquisito  il   parere   delle

competenti Commissioni parlamentari e comunque decorso il  termine  a

tale fine previsto dai regolamenti parlamentari, adotta il decreto di

destinazione dei fondi entro quindici giorni.

3. Il decreto di cui al  comma  2  e’  pubblicato  nel  sito  della

Presidenza del Consiglio dei ministri,  con  effetto  di  pubblicita’

legale ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.».

Art. 7

 

 

Modifiche all’articolo 8 del decreto

del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

 

1. L’articolo 8 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10

marzo 1998, n. 76, e’ sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Erogazione dei fondi). – 1. La  Presidenza  del  Consiglio

dei ministri richiede ai soggetti destinatari dei fondi dell’otto per

mille di:

a) confermare con dichiarazioni rese a norma degli articoli 46  e

47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.

445, il possesso dei requisiti  soggettivi  di  cui  all’articolo  3,

comma 2, ovvero indicare le variazioni intervenute;

b)  indicare  le  modalita’  da   seguire   per   il   versamento

dell’importo;

c) inviare copia dell’autorizzazione relativa ai  lavori  oggetto

del finanziamento nei casi  previsti  dall’articolo  21  del  decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2.  La  documentazione  completa  deve  essere  inviata   a   mezzo

raccomandata o attraverso  l’uso  di  posta  elettronica  certificata

ovvero delle altre modalita’  di  cui  all’articolo  65  del  decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e  deve  pervenire  entro  sei  mesi

dalla ricezione della richiesta  di  cui  al  comma  1  del  presente

articolo. Decorso inutilmente tale termine il destinatario decade dal

beneficio. A tale fine fa fede la data risultante dal timbro  apposto

sulla domanda  dall’ufficio  postale  di  partenza  ovvero  la  prova

dell’inoltro  del  messaggio  di  posta  elettronica  certificata   o

dell’invio in  via  telematica.  Le  pubbliche  amministrazioni  sono

tenute  al  rispetto  degli  articoli  72  e  seguenti  del   decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. I fondi dell’otto per mille sono erogati  ai  destinatari  dalla

Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne  da’  comunicazione  ai

Ministeri competenti per materia, per le finalita’ di cui ai commi  5

e 6.

4. A seguito della ricezione della documentazione indicata al comma

1, in caso di importo inferiore o pari a 30 mila euro, e’ corrisposta

l’intera somma. In caso di  importo  superiore  a  30  mila  euro, e’

corrisposto un importo pari a 30 mila  euro  ovvero  alla  meta’  del

finanziamento concesso ove maggiore di  30  mila  euro.  La  restante

somma e’ corrisposta dopo che il beneficiario abbia  eseguito  lavori

di importo pari ad almeno la meta’ della quota di contributo erogata;

i beneficiari a tale fine presentano una relazione  sugli  interventi

realizzati,   accompagnata   dalla   documentazione   probatoria    e

fotografica ovvero da dichiarazioni rese dal legale rappresentante  e

dal responsabile tecnico secondo  le  disposizioni  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per  le

pubbliche  amministrazioni,   sottoscritta   dal   responsabile   del

procedimento.

5. I soggetti destinatari dei contributi presentano,  entro  il  31

maggio e il 30 novembre di ciascun anno, una relazione sull’andamento

delle attivita’ di realizzazione dell’intervento alla Presidenza  del

Consiglio dei  ministri.  Per  le  attivita’  di  monitoraggio  degli

interventi,  di  verifica  dell’andamento  e  della  conclusione  dei

progetti la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  si  avvale  di

quattro apposite Commissioni tecniche di monitoraggio, una  per  ogni

tipologia di intervento, istituite con provvedimento  del  Segretario

generale,  composte  da  un  rappresentante  della   Presidenza   del

Consiglio  dei  ministri,  con  funzioni  di   presidente,   da   sei

rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze e  da  sei

rappresentanti dell’amministrazione statale competente  per  materia.

Possono essere nominati componenti supplenti  per  ogni  titolare.  I

componenti delle Commissioni tecniche  di  monitoraggio  non  possono

essere  contemporaneamente  membri  delle  Commissioni  tecniche   di

valutazione di cui all’articolo  5,  comma  2.  Le  Commissioni  sono

validamente costituite con la presenza di  almeno  il  rappresentante

della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  un  rappresentante

dell’amministrazione   statale   competente   per   materia   e    un

rappresentante  del  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze.  La

partecipazione alle Commissioni, di cui al presente  comma,  non  da’

luogo alla  corresponsione  di  compensi,  emolumenti,  indennita’  o

rimborsi spese. Dal  funzionamento  delle  medesime  Commissioni  non

devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.

6. Entro centottanta giorni, decorrenti  dal  termine  previsto  di

conclusione dell’intervento, individuato nella relazione  tecnica  di

cui all’articolo 4, comma 2, deve essere presentata  dai  beneficiari

una relazione finale analitica sugli interventi  realizzati,  che  ne

indichi il costo totale, suddiviso nelle principali  voci  di  spesa,

accompagnata da una dichiarazione resa dal  legale  rappresentante  e

dal responsabile tecnico secondo  le  disposizioni  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per  le

pubbliche  amministrazioni,   sottoscritta   dal   responsabile   del

procedimento. Per gli interventi di conservazione di  beni  culturali

immobili ovvero per le opere  relative  a  interventi  per  calamita’

naturali la  relazione  deve  essere  corredata  dal  certificato  di

collaudo  delle  opere,  ovvero,  nei  casi  previsti  dalla  vigente

normativa in materia di opere pubbliche, dal certificato di  regolare

esecuzione e dalla relazione sul conto finale.

7. Il Presidente del Consiglio dei ministri  riferisce  annualmente

al Parlamento sull’erogazione dei fondi dell’anno precedente e  sulla

verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati.».

Art. 8

 

 

Modifiche all’articolo 8-bis del decreto

del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

 

1. L’articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica  10

marzo 1998, n. 76, e’ sostituito dal seguente:

«Art.  8-bis  (Revoca  del  conferimento).  –  1.  La  revoca   del

contributo e’ disposta con decreto del Presidente del  Consiglio  dei

ministri inderogabilmente nei casi di:

a) mancata trasmissione della dichiarazione di avvenuto  concreto

inizio  delle  attivita’  di   realizzazione   dell’intervento   alla

Presidenza del Consiglio dei ministri, entro diciotto mesi dalla data

dell’ordinativo di pagamento di cui all’articolo 8, comma 3;

b) mancata presentazione della relazione di cui  all’articolo  8,

comma 6, completa di allegato, entro il termine ivi indicato;

c) mancata  esecuzione  o  mancata  conclusione  dell’intervento,

regolarmente iniziato, entro  il  termine  indicato  nella  relazione

tecnica di cui all’Allegato B;

d) esecuzione non autorizzata dell’intervento in maniera difforme

da quello approvato.

2. I termini, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1,  possono

essere prorogati con richiesta  da  inoltrare  almeno  trenta  giorni

prima della scadenza dei  termini  stessi.  La  proroga,  fissata  in

termini brevi e ragionevoli in relazione alla natura dell’intervento,

puo’ essere concessa per non piu’ di  tre  volte  e  per  un  periodo

massimo complessivo non superiore a tre anni, in caso di ritardo  non

imputabile al  beneficiario  e  debitamente  comprovato,  sentita  la

Commissione di cui all’articolo 8, comma 5.

3. Nei casi di cui al comma 1, in  considerazione  della  parte  di

intervento realizzata, la  revoca,  sentita  la  Commissione  di  cui

all’articolo 8, comma 5, puo’ essere anche parziale  e  comunque  non

inferiore al trenta per cento del finanziamento concesso.

4. In caso di revoca,  l’importo  del  contributo  e’  versato  dal

beneficiario in conto entrata sul conto di tesoreria  intestato  alla

Presidenza del Consiglio dei  ministri  ai  fini  della  ripartizione

della quota dell’otto per  mille  dell’IRPEF  devoluta  alla  diretta

gestione statale. Qualora  il  beneficiario  non  provveda  entro  il

termine di venti giorni dalla  ricezione  della  comunicazione  della

revoca al versamento, si applicano le disposizioni  per  l’esecuzione

coattiva dei crediti dello Stato, ai sensi dell’articolo 21-ter della

legge 7 agosto 1990, n. 241, e le disposizioni per la  partecipazione

al procedimento di cui del capo terzo della medesima legge  7  agosto

1990, n. 241.».

Art. 9

 

 

Modifiche all’articolo 8-ter del decreto

del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

 

1. L’articolo 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica  10

marzo 1998, n. 76, e’ sostituito dal seguente:

«Art. 8-ter (Variazione dell’oggetto dell’intervento e utilizzo dei

risparmi di spesa). – 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, sono autorizzate variazioni dell’oggetto di interventi  che

siano  stati  finanziati  con  il  decreto  di  ripartizione  di  cui

all’articolo 7, comma 2, ove le variazioni proposte  non  modifichino

sostanzialmente l’oggetto dell’intervento originario.  Le  variazioni

che attengono  esclusivamente  all’esecuzione  dell’intervento  senza

comportare  alcuna  modifica  dell’oggetto   sono   autorizzate   dal

Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dal

dirigente  all’uopo  delegato.  In  entrambi  i  casi   deve   essere

previamente acquisita la valutazione di cui all’articolo 5, comma  2.

Le richieste di variazione devono essere corredate dalle  conseguenti

modifiche alla relazione tecnica originaria.

2. In caso di esecuzione dell’intervento  in  maniera  difforme  da

quello approvato senza l’autorizzazione di cui al comma  1,  ove  con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri i  lavori  eseguiti

siano riconosciuti utili in tutto o in  parte,  perche’  necessari  e

urgenti ovvero perche’ comunque meritevoli di finanziamento,  non  si

applica il disposto di cui all’articolo 8-bis, comma 1,  lettera  d),

limitatamente ai lavori riconosciuti utili.

3. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  puo’

essere autorizzato  l’utilizzo  di  risparmi  di  spesa  sulle  somme

assegnate per eseguire il completamento  dell’intervento  originario.

Qualora i  risparmi  realizzati  non  superino  il  dieci  per  cento

dell’importo  del  finanziamento,  l’autorizzazione   e’   data   dal

Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dal

dirigente  all’uopo  delegato.  In  entrambi  i  casi   deve   essere

previamente acquisita la valutazione di cui all’articolo 5, comma  2.

I risparmi realizzati posso essere conservati dai beneficiari per  un

anno a partire dalla conclusione dei lavori. Scaduto tale termine, le

relative somme saranno restituite secondo quanto stabilito  al  comma

5.

4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 ed il decreto di cui  al

comma 2 sono comunicati al Parlamento  entro  i  successivi  sessanta

giorni.

5. I risparmi di spesa sulle somme erogate, non  utilizzati  o  non

autorizzati, devono essere riversati in conto entrata  sul  conto  di

tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  per

essere  riassegnati  per  la  successiva  ripartizione  della   quota

dell’otto  per  mille  dell’IRPEF  devoluta  alla  diretta   gestione

statale.».

Art. 10

 

 

Modifiche agli allegati A e B del decreto

del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

 

1. Gli allegati A e B del decreto del Presidente  della  Repubblica

10 marzo 1998, n. 76,  sono  sostituiti  dagli  allegati  A  e  B  al

presente decreto.

Art. 11

 

 

Disposizioni finali

 

1. Il presente regolamento si applica a decorrere  dal  1°  gennaio

2014.

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