Decreto min. 12 settembre 2013, in G.U. n. 223 del 23.9.2013
Art. 1
Finalita’ e ambito di applicazione
1. Una quota dell’imposta sul reddito delle societa’ (IRES) di cui
al titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(TUIR), versata dai soggetti di nuova costituzione che hanno sede
legale nelle regioni a statuto ordinario e svolgono nelle stesse
regioni, in base a concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi
e gassosi in terraferma, le attivita’ di coltivazione relative a
progetti di sviluppo presentati a decorrere dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto,
individuate dalla codifica ATECO B06, relativamente alla attivita’
prevalente, e’ iscritta in apposito Fondo dello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico, denominato di seguito
“Fondo”. La quota e’ determinata applicando all’imposta
complessivamente versata dai soggetti di cui al comma 1, nettizzata
come indicato al comma 2 dell’art. 2, l’aliquota del 30 per cento,
fino ad un ammontare non superiore a euro 130.000.000, e l’aliquota
del 15 per cento sull’eccedenza. I soggetti di cui al primo periodo
non possono esercitare le opzioni di cui agli articoli 115 e 117 del
TUIR.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e’ destinato a finanziare interventi
per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di
crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e
dei territori limitrofi, relativi agli Accordi di sviluppo di cui
all’art. 3.
3. L’intervento del Fondo e’ finalizzato al finanziamento di
progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di
carattere immateriale, di rilievo regionale, provinciale o locale,
aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in
singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra
loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati
quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo
temporale.
4. La quota di cui al comma 1 e’ riferita all’imposta sul reddito
delle societa’ relativa ai nuovi progetti di sviluppo, di cui al
medesimo comma 1, coerenti con la strategia energetica nazionale e
realizzati nell’ambito di concessioni di coltivazione di idrocarburi
in terraferma.
Art. 2
Programmazione del Fondo ed individuazione
degli interventi o dei programmi da finanziare
1. L’imposta versata dai soggetti di cui all’art. 1 affluisce
distintamente per saldo e acconto in appositi articoli del capitolo
1024 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio statale.
2. Annualmente, una quota corrispondente alla misura di cui
all’art. 1, comma 1, delle somme affluite nell’esercizio precedente
agli appositi articoli di cui al comma 1, nettizzate dei crediti IRES
utilizzati in compensazione in sede di versamento unitario con il
modello F24 ovvero rimborsati dall’Agenzia delle entrate e’ iscritta
– comunque per un importo complessivo non superiore a 50 milioni di
euro annui – sul Fondo, per essere destinata al finanziamento degli
interventi indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 1. Fermo restando il
limite massimo di iscrizione di 50 milioni di euro, nel caso in cui
la predetta quota superi l’importo di 50 milioni di euro, ai fini
della ripartizione delle risorse del fondo tra i territori di
insediamento dei nuovi impianti produttivi che hanno generato il
maggior gettito, si adottera’ il criterio proporzionale.
3. L’iscrizione annuale di cui al comma 2 ha luogo con il disegno
di legge di assestamento del bilancio per l’esercizio in corso.
4. Entro il mese di marzo di ciascun anno, l’Agenzia delle entrate
comunica ai Ministeri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo
economico l’ammontare dei versamenti IRES e delle compensazioni di
crediti IRES effettuati, nell’anno precedente, dai soggetti di cui
all’art. 1, attraverso il sistema dei versamenti unitari di cui
all’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, distinti per
soggetto passivo, nonche’ l’importo dei rimborsi di crediti IRES
erogati, nello stesso periodo, in favore dei medesimi soggetti. Ai
fini di cui al periodo precedente, il Ministero dello sviluppo
economico comunica all’Agenzia delle entrate, entro il mese di
febbraio, l’elenco dei soggetti, con i relativi codici fiscali, per i
quali occorre fornire le informazioni.
5. Entro il successivo mese di ottobre il Ministero dello sviluppo
economico trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze, per
la conseguente ripartizione delle risorse del Fondo, l’elenco degli
interventi o dei programmi da finanziare rientranti negli accordi di
cui all’art. 3, nel limite delle risorse disponibili.
Art. 3
Accordi istituzionali di sviluppo
1. Per le finalita’ di cui all’art. 1, il Ministero dello sviluppo
economico, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze,
stipula con ogni Regione e amministrazione competente per i nuovi
progetti di sviluppo di cui all’art. 1, comma 4, specifici accordi
istituzionali di sviluppo ai sensi della normativa vigente (di
seguito «Accordo») per individuare gli interventi infrastrutturali e
occupazionali finanziati con il Fondo, nonche’ i tempi e le modalita’
di attuazione, di monitoraggio e revoca in caso di mancato utilizzo
delle risorse. L’accordo viene aggiornato annualmente sulla base
delle risorse che si rendono disponibili e del monitoraggio degli
interventi.
2. Ogni Accordo esplicita per ogni intervento il crono-programma,
le responsabilita’ dei contraenti, i criteri di valutazione e di
monitoraggio e le sanzioni per le eventuali inadempienze, prevedendo
inoltre le condizioni di definanziamento anche parziale degli
interventi. In caso di partecipazione dei concessionari di servizi
pubblici, competenti in relazione all’intervento o alla categoria di
interventi o al programma da realizzare, l’Accordo definisce le
attivita’ che sono eseguite dai predetti concessionari, il relativo
crono-programma, meccanismi di controllo delle attivita’ loro
demandate, sanzioni e garanzie in caso di inadempienza, nonche’
apposite procedure sostitutive finalizzate ad assicurare il rispetto
degli impegni assunti inserendo a tal fine obbligatoriamente, nei
contratti con i concessionari, clausole inderogabili di
responsabilita’ civile e di decadenza.
3. La progettazione, l’approvazione e la realizzazione degli
interventi individuati nell’accordo istituzionale di sviluppo e’
disciplinata dalle norme di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. Per i medesimi interventi, si applicano le vigenti
disposizioni in materia di prevenzione e repressione della
criminalita’ organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa,
ivi comprese quelle concernenti le comunicazioni e informazioni
antimafia.
4. Le risorse del Fondo, ripartite a favore degli interventi o
programmi individuati ai sensi dell’art. 2, comma 5, sono trasferite
ai soggetti assegnatari, in relazione allo stato di avanzamento della
spesa. I soggetti assegnatari, al fine di garantire la piena
tracciabilita’ delle risorse attribuite, iscrivono nei relativi
bilanci fondi a destinazione vincolata attribuendo loro una autonoma
evidenza contabile e specificando, nella relativa denominazione, che
gli stessi sono costituiti da risorse derivanti dal Fondo,.
5. L’attuazione degli interventi e’ coordinata e vigilata dal
Ministero dello sviluppo economico che controlla, monitora e valuta
gli obiettivi raggiunti anche mediante forme di cooperazione con le
amministrazioni statali, centrali e periferiche, regionali e locali
assicurando, altresi’, il necessario supporto tecnico e operativo
senza nuovi o maggiori oneri nell’ambito delle competenze
istituzionali. Ai fini del monitoraggio dell’intervento, i dati
relativi agli interventi finanziati confluiscono nella banca dati di
cui all’art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 4
Efficacia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle societa’
costituite a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto, che realizzano nuovi progetti di cui
all’art. 1, comma 4 .
2. Il presente decreto si applica per i dieci periodi di imposta
successivi al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio degli
impianti relativi ai nuovi progetti di sviluppo.