26 Settembre, 2013

Decreto min. 12 settembre 2013, in G.U. n. 223 del 23.9.2013

 

 

 

 

 

Art. 1

 

 

Finalita’ e ambito di applicazione

 

1. Una quota dell’imposta sul reddito delle societa’ (IRES) di  cui

al titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917

(TUIR), versata dai soggetti di nuova  costituzione  che  hanno  sede

legale nelle regioni a statuto  ordinario  e  svolgono  nelle  stesse

regioni, in base a concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi

e gassosi in terraferma, le  attivita’  di  coltivazione  relative  a

progetti  di  sviluppo  presentati  a   decorrere   dalla   data   di

pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   del   presente   decreto,

individuate dalla codifica ATECO B06,  relativamente  alla  attivita’

prevalente, e’ iscritta in apposito Fondo dello stato  di  previsione

del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  denominato  di   seguito

“Fondo”.   La   quota   e’   determinata    applicando    all’imposta

complessivamente versata dai soggetti di cui al comma  1,  nettizzata

come indicato al comma 2 dell’art. 2, l’aliquota del  30  per  cento,

fino ad un ammontare non superiore a euro 130.000.000,  e  l’aliquota

del 15 per cento sull’eccedenza. I soggetti di cui al  primo  periodo

non possono esercitare le opzioni di cui agli articoli 115 e 117  del

TUIR.

2. Il Fondo di cui al comma 1 e’ destinato a finanziare  interventi

per lo sviluppo  di  progetti  infrastrutturali  e  occupazionali  di

crescita dei territori di insediamento degli  impianti  produttivi  e

dei territori limitrofi, relativi agli Accordi  di  sviluppo  di  cui

all’art. 3.

3. L’intervento  del  Fondo  e’  finalizzato  al  finanziamento  di

progetti  strategici,  sia  di  carattere  infrastrutturale  sia   di

carattere immateriale, di rilievo regionale,  provinciale  o  locale,

aventi natura di grandi progetti  o  di  investimenti  articolati  in

singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra

loro funzionalmente connessi, in relazione a  obiettivi  e  risultati

quantificabili e misurabili, anche  per  quanto  attiene  al  profilo

temporale.

4. La quota di cui al comma 1 e’ riferita all’imposta  sul  reddito

delle societa’ relativa ai nuovi progetti  di  sviluppo,  di  cui  al

medesimo comma 1, coerenti con la strategia  energetica  nazionale  e

realizzati nell’ambito di concessioni di coltivazione di  idrocarburi

in terraferma.

Art. 2

 

 

Programmazione del Fondo ed individuazione

degli interventi o dei programmi da finanziare

 

1. L’imposta versata dai  soggetti  di  cui  all’art.  1  affluisce

distintamente per saldo e acconto in appositi articoli  del  capitolo

1024 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio statale.

2.  Annualmente,  una  quota  corrispondente  alla  misura  di  cui

all’art. 1, comma 1, delle somme affluite  nell’esercizio  precedente

agli appositi articoli di cui al comma 1, nettizzate dei crediti IRES

utilizzati in compensazione in sede di  versamento  unitario  con  il

modello F24 ovvero rimborsati dall’Agenzia delle entrate e’  iscritta

– comunque per un importo complessivo non superiore a 50  milioni  di

euro annui – sul Fondo, per essere destinata al  finanziamento  degli

interventi indicati ai commi 2 e 3 dell’art.  1.  Fermo  restando  il

limite massimo di iscrizione di 50 milioni di euro, nel caso  in  cui

la predetta quota superi l’importo di 50 milioni  di  euro,  ai  fini

della ripartizione  delle  risorse  del  fondo  tra  i  territori  di

insediamento dei nuovi impianti  produttivi  che  hanno  generato  il

maggior gettito, si adottera’ il criterio proporzionale.

3. L’iscrizione annuale di cui al comma 2 ha luogo con  il  disegno

di legge di assestamento del bilancio per l’esercizio in corso.

4. Entro il mese di marzo di ciascun anno, l’Agenzia delle  entrate

comunica ai Ministeri dell’economia e delle finanze e dello  sviluppo

economico l’ammontare dei versamenti IRES e  delle  compensazioni  di

crediti IRES effettuati, nell’anno precedente, dai  soggetti  di  cui

all’art. 1, attraverso il  sistema  dei  versamenti  unitari  di  cui

all’art. 17 del decreto legislativo n. 241  del  1997,  distinti  per

soggetto passivo, nonche’ l’importo  dei  rimborsi  di  crediti  IRES

erogati, nello stesso periodo, in favore dei  medesimi  soggetti.  Ai

fini di cui  al  periodo  precedente,  il  Ministero  dello  sviluppo

economico comunica  all’Agenzia  delle  entrate,  entro  il  mese  di

febbraio, l’elenco dei soggetti, con i relativi codici fiscali, per i

quali occorre fornire le informazioni.

5. Entro il successivo mese di ottobre il Ministero dello  sviluppo

economico trasmette al Ministero dell’economia e delle  finanze,  per

la conseguente ripartizione delle risorse del Fondo,  l’elenco  degli

interventi o dei programmi da finanziare rientranti negli accordi  di

cui all’art. 3, nel limite delle risorse disponibili.

Art. 3

 

 

Accordi istituzionali di sviluppo

 

1. Per le finalita’ di cui all’art. 1, il Ministero dello  sviluppo

economico, d’intesa con il Ministero dell’economia e  delle  finanze,

stipula con ogni Regione e amministrazione  competente  per  i  nuovi

progetti di sviluppo di cui all’art. 1, comma  4,  specifici  accordi

istituzionali di  sviluppo  ai  sensi  della  normativa  vigente  (di

seguito «Accordo») per individuare gli interventi infrastrutturali  e

occupazionali finanziati con il Fondo, nonche’ i tempi e le modalita’

di attuazione, di monitoraggio e revoca in caso di  mancato  utilizzo

delle risorse. L’accordo  viene  aggiornato  annualmente  sulla  base

delle risorse che si rendono disponibili  e  del  monitoraggio  degli

interventi.

2. Ogni Accordo esplicita per ogni intervento  il  crono-programma,

le responsabilita’ dei contraenti, i  criteri  di  valutazione  e  di

monitoraggio e le sanzioni per le eventuali inadempienze,  prevedendo

inoltre  le  condizioni  di  definanziamento  anche  parziale   degli

interventi. In caso di partecipazione dei  concessionari  di  servizi

pubblici, competenti in relazione all’intervento o alla categoria  di

interventi o al  programma  da  realizzare,  l’Accordo  definisce  le

attivita’ che sono eseguite dai predetti concessionari,  il  relativo

crono-programma,  meccanismi  di  controllo  delle   attivita’   loro

demandate, sanzioni e  garanzie  in  caso  di  inadempienza,  nonche’

apposite procedure sostitutive finalizzate ad assicurare il  rispetto

degli impegni assunti inserendo a  tal  fine  obbligatoriamente,  nei

contratti   con   i   concessionari,   clausole    inderogabili    di

responsabilita’ civile e di decadenza.

3.  La  progettazione,  l’approvazione  e  la  realizzazione  degli

interventi individuati  nell’accordo  istituzionale  di  sviluppo  e’

disciplinata dalle norme di cui  al  decreto  legislativo  12  aprile

2006, n. 163. Per i medesimi  interventi,  si  applicano  le  vigenti

disposizioni  in  materia  di   prevenzione   e   repressione   della

criminalita’ organizzata e dei tentativi  di  infiltrazione  mafiosa,

ivi comprese  quelle  concernenti  le  comunicazioni  e  informazioni

antimafia.

4. Le risorse del Fondo, ripartite  a  favore  degli  interventi  o

programmi individuati ai sensi dell’art. 2, comma 5, sono  trasferite

ai soggetti assegnatari, in relazione allo stato di avanzamento della

spesa.  I  soggetti  assegnatari,  al  fine  di  garantire  la  piena

tracciabilita’  delle  risorse  attribuite,  iscrivono  nei  relativi

bilanci fondi a destinazione vincolata attribuendo loro una  autonoma

evidenza contabile e specificando, nella relativa denominazione,  che

gli stessi sono costituiti da risorse derivanti dal Fondo,.

5. L’attuazione degli  interventi  e’  coordinata  e  vigilata  dal

Ministero dello sviluppo economico che controlla, monitora  e  valuta

gli obiettivi raggiunti anche mediante forme di cooperazione  con  le

amministrazioni statali, centrali e periferiche, regionali  e  locali

assicurando, altresi’, il necessario  supporto  tecnico  e  operativo

senza  nuovi  o   maggiori   oneri   nell’ambito   delle   competenze

istituzionali. Ai  fini  del  monitoraggio  dell’intervento,  i  dati

relativi agli interventi finanziati confluiscono nella banca dati  di

cui all’art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 4

 

 

Efficacia

 

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle  societa’

costituite a decorrere dalla data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta

Ufficiale del presente decreto, che realizzano nuovi progetti di  cui

all’art. 1, comma 4 .

2. Il presente decreto si applica per i dieci  periodi  di  imposta

successivi  al  rilascio  dell’autorizzazione   all’esercizio   degli

impianti relativi ai nuovi progetti di sviluppo.

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