8 Ottobre, 2015
Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160, in suppl. ord. n. 55 alla G.U. n. 233 del 7.10.2015
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Art. 1
Monitoraggio delle spese fiscali
e coordinamento con le procedure di bilancio
1. All'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo
il comma 5, e' inserito il seguente:
« 5-bis. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 e' corredata
altresi' da un rapporto programmatico nel quale sono indicati gli
interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in
tutto o in parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate
esigenze sociali o economiche ovvero che si sovrappongono a programmi
di spesa aventi le stesse finalita', che il Governo intende attuare
con la manovra di finanza pubblica. Nell'indicazione degli interventi
di cui al precedente periodo resta ferma la priorita' della tutela
dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese
minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle
persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio
artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonche'
dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica. Le spese fiscali per le
quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore sono oggetto
di specifiche proposte di eliminazione, riduzione, modifica o
conferma.».
2. All'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «e degli scaglioni,»
sono inserite le seguenti: «le norme necessarie alla eliminazione,
riduzione o modifica delle spese fiscali e»;
b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Le eventuali maggiori entrate derivanti dalla revisione
delle spese fiscali disposta ai sensi del comma 3, lettera b), sono
attribuite di norma al Fondo per la riduzione della pressione
fiscale.».
3. All'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, lettera a), le parole: «, nonche' gli effetti
connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata
indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o
riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura
delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e
degli obiettivi perseguiti» sono soppresse;
b) dopo il comma 11, e' inserito il seguente:
«11-bis. Allo stato di previsione dell'entrata e' allegato un
rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca qualunque forma di
esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta
ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti,
con separata indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e
nei primi sei mesi dell'anno in corso. Ciascuna misura e'
accompagnata dalla sua descrizione e dall'individuazione della
tipologia dei beneficiari e, ove possibile, dalla quantificazione
degli effetti finanziari e del numero dei beneficiari. Le misure sono
raggruppate in categorie omogenee, contrassegnate da un codice che ne
caratterizza la natura e le finalita'. Il rapporto individua le spese
fiscali e ne valuta gli effetti finanziari prendendo a riferimento
modelli economici standard di tassazione, rispetto ai quali considera
anche le spese fiscali negative. Ove possibile e, comunque, per le
spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata
in vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali e i
programmi di spesa destinati alle medesime finalita' e analizza gli
effetti micro-economici delle singole spese fiscali, comprese le
ricadute sul contesto sociale.».
4. Per la redazione del rapporto di cui al comma 3, lettera b), il
Governo si avvale di una Commissione istituita con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, composta da quindici esperti
nelle materie economiche, statistiche, fiscali o
giuridico-finanziarie, di cui due rappresentanti della Presidenza del
Consiglio dei ministri, cinque rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze, un rappresentante dell'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante del Ministero
dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), un rappresentante della
Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, un rappresentante della Banca d'Italia e tre professori
universitari. La Commissione puo' avvalersi del contributo di esperti
delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle
organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale e
delle associazioni familiari. La partecipazione alla Commissione, a
qualunque titolo, non da' diritto a compensi, emolumenti o altre
indennita', ne' a rimborsi di spese.
Art. 2
Monitoraggio dell'evasione fiscale
e coordinamento con le procedure di bilancio
1. Dopo l'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
come modificato dall'articolo 1, e' inserito il seguente:
«Art. 10-bis.1 (Monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva).
- 1. Contestualmente alla nota di aggiornamento di cui al comma 1
dell'articolo 10-bis, e' presentato un rapporto sui risultati
conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e
contributiva, distinguendo tra imposte accertate e riscosse nonche'
tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento, in
particolare evidenziando i risultati del recupero di somme dichiarate
e non versate e della correzione di errori nella liquidazione sulla
base delle dichiarazioni, evidenziando, ove possibile, il recupero di
gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione
all'adempimento da parte dei contribuenti. Il Governo indica,
altresi', le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e
contributiva, l'aggiornamento e il confronto dei risultati con gli
obiettivi.
2. Le maggiori entrate che, sulla base delle risultanze riferite
all'anno precedente, possono essere ascritte su base permanente ai
risultati dell'attivita' di contrasto e prevenzione dell'evasione
fiscale e contributiva, nonche' di miglioramento dell'adempimento
spontaneo, di cui al comma 4, lettera e), al netto di quelle
necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla
riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo,
sono attribuite al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, le
cui dotazioni possono essere destinate soltanto ai fini indicati
dalla normativa istitutiva del Fondo medesimo.
3. Per la redazione del rapporto previsto dal comma 1, che e'
corredato da una esaustiva nota illustrativa delle metodologie
utilizzate, il Governo, anche con il contributo delle regioni in
relazione ai loro tributi e a quelli degli enti locali del proprio
territorio, si avvale della «Relazione sull'economia non osservata e
sull'evasione fiscale e contributiva», predisposta da una Commissione
istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
4. La Commissione redige una Relazione annuale sull'economia non
osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, contenente anche
una nota illustrativa delle metodologie utilizzate per effettuare le
stime e finalizzata a:
a) recepire e commentare le valutazioni sull'economia non
osservata effettuate dall'ISTAT sulla base della normativa che regola
la redazione dei conti economici nazionali;
b) stimare l'ampiezza e la diffusione dell'evasione fiscale e
contributiva e produrre una stima ufficiale dell'ammontare delle
entrate sottratte al bilancio pubblico, con la massima
disaggregazione possibile a livello settoriale, territoriale e
dimensionale, utilizzando una metodologia di rilevazione, riferita a
tutti i principali tributi, anche locali, basata sul confronto tra i
dati della contabilita' nazionale e quelli acquisiti dall'anagrafe
tributaria, con criteri trasparenti, stabili nel tempo, e
adeguatamente pubblicizzati;
c) valutare l'evoluzione nel tempo dell'evasione fiscale e
contributiva e delle entrate sottratte al bilancio pubblico;
d) illustrare le strategie e gli interventi attuati per
contrastare e prevenire l'evasione fiscale e contributiva, nonche'
quelli volti a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi
fiscali e contributivi;
e) valutare i risultati dell'attivita' di contrasto e
prevenzione, nonche' di stimolo all'adempimento spontaneo;
f) indicare le linee di intervento e prevenzione dell'evasione
fiscale e contributiva, nonche' quelle volte a stimolare
l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi.
5. Per adempiere all'obiettivo di stimare l'ampiezza dell'evasione
fiscale e contributiva, di cui al comma 4, lettera b), nella
Relazione di cui al medesimo comma 4 viene effettuata una misurazione
del divario tra le imposte e i contributi effettivamente versati e le
imposte e i contributi che si sarebbero dovuti versare in un regime
di perfetto adempimento, escludendo gli effetti delle spese fiscali
di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196. A tal fine, in particolare, si misurano:
a) i mancati gettiti derivanti da errori dei contribuenti nel
calcolo delle imposte e dei contributi in sede di dichiarazione;
b) gli omessi versamenti rispetto a quanto risulta dovuto in base
alle dichiarazioni;
c) il divario tra le basi imponibili fiscali e contributive
dichiarate e quelle teoriche desumibili dagli aggregati di
contabilita' nazionale, distinguendo tra la parte di tale divario
ascrivibile alle spese fiscali, di cui al citato articolo 21, comma
11-bis, e la parte residua di tale divario, che viene attribuita
all'occultamento di basi imponibili;
d) le mancate entrate fiscali e contributive attribuibili
all'evasione, valutate sottraendo, dal divario tra le entrate
effettive e quelle potenzialmente ottenibili in un regime di perfetto
adempimento, le minori entrate ascrivibili alle spese fiscali, di cui
al citato articolo 21, comma 11-bis.
6. I risultati del contrasto all'evasione e del miglioramento
dell'adempimento spontaneo, di cui al comma 4, lettera e), sono
misurati sulla base di separata valutazione delle entrate risultanti
dalle complessive attivita' di verifica e accertamento effettuate
dalle amministrazioni, comprensive di quelle di cui al comma 5,
lettere a) e b), e dell'andamento dell'adempimento spontaneo,
correlato alla correttezza dei comportamenti dichiarativi dei
contribuenti, che e' approssimato dalla variazione, rispetto all'anno
precedente, della parte del divario tra le basi imponibili dichiarate
e quelle teoriche attribuita all'occultamento di basi imponibili, di
cui al comma 5, lettera c), e dalla variazione, rispetto all'anno
precedente, delle mancate entrate fiscali e contributive attribuibili
all'evasione, di cui al comma 5, lettere a), b) e d). Nella
valutazione dell'andamento dell'adempimento spontaneo rispetto
all'anno precedente si tiene conto degli effetti dell'evoluzione del
quadro macroeconomico di riferimento sugli aggregati di contabilita'
nazionale. Si da' conto delle mancate entrate di cui al comma 5,
lettere a), b) e d), sia complessivamente che separatamente, sia in
valore assoluto che in rapporto alle basi imponibili teoriche,
applicando la massima disaggregazione possibile per: tipo di imposta,
categoria, settore, dimensione dei contribuenti, ripartizione
territoriale.».
2. La Commissione di cui al comma 3 dell'articolo 10-bis.1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, inserito dal comma 1 e' composta da
quindici esperti nelle materie economiche, statistiche, fiscali,
lavoristiche o giuridico-finanziarie, di cui un rappresentante della
Presidenza del Consiglio dei ministri, quattro rappresentanti del
Ministero dell'economia e delle finanze, due rappresentanti
dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante
dell'INPS, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI), un rappresentante della Conferenza delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante
della Banca d'Italia e tre professori universitari. La Commissione
puo' avvalersi del contributo di esperti delle associazioni di
categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali
piu' rappresentative a livello nazionale e delle associazioni
familiari. La partecipazione alla Commissione, a qualunque titolo,
non da' diritto a compensi, emolumenti o altre indennita', ne' a
rimborsi di spese.
3. All'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comma 3,
dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
«b-bis) le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione
dell'evasione fiscale e contributiva, nonche' quelle volte a
stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e
contributivi.».
Art. 3
Disposizioni transitorie, decorrenza e abrogazione
1. La destinazione delle eventuali maggiori entrate derivanti dalla
revisione delle spese fiscali disposta ai sensi del comma 3, lettera
b), dell'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
successive modificazioni, al Fondo per la riduzione della pressione
fiscale, si applica a partire dalla manovra triennale di finanza
pubblica predisposta nel primo esercizio successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Resta fermo il diverso
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'eliminazione,
riduzione o modifica di spese fiscali previsto da disposizioni di
legge vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano con effetto
dal 1° gennaio 2016. Con la medesima decorrenza, il comma 36.1.
dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e'
abrogato.