8 Ottobre, 2015

Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160, in suppl. ord. n. 55 alla G.U. n. 233 del 7.10.2015

Buy cheap Viagra online

Art. 1

                  Monitoraggio delle spese fiscali
            e coordinamento con le procedure di bilancio

  1. All'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  dopo
il comma 5, e' inserito il seguente:
  « 5-bis. La Nota di aggiornamento di cui al comma  1  e'  corredata
altresi' da un rapporto programmatico nel  quale  sono  indicati  gli
interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in
tutto o in parte ingiustificate o superate  alla  luce  delle  mutate
esigenze sociali o economiche ovvero che si sovrappongono a programmi
di spesa aventi le stesse finalita', che il Governo  intende  attuare
con la manovra di finanza pubblica. Nell'indicazione degli interventi
di cui al precedente periodo resta ferma la  priorita'  della  tutela
dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi  di  imprese
minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle
persone economicamente o  socialmente  svantaggiate,  del  patrimonio
artistico e  culturale,  della  ricerca  e  dell'istruzione,  nonche'
dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica. Le spese fiscali per le
quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore sono oggetto
di  specifiche  proposte  di  eliminazione,  riduzione,  modifica   o
conferma.».
  2. All'articolo 11 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «e  degli  scaglioni,»
sono inserite le seguenti: «le norme  necessarie  alla  eliminazione,
riduzione o modifica delle spese fiscali e»;
    b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
    «3-bis. Le eventuali maggiori entrate derivanti  dalla  revisione
delle spese fiscali disposta ai sensi del comma 3, lettera  b),  sono
attribuite di  norma  al  Fondo  per  la  riduzione  della  pressione
fiscale.».
  3. All'articolo 21 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 11, lettera a), le parole:  «,  nonche'  gli  effetti
connessi  alle   disposizioni   normative   vigenti,   con   separata
indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni  o
riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione  della  natura
delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari  e
degli obiettivi perseguiti» sono soppresse;
    b) dopo il comma 11, e' inserito il seguente:
    «11-bis. Allo stato di previsione  dell'entrata  e'  allegato  un
rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca qualunque  forma  di
esenzione,  esclusione,  riduzione  dell'imponibile  o   dell'imposta
ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti,
con separata indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente  e
nei  primi  sei  mesi  dell'anno  in  corso.   Ciascuna   misura   e'
accompagnata  dalla  sua  descrizione  e  dall'individuazione   della
tipologia dei beneficiari e,  ove  possibile,  dalla  quantificazione
degli effetti finanziari e del numero dei beneficiari. Le misure sono
raggruppate in categorie omogenee, contrassegnate da un codice che ne
caratterizza la natura e le finalita'. Il rapporto individua le spese
fiscali e ne valuta gli effetti finanziari  prendendo  a  riferimento
modelli economici standard di tassazione, rispetto ai quali considera
anche le spese fiscali negative. Ove possibile e,  comunque,  per  le
spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni  dalla  entrata
in vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese  fiscali  e  i
programmi di spesa destinati alle medesime finalita' e  analizza  gli
effetti micro-economici delle  singole  spese  fiscali,  comprese  le
ricadute sul contesto sociale.».
  4. Per la redazione del rapporto di cui al comma 3, lettera b),  il
Governo si avvale  di  una  Commissione  istituita  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, composta da quindici  esperti
nelle     materie     economiche,     statistiche,     fiscali      o
giuridico-finanziarie, di cui due rappresentanti della Presidenza del
Consiglio  dei  ministri,   cinque   rappresentanti   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  un  rappresentante   dell'Istituto
nazionale di statistica  (ISTAT),  un  rappresentante  del  Ministero
dello  sviluppo  economico,   un   rappresentante   dell'Associazione
nazionale  dei  comuni  italiani  (ANCI),  un  rappresentante   della
Conferenza delle regioni e delle province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, un rappresentante della  Banca  d'Italia  e  tre  professori
universitari. La Commissione puo' avvalersi del contributo di esperti
delle associazioni di categoria, degli  ordini  professionali,  delle
organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello  nazionale  e
delle associazioni familiari. La partecipazione alla  Commissione,  a
qualunque titolo, non da' diritto  a  compensi,  emolumenti  o  altre
indennita', ne' a rimborsi di spese.
                               Art. 2

                 Monitoraggio dell'evasione fiscale
            e coordinamento con le procedure di bilancio

  1. Dopo l'articolo 10-bis della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,
come modificato dall'articolo 1, e' inserito il seguente:
  «Art. 10-bis.1 (Monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva).
- 1. Contestualmente alla nota di aggiornamento di  cui  al  comma  1
dell'articolo  10-bis,  e'  presentato  un  rapporto  sui   risultati
conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione  fiscale  e
contributiva, distinguendo tra imposte accertate e  riscosse  nonche'
tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento, in
particolare evidenziando i risultati del recupero di somme dichiarate
e non versate e della correzione di errori nella  liquidazione  sulla
base delle dichiarazioni, evidenziando, ove possibile, il recupero di
gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione
all'adempimento  da  parte  dei  contribuenti.  Il  Governo   indica,
altresi', le strategie  per  il  contrasto  dell'evasione  fiscale  e
contributiva, l'aggiornamento e il confronto dei  risultati  con  gli
obiettivi.
  2. Le maggiori entrate che, sulla base  delle  risultanze  riferite
all'anno precedente, possono essere ascritte su  base  permanente  ai
risultati dell'attivita' di  contrasto  e  prevenzione  dell'evasione
fiscale e contributiva,  nonche'  di  miglioramento  dell'adempimento
spontaneo, di cui  al  comma  4,  lettera  e),  al  netto  di  quelle
necessarie  al  mantenimento  dell'equilibrio  di  bilancio  e   alla
riduzione del rapporto tra il debito e  il  prodotto  interno  lordo,
sono attribuite al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, le
cui dotazioni possono essere  destinate  soltanto  ai  fini  indicati
dalla normativa istitutiva del Fondo medesimo.
  3. Per la redazione del rapporto  previsto  dal  comma  1,  che  e'
corredato  da  una  esaustiva  nota  illustrativa  delle  metodologie
utilizzate, il Governo, anche con  il  contributo  delle  regioni  in
relazione ai loro tributi e a quelli degli enti  locali  del  proprio
territorio, si avvale della «Relazione sull'economia non osservata  e
sull'evasione fiscale e contributiva», predisposta da una Commissione
istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  4. La Commissione redige una Relazione  annuale  sull'economia  non
osservata e sull'evasione fiscale e  contributiva,  contenente  anche
una nota illustrativa delle metodologie utilizzate per effettuare  le
stime e finalizzata a:
    a)  recepire  e  commentare  le  valutazioni  sull'economia   non
osservata effettuate dall'ISTAT sulla base della normativa che regola
la redazione dei conti economici nazionali;
    b) stimare l'ampiezza e la  diffusione  dell'evasione  fiscale  e
contributiva e produrre  una  stima  ufficiale  dell'ammontare  delle
entrate   sottratte   al   bilancio   pubblico,   con   la    massima
disaggregazione  possibile  a  livello  settoriale,  territoriale   e
dimensionale, utilizzando una metodologia di rilevazione, riferita  a
tutti i principali tributi, anche locali, basata sul confronto tra  i
dati della contabilita' nazionale e  quelli  acquisiti  dall'anagrafe
tributaria,  con  criteri   trasparenti,   stabili   nel   tempo,   e
adeguatamente pubblicizzati;
    c)  valutare  l'evoluzione  nel  tempo  dell'evasione  fiscale  e
contributiva e delle entrate sottratte al bilancio pubblico;
    d)  illustrare  le  strategie  e  gli  interventi   attuati   per
contrastare e prevenire l'evasione fiscale  e  contributiva,  nonche'
quelli volti  a  stimolare  l'adempimento  spontaneo  degli  obblighi
fiscali e contributivi;
    e)  valutare  i   risultati   dell'attivita'   di   contrasto   e
prevenzione, nonche' di stimolo all'adempimento spontaneo;
    f) indicare le linee di intervento  e  prevenzione  dell'evasione
fiscale  e   contributiva,   nonche'   quelle   volte   a   stimolare
l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi.
  5. Per adempiere all'obiettivo di stimare l'ampiezza  dell'evasione
fiscale e  contributiva,  di  cui  al  comma  4,  lettera  b),  nella
Relazione di cui al medesimo comma 4 viene effettuata una misurazione
del divario tra le imposte e i contributi effettivamente versati e le
imposte e i contributi che si sarebbero dovuti versare in  un  regime
di perfetto adempimento, escludendo gli effetti delle  spese  fiscali
di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31  dicembre  2009,
n. 196. A tal fine, in particolare, si misurano:
    a) i mancati gettiti derivanti da  errori  dei  contribuenti  nel
calcolo delle imposte e dei contributi in sede di dichiarazione;
    b) gli omessi versamenti rispetto a quanto risulta dovuto in base
alle dichiarazioni;
    c) il divario tra  le  basi  imponibili  fiscali  e  contributive
dichiarate  e  quelle  teoriche   desumibili   dagli   aggregati   di
contabilita' nazionale, distinguendo tra la  parte  di  tale  divario
ascrivibile alle spese fiscali, di cui al citato articolo  21,  comma
11-bis, e la parte residua di  tale  divario,  che  viene  attribuita
all'occultamento di basi imponibili;
    d)  le  mancate  entrate  fiscali  e  contributive   attribuibili
all'evasione,  valutate  sottraendo,  dal  divario  tra  le   entrate
effettive e quelle potenzialmente ottenibili in un regime di perfetto
adempimento, le minori entrate ascrivibili alle spese fiscali, di cui
al citato articolo 21, comma 11-bis.
  6. I risultati  del  contrasto  all'evasione  e  del  miglioramento
dell'adempimento spontaneo, di cui  al  comma  4,  lettera  e),  sono
misurati sulla base di separata valutazione delle entrate  risultanti
dalle complessive attivita' di  verifica  e  accertamento  effettuate
dalle amministrazioni, comprensive di  quelle  di  cui  al  comma  5,
lettere  a)  e  b),  e  dell'andamento  dell'adempimento   spontaneo,
correlato  alla  correttezza  dei  comportamenti   dichiarativi   dei
contribuenti, che e' approssimato dalla variazione, rispetto all'anno
precedente, della parte del divario tra le basi imponibili dichiarate
e quelle teoriche attribuita all'occultamento di basi imponibili,  di
cui al comma 5, lettera c), e  dalla  variazione,  rispetto  all'anno
precedente, delle mancate entrate fiscali e contributive attribuibili
all'evasione, di  cui  al  comma  5,  lettere  a),  b)  e  d).  Nella
valutazione  dell'andamento   dell'adempimento   spontaneo   rispetto
all'anno precedente si tiene conto degli effetti dell'evoluzione  del
quadro macroeconomico di riferimento sugli aggregati di  contabilita'
nazionale. Si da' conto delle mancate entrate  di  cui  al  comma  5,
lettere a), b) e d), sia complessivamente che separatamente,  sia  in
valore assoluto  che  in  rapporto  alle  basi  imponibili  teoriche,
applicando la massima disaggregazione possibile per: tipo di imposta,
categoria,  settore,  dimensione   dei   contribuenti,   ripartizione
territoriale.».
  2. La Commissione di cui al comma 3  dell'articolo  10-bis.1  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, inserito dal comma 1 e'  composta  da
quindici esperti  nelle  materie  economiche,  statistiche,  fiscali,
lavoristiche o giuridico-finanziarie, di cui un rappresentante  della
Presidenza del Consiglio dei  ministri,  quattro  rappresentanti  del
Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,   due   rappresentanti
dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante  del
Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  un  rappresentante
dell'INPS, un rappresentante dell'Associazione nazionale  dei  comuni
italiani (ANCI), un rappresentante della Conferenza delle  regioni  e
delle province autonome di Trento e  di  Bolzano,  un  rappresentante
della Banca d'Italia e tre professori  universitari.  La  Commissione
puo' avvalersi  del  contributo  di  esperti  delle  associazioni  di
categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali
piu'  rappresentative  a  livello  nazionale  e  delle   associazioni
familiari. La partecipazione alla Commissione,  a  qualunque  titolo,
non da' diritto a compensi, emolumenti  o  altre  indennita',  ne'  a
rimborsi di spese.
  3. All'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  comma  3,
dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
  «b-bis) le norme volte a rafforzare il contrasto e  la  prevenzione
dell'evasione  fiscale  e  contributiva,  nonche'  quelle   volte   a
stimolare  l'adempimento   spontaneo   degli   obblighi   fiscali   e
contributivi.».
                               Art. 3

         Disposizioni transitorie, decorrenza e abrogazione

  1. La destinazione delle eventuali maggiori entrate derivanti dalla
revisione delle spese fiscali disposta ai sensi del comma 3,  lettera
b), dell'articolo  11  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e
successive modificazioni, al Fondo per la riduzione  della  pressione
fiscale, si applica a partire  dalla  manovra  triennale  di  finanza
pubblica predisposta nel primo  esercizio  successivo  alla  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto.  Resta  fermo  il  diverso
utilizzo  delle   maggiori   entrate   derivanti   dall'eliminazione,
riduzione o modifica di spese fiscali  previsto  da  disposizioni  di
legge vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  con  effetto
dal 1° gennaio 2016. Con  la  medesima  decorrenza,  il  comma  36.1.
dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,  e'
abrogato.