8 Ottobre, 2015

Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, in suppl. ord. n. 55 alla G.U. n. 233 del 7.10.2015)

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Art. 1

                Sospensione legale della riscossione

  1. All'articolo l della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 538:
      1)  nel  primo  periodo,  le  parole:  "entro   novanta"   sono
sostituite dalle seguenti: "a pena di decadenza entro sessanta";
      2) la lettera f) e' soppressa;
    b) al comma 539:
      1) il secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "L'ente
creditore,  tramite  apposito  canale  telematico,  a   mezzo   posta
elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con  ricevuta  di
ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione,
dando altresi' comunicazione al concessionario del  provvedimento  di
sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimita'  del  debito
iscritto a ruolo.";
      2) dopo il secondo periodo e' aggiunto  il  seguente:  "Fino  a
tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo  53,  comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
602.";
    c) dopo il comma  539  e'  inserito  il  seguente:  "539-bis.  La
reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538 non  e'  ammessa
e, in  ogni  caso,  non  comporta  la  sospensione  delle  iniziative
finalizzate alla riscossione.";
    d) al comma 540, dopo l'ultimo periodo e' inserito  il  seguente:
"L'annullamento non opera in presenza di  motivi  diversi  da  quelli
elencati al comma 538 ovvero nei casi  di  sospensione  giudiziale  o
amministrativa o di  sentenza  non  definitiva  di  annullamento  del
credito,".
  2. All'articolo 49 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: ", fatto salvo il diritto del  debitore
di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata  ai  sensi  del
comma 1-bis,  l'avvenuto  pagamento  delle  somme  dovute  ovvero  lo
sgravio totale riconosciuto dall'ente creditore" sono soppresse;
    b)  i  commi  1-bis,  secondo  periodo,  1-ter  e  1-quater  sono
abrogati.
                               Art. 2

Rateazione delle somme dovute a seguito dell'attivita' di controllo e
  accertamento dell'Agenzia delle entrate

  1. L'articolo 3-bis del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
462, e' sostituto dal seguente:
  "Art. 3-bis (Rateazione delle somme dovute). - 1. Le  somme  dovute
ai sensi dell'articolo 2,  comma  2,  e  dell'articolo  3,  comma  1,
possono essere versate in un numero massimo di otto rate  trimestrali
di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero
massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
  2. L'importo della prima rata deve essere versato entro il  termine
di trenta giorni dal ricevimento  della  comunicazione.  Sull'importo
delle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal  primo
giorno del secondo mese successivo a  quello  di  elaborazione  della
comunicazione. Le  rate  trimestrali  nelle  quali  il  pagamento  e'
dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
  3. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 15-ter del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle
somme da  versare  a  seguito  del  ricevimento  della  comunicazione
prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.".
  2. L'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,  e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 8 (Adempimenti successivi). - 1. Il  versamento  delle  somme
dovute per effetto dell'accertamento con adesione e'  eseguito  entro
venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7.
  2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente  in  un
massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un  massimo  di
sedici rate trimestrali se le somme dovute superano  i  cinquantamila
euro. L'importo della prima rata e' versato entro il termine indicato
nel comma 1. Le rate successive  alla  prima  devono  essere  versate
entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo  delle  rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal  giorno
successivo al termine di versamento della prima rata.
  3. Entro dieci giorni  dal  versamento  dell'intero  importo  o  di
quello della prima rata il contribuente fa pervenire  all'ufficio  la
quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente
copia dell'atto di accertamento con adesione.
  4. Per le modalita' di versamento delle somme dovute  si  applicano
le disposizioni di cui all'articolo 15-bis. In caso di  inadempimento
nei  pagamenti  rateali  si  applicano   le   disposizioni   di   cui
all'articolo 15-ter del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602.".
  3. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.  218,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
      1) le  parole:  "nell'articolo  71"   sono   sostituite   dalle
seguenti: "negli articoli 71 e 72";
      2)  le  parole:  "nell'articolo  50"  sono   sostituite   dalle
seguenti: "negli articoli 50 e 51";
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:  "2.  Si  applicano  le
disposizioni degli articoli 2, commi 3, 4 e 5, ultimo periodo,  e  8,
commi 2, 3 e 4.";
    c)  dopo  il  comma  2  e'  aggiunto  il  seguente:  "2-bis.1  Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui
il contribuente rinunci a impugnare l'avviso di liquidazione emesso a
seguito della decadenza dalle agevolazioni  indicate  nella  Nota  II
bis) dell'articolo 1, della Parte I,  della  Tariffa  I  allegata  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile  1986,  n.  131,  e
nell'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
25.".
  4. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo 19  giugno  1997,  n.
218, e' inserito il seguente:
  "Art. 15-bis (Modalita' di pagamento).  -  1.  Il  pagamento  delle
somme dovute ai sensi degli  articoli  8  e  15  si  esegue  mediante
versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo  9
luglio 1997, n. 241, secondo le modalita' stabilite dall'articolo  19
del medesimo decreto, fatte salve le ipotesi in  cui  siano  previste
altre modalita' di pagamento in ragione della tipologia di tributo.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  possono
essere stabilite ulteriori modalita' di versamento.".
                               Art. 3

Inadempimenti  nei   pagamenti   delle   somme   dovute   a   seguito
  dell'attivita' di controllo dell'Agenzia delle entrate

  1.  Dopo  l'articolo  15-bis  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' inserito il seguente:
  "Art. 15-ter (Inadempimenti nei  pagamenti  delle  somme  dovute  a
seguito dell'attivita' di controllo dell'Agenzia delle entrate). - 1.
In caso di  rateazione  ai  sensi  dell'articolo  3-bis  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n.  462,  il  mancato  pagamento  della
prima rata entro il termine di trenta giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro  il
termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal
beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi
dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
  2. In caso di rateazione  ai  sensi  dell'articolo  8  del  decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, il mancato pagamento di una delle
rate diverse dalla prima entro il termine  di  pagamento  della  rata
successiva comporta la decadenza dal  beneficio  della  rateazione  e
l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di  imposta,
interessi e sanzioni, nonche' della sanzione di cui  all'articolo  13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  471,  aumentata  della
meta' e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
  3. E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:
    a) insufficiente versamento della  rata,  per  una  frazione  non
superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro;
    b) tardivo versamento della prima rata,  non  superiore  a  sette
giorni.
  4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche con  riguardo
a:
    a) versamento in unica soluzione  delle  somme  dovute  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
    b) versamento in unica soluzione o della prima rata  delle  somme
dovute ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo  19
giugno 1997, n. 218.
  5. Nei casi previsti dal  comma  3,  nonche'  in  caso  di  tardivo
pagamento di una  rata  diversa  dalla  prima  entro  il  termine  di
pagamento della rata successiva, si procede  all'iscrizione  a  ruolo
dell'eventuale  frazione  non   pagata,   della   sanzione   di   cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.  471,
commisurata all'importo  non  pagato  o  pagato  in  ritardo,  e  dei
relativi interessi.
  6. L'iscrizione a ruolo di cui al comma 5 non  e'  eseguita  se  il
contribuente si avvale del ravvedimento di cui  all'articolo  13  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,  entro  il  termine  di
pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata  o  di
versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.".
                               Art. 4

               Termini per la notifica della cartella
                   di pagamento. Casi particolari

  1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo  la  lettera  c)  e'  aggiunta  la  seguente:
"c-bis) del terzo anno successivo a quello  di  scadenza  dell'ultima
rata del piano di rateazione per le  somme  dovute  a  seguito  degli
inadempimenti di cui all'articolo 15-ter.";
    b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
      "1-bis.  In  deroga  alle  disposizioni   del   comma   1,   il
concessionario  notifica  la  cartella  di  pagamento,  a   pena   di
decadenza:
        a) per i crediti anteriori alla  data  di  pubblicazione  del
ricorso per l'ammissione al concordato preventivo nel registro  delle
imprese, non ancora iscritti a ruolo, entro il 31 dicembre del  terzo
anno successivo:
          1) alla pubblicazione del decreto che  revoca  l'ammissione
al concordato preventivo ovvero ne dichiara la  mancata  approvazione
ai sensi degli articoli 173 e 179 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267;
          2)  alla  pubblicazione  della  sentenza  che  dichiara  la
risoluzione o l'annullamento del concordato preventivo ai  sensi  del
combinato disposto degli articoli 186, 137 e 138 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267;
        b) per i crediti rientranti nell'accordo di  ristrutturazione
dei debiti di cui all'articolo 182-bis del  regio  decreto  16  marzo
1942, n. 267, non ancora iscritti a ruolo alla data di  presentazione
della proposta di transazione fiscale di  cui  all'articolo  182-ter,
sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  entro  il  31
dicembre del terzo anno successivo alla scadenza del termine  di  cui
al settimo comma dell'articolo 182-ter del  regio  decreto  16  marzo
1942, n. 267, ovvero alla pubblicazione della sentenza  che  dichiara
l'annullamento dell'accordo;
        c) per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori  alla
data di pubblicazione della proposta di accordo di composizione della
crisi  da  sovraindebitamento  o  della   proposta   di   piano   del
consumatore, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:
          1)  alla  pubblicazione  del  decreto   che   dichiara   la
risoluzione o l'annullamento dell'accordo di composizione della crisi
da sovraindebitamento, ai  sensi  dell'articolo  14  della  legge  27
gennaio 2012, n. 3, ovvero la cessazione degli effetti  dell'accordo,
ai sensi dell'articolo 11, comma 5,  o  dell'articolo  12,  comma  4,
della medesima legge n. 3 del 2012;
          2) alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara  la
cessazione  degli  effetti  del  piano  del  consumatore,  ai   sensi
dell'articolo 11, comma 5, e dell'articolo  12-ter,  comma  4,  della
legge n. 3 del 2012.
      1-ter. Se successivamente alla chiusura delle procedure di  cui
alle lettere a) e b) del comma 1-bis viene dichiarato  il  fallimento
del debitore, il concessionario procede all'insinuazione  al  passivo
ai sensi dell'articolo 87, comma 2, senza necessita' di notificare la
cartella di pagamento.".
                               Art. 5

         Concentrazione della riscossione nell'accertamento

  1. All'articolo  29  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, lettera b), primo  periodo,  le  parole:  "decorsi
sessanta giorni  dalla  notifica"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"decorso il termine utile per la proposizione del ricorso";
    b) al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: "ogni
altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.",
e' inserito il seguente periodo: "La predetta sospensione  non  opera
in caso di accertamenti definitivi, anche  in  seguito  a  giudicato,
nonche' in caso di recupero di somme  derivanti  da  decadenza  dalla
rateazione.";
    c) al comma 1,  lettera  b),  ultimo  periodo,  le  parole:  "con
raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale e'  stato
notificato l'atto di cui  alla  lettera  a)"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "con raccomandata semplice o posta elettronica";
    d) al comma 1, lettera e),  l'ultimo  periodo:  "L'espropriazione
forzata, in ogni caso, e' avviata, a pena di decadenza, entro  il  31
dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento  e'
divenuto definitivo;" e' soppresso.
                               Art. 6

              Sospensione della riscossione - Sgravio -
                Commutazione dell'atto di irrogazione

  1. L'articolo 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423, e'  sostituito
dal seguente:
  "Art. 1. - 1. La riscossione  delle  sanzioni  pecuniarie  previste
dalle leggi d'imposta in caso di omesso,  ritardato  o  insufficiente
versamento e' sospesa nei confronti del contribuente e del  sostituto
d'imposta qualora la  violazione  consegua  alla  condotta  illecita,
penalmente  rilevante,   di   dottori   commercialisti,   ragionieri,
consulenti del lavoro, avvocati, notai  e  altri  professionisti,  in
dipendenza del loro mandato professionale.
  2. La  sospensione  e'  disposta  dall'ufficio  dell'Agenzia  delle
entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale  del
contribuente o del sostituto d'imposta, che provvede su istanza degli
stessi, da presentare unitamente alla copia della denuncia del  fatto
illecito all'autorita' giudiziaria  o  ad  un  ufficiale  di  polizia
giudiziaria e sempre che il contribuente dimostri di  aver  provvisto
il  professionista  delle  somme  necessarie  al  versamento  omesso,
ritardato o insufficiente.
  3.  Se  il  giudizio  penale  si  conclude  con  un   provvedimento
definitivo di condanna o di  applicazione  della  pena  su  richiesta
delle parti, l'ufficio di cui al comma 2 annulla le sanzioni a carico
del contribuente e provvede ad irrogarle a carico del  professionista
ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 472.
  4.  Se  il  giudizio  penale  si  conclude  con  un   provvedimento
definitivo di non luogo a procedere ai sensi  dell'articolo  425  del
codice di procedura penale per motivi di  natura  processuale  o  per
intervenuta  estinzione  del  reato  ovvero  con   un   provvedimento
definitivo di non doversi procedere ai sensi  dell'articolo  529  del
medesimo codice, la sospensione delle sanzioni non perde efficacia se
il contribuente dimostra di aver promosso  azione  civile  entro  tre
mesi dal deposito del provvedimento, fornendone prova all'ufficio  di
cui al comma 2. In tale ipotesi, se il giudizio  civile  si  conclude
con un provvedimento definitivo di  condanna,  l'ufficio  annulla  le
sanzioni a carico  del  contribuente  e  provvede  all'irrogazione  a
carico del professionista ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
  5.  Se  il  giudizio  penale  si  conclude  con  un   provvedimento
definitivo di assoluzione ovvero, nei casi di  cui  al  comma  4,  il
contribuente  non  promuove  l'azione  civile   nei   confronti   del
professionista o, laddove promossa, il giudizio  civile  si  conclude
con un provvedimento  definitivo  di  rigetto,  l'ufficio  revoca  la
sospensione e procede alla riscossione delle sanzioni  a  carico  del
contribuente.
  6. I termini  di  prescrizione  e  di  decadenza  previsti  per  la
irrogazione delle sanzioni e per la  loro  riscossione  sono  sospesi
fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data in cui e' divenuto
definitivo il provvedimento che conclude il giudizio penale a  carico
del professionista o il giudizio civile promosso nei  suoi  confronti
ai sensi del comma 4. La parte che vi ha  interesse  ne  da'  notizia
all'ufficio di cui al comma 2 entro sessanta  giorni  dalla  suddetta
data.
  7. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, nei confronti dei
contribuenti  e  dei  sostituti  d'imposta  per  i  quali  sussistono
comprovate difficolta' di ordine economico, l'ufficio competente  per
territorio puo' disporre la sospensione della riscossione del tributo
il cui versamento risulta omesso, ritardato  o  insufficiente  e  dei
relativi interessi per  i  due  anni  successivi  alla  scadenza  del
pagamento, nonche', alla fine del biennio, la dilazione in dieci rate
dello stesso carico. La sospensione e  la  rateazione  sono  disposte
previo rilascio di apposita garanzia nelle forme di cui  all'articolo
38-bis, primo comma, del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,  e  di  durata
corrispondente al periodo dell'agevolazione concessa. Sono dovuti gli
interessi indicati dall'articolo 21 del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.".
                               Art. 7

                  Rateazione imposta di successione

  1. L'articolo 38 del decreto legislativo 31 ottobre 1990,  n.  346,
e' sostituito dal seguente:
  "Art. 38 (Dilazione del  pagamento).  -  1.  Il  contribuente  puo'
eseguire il pagamento nella misura non inferiore al venti  per  cento
dell'imposta liquidata ai sensi  dell'articolo  33,  nel  termine  di
sessanta giorni da quello in cui  e'  stato  notificato  l'avviso  di
liquidazione, e per il rimanente importo in un numero  di  otto  rate
trimestrali, ovvero, per importi superiori a ventimila  euro,  in  un
numero massimo di  dodici  rate  trimestrali.  La  dilazione  non  e'
ammessa per importi inferiori a mille euro.
  2. Sugli importi dilazionati sono dovuti gli  interessi,  calcolati
dal  primo  giorno  successivo  al  pagamento  del  venti  per  cento
dell'imposta liquidata ai sensi dell'articolo 33. Le rate trimestrali
nelle quali il pagamento e' dilazionato scadono  l'ultimo  giorno  di
ciascun trimestre.
  3. Il mancato  pagamento  della  somma  pari  al  venti  per  cento
dell'imposta liquidata, entro il termine di cui al comma 1, ovvero di
una delle rate entro il termine di pagamento della  rata  successiva,
comporta la decadenza dalla rateazione e  l'importo  dovuto,  dedotto
quanto  versato,  e'  iscritto  a  ruolo  con  relative  sanzioni   e
interessi.
  4. E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:
    a) insufficiente versamento della  rata,  per  una  frazione  non
superiore al tre per cento e, in ogni caso, a euro diecimila;
    b) tardivo versamento della somma pari al venti  per  cento,  non
superiore a sette giorni.
  5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche con  riguardo
al versamento in unica soluzione.
  6. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 15-ter del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.".
                               Art. 8

                 Preclusione alla autocompensazione
              in presenza di debito su ruoli definitivi

  1. Al comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, alla fine del quarto periodo, dopo le parole: "da  emanare  entro
180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto." e'  inserito
il seguente: "I crediti oggetto di compensazione in misura  eccedente
l'importo del debito  erariale  iscritto  a  ruolo  sono  oggetto  di
rimborso al contribuente secondo la disciplina e i controlli previsti
dalle singole leggi d'imposta.".
                               Art. 9

    Oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione

  1. L'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 17 (Oneri  di  funzionamento  del  servizio  nazionale  della
riscossione). -  1.  Al  fine  di  assicurare  il  funzionamento  del
servizio nazionale della riscossione, per il presidio della  funzione
di  deterrenza  e  contrasto  dell'evasione  e  per  il   progressivo
innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari,
agli  agenti  della  riscossione  sono  riconosciuti  gli  oneri   di
riscossione e di esecuzione commisurati ai costi per il funzionamento
del servizio. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, Equitalia  S.p.A.,
previa  verifica  del  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,
determina, approva e  pubblica  sul  proprio  sito  web  i  costi  da
sostenere per il servizio nazionale di riscossione che, tenuto  conto
dell'andamento  della  riscossione,  possono  includere   una   quota
incentivante  destinata  al   miglioramento   delle   condizioni   di
funzionamento della  struttura  e  dei  risultati  complessivi  della
gestione,   misurabile   sulla   base   di    parametri,    attinenti
all'incremento della qualita' e della  produttivita'  dell'attivita',
nonche' della finalita' di efficientamento  e  razionalizzazione  del
servizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
individuati i criteri e i parametri per la determinazione dei costi e
quelli in relazione ai quali si possono modificare in diminuzione  le
quote percentuali di cui al comma 2, all'esito della  verifica  sulla
qualita'  e  produttivita'  dell'attivita',  nonche'  dei   risultati
raggiunti in  termini  di  efficientamento  e  razionalizzazione  del
servizio, anche rimodulando le quote di cui alle lettere b), c) e  d)
dello  stesso  comma  2  in  funzione  dell'attivita'  effettivamente
svolta.
  2. Gli oneri di riscossione e di esecuzione previsti  dal  comma  1
sono ripartiti in:
    a) una quota,  denominata  oneri  di  riscossione  a  carico  del
debitore, pari:
      1)  all'uno  per  cento,  in  caso  di  riscossione   spontanea
effettuata ai sensi  dell'articolo  32  del  decreto  legislativo  26
febbraio 1999, n. 46;
      2) al tre per cento delle somme iscritte a ruolo  riscosse,  in
caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla  notifica  della
cartella;
      3) al sei per cento delle somme iscritte a ruolo e dei relativi
interessi di mora riscossi, in caso di pagamento oltre tale termine;
    b)   una   quota,   denominata   spese    esecutive,    correlata
all'attivazione di procedure esecutive e  cautelari  da  parte  degli
agenti della riscossione, a carico del debitore, nella misura fissata
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua
anche le tipologie di spesa oggetto di rimborso;
    c) una quota, a carico  del  debitore,  correlata  alla  notifica
della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione,  da
determinare con il decreto di cui alla lettera b);
    d) una quota, a carico dell'ente che si avvale degli agenti della
riscossione, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di  un
provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute  le  somme
affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera
b);
    e) una quota, a carico degli enti che si avvalgono  degli  agenti
della riscossione, pari al 3 per cento delle somme riscosse entro  il
sessantesimo giorno dalla notifica della cartella.
  3. Il rimborso della quota denominata spese  esecutive  di  cui  al
comma 2, lettera b), maturate nel corso di ciascun  anno  solare,  se
richiesto agli Enti creditori entro il 30 marzo dell'anno successivo,
e' erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. Il diniego, a titolo
definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono  state
svolte le procedure, obbliga l'Agente della riscossione a  restituire
all'Ente creditore, entro il decimo  giorno  successivo  ad  apposita
richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli  interessi  legali.
L'ammontare dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione, maggiorato
degli interessi legali, e' riversato entro il 30 novembre di  ciascun
anno.
  4. Restano a carico degli Enti che si avvalgono degli Agenti  della
riscossione:
    a) il cinquanta per cento della quota di cui al comma 2,  lettera
a), numeri 2 e 3, in caso di  mancata  ammissione  al  passivo  della
procedura concorsuale,  ovvero  di  mancata  riscossione  nell'ambito
della stessa procedura;
    b) le quote di cui al comma 2, lettere b) e c), se il ruolo viene
annullato per effetto di  provvedimento  di  sgravio  o  in  caso  di
definitiva inesigibilita'.".
  2.  In  caso  di   mancata   erogazione   del   rimborso   previsto
dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112,  come  modificato  dal  presente  decreto,  resta  fermo  quanto
disposto dal comma 6-bis dello stesso articolo 17, vigente alla  data
di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Il primo decreto previsto dall'articolo 17, comma 2, lettere b),
c) e d), del  decreto  legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,  come
modificato dal presente decreto e' emanato entro il 30 ottobre 2015.
  4. Per i carichi affidati all'Agente della riscossione sino  al  31
dicembre 2015,  resta  fermo  l'aggio,  nella  misura  e  secondo  la
ripartizione previste dall'articolo 17, del  decreto  legislativo  13
aprile 1999, n. 112, nel testo vigente, ai  sensi  dell'articolo  10,
comma  13-sexies,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  5. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  17  del  decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e tenuto  conto  dell'esigenza  di
garantire  l'equilibrio  gestionale   del   servizio   nazionale   di
riscossione,  anche   in   considerazione   dei   possibili   effetti
sull'andamento della riscossione derivanti da  eventi  congiunturali,
l'Agenzia  delle  entrate,  in  qualita'  di   titolare,   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge  30  settembre  2005,  n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.
248,  della  funzione  della  riscossione,  esercitata  mediante   le
societa' del Gruppo Equitalia, eroga, per il triennio 2016-2018, alla
societa'  Equitalia  S.p.A.,  in  base  all'andamento  dei   proventi
risultanti dal bilancio annuale consolidato di Gruppo, una  quota,  a
titolo di contributo, non superiore a 40 milioni di euro  per  l'anno
2016, a 45 milioni di euro per l'anno 2017, e a 40  milioni  di  euro
per l'anno 2018, a valere sulle  risorse  iscritte  in  bilancio  sul
capitolo della medesima Agenzia. Tale erogazione e' effettuata  entro
il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio.
  6. All'articolo 10 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
il comma 13-quinquies e' abrogato.
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                               Art. 10

                       Dilazione di pagamento

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 19:
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  "1.  L'agente  della
riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in
temporanea  situazione   di   obiettiva   difficolta',   concede   la
ripartizione  del  pagamento  delle  somme  iscritte  a  ruolo,   con
esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue
rate mensili. Nel caso in cui le  somme  iscritte  a  ruolo  sono  di
importo superiore a cinquantamila  euro,  la  dilazione  puo'  essere
concessa se il contribuente documenta  la  temporanea  situazione  di
obiettiva difficolta'.";
      2) il comma 1-quater e'  sostituito  dal  seguente:  "l-quater.
Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione  puo'
iscrivere l'ipoteca  di  cui  all'articolo  77  o  il  fermo  di  cui
all'articolo  86,  solo  nel  caso  di  mancato  accoglimento   della
richiesta, ovvero di decadenza ai  sensi  del  comma  3.  Sono  fatti
comunque salvi i fermi e le  ipoteche  gia'  iscritti  alla  data  di
concessione della rateazione. A seguito della presentazione  di  tale
richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai  sensi
dell'articolo 48-bis, per  le  quali  non  puo'  essere  concessa  la
dilazione, non possono essere avviate  nuove  azioni  esecutive  sino
all'eventuale  rigetto  della  stessa  e,   in   caso   di   relativo
accoglimento,   il   pagamento    della    prima    rata    determina
l'impossibilita' di proseguire  le  procedure  di  recupero  coattivo
precedentemente avviate, a condizione che non si  sia  ancora  tenuto
l'incanto con esito positivo o non sia stata  presentata  istanza  di
assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o
non sia stato gia' emesso provvedimento di assegnazione  dei  crediti
pignorati.";
      3) al comma 3, la parola: "otto" e' sostituita dalla  seguente:
"cinque" e la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) il  carico
puo' essere nuovamente rateizzato se,  all'atto  della  presentazione
della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono  integralmente
saldate. In tal  caso,  il  nuovo  piano  di  dilazione  puo'  essere
ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima
data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma 1-quater.";
      4) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. In caso di
provvedimento amministrativo o giudiziale  di  sospensione  totale  o
parziale della  riscossione,  emesso  in  relazione  alle  somme  che
costituiscono oggetto della dilazione, il debitore e'  autorizzato  a
non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del  piano
concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore puo' richiedere
il  pagamento  dilazionato  del  debito  residuo,  comprensivo  degli
interessi fissati dalla legge per il periodo  di  sospensione,  nello
stesso numero di rate non versate del  piano  originario,  ovvero  in
altro numero, fino a un massimo di settantadue.";
      5) al comma 4, dopo la parola:  "dilazione"  sono  aggiunte  le
seguenti: "ed il relativo  pagamento  puo'  essere  effettuato  anche
mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore";
    b) all'articolo 39, comma 2, le parole: ";  tali  interessi  sono
riscossi  mediante  ruolo  formato  dall'ufficio  che  ha  emesso  il
provvedimento di sospensione" sono soppresse.
                               Art. 11

                             Autotutela

  1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 30  settembre  1994,  n.
564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994,  n.
656, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 1-quinquies sono aggiunti i seguenti:
      "1-sexies. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto
il  contribuente  puo'  avvalersi  degli  istituti   di   definizione
agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di  annullamento
o revoca alle medesime condizioni esistenti  alla  data  di  notifica
dell'atto purche' rinunci al ricorso. In tale ultimo  caso  le  spese
del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
      1-septies. Le disposizioni del comma 1-sexies non si  applicano
alla definizione agevolata prevista dall'articolo 17,  comma  2,  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
      1-octies.  L'annullamento  o  la  revoca  parziali   non   sono
impugnabili autonomamente.".
                               Art. 12

           Sospensione dei termini per eventi eccezionali

  1. Le  disposizioni  in  materia  di  sospensione  dei  termini  di
versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e  assistenziali
e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli  infortuni  e
le malattie professionali,  a  favore  dei  soggetti  interessati  da
eventi  eccezionali,  comportano  altresi',  per  un   corrispondente
periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate,  la  sospensione
dei termini previsti per gli adempimenti anche  processuali,  nonche'
la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia  di
liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso  e  riscossione  a
favore  degli   enti   impositori,   degli   enti   previdenziali   e
assistenziali e  degli  agenti  della  riscossione,  in  deroga  alle
disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati
entro 30 giorni dal termine del periodo di sospensione.
  2. I termini di prescrizione  e  decadenza  relativi  all'attivita'
degli uffici  degli  enti  impositori,  degli  enti  previdenziali  e
assistenziali e  degli  agenti  della  riscossione  aventi  sede  nei
territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero  aventi
sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti  debitori  aventi
domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da
eventi eccezionali e per i quali e'  stata  disposta  la  sospensione
degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31
dicembre dell'anno o degli  anni  durante  i  quali  si  verifica  la
sospensione,   sono   prorogati,   in   deroga   alle    disposizioni
dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al
31 dicembre del secondo anno successivo  alla  fine  del  periodo  di
sospensione.
  3. L'Agente della  riscossione  non  procede  alla  notifica  delle
cartelle di pagamento durante il periodo di  sospensione  di  cui  al
comma 1.
                               Art. 13

        Razionalizzazione degli interessi per il versamento,
             la riscossione e i rimborsi di ogni tributo

  1. Il tasso di interesse per il  versamento,  la  riscossione  e  i
rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste
dall'articolo  13  del  decreto-legge  30  dicembre  1993,  n.   557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.  133,
e' determinato possibilmente in una misura unica, nel rispetto  degli
equilibri di finanza pubblica, compresa nell'intervallo  tra  lo  0,5
per cento e il 4,5 per cento, determinata con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 2.
  2. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  viene  stabilita  la  misura  e   la   decorrenza
dell'applicazione del tasso di cui al comma 1.
  3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui alle singole leggi d'imposta  e  il
decreto ministeriale del 21 maggio 2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009. Per gli interessi di mora di cui
all'articolo 30  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, si applica il tasso  individuato  annualmente
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
  4. La misura del tasso di interesse di cui al comma 1  puo'  essere
rideterminata annualmente con decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze.
  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                               Art. 14

          Notifica a mezzo di posta elettronica certificata

  1. Al fine di potenziare la diffusione  dell'utilizzo  della  posta
elettronica certificata  nell'ambito  delle  procedure  di  notifica,
nell'ottica del massimo efficientamento  operativo,  della  riduzione
dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilita' degli atti
da parte del contribuente, all'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602,  il  secondo  comma  e'
sostituito dal seguente: "La  notifica  della  cartella  puo'  essere
eseguita, con le modalita' di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11  febbraio  2005,  n.  68,  a  mezzo  posta  elettronica
certificata,  all'indirizzo  risultante  dagli  elenchi  a  tal  fine
previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in
forma societaria,  nonche'  di  professionisti  iscritti  in  albi  o
elenchi, la  notifica  avviene  esclusivamente  con  tali  modalita',
all'indirizzo risultante dall'indice  nazionale  degli  indirizzi  di
posta elettronica certificata (INI-PEC). All'Agente della riscossione
e' consentita la consultazione telematica e  l'estrazione,  anche  in
forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica  l'articolo  149-bis
del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di  posta  elettronica
del destinatario non risulta valido e attivo, la  notificazione  deve
eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera
di Commercio competente per territorio e pubblicazione  del  relativo
avviso sul sito informatico  della  medesima,  dandone  notizia  allo
stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza
ulteriori  adempimenti  a  carico  dell'agente   della   riscossione.
Analogamente si procede,  quando  la  casella  di  posta  elettronica
risulta satura anche  dopo  un  secondo  tentativo  di  notifica,  da
effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo  invio.  Per  le
persone fisiche intestatarie di  una  casella  di  posta  elettronica
certificata, che ne  facciano  comunque  richiesta,  la  notifica  e'
eseguita esclusivamente con tali modalita'  all'indirizzo  dichiarato
all'atto della richiesta  stessa,  ovvero  a  quello  successivamente
comunicato  all'Agente  della  riscossione  all'indirizzo  di   posta
elettronica risultante dall'indice degli  indirizzi  delle  pubbliche
amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005 n. 82.".
  2.  Per  assicurare  alle  Camere  di  Commercio  i  tempi  tecnici
necessari per l'adeguamento alle nuove  previsioni,  le  disposizioni
modificative  di  cui  al  comma  1,  si  applicano  alle   notifiche
effettuate a decorrere dal 1° giugno 2016. Fino  a  tale  data  resta
ferma la disciplina vigente alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge.
                               Art. 15

                      Disposizioni transitorie

  1. Le disposizioni dell'articolo l, commi da 538 a 540, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, nel testo modificato  dall'articolo  l  del
presente  decreto,  si  applicano   alle   dichiarazioni   presentate
successivamente alla data di relativa entrata in vigore del  presente
decreto. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle  entrate
sono disciplinate le modalita'  telematiche  di  presentazione  della
dichiarazione e di invio della risposta al debitore. Fino  alla  data
fissata da tale  provvedimento  resta  fermo  quanto  disposto  dalle
stesse  disposizioni  nella  versione  in  vigore  antecedente   alle
suddette modifiche.
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, si  applicano  a
decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso:
    a)  al  31  dicembre  2014,  per  le  somme   dovute   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
n. 462;
    b)  al  31  dicembre  2013,  per  le  somme   dovute   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
n. 462;
    c)  al  31  dicembre  2012,  per  le  somme   dovute   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  a
seguito della liquidazione dell'imposta dovuta  sui  redditi  di  cui
all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
salvo che per  le  somme  dovute  relativamente  ai  redditi  di  cui
all'articolo  21  del  medesimo  testo  unico,  per   le   quali   le
disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 2 a  4,  non  si
applicano  agli  atti  di  adesione,  agli  atti  definiti  ai  sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle
conciliazioni  giudiziali   e   alle   mediazioni   tributarie   gia'
perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 3 comma 1, si applicano:
    a) per le  rateazioni  di  cui  all'articolo  3-bis  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, a decorrere dalle dichiarazioni
relative al periodo d'imposta in corso:
      1)  al  31  dicembre  2014;  per  le  somme  dovute  ai   sensi
dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
n. 462;
      2)  al  31  dicembre  2013,  per  le  somme  dovute  ai   sensi
dell'articolo 3, comma 1; del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
n. 462;
      3)  al  31  dicembre  2012,  per  le  somme  dovute  ai   sensi
dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  a
seguito della liquidazione dell'imposta dovuta  sui  redditi  di  cui
all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
salvo che per  le  somme  dovute  relativamente  ai  redditi  di  cui
all'articolo  21  del  medesimo  testo  unico,  per   le   quali   le
disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013;
    b) per le rateazioni disciplinate ai sensi  dell'articolo  8  del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, agli  atti  di  adesione,
agli atti definiti ai sensi dell'articolo 15 del decreto  legislativo
19  giugno  1997,  n.  218,  alle  conciliazioni  giudiziali  e  alle
mediazioni tributarie perfezionati a decorrere dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto legislativo.
  5. Le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1, 1-quater  e  3,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602, come modificate dallo stesso articolo 10, comma 1,  lettera  a),
si applicano alle  dilazioni  concesse  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3-bis, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto
dall'articolo 10, comma 1, lettera  a),  n.  4),  si  applicano  alle
dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto e ai piani di rateazione in essere alla stessa data.
  7. Le somme iscritte a ruolo non ancora versate, oggetto  di  piani
di rateazione concessi dagli agenti della riscossione e decaduti  nei
24  mesi  antecedenti  l'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
possono,  a  semplice  richiesta  del  contribuente,  da  presentarsi
inderogabilmente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto, essere ripartite fino  a  un  massimo  di  72  rate
mensili.  In  tal   caso,   ferma   restando   l'applicazione   delle
disposizioni  di  cui  all'articolo  19,  comma  1-quater  in  quanto
compatibile, lettere b) e c) del comma 3, e comma 4 del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.   602,   come
modificato dal presente decreto, il mancato  pagamento  di  due  rate
anche  non  consecutive,  determina  la  decadenza   automatica   dal
beneficio della rateazione.

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