20 Maggio, 2019

Decreto min. 10 maggio 2019, in G.U. n. 115 del 18.5.2019

Art. 1

Operazioni esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica e di
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

1. In fase di prima applicazione, l’obbligo di memorizzazione
elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
giornalieri di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127, non si applica:
a) alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei
corrispettivi, ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni e
integrazioni, e dei decreti del Ministro dell’economia e delle
finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015;
b) alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e
di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per
le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da
biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione
fiscale;
c) fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni collegate e connesse
a quelle di cui alle lettere a) e b) nonche’ alle operazioni di cui
all’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, effettuate in via marginale rispetto a quelle di cui
alle lettere a) e b) o rispetto a quelle soggette agli obblighi di
fatturazione ai sensi dell’art. 21 del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Sono considerate
effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non
sono superiori all’uno per cento del volume d’affari dell’anno 2018;
d) alle operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o
di un treno nel corso di un trasporto internazionale.
2. Le operazioni di cui al comma 1 continuano ad essere annotate
nel registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Per le operazioni di cui
alle lettere c) e d) del medesimo comma 1 resta fermo l’obbligo di
documentazione mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui
all’art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino
fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l’osservanza
delle relative discipline.
3. I soggetti che effettuano le operazioni di cui al comma 1
possono comunque scegliere di memorizzare elettronicamente e
trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri di
tali operazioni.

Art. 2

Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica per cessioni di
benzina o di gasolio utilizzati come carburanti per motori e per
cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori
automatici

1. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 2, commi 1-bis e
2, del decreto legislativo n. 127 del 2015, relative alla
memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati
dei corrispettivi, rispettivamente, delle cessioni di benzina o di
gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e
delle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate tramite
distributori automatici.
2. Fino al 31 dicembre 2019, gli esercenti impianti di
distribuzione di carburante sono esonerati dall’obbligo di
memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi giornalieri di cui all’art. 2, comma 1, del decreto
legislativo n. 127 del 2015, per le operazioni di cui all’art. 22 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, diverse
dalle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati
come carburanti per motori, i cui ricavi o compensi non sono
superiori all’uno per cento del volume d’affari dell’anno 2018, che
continuano ad essere documentate mediante il rilascio della ricevuta
fiscale di cui all’art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero
dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con
l’osservanza delle relative discipline.
3. Gli esercenti impianti di distribuzione di carburante possono
comunque memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i
dati dei corrispettivi giornalieri delle operazioni di cui al comma
2.

Art. 3

Estensione dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

1. Con successivi decreti del Ministro dell’economia e delle
finanze, sentite le associazioni di categoria, sono individuate le
date a partire dalle quali vengono meno gli esoneri dall’obbligo di
memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi giornalieri previsti dall’art. 1.

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