26 Settembre, 2016

Decreto min. 16 settembre 2016, in G.U. n. 225 del 26.9.2016

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «SSN», il Servizio sanitario nazionale, istituito con la legge
23 dicembre 1978, n. 833;
b) «Assistito», il soggetto che ha diritto all’assistenza
sanitaria nell’ambito del Servizio sanitario nazionale;
c) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero
dell’economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto
dall’art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008;
d) «Sito web dedicato del Sistema TS», il sito internet del
sistema TS, reso disponibile dal Ministero dell’economia e delle
finanze;
e) «TS-CNS», la tessera sanitaria su supporto Carta nazionale dei
servizi, di cui all’art. 11, comma 15 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
f) «provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 31
luglio 2015», il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 attuativo
dell’art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.
175;
g) «provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 29
luglio 2016», il provvedimento n. 123325 del 29 luglio 2016 attuativo
dell’art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.
175, come modificato dall’art. 1, comma 949, lettera a) della legge
28 dicembre 2015, n. 208 (Legge stabilita’ 2016);
h) «decreto 31 luglio 2015»: decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2015, attutivo dell’art. 3 comma 3
del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
i) «decreto 2 agosto 2016»: decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 187 dell’11 agosto 2016 attuativo dell’art. 3 comma 3 del decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
j) «decreto del 1° settembre 2016 del Ministro dell’economia e
delle finanze», decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
13 settembre 2016, attuativo dell’art. 3, comma 4 del decreto
legislativo n. 175 del 2014;
k) «provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 15
settembre 2016», il provvedimento n. 142369 del 15 settembre 2016
attuativo dell’art. 3, comma 2 del decreto del 1° settembre 2016 del
Ministro dell’economia e delle finanze;
l) «CAD», il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, recante «Codice dell’amministrazione
digitale»;
m) «Codice», il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione
dei dati personali»;
n) «esercizi commerciali di cui all’art. 4, comma 1, lettere d),
e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114», gli esercizi
commerciali di cui all’art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l’attivita’
di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell’art. 5 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ai quali e’ stato assegnato dal
Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal
decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004;
o) «psicologi», gli iscritti agli albi professionali degli
psicologi, di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56;
p) «infermieri», gli iscritti agli albi professionali degli
infermieri, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739;
q) «ostetrici», gli iscritti agli albi professionali delle
ostetriche/i, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n.
740;
r) «tecnici radiologi», gli iscritti agli albi professionali dei
tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al decreto ministeriale
14 settembre 1994, n. 746;
s) «ottici fabbricanti», gli esercenti l’arte sanitaria
ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al
Ministero della salute di cui agli articoli 11, comma 7, e 13 del
decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;
t) «soggetti di cui all’art. 1 del decreto del 1° settembre 2016
del Ministro dell’economia e delle finanze», gli esercizi commerciali
di cui all’art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, psicologi, infermieri, ostetrici,
tecnici radiologi e ottici fabbricanti;
u) «veterinari», gli iscritti agli albi professionali dei
veterinari inviano al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese
veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio
2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del
Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289, entro il 31 gennaio
dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese;
v) «elenchi del Ministero della salute», gli elenchi del
Ministero della salute dei soggetti di cui all’art. 1, lettere a) e
f), del decreto del 1° settembre 2016 del Ministro dell’economia e
delle finanze;
w) «elenchi», gli elenchi delle federazioni o dei consigli
nazionali degli ordini e dei collegi professionali dei soggetti di
cui all’art. 1, lettere b), c), d) ed e) e all’art. 2 del decreto del
1° settembre 2016 del Ministro dell’economia e delle finanze;
x) «documento fiscale», le ricevute di pagamento, fatture e
scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dagli
assistiti per il pagamento del ticket ovvero per l’acquisto delle
prestazioni sanitarie, ovvero relative ai rimborsi erogati per le
spese sanitarie sostenute dagli assistiti, ai fini della
predisposizione da parte dell’Agenzia delle entrate della
dichiarazione dei redditi precompilata;
y) «scontrino parlante», lo scontrino fiscale emesso dalle
farmacie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni;
z) «rimborsi», i rimborsi per prestazioni non erogate o
parzialmente erogate.
Art. 2

Modalita’ di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e
veterinarie al Sistema TS ai fini della dichiarazione dei redditi
precompilata

1. I soggetti di cui all’art. 1 del decreto del 1° settembre 2016
del Ministro dell’economia e delle finanze trasmettono in via
telematica al Sistema TS i dati indicati nel provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate 15 settembre 2016, relativi alle
spese sanitarie cosi come riportati sul documento fiscale emesso dai
medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla
tessera sanitaria, nonche’ quelli relativi a eventuali rimborsi.
2. I veterinari trasmettono in via telematica al Sistema TS i dati
indicati nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate
15 settembre 2016, relativi alle spese veterinarie sostenute dalle
persone fisiche cosi’ come riportati sul documento fiscale emesso dai
medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla
tessera sanitaria, nonche’ quelli relativi a eventuali rimborsi.
3. Le modalita’ di trasmissione telematica dei dati di cui al
presente articolo sono conformi con quanto previsto dal decreto 31
luglio 2015 e sono riportate, unitamente al tracciato record dei
dati, nell’allegato disciplinare tecnico (allegato A), che
costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Per le finalita’ di cui al presente decreto, i soggetti di cui
ai commi 1 e 2 devono richiedere, entro il 31 ottobre, al Ministero
dell’economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalita’
del Sistema tessera sanitaria, le necessarie credenziali di accesso
al medesimo Sistema tessera sanitaria, secondo le modalita’ di cui
all’allegato disciplinare tecnico (allegato A).
5. Il Ministero dell’economia e delle finanze, tramite le
specifiche funzionalita’ del Sistema tessera sanitaria, effettua la
verifica delle richieste di cui al comma 4, accedendo agli elenchi
resi disponibili dal Ministero della salute e dalle federazioni o dei
consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali, ai sensi
dell’art. 3, comma 3 del decreto del 1° settembre 2016 del Ministro
dell’economia e delle finanze.
6. Con riferimento alle verifiche di cui al comma 5, il Ministero
dell’economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalita’
del Sistema tessera sanitaria:
a) in caso di esito positivo, invia al soggetto richiedente le
credenziali, secondo le modalita’ di cui all’allegato disciplinare
tecnico (allegato A);
b) in caso di esito negativo, comunica al soggetto richiedente di
non poter rilasciare le credenziali.
7. In conformita’ con quanto previsto dall’art. 2, comma 3 del
decreto 31 luglio 2015, i dati di cui ai commi 1 e 2 possono essere
tramessi anche per il tramite delle associazioni di categoria e dei
soggetti terzi a tal fine individuati e designati dai soggetti di cui
al medesimi commi 1 e 2, come responsabili al trattamento dei dati ai
sensi dell’art. 29 del Codice, nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia, attenendosi alle istruzioni riportate
nell’allegato A.
8. In conformita’ con quanto previsto dall’art. 2, comma 4 del
decreto 31 luglio 2015, i soggetti individuati ai sensi del comma 7
del presente articolo richiedono telematicamente al Ministero
dell’economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalita’
del Sistema tessera sanitaria, l’abilitazione all’invio telematico
dei dati, in conformita’ con quanto previsto dal presente decreto,
per conto del soggetto delegante.
9. Le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica di
cui al presente articolo saranno pubblicate sul sito internet del
Sistema tessera sanitaria (www.sistemats.it) da parte del Ministero
dell’economia e delle finanze entro trenta giorni dalla pubblicazione
del presente decreto.
Art. 3

Termine per la trasmissione telematica dei dati

1. La trasmissione dei dati di cui al presente decreto deve essere
effettuata entro il termine di cui al capitolo 4.9 dell’allegato A
del decreto 31 luglio 2015.
Art. 4

Opposizione da parte dell’assistito alla trasmissione
dei dati delle spese sanitarie di cui all’art. 2, comma 1

1. Le modalita’ per l’opposizione da parte dell’assistito alla
trasmissione dei dati di cui all’art. 2, comma 1 del presente decreto
sono le medesime di cui all’art. 3 del decreto 31 luglio 2015.
2. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera b) dell’art. 3 del
decreto 31 luglio 2015 si applicano con riferimento alle spese
sanitarie di cui al presente decreto sostenute a partire dal
sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 15 settembre
2016.
3. Per le spese sanitarie dei dati di cui all’art. 2, comma 1 del
presente decreto sostenute nell’anno 2016 e per i rimborsi erogati
nello stesso anno, la richiesta di opposizione all’utilizzo dei dati
puo’ anche essere effettuata in relazione alle voci aggregate per
tipologia di spesa con la modalita’ di cui al punto 2.4.5 del
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 15 settembre
2016.
Art. 5

Trattamento dei dati delle spese sanitarie
da parte del Sistema TS

1. Le modalita’ di trattamento dei dati delle spese sanitarie da
parte del Sistema TS di cui al presente decreto sono le medesime di
cui all’art. 5 del decreto 31 luglio 2015.
Art. 6

Disponibilita’ dei dati delle spese sanitarie
del Sistema TS all’Agenzia delle entrate

1. Le modalita’ della disponibilita’ dei dati delle spese sanitarie
di cui al presente decreto da parte del Sistema TS all’Agenzia delle
entrate sono le medesime di cui all’art. 6 del decreto 31 luglio
2015.
Art. 7

Conservazione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie del
Sistema TS

1. Il Sistema tessera sanitaria conserva, in archivi distinti e
separati, fino a quando non siano decorsi i termini previsti dal
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 15
settembre 2016, i dati trasmessi telematicamente ai sensi del decreto
31 luglio 2015 e del presente decreto, per le finalita’ di cui
all’art. 3, comma 3-bis. del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.
175 nonche’ per la messa a disposizione dei medesimi dati all’Agenzia
delle entrate per porre in essere i successivi adempimenti connessi
all’applicazione delle disposizioni concernenti le sanzioni previste
dall’art. 23 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 e
l’art. 1, comma 949, lettera e) della legge stabilita’ 2016,
concernenti l’applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto
degli obblighi di cui al citato art. 3 del decreto legislativo n.
175/2014 e successive modificazioni.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, il Sistema tessera
sanitaria provvede alla cancellazione dei dati di cui al medesimo
comma 1.
(Omesso l’allegato).

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