6 Febbraio, 2019

Decreto min. 25 gennaio 2019, in G.U. n. 30 del 5.2.2019

Art. 1

1. Nei confronti delle persone fisiche non titolari di partita IVA
che, alla data del 26 dicembre 2018, avevano la residenza nel
territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci
Sant’Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande
e Zafferana Etnea, sono sospesi i termini dei versamenti e degli
adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di
pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche’ dagli atti
previsti dall’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
scadenti nel periodo compreso tra il 26 dicembre 2018 e il 30
settembre 2019. Non si procede al rimborso di quanto gia’ versato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi’, nei
confronti dei soggetti titolari di partita IVA aventi la sede legale
o la sede operativa nei territori dei comuni indicati nel comma 1.
3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute
che devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta. In caso
di impossibilita’ dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i
versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, e’
applicabile l’art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472.
4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono
essere effettuati in unica soluzione entro il 31 ottobre 2019.

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