13 Settembre, 2018

Decreto min. 6 settembre 2018, in G.U. n. 213 del 13.9.2018

Art. 1

1. Nei confronti delle persone fisiche non titolari di partita IVA
che, alla data del 14 agosto 2018, avevano la residenza nel
territorio del Comune di Genova, indicate nell’allegato 1) al
presente decreto, che ne costituisce parte integrante, sono sospesi i
termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli
derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della
riscossione, nonche’ dagli atti previsti dall’art. 29 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra
il 14 agosto 2018 ed il 1° dicembre 2018. Non si procede al rimborso
di quanto gia’ versato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi’, nei
confronti dei soggetti titolari di partita IVA aventi la sede legale
o la sede operativa nel territorio del Comune di Genova, indicati
nell’allegato 2) al presente decreto, che ne costituisce parte
integrante.
3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute
che devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta. In caso
di impossibilita’ dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i
versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, e’
applicabile l’art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472.
4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono
essere effettuati in unica soluzione entro il 20 dicembre 2018.
5. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze possono essere individuati, sulla base delle comunicazioni
del Dipartimento della protezione civile, ulteriori soggetti
residenti o con sede legale o operativa nelle zone interessate
dall’evento calamitoso del 14 agosto 2018, relativamente ai quali
trova applicazione la sospensione dei termini disposta con il
presente decreto.

(Omessi gli allegati).

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