Provv. dir. Agenzia entrate 31 maggio 2018, n. 109929
1. Ripartizione delle competenze tra la Divisione Contribuenti e la Direzione Centrale
Coordinamento Normativo (DCCN) in ordine alle istanze di interpello
1.1. La Divisione Contribuenti e le Direzioni Centrali in cui la stessa si articola sono
competenti per le istanze di interpello di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente (d’ora in avanti Statuto), per le istanze
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, di cui all’articolo 24-bis,
comma 3, del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante Testo
Unico delle imposte sui redditi, nonché di quelle presentate ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 dai soggetti che accedono al regime di adempimento
collaborativo di cui al medesimo decreto, salvo quanto disposto dal punto successivo.
1.2. La Direzione Centrale Coordinamento Normativo (DCCN) è competente per le istanze
di interpello di cui all’articolo 11, commi 1 e 2 dello Statuto che hanno ad oggetto disposizioni
normative che siano entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto al momento di presentazione
dell’istanza.
1.3. Resta fermo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 27 del
4 gennaio 2016 in relazione alla competenza, alla ricezione e trattazione delle istanze di
interpello da parte delle Direzioni Regionali e dai provvedimenti prot. n. 54237 del 14 aprile
2016 relativo alle istanze dei soggetti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo,
prot. n. 77220 del 20 maggio 2016 relativo alle istanze di interpello sui nuovi investimenti e prot.
n. 47060 dell’8 marzo 2017 relativo alle istanze delle persone fisiche che intendono optare per il
regime dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 24-bis del TUIR, come modificati ed integrati
dal provvedimento prot. n. 47688 del 1° marzo 2018.
2. Ripartizione delle competenze tra la Divisione Contribuenti e la DCCN per le istanze di
consulenza giuridica
2.1. La DCCN è competente per le istanze di consulenza giuridica presentate dagli uffici
dell’amministrazione finanziaria, dalla Guardia di finanza e dall’Agenzia delle EntrateRiscossione
che hanno ad oggetto disposizioni normative che siano entrate in vigore da non oltre
12 mesi rispetto al momento di presentazione dell’istanza.
2.2. La DCCN è competente per le istanze di consulenza giuridica presentate da Associazioni
sindacali e di categoria, Ordini professionali, Amministrazioni dello Stato, enti pubblici, enti
pubblici territoriali e assimilati, nonché da altri enti istituzionali operanti con finalità di interesse
pubblico che hanno ad oggetto disposizioni normative che siano entrate in vigore da non oltre 12
mesi rispetto al momento di presentazione dell’istanza.
2.3. Le istanze di consulenza giuridica di cui ai punti 2.1 e 2.2, redatte in carta libera e non
soggette al pagamento dell’imposta di bollo, sono presentate alla Divisione Contribuenti
mediante consegna a mano, spedizione con plico raccomandato con avviso di ricevimento o
presentazione per via telematica attraverso l’impiego della posta elettronica certificata di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 all’indirizzo
[email protected].
3. Indirizzi di posta elettronica
3.1. Gli indirizzi di posta elettronica cui inviare le istanze di interpello e di consulenza
giuridica sono riepilogati nell’allegato A al presente provvedimento.
4. Decorrenza
4.1. Le disposizioni di cui ai punti precedenti entrano in vigore dalla data di pubblicazione
del presente provvedimento.
(Omesso l’allegato).