30 Maggio, 2018

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2018, in G.U. n. 122 del 28.5.2018

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto individua le disposizioni applicative
necessarie all’attuazione del contributo, sotto forma di credito
d’imposta, finalizzato a incentivare l’ammodernamento degli impianti
calcistici, di cui all’art. 1, comma 352, lettera a), della legge 27
dicembre 2017, n. 205, nei limiti di spesa fissati in 4 milioni di
euro annui.

Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Il contributo di cui all’art. 1 e’ riconosciuto a tutte le
societa’ e le associazioni sportive appartenenti alla Lega nazionale
professionisti B, alla Lega calcio professionistico e alla Lega
nazionale dilettanti, ivi comprese tra queste ultime quelle che
partecipano ai campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria,
Seconda Categoria e Terza Categoria, che hanno beneficiato della
mutualita’ di cui all’art. 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008,
n. 9.

Art. 3

Ambito oggettivo

1. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al presente
decreto:
a) l’intervento di ammodernamento dell’impianto calcistico deve
consistere in una ristrutturazione edilizia come definita dall’art.
3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380;
b) la ristrutturazione deve avere a oggetto gli impianti
calcistici di proprieta’ del soggetto interessato ovvero quelli di
cui fa uso in regime di concessione amministrativa;
c) l’intervento di ristrutturazione agevolato e’ realizzato entro
il terzo periodo d’imposta successivo all’attribuzione delle risorse
di cui all’art. 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9.
2. Per impianto calcistico si intende il terreno di gioco e tutte
le volumetrie e le strutture a esso strettamente connesse e
funzionali.

Art. 4

Spese eleggibili al credito d’imposta

1. Ai fini della determinazione del credito d’imposta di cui al
presente decreto, sono considerate eleggibili, ove effettivamente
sostenute ai sensi dei commi 2 e 3, le spese relative a interventi di
ristrutturazione edilizia come definiti dall’art. 3, comma 1, lettera
d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380.
2. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto
previsto dall’art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui
redditi.
3. L’effettivita’ del sostenimento delle spese deve risultare da
apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio
sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei
revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei
periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal
responsabile del centro di assistenza fiscale.

Art. 5

Parametri ai fini della determinazione
dell’agevolazione concedibile

1. Ferma restando la procedura di cui all’art. 6, ai fini della
concessione del credito d’imposta e della definizione dell’ammontare
del contributo, quest’ultimo e’ determinato applicando i seguenti
parametri:
a) in misura pari al 12 per cento dell’ammontare degli interventi
di ristrutturazione edilizia realizzati con le risorse ricevute da
ciascuna societa’ di calcio interessata a titolo di mutualita’ della
Lega di Serie A di cui all’art. 22 del decreto legislativo 9 gennaio
2008, n. 9;
b) nel limite massimo di 25.000 euro all’anno per ciascun
soggetto beneficiario;
c) entro i limiti consentiti dal regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione europea, del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.

Art. 6

Procedura di concessione
del credito d’imposta

1. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta di cui al
presente decreto, i soggetti interessati, beneficiari della
mutualita’, presentano, entro il 31 marzo dell’anno successivo a
quello di realizzazione degli interventi, apposita domanda
all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, comunicando l’ammontare delle somme ricevute ai sensi
dell’art. 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, e gli
interventi di ristrutturazione realizzati ai sensi dell’art. 1, comma
352, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. La domanda di cui al comma 1, definita con provvedimento
dell’Ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri,
contiene:
a) gli elementi identificativi della societa’ calcistica;
b) il costo complessivo degli interventi di ammodernamento
realizzati;
c) l’attestazione di effettivita’ delle spese sostenute, ai sensi
dell’art. 4, comma 3, del presente decreto;
d) l’ammontare del contributo sotto forma di credito d’imposta
richiesto;
e) la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
concernente la sussistenza del requisito di cui all’art. 5, comma 1,
lettera c), del presente decreto.
3. Entro i successivi novanta giorni dal termine ultimo previsto
per l’invio delle istanze di cui al comma 1, l’Ufficio per lo Sport
della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa verifica dei
requisiti previsti nonche’ della documentazione richiesta dal
presente decreto, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle
risorse stanziate pari a 4 milioni di euro annui e l’ammontare
complessivo dei contributi richiesti, determina la percentuale
massima del credito d’imposta spettante e comunica alle societa’
calcistiche il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e,
nel primo caso, l’importo effettivamente spettante.
4. Ai fini degli adempimenti relativi al Registro nazionale degli
aiuti di Stato, cui provvede l’Ufficio per lo Sport presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri in quanto autorita’ concedente,
si applica il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 maggio 2017,
n. 115, e in particolare gli articoli 8 e 9.

Art. 7

Utilizzazione del credito d’imposta

1. Il credito d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, attraverso i servizi telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di
versamento. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in
compensazione non deve eccedere l’importo concesso dall’Ufficio per
lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, pena lo
scarto dell’operazione di versamento. L’Ufficio per lo Sport presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, preventivamente alla
comunicazione alle societa’ beneficiarie, trasmette all’Agenzia delle
entrate, con modalita’ telematiche definite d’intesa, le societa’
ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso,
nonche’ le eventuali variazioni e revoche.
2. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle
compensazioni esercitate dalle societa’ ai sensi del presente
articolo, stanziati sul pertinente capitolo di bilancio iscritto
nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze, sono annualmente trasferiti sulla contabilita’ speciale n.
1778 «Agenzia entrate – Fondi di bilancio».

Art. 8

Cause di revoca e procedure di recupero del credito d’imposta
illegittimamente fruito

1. Il credito d’imposta e’ revocato:
a) nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei
requisiti previsti;
b) qualora la documentazione di cui all’art. 6, comma 2, contenga
elementi non veritieri.
2. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile,
penale e amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del
beneficio indebitamente fruito, ai sensi del presente articolo.
3. L’Agenzia delle entrate trasmette all’Ufficio per lo Sport
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con modalita’
telematiche e secondo termini definiti d’intesa, l’elenco delle
societa’ che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta,
con i relativi importi.
4. Qualora l’Agenzia delle entrate accerti, nell’ambito
dell’ordinaria attivita’ di controllo, l’eventuale indebita
fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta di cui al
presente decreto, la stessa ne da’ comunicazione in via telematica
all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, che previe verifiche per quanto di competenza, ai sensi
dell’art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e
sanzioni secondo legge.

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