25 Luglio, 2018

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90, in G.U. n. 170 del 24.7.2018

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto, nel rispetto della normativa europea sugli
aiuti di Stato, individua le disposizioni applicative per
l’attribuzione del contributo sotto forma di credito di imposta di
cui all’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
come modificato dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, con riferimento, in particolare:
a) ai soggetti beneficiari;
b) agli investimenti ammissibili e a quelli esclusi;
c) ai limiti e alle condizioni dell’agevolazione concedibile;
d) alla procedura e alle modalita’ di concessione idonee ad
assicurare il rispetto del limite massimo di spesa;
e) all’effettuazione dei controlli, alla determinazione dei casi di
revoca del contributo nonche’ alle procedure di recupero nei casi di
utilizzo illegittimo del credito di imposta.

Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Le imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura
giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile
adottato, nonche’ gli enti non commerciali, possono beneficiare del
credito d’imposta in relazione agli investimenti in campagne
pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e
sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o
digitali, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, il cui valore
superi di almeno l’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati
sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente. L’incremento
percentuale e’ riferito al complesso degli investimenti effettuati,
rispetto all’anno precedente, sui mezzi di informazione di cui al
periodo precedente.
2. I medesimi soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare del
credito di imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari
incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line,
effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purche’ il loro
valore superi almeno dell’1 per cento l’ammontare degli analoghi
investimenti effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di
informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016.
3. Il credito d’imposta e’ pari al 75 per cento del valore
incrementale degli investimenti effettuati, tenendo conto del limite
massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente
appositamente stanziate, che costituisce tetto di spesa.
4. Il credito d’imposta di cui al comma 3 e’ elevato al 90 per
cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla
raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,
e al decreto del Ministro delle attivita’ produttive 18 aprile 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, e nel
caso di start-up innovative, di cui all’articolo 25 del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221. La concessione della maggiorazione e’
subordinata al perfezionamento, con esito positivo, della procedura
di notifica alla Commissione europea, in pendenza della quale e’
concessa la misura ordinaria del 75 per cento.
5. Ai destinatari del credito d’imposta si applicano, ai fini
dell’attribuzione del beneficio, le disposizioni di cui all’articolo
91 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
ovvero quelle di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre
2012, n.190, per le categorie di operatori economici ivi previsti.

Art. 3

Investimenti ammissibili

1. Gli investimenti incrementali ammessi al credito d’imposta sono
quelli riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni
commerciali, effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e
periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato
digitale con le caratteristiche indicate all’articolo 7, commi 1 e 4,
del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, ovvero nell’ambito
della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali,
analogiche o digitali. Gli investimenti pubblicitari ammissibili al
credito d’imposta sono effettuati su emittenti radiofoniche e
televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di
comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5),
della legge 31 luglio 1997, n. 249, e su giornali iscritti presso il
competente Tribunale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio
1948, n. 47, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di
comunicazione e dotati in ogni caso della figura del direttore
responsabile. Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute
per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei
palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di
beni e servizi di qualunque tipologia nonche’ quelle per la
trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di
inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici,
giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o
chat-line con servizi a sovraprezzo.
2. Ai soli fini dell’attribuzione del credito di imposta le spese
per l’acquisto di pubblicita’ sono ammissibili al netto delle spese
accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa
diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso
funzionale o connessa.

Art. 4

Limiti e condizioni dell’agevolazione concedibile

1. L’agevolazione e’ concessa a ciascun soggetto di cui
all’articolo 2, comma 1, nel rispetto del limite delle risorse di
bilancio annualmente stanziate, che costituisce il tetto di spesa da
ripartire. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili
rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle
stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di
imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi dell’articolo 2,
con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale
delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali, ed al 2
per cento delle risorse annue destinate agli investimenti sulle
emittenti radiofoniche e televisive locali, tenendo conto delle
distinte imputazioni previste dall’articolo 57-bis, comma 3, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172. Eventuali residui disponibili per effetto
dell’applicazione del periodo precedente sono ulteriormente ripartiti
tra i richiedenti che non hanno superato i precitati limiti, in
misura proporzionale alle rispettive richieste ammesse.
2. Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto
dall’articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui
redditi. L’effettuazione di tali spese deve risultare da apposita
attestazione rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 35, commi 1,
lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
legittimati a rilasciare il visto di conformita’ dei dati esposti
nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la
revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice
civile.
3. Il credito d’imposta e’ alternativo e non cumulabile, in
relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione
prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che
successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano
espressamente la cumulabilita’ delle agevolazioni stesse.
4. Il credito d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, dopo la realizzazione dell’investimento
incrementale nella misura indicata dal provvedimento di cui
all’articolo 5, comma 3, del presente regolamento.
5. Ai fini dell’utilizzo del credito di imposta, il modello F24
deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici
dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24. Il
medesimo modello F24 e’ altresi’ scartato qualora l’ammontare del
credito d’imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente
l’importo spettante.

Art. 5

Procedura di accesso all’agevolazione

1. Per accedere al credito di imposta i soggetti interessati, nel
periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno, presentano
un’apposita comunicazione telematica con le modalita’ definite con
provvedimento amministrativo del Dipartimento per l’informazione e
l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. La comunicazione di cui al comma 1 e’ sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa, dell’ente non commerciale o dal
lavoratore autonomo e contiene:
a) gli elementi identificativi dell’impresa, dell’ente non
commerciale o del lavoratore autonomo, ivi compreso il codice
fiscale;
b) il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati
o da effettuare sugli organi di cui all’articolo 3, comma 1;
c) la misura percentuale e l’ammontare complessivo dell’incremento
dell’investimento pubblicitario realizzato o da realizzare con il
raffronto con l’anno precedente con distinta evidenza per ciascun dei
due fondi richiamati all’articolo 4, comma 1;
d) l’ammontare del credito di imposta richiesto distinto per
ciascuno dei fondi di cui all’articolo 4, comma 1.
3. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Dipartimento per
l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei
ministri forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di
imposta con l’indicazione dell’eventuale percentuale provvisoria di
riparto in caso di insufficienza delle risorse e l’importo
teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione
dell’investimento incrementale. L’ammontare del credito
effettivamente fruibile dopo l’accertamento in ordine agli
investimenti effettuati e’ disposto con provvedimento del
Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del
Consiglio dei ministri pubblicato sul sito istituzionale del
Dipartimento stesso.
4. Il credito d’imposta e’ indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a seguito
degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi
relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del
quale se ne conclude l’utilizzo. I soggetti con periodo d’imposta non
coincidente con l’anno solare indicano il credito d’imposta nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al
31 dicembre dell’anno di maturazione del credito riferito agli
investimenti effettuati nell’anno solare.

Art. 6

Controlli e cause di revoca

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri effettua verifiche sul
possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni previste dalla
legge per beneficiare dell’agevolazione.
2. Il credito d’imposta e’ revocato nel caso che venga accertata
l’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui
la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o
risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito
d’imposta e’ disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti
effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la
misura del beneficio concesso.
3. Le verifiche di cui al comma 1 sono effettuate tenendo conto dei
criteri che consentono di massimizzare il rapporto costo-risultato,
tra i quali la misura del beneficio concesso, e con le modalita’ di
programmazione e di analisi del rischio utilizzate nell’ambito delle
attivita’ di controllo e di contrasto all’evasione fiscale.
4. Qualora l’Agenzia delle entrate o la Guardia di Finanza
accertino, nell’ambito dell’ordinaria attivita’ di controllo,
l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di
imposta di cui all’articolo 1, le stesse provvedono a darne
comunicazione in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei
ministri ai fini della revoca di cui al comma 2.
5. Al recupero di quanto indebitamente fruito si applica l’articolo
1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

Art. 7

Disposizioni finanziarie

1. Per gli investimenti effettuati nell’anno 2018, nonche’ dal 24
giugno 2017 al 31 dicembre 2017 esclusivamente sulla stampa
quotidiana e periodica, anche on-line, il credito d’imposta e’
concesso nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
57-bis, comma 3, del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
come modificato dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, tenuto conto della riserva prevista dal comma
3-bis del medesimo articolo 57-bis.
2. Per gli anni successivi, il Dipartimento per l’informazione e
l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, con
avviso da pubblicare, entro il quindicesimo giorno antecedente la
data di apertura del periodo di presentazione delle domande di cui
all’articolo 5, comma 1, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sul proprio sito istituzionale, alle comunicazioni
previste dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, in ordine alle risorse disponibili per la concessione
dell’agevolazione di cui al presente decreto.
3. All’attuazione delle disposizioni del presente decreto si
provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8

Disposizioni transitorie

1. Per l’anno 2018 la comunicazione telematica di cui all’articolo
5, comma 1, e’ presentata a decorrere dal sessantesimo giorno ed
entro il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e l’adozione del
provvedimento di cui all’articolo 5, comma 3, e’ effettuata entro
centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale.
2. Per gli investimenti incrementali di cui all’articolo 2, comma
2, la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 1 del presente
regolamento e’ effettuata in modo separato nei termini previsti dal
comma 1.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *