Decreto min. 13 maggio 2016, n. 94, in G.U. n. 129 del 4.6.2016
Art. 1
Definizioni
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1. Ai fini del presente decreto:
a) per «canone» si intende il canone di abbonamento alla
televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;
b) per «imprese elettriche» si intendono le imprese controparti
dei contratti di vendita di energia elettrica, nel mercato libero o
nell’ambito del servizio di maggior tutela, con i clienti finali
domestici, tenute alla riscossione del canone mediante addebito sulla
fattura e successivo riversamento in base all’articolo 1, comma 154,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
c) per «tipologia clienti residenti» si intendono:
i. i clienti domestici titolari di punti di prelievo cui si
applica la tariffa D2 di cui al comma 30.1 del Testo integrato delle
disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e
distribuzione dell’energia elettrica, Allegato A alla deliberazione
654/2015/R/EEL dell’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il
sistema idrico (TIT) o per i quali si applica la sperimentazione
tariffaria di cui alla deliberazione 205/2014/R/EEL dell’Autorita’
per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico;
ii. i clienti domestici titolari di punti di prelievo cui si
applica la tariffa D3 di cui al comma 30.2 del TIT, a seguito di
nuovi contratti conclusi a partire dal 1° gennaio 2016 che abbiano
dichiarato all’impresa elettrica la propria residenza nel luogo di
fornitura ai sensi dell’articolo 1, comma 159, lettera c), della
legge 28 dicembre 2015, n. 208;
d) per «tipologia altri clienti domestici» si intendono i clienti
domestici titolari di punti di prelievo cui si applica la tariffa D3
di cui al comma 30.2 del TIT attivi al 1° gennaio 2016;
e) per «Autorita’» si intende l’Autorita’ per l’energia
elettrica, il gas e il sistema idrico;
f) per «Sistema informativo integrato» si intende il sistema
informativo integrato basato su una banca dati dei punti di prelievo
di energia elettrica e di gas naturale e dei dati identificativi dei
clienti finali di cui all’art.1-bis della legge n. 129/2010, ovvero
l’insieme di strutture organizzative, infrastrutture tecnologiche e
regole tecniche, per la condivisione, l’integrazione e lo scambio dei
flussi di dati funzionali ai processi necessari per il funzionamento
dei mercati dell’energia elettrica e il gas.
Art. 2
Allineamento banche dati
1. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 1, comma 156, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento ai contratti della
tipologia altri clienti domestici attivi al 1° gennaio 2016:
a) Acquirente Unico S.p.a. trasmette all’Agenzia delle entrate,
secondo modalita’ e contenuti definiti d’intesa fra i succitati
organi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le
informazioni relative ai contratti rese disponibili ai sensi della
deliberazione dell’Autorita’ n. 628/2015/R/EEL del 17 dicembre 2015;
b) l’Agenzia delle entrate, sulla base delle informazioni
disponibili nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria,
individua i contratti della tipologia altri clienti domestici per i
quali il luogo di fornitura corrisponde alla residenza
dell’intestatario e ne comunica gli estremi all’Acquirente Unico
S.p.a., secondo modalita’ e contenuti definiti d’intesa fra i
succitati organi, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali;
c) entro il 31 ottobre di ogni anno, l’Agenzia delle entrate
trasmette ad Acquirente Unico S.p.a. le informazioni di cui alla
lettera b) aggiornate sulla base delle variazioni di residenza
intervenute nel periodo, con le modalita’ e i contenuti definiti
d’intesa fra i succitati organi, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali, ai sensi della stessa lettera b);
d) Acquirente Unico S.p.a. rende disponibili alle imprese
elettriche, tramite il Sistema informativo integrato, le informazioni
di cui alla lettera c), entro il 7 novembre di ogni anno.
2. L’Agenzia delle entrate trasmette ad Acquirente Unico S.p.a.,
secondo tempi, modalita’ e contenuti definiti d’intesa fra i
succitati organi, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto:
a) le informazioni sui soggetti che risultano aver presentato la
dichiarazione di non detenzione di apparecchi televisivi di cui
all’articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
nonche’ la dichiarazione della sussistenza di altra utenza elettrica
per la quale uno dei componenti il nucleo familiare e’ gia’ tenuto al
pagamento;
b) le informazioni relative ai soggetti appartenenti alla stessa
famiglia anagrafica, come definita dall’articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, individuati
dall’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino –
Ufficio territoriale di Torino I – Sportello SAT, nei cui confronti
non si deve procedere all’addebito sulle fatture per energia
elettrica, in quanto il pagamento e’ stato effettuato con altre
modalita’, ovvero, in quanto almeno uno dei componenti della famiglia
anagrafica risulta esente dal pagamento ai sensi dell’articolo 1,
comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, o per effetto di
Convenzioni internazionali;
c) le variazioni intervenute nei dati di cui alle lettere a) e
b).
Art. 3
Addebito del canone
1. Acquirente Unico S.p.a., con modalita’ approvate dall’Autorita’,
rende disponibili mensilmente alle imprese elettriche, tramite il
Sistema informativo integrato, le informazioni necessarie
all’addebito del canone nelle fatture. Per la coincidenza del luogo
di fornitura di energia rispetto alla residenza, le informazioni sono
desumibili direttamente dai contratti della tipologia clienti
residenti, e dai contratti della tipologia altri clienti domestici ai
sensi dell’articolo 2, comma 1. Ai fini degli importi da addebitare,
le informazioni tengono conto delle regole generali previste dal
regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 e successive modifiche e
integrazioni, come specificate dall’Agenzia delle entrate per le
diverse casistiche con apposita circolare esplicativa. Per i soggetti
nei cui confronti non si deve procedere all’addebito per la
presentazione della dichiarazione di non detenzione di cui
all’articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
nonche’ della dichiarazione della sussistenza di altra utenza
elettrica per la quale uno dei componenti il nucleo familiare e’ gia’
tenuto al pagamento, o in quanto il pagamento e’ stato effettuato con
altre modalita’, o per effetto delle esenzioni previste dall’articolo
1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e da Convenzioni
internazionali, le informazioni sono desumibili dai flussi
informativi di cui all’articolo 2, comma 2.
2. In sede di prima applicazione le informazioni di cui al comma 1
sono rese disponibili alle imprese elettriche entro il 31 maggio
2016.
3. Il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili,
addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi
scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate
si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio
ad ottobre. L’impresa elettrica inserisce nelle fatture solo le rate
del canone scadute nei periodi in cui vi e’ certezza della
titolarita’ del contratto di fornitura di energia elettrica.
4. Nei casi in cui non siano dovute somme a titolo di consumi
elettrici, l’impresa elettrica invia ai clienti le fatture con
addebito delle rate del canone almeno una volta ogni quattro mesi. In
ogni caso, l’impresa elettrica invia ai clienti le fatture con
addebito delle rate del canone dovute per l’anno di riferimento, in
tempo utile per l’addebito entro il mese di ottobre.
5. In sede di prima applicazione, nella prima fattura emessa
successivamente al 1° luglio 2016 sono cumulativamente addebitate
tutte le rate scadute nell’anno in corso. Obbligata all’addebito e’
l’impresa elettrica che risulta con certezza essere titolare del
contratto alla data del 1° luglio 2016.
6. In caso di attivazione di una nuova utenza successivamente
all’emissione da parte dell’impresa elettrica delle fatture con
scadenza nel mese di ottobre, il canone dovuto viene addebitato, in
un’unica soluzione, nella prima rata dell’anno successivo, secondo
quanto previsto al comma 1, dall’impresa elettrica che risulta con
certezza essere titolare del contratto.
7. In tutti i casi in cui nessun componente della famiglia
anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto
delle tipologie addebitabili di cui al comma 1, oppure per gli utenti
per i quali l’erogazione dell’energia elettrica avviene nell’ambito
di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale di
cui all’allegato A alla delibera dell’Autorita’ 7 luglio 2009,
ARG/elt 89/09 e suoi successivi aggiornamenti, il pagamento avviene
ad opera del contribuente mediante versamento unitario di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, utilizzando i codici istituiti dall’Agenzia
delle entrate. Esclusivamente per l’anno 2016 il pagamento e’
eseguito entro il 31 ottobre 2016.
8. Nei casi in cui il contratto sia intestato ad un soggetto della
famiglia anagrafica diverso dall’intestatario del canone, l’Agenzia
delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio
territoriale di Torino I – Sportello SAT procede alla voltura
d’ufficio del canone al titolare del contratto.
Art. 4
Riversamento dei canoni incassati
1. Le somme riscosse dalle imprese elettriche a titolo di canone
sono riversate mediante versamento unitario di cui all’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, utilizzando i codici istituiti dall’Agenzia delle
entrate, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso
e, comunque, l’intero canone riscosso e’ riversato entro il 20
dicembre di ciascun anno. Ai fini del rispetto della scadenza del 20
dicembre di cui al presente comma si intendono per riscosse le somme
incassate nel mese di novembre. Le somme riscosse nel mese di
dicembre sono riversate entro il 20 gennaio dell’anno successivo.
2. In caso di pagamento parziale della fattura elettrica senza
indicazione da parte dell’utente dell’imputazione delle somme pagate,
l’imputazione avviene prioritariamente alla fornitura elettrica. Il
pagamento parziale della fattura e’ effettuato secondo le modalita’
gia’ ordinariamente definite dalle imprese elettriche per i pagamenti
parziali, indicando l’imputazione nella causale di versamento.
3. In caso di mancato pagamento totale o parziale della fattura per
la parte relativa ai consumi elettrici, l’impresa elettrica provvede
ad inviare solleciti al cliente con le modalita’ ordinariamente
utilizzate, anche per la parte relativa al canone. Per quanto attiene
alla quota di canone, le sanzioni e gli interessi eventualmente
dovuti sono comunque applicati dall’Agenzia delle entrate – Direzione
provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I –
Sportello SAT. Qualora entro l’anno solare successivo il cliente non
abbia provveduto al pagamento del canone, le azioni di recupero del
canone non pagato, unitamente alle relative sanzioni e interessi,
sono effettuate dall’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I
di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello SAT. In
nessun caso il mancato pagamento del canone comporta il distacco
della fornitura di energia elettrica.
4. In caso di riversamento eccedente le somme riscosse, l’impresa
elettrica recupera l’eccedenza mediante l’utilizzo in compensazione
ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo 31 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, a decorrere dal mese successivo a quello in
cui e’ stato effettuato il riversamento eccedente.
Art. 5
Individuazione e comunicazione
dei dati utili ai fini del controllo
1. Acquirente Unico S.p.a. trasmette mensilmente all’Agenzia delle
entrate i dati di dettaglio relativi al canone addebitabile ai sensi
dell’articolo 3, comma 1 e accreditabile ai sensi dell’articolo 6,
comma 2, nelle fatture dalle imprese elettriche riferiti al mese
precedente.
2. Le imprese elettriche trasmettono mensilmente all’Agenzia delle
entrate i dati di dettaglio relativi al canone addebitato,
accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno le imprese elettriche trasmettono
all’Agenzia delle entrate le rettifiche dei dati di cui al comma 2
per rendere definitivi i dati dell’anno precedente da utilizzare ai
fini dell’attivita’ di controllo di cui al presente articolo.
4. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da
emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto,
sono definiti termini e modalita’ di presentazione delle
comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3. In sede di prima
applicazione, la trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2 relativi
al primo mese di addebito e’ effettuata entro il secondo mese
successivo.
5. L’Agenzia delle entrate verifica la corrispondenza tra i dati
contenuti nelle comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 e le somme
riversate dalle imprese elettriche. In caso di tardivo, omesso o
parziale riversamento delle somme riscosse, l’Agenzia delle entrate
trasmette una comunicazione alle imprese elettriche con la quale e’
richiesto il pagamento delle somme non riversate, unitamente alle
sanzioni di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471 e agli interessi moratori nella misura prevista
dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29.
6. L’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino –
Ufficio territoriale di Torino I – Sportello SAT utilizza i dati
contenuti nelle comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 per verificare
il corretto versamento del canone da parte degli utenti e
determinare, in caso di omesso, parziale o tardivo versamento,
l’importo del canone, degli interessi dovuti e delle relative
sanzioni. Nei casi in cui la tardivita’ non dipenda da cause
imputabili all’utente non si procede all’applicazione di sanzioni e
interessi a suo carico.
7. L’Agenzia delle entrate utilizza i dati contenuti nelle
comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 per verificare il corretto
addebito del canone da parte delle imprese elettriche. In caso di
omesso, parziale o tardivo addebito del canone, l’Agenzia delle
entrate trasmette una comunicazione alle imprese elettriche con la
quale e’ richiesto il pagamento delle sanzioni di cui all’articolo
13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 47, degli
interessi moratori nella misura prevista dalla legge 26 gennaio 1961,
n. 29.
8. Nei casi di omessa trasmissione dei dati di cui ai commi 2 e 3 o
di omessa comunicazione di cui al comma 3, ovvero nei casi in cui le
medesime siano state effettuate con dati incompleti, si applicano le
sanzioni di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, calcolate sull’ammontare dei canoni che
avrebbero dovuto formare oggetto della trasmissione o della
comunicazione, al netto dei riversamenti effettuati relativi al
periodo di riferimento.
9. I dati di cui al presente articolo sono utilizzati dall’Agenzia
delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio
territoriale di Torino I – Sportello SAT anche per fornire
informazioni e assistenza ai cittadini.
Art. 6
Dichiarazioni, reclami e rimborsi
1. Ai fini della dichiarazione di non detenzione di cui
all’articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
nonche’ della dichiarazione della sussistenza di altra utenza
elettrica per la quale uno dei componenti il nucleo familiare e’ gia’
tenuto al pagamento, gli utenti utilizzano esclusivamente il modello
approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate,
n. 45059 del 24 marzo 2016, ed eventuali successive modificazioni. Il
modello e’ pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle
entrate. Ai contenuti ed alle modalita’ di presentazione della
dichiarazione di non detenzione e’ data ampia pubblicita’ nei siti
web dell’Agenzia delle entrate e delle imprese elettriche.
2. La richiesta di rimborso del canone, addebitato al cliente
dall’impresa elettrica ma non dovuto, e’ effettuata con le modalita’
definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate
da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto. Alle stesse e’ data ampia pubblicita’ nei siti web
dell’Agenzia delle entrate e delle imprese elettriche.
3. L’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino –
Ufficio territoriale di Torino I – Sportello SAT, verificati i
presupposti della richiesta, trasmette ad Acquirente Unico S.p.a. le
informazioni necessarie, tra le quali l’importo, ai fini
dell’accredito, da parte dell’impresa elettrica che risulta essere
con certezza titolare del contratto. Le informazioni sono trasmesse
con modalita’, tempi e contenuti definiti d’intesa entro 60 giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto.
4. Acquirente Unico S.p.a. entro 5 giorni lavorativi dalla
ricezione dei dati rende disponibili alle imprese elettriche,
attraverso il Sistema informativo integrato, le informazioni di cui
al comma 2, con modalita’ approvate dall’Autorita’.
5. Le imprese elettriche, sulla base dei dati di cui al comma 3,
procedono al rimborso mediante accredito della somma sulla prima
fattura utile, ovvero provvedono con altre modalita’, sempre che le
stesse assicurino all’utente l’effettiva corresponsione della somma
entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle medesime imprese
elettriche, dei dati di cui al comma 3.
6. Nel caso in cui il rimborso di cui al comma 4 non vada a buon
fine, l’impresa elettrica comunica all’Agenzia delle entrate le
informazioni, trasmesse ai sensi dell’articolo 5, comma 2, necessarie
ai fini del pagamento da parte dell’Agenzia delle entrate – Direzione
provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I –
Sportello SAT.
7. Le somme rimborsate ai clienti in base al comma 4 sono
recuperate dalle imprese elettriche mediante la compensazione di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza
applicazione dei limiti previsti dall’articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e dall’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, a decorrere dal mese successivo a quello in cui e’ stato
effettuato il rimborso.
Art. 7
Altre disposizioni
1. Per l’attuazione di quanto previsto nel presente decreto,
l’Agenzia delle entrate riconosce alle imprese elettriche un
contributo forfettariamente determinato in complessivi 14 milioni di
euro per l’anno 2016 e in 14 milioni di euro per l’anno 2017 a valere
sulle risorse iscritte nel bilancio dell’Agenzia medesima. L’importo
e’ attribuito alle imprese elettriche dall’Agenzia delle entrate
sulla base dei criteri di ripartizione stabiliti dall’Autorita’ che
definisce i contenuti e le modalita’ attraverso le quali le imprese
elettriche devono rendere disponibili all’Autorita’ stessa le
analitiche informazioni relative agli investimenti affrontati per
l’implementazione della disciplina recata dal presente decreto.
2. Fino al completo avvio dell’Anagrafe nazionale della popolazione
residente di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, i comuni sono tenuti a continuare a trasmettere
all’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino –
Ufficio territoriale di Torino I – Sportello SAT, su richiesta, i
dati relativi alle famiglie anagrafiche di cui all’articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per
le finalita’ di cui ai commi da 152 a 160 dell’articolo 1 della legge
28 dicembre 2015, n. 208.
Art. 8
Privacy e adempimenti delle imprese elettriche
1. L’Agenzia delle entrate, l’Acquirente Unico S.p.a. e le imprese
di energia elettrica, trattano i dati personali per le attivita’ di
cui al presente decreto in qualita’ di titolari del trattamento –
ciascuno per la parte di propria competenza – nel rispetto della
vigente normativa, con particolare riguardo ai principi di
pertinenza, non eccedenza ed alle misure di sicurezza previste dal
Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
2. I dati personali trattati in attuazione del presente decreto
sono utilizzati, da parte dell’Acquirente Unico e delle imprese di
energia elettrica, esclusivamente per le finalita’ di cui
all’articolo 1, commi 154 e 156 della legge n. 208 del 2015 ed in
particolare di addebito delle rate relative al canone Rai nella
fattura elettrica o del rimborso del canone non dovuto nonche’ ai
fini riversamento delle somme relative al canone Rai all’erario.
3. Resta fermo l’obbligo di informativa agli utenti da parte delle
imprese elettriche, nel rispetto di quanto previsto dal Codice per la
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni, con specifico riferimento
alla circostanza che i dati acquisiti in sede di stipula del
contratto sono utilizzati anche ai fini dell’addebito del canone. In
ogni caso, l’informativa e’ pubblicata sui siti istituzionali dei
soggetti di cui al comma 1, nei quali sono evidenziate in particolare
le modalita’ attraverso le quali e’ possibile esercitare il diritto
di rettifica.
Art. 9
Entrata in vigore e pubblicazione
1. Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il primo giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
Allegato 1 Reti elettriche non interconnesse delle seguenti isole del territorio nazionale: Isola di Ustica Isole Tremiti Isola di Levanzo Isola di Favignana Isola di Lipari Isola di Lampedusa Isola di Linosa Isola di Marettimo Isola di Ponza Isola del Giglio Isola di Capri Isola di Pantelleria Isola di Stromboli Isola di Panarea Isola di Vulcano Isola di Salina Isola di Alicudi Isola di Filicudi Isola di Capraia Isola di Ventotene