17 Giugno, 2013

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, in G.U. n. 139 del 15.6.2013

 

  Capo I

Organizzazione del ministero

Sezione I

Dipartimenti del Ministero

 

Art. 1

 

 

Dipartimenti del Ministero

 

1.  Il  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,   di   seguito

denominato “Ministero”, esercita le funzioni di cui  all’articolo  23

del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  successive

modificazioni, di seguito denominato “decreto legislativo n. 300  del

1999”. Il Ministero e’ articolato nei seguenti dipartimenti:

a) Dipartimento del tesoro;

b) Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

c) Dipartimento delle finanze;

d) Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e  dei

servizi.

2. Ciascun dipartimento  e’  articolato  negli  uffici  di  livello

dirigenziale generale di cui al Capo  II.  Con  uno  o  piu’  decreti

ministeriali di  natura  non  regolamentare  si  provvede,  ai  sensi

dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),  della  legge  23  agosto

1988,  n.  400,  alla  individuazione   degli   uffici   di   livello

dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative  ai

corpi ispettivi ed agli incarichi di  studio  e  ricerca  nel  numero

massimo  di  573.  In  tale  numero  sono   comprese   le   posizioni

dirigenziali relative alla Scuola  superiore  dell’economia  e  delle

finanze, agli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie ed al

Consiglio di Presidenza della giustizia  tributaria,  nonche’  quelle

relative  agli  Uffici  di  diretta  collaborazione  e  all’Organismo

Indipendente di Valutazione.

3.  Operano  nell’ambito  del   Ministero   la   Scuola   superiore

dell’economia  e  delle  finanze  e   l’Organismo   indipendente   di

valutazione con la  relativa  struttura  di  supporto  articolata  in

uffici dirigenziali non generali.

Art. 2

 

 

Capi dei dipartimenti

 

1. I  capi  dei  dipartimenti  del  Ministero,  nominati  ai  sensi

dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.

165, e  successive  modificazioni,  di  seguito  denominato  “decreto

legislativo n. 165 del 2001”, dai quali  dipendono  funzionalmente  i

dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale  generale  in

cui si articola  ciascun  dipartimento,  esercitano  i  poteri  e  le

funzioni di cui all’articolo 5, commi 3 e 5, del decreto  legislativo

n. 300 del 1999.

2. Ai  fini  del  perseguimento  dei  risultati  complessivi  della

gestione  amministrativa,  il  capo  del  dipartimento:  assicura  la

stretta integrazione tra le attivita’ degli uffici nello  svolgimento

delle  funzioni;  rappresenta  unitariamente  il  dipartimento  nelle

relazioni con l’esterno, curando  lo  sviluppo  della  collaborazione

operativa fra le strutture dipartimentali e le altre  amministrazioni

ed enti del settore pubblico; fornisce, direttamente o per il tramite

degli uffici, il supporto istituzionale alle  funzioni  del  Ministro

dell’economia e delle finanze, di seguito denominato “Ministro”.

3.  Nell’esercizio  dei  poteri  di  coordinamento,   direzione   e

controllo, il capo del dipartimento opera in modo  da  sviluppare  la

programmazione delle attivita’ e dei processi,  la  collaborazione  e

l’integrazione  funzionale  tra  le  strutture   dipartimentali,   la

circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche

la creazione di strutture temporanee interfunzionali per la  gestione

di progetti di particolare  rilievo  o  di  processi  che  richiedono

contributi di piu’ strutture operative.

Art. 3

 

 

Comitato permanente per il coordinamento delle attivita’  in  materia

di  finanza  pubblica  e   Comitato   permanente   di   indirizzo   e

coordinamento della fiscalita’

 

1. E’ istituito il Comitato permanente per il  coordinamento  delle

attivita’ e delle metodologie in  materia  di  finanza  pubblica.  Il

Comitato e’ presieduto dal Ministro ed e’ composto dal Vice  Ministro

delegato per la materia  tributaria  e  fiscale,  ove  nominato,  dal

Sottosegretario  delegato  a  seguire   la   formazione   e   l’esame

parlamentare dei disegni di legge di bilancio e di stabilita’  e  dai

capi Dipartimento del Ministero. Il Comitato costituisce la  sede  di

raccordo e di coordinamento delle attivita’ e delle metodologie e  di

integrazione  dei  flussi  informativi,  sulla   base   della   piena

condivisione e messa a disposizione da parte di ciascun  Dipartimento

dei dati relativi ai flussi di finanza pubblica. Il supporto  tecnico

alle attivita’ del Comitato  e’  assicurato  dal  Dipartimento  della

ragioneria generale dello Stato.

2. Il Ministro, sentito il Comitato permanente di cui al  comma  1,

emana specifiche direttive ai Dipartimenti  per  garantire  il  pieno

accesso  informatico  alle  basi  dati  necessarie  ai   fini   della

predisposizione dei documenti di finanza  pubblica  e  di  previsione

macroeconomica.

3. E’ istituito il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento

della fiscalita’. Il Comitato e’ presieduto dal Ministro o  dal  Vice

Ministro delegato per la materia tributaria e fiscale, ove  nominato,

ed e’  composto  in  via  permanente  dal  Direttore  generale  delle

finanze, che lo presiede in assenza del Ministro o del Vice Ministro,

e dai direttori delle  Agenzie  fiscali,  dal  Rettore  della  Scuola

superiore dell’economia e  delle  finanze,  dal  Comandante  generale

della Guardia di finanza, nonche’, ove invitati, dai responsabili  di

Sogei S.p.A., Sose S.p.A., Equitalia S.p.A. e  di  altri  soggetti  e

organismi operanti nel settore  fiscale.  Il  supporto  tecnico  alle

attivita’ del Comitato e’ assicurato dal Dipartimento delle Finanze.

4. Il Ministro, sentito il Comitato permanente di cui al  comma  3,

emana  specifiche  direttive  alle  strutture  operanti  nel  settore

fiscale.

Capo II

Articolazione dei dipartimenti

(Omissis).

Sezione III

Dipartimento delle finanze

Art. 12

 

 

Competenze del Dipartimento delle finanze

 

1. Il Dipartimento delle finanze, nell’esercizio  delle  competenze

ad esso attribuite, svolge,  in  particolare,  le  seguenti  funzioni

statali:

a)   analisi,   elaborazione   e   valutazione   delle    politiche

economico-fiscali, in relazione alle quali:  assicura  l’acquisizione

sistematica  di  dati  e  informazioni;  predispone  analisi,  studi,

indagini, simulazioni e previsioni per l’elaborazione di politiche  e

interventi in materia fiscale, in  ambito  nazionale,  comunitario  e

internazionale;  valuta  gli  effetti  economico-finanziari  generati

dalle misure fiscali; gestisce i rapporti con il Servizio  Statistico

nazionale nelle materie di competenza del Dipartimento;

b)  previsioni,  monitoraggio  e  consuntivazione   delle   entrate

tributarie erariali e territoriali;

c) analisi, elaborazione e  valutazione  delle  politiche  e  delle

norme in materia di legislazione tributaria, in  ambito  nazionale  e

comunitario,  in   relazione   alle   quali   svolge   attivita’   di

monitoraggio,   analisi   e   studio   finalizzata   all’elaborazione

normativa; valutazione dell’impatto amministrativo  della  normativa,

anche quanto all’incidenza sulle convenzioni con le Agenzie;

d) valutazione  e  predisposizione  di  elementi  amministrativi  e

tecnici sui progetti di legge, sugli emendamenti parlamentari e sugli

atti di sindacato  ispettivo,  anche  acquisendo  informazioni  dalle

agenzie fiscali e dagli altri enti della fiscalita’;

e)  emanazione  di  direttive  interpretative  della   legislazione

tributaria, al fine di assicurare la coerenza nell’applicazione delle

norme da parte  degli  uffici  rispetto  alle  esigenze  di  equita’,

semplicita’ e omogeneita’ di trattamento, con particolare riguardo ai

principi fissati dallo Statuto dei diritti del contribuente;

f)  verifica  della  congruita’  degli  adempimenti   fiscali   dei

contribuenti e dei relativi modelli di dichiarazione e  modalita’  di

assolvimento rispetto alle esigenze  di  semplificazione  nonche’  di

riduzione  dei  costi  di  gestione  degli  adempimenti,  sia  per  i

contribuenti sia per l’amministrazione finanziaria;

g) relazioni con gli altri Stati e con gli organismi  comunitari  e

internazionali per le materie di competenza del  dipartimento,  fatte

salve le competenze del Ministero degli affari esteri e del Ministero

dello sviluppo economico;

h) pianificazione e coordinamento, in relazione ai  quali:  elabora

informazioni necessarie per la programmazione degli obiettivi per  la

gestione delle  funzioni  fiscali  da  parte  delle  agenzie;  svolge

attivita’  propedeutica  e  preparatoria   per   la   stipula   delle

convenzioni; assicura, sulla base degli indirizzi  del  Ministro,  il

coordinamento  generale  per  preservare  l’unitarieta’  del  sistema

nell’esercizio  delle  funzioni  della  fiscalita’  e   promuove   la

collaborazione tra i soggetti operanti in campo fiscale;  coordina  e

valuta le funzioni  di  informazione  e  assistenza  ai  contribuenti

svolte dalle agenzie, proponendo strategie per il  miglioramento  dei

servizi erogati.

i) controllo e monitoraggio, in relazione ai quali: ferma rimanendo

l’attivita’  del  Ministro  di  valutazione  e  controllo  strategico

nonche’ di alta vigilanza, effettua  la  verifica  sui  risultati  di

gestione delle agenzie in  relazione  agli  obiettivi  fissati  dalle

convenzioni, individuando le cause  degli  scostamenti,  effettua  il

monitoraggio organizzato e sistematico dei fattori gestionali interni

alle agenzie al fine  di  acquisire  le  conoscenze  necessarie  allo

sviluppo dei rapporti negoziali con le agenzie; svolge  le  attivita’

istruttorie relative alle  deliberazioni  dei  comitati  di  gestione

delle agenzie di cui  all’articolo  60  del  decreto  legislativo  30

luglio 1999, n. 300,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni;

svolge le attivita’ di controllo previste dalla legge  nei  confronti

delle societa’ partecipate; svolge attivita’ di supporto al  Ministro

in ordine alla relazione annuale prevista  dall’art.  13,  comma  13,

della legge 27 luglio 2000 n. 212;

l) vigilanza, in  relazione  alla  quale:  valuta,  ferma  restando

l’attivita’ del Ministro di alta vigilanza, le modalita’ di esercizio

delle funzioni fiscali da parte delle agenzie, e degli altri soggetti

operanti nel settore della  fiscalita’  di  competenza  dello  Stato,

sotto il  profilo  della  trasparenza,  imparzialita’  e  correttezza

nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo  ai  rapporti

con i contribuenti nonche’ a quanto previsto dalla  legge  27  luglio

2000, n. 212;

m) comunicazione istituzionale della fiscalita’, in relazione  alla

quale: svolge le attivita’ di promozione della conoscenza del sistema

fiscale, curando la comunicazione relativa all’entrate  tributarie  e

alla  normativa  fiscale  in  raccordo   con   la   Direzione   della

comunicazione istituzionale;

n) coordinamento  del  sistema  informativo  della  fiscalita’,  in

relazione al quale: svolge attivita’ di supporto al Ministro  per  la

definizione degli obiettivi strategici  e  delle  linee  guida  dello

sviluppo  dell’informatica  e  delle  tecnologie  di   comunicazione;

assicura, sulla base  degli  indirizzi  del  Ministro,  l’attuazione,

l’integrazione ed il  coordinamento  del  sistema  informativo  della

fiscalita’ e della rete unitaria di settore; definizione di criteri e

regole  per  l’utilizzazione  delle  informazioni  e  dei  dati   che

costituiscono il sistema informativo della fiscalita’;

o) gestione dei servizi relativi al funzionamento  della  giustizia

tributaria; analisi,  elaborazione  e  monitoraggio  delle  norme  in

materia di contenzioso tributario; rilevazioni ed analisi statistiche

sull’andamento del processo tributario; valutazione e predisposizione

di elementi amministrativi e tecnici sui  progetti  di  legge,  sugli

emendamenti  parlamentari  e  sugli  atti  di  sindacato   ispettivo;

emanazione di direttive interpretative della legislazione in  materia

di contenzioso tributario;

p) definizione  delle  esigenze  del  dipartimento  in  materia  di

politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le  linee

generali di attivita’ elaborate dal Dipartimento dell’amministrazione

generale, del personale e dei servizi;  definizione  dei  livelli  di

servizio per le attivita’ amministrative in materia di gestione delle

risorse umane, acquisti e logistica di  competenza  del  Dipartimento

dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi,  rapporti

con le articolazioni territoriali.

2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di

«Direttore generale  delle  finanze».  Alle  dirette  dipendenze  del

direttore  generale  delle  finanze   operano   uffici   di   livello

dirigenziale non generale, i  cui  compiti  sono  definiti  ai  sensi

dell’articolo l, comma 2,  con  competenze  nelle  seguenti  materie:

coordinamento dell’ufficio  del  direttore  generale  delle  finanze;

controllo di gestione dipartimentale;  coordinamento  e  monitoraggio

dei    progetti    dipartimentali;    coordinamento    dell’attivita’

amministrativa;  attivita’  tecnica  di  supporto   all’ufficio   del

direttore generale delle finanze; supporto nell’attivita’ di  studio,

analisi e legislazione fiscali;  coordinamento  con  il  Dipartimento

dell’amministrazione generale, del  personale  e  dei  servizi  nelle

materie di cui al comma 1, lettera p), del presente articolo.

3. Il Dipartimento si  articola  nei  seguenti  uffici  di  livello

dirigenziale generale:

a) Direzione studi e ricerche economico-fiscali;

b) Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale;

c) Direzione agenzie ed enti della fiscalita’;

d) Direzione relazioni internazionali;

e) Direzione sistema informativo della fiscalita’;

f) Direzione della giustizia tributaria.

4. Per le specifiche  esigenze  di  consulenza,  studio  e  ricerca

connesse a specifici compiti  istituzionali  del  Direttore  Generale

delle Finanze e’ assegnato al dipartimento un posto  di  funzione  di

livello dirigenziale generale con il compito di assicurare  anche  il

supporto tecnico  alle  attivita’  del  Comitato  permanente  di  cui

all’art 3, comma 3, del presente Decreto.

5. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalita’  attraverso

le quali sono assicurati il collegamento con la Guardia di Finanza  e

il coordinamento dell’attivita’ svolta dai militari della Guardia  di

Finanza impiegati con funzioni di collegamento o di  supporto  presso

il Ministero. Fino alla emanazione del decreto previsto dal  presente

comma, il coordinamento  degli  appartenenti  al  Corpo  in  servizio

presso il Ministero e’ assicurato da un ufficiale  della  Guardia  di

Finanza scelto dal Ministro.

Art. 13

 

 

Attribuzioni  degli  uffici  di  livello  dirigenziale  generale  del

Dipartimento delle finanze

 

1. La Direzione studi e ricerche economico-fiscali si  articola  in

uffici dirigenziali non generali e svolge,  anche  in  collaborazione

con  gli  altri  uffici  del  dipartimento,  le   funzioni   di   cui

all’articolo 12, comma 1 lettere  a),  b)  e  m).  A  tali  fini,  la

direzione:

a)  attiva,  governa,  aggiorna  e  rende  disponibili   i   flussi

informativi  necessari  alle  funzioni  di  analisi,  elaborazione  e

valutazione delle politiche economiche-fiscali;

b) predispone indagini, studi economici e  simulazioni  di  analisi

fiscale, di relazione tra politica tributaria e  di  bilancio,  delle

implicazioni e degli effetti derivanti dall’adozione  e  applicazione

di politiche e provvedimenti fiscali;

c)  fornisce  al  direttore   generale   delle   finanze   i   dati

sull’andamento delle entrate tributarie e gli elementi necessari  per

le previsioni di gettito;

d) fornisce gli elementi necessari alla elaborazione del  documento

di programmazione economico finanziaria e alla definizione  dell’atto

di indirizzo pluriennale della politica fiscale;

e) concorre alla elaborazione delle proposte di politica fiscale;

f) definisce i requisiti delle banche dati  relative  alle  entrate

tributarie;

g) predispone schemi di relazioni tecniche sui disegni di  legge  e

sugli emendamenti in materia tributaria;

h)  fornisce  gli  elementi  per  la  comunicazione   istituzionale

relativa alle entrate tributarie.

2. La Direzione legislazione tributaria e  federalismo  fiscale  si

articola in uffici dirigenziali  non  generali  e  svolge,  anche  in

collaborazione con gli altri uffici del dipartimento, le funzioni  di

cui all’articolo 12, comma 1, lettere c), d), e), f)  e  m).  A  tali

fini, salvo le attribuzioni degli uffici  di  diretta  collaborazione

del Ministro, la direzione:

a) effettua, anche attraverso la collaborazione degli uffici  delle

agenzie e degli altri enti  della  fiscalita’,  analisi  e  studi  in

materia tributaria per la  elaborazione  della  normativa  in  ambito

nazionale, comunitario ed internazionale;

b) predispone schemi di atti normativi, di relazioni  illustrative,

di  relazioni  tecnico-normative  sui  disegni  di  legge   e   sugli

emendamenti e di analisi di impatto della regolazione,  anche  quanto

all’incidenza sulle convenzioni con le agenzie;

c) predispone provvedimenti e atti per l’attuazione delle  norme  e

per la loro interpretazione;

d)  fornisce  gli  elementi  amministrativi  e   tecnici   per   la

formulazione di risposte ad atti di sindacato ispettivo;

e) collabora all’elaborazione  dei  testi  normativi  comunitari  e

internazionali; assicura consulenza giuridica, inclusa  la  redazione

di  atti,  convenzioni  e  contratti  e  la  gestione  del   relativo

contenzioso, a tutti gli uffici del Dipartimento.

3. La Direzione  legislazione  tributaria  e  federalismo  fiscale,

inoltre, cura i rapporti con il sistema delle autonomie  regionali  e

locali per lo sviluppo del federalismo fiscale e  di  ogni  forma  di

decentramento dell’imposizione e del prelievo tributario  e  promuove

la cooperazione ed il  coordinamento  interistituzionale  in  materia

tributaria; a tali fini, la Direzione:

a) predispone  proposte,  studi  e  analisi  per  lo  sviluppo  del

federalismo fiscale;

b) promuove il coordinamento e la cooperazione tra gli  enti  della

fiscalita’ statale e quelli  preposti  alla  fiscalita’  locale,  nel

rispetto delle relative sfere di autonomia;

c) assicura consulenza ed assistenza  alle  regioni  ed  agli  enti

locali;

d)   fornisce   gli   elementi   amministrativi   e   tecnici   per

l’elaborazione di rilievi e osservazioni sulle leggi regionali;

e) effettua il monitoraggio previsto dalla  legge  sui  regolamenti

comunali e provinciali in materia di tributi locali;

f) cura  la  gestione  e  tenuta  dell’Albo  per  l’accertamento  e

riscossione delle entrate degli enti locali, di cui  all’articolo  53

del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

g) assolve ai  compiti  in  materia  di  rispetto  dei  livelli  di

qualita’ dei servizi, assegnati al Dipartimento dai decreti attuativi

delle previsioni di cui all’articolo 1, commi da  194  a  200,  della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla graduale attribuzione ai comuni

delle funzioni catastali.

h) formula le domande di mutua assistenza agli altri  stati  membri

in relazione ai tributi  regionali,  provinciali  e  comunali,  quale

ufficio di collegamento del Dipartimento delle Finanze, in attuazione

del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di  recepimento  della

direttiva 2010/24/UE, relativa alla assistenza reciproca  in  materia

di recupero crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure;

i)  fornisce  gli  elementi  per  la  comunicazione   istituzionale

relativa alla normativa fiscali.

4. La Direzione agenzie ed enti della  fiscalita’  si  articola  in

uffici dirigenziali non generali e svolge,  anche  in  collaborazione

con  gli  altri  uffici  del  Dipartimento,  le   funzioni   di   cui

all’articolo 12, comma 1, lettera h), i) e l):

a)  svolge  attivita’  di  preparazione  e  predisposizione   delle

convenzioni con le agenzie, anche con riferimento ai rapporti  con  i

contribuenti,  nonche’  attua  e  gestisce  le  stesse  nel  rispetto

dell’autonomia riconosciuta alle agenzie;

b) verifica i risultati di gestione  delle  agenzie  rispetto  agli

obiettivi  negoziati  in  convenzione,  secondo  le   modalita’   ivi

stabilite,  individuando  le  cause  degli   scostamenti,   e   rende

disponibili i dati e le informazioni  ai  fini  della  valutazione  e

controllo strategico;

c)  assicura  la  conoscenza  e  il  monitoraggio   degli   assetti

organizzativi  e  dei  fattori  gestionali  interni  alle  agenzie  e

fornisce tempestivamente al Ministro elementi  conoscitivi  richiesti

per la valutazione e il controllo strategico;

d) assicura il supporto  al  capo  del  Dipartimento  ai  fini  del

coordinamento delle attivita’ e dei rapporti con le agenzie e tra  di

esse;

e) svolge le  attivita’  istruttorie  e  di  supporto  al  Ministro

relativamente agli atti  delle  agenzie  indicati  nell’articolo  60,

comma 2, del decreto n. 300 del 1999;

f) svolge le  attivita’  di  controllo  previste  dalla  legge  nei

confronti delle societa’ partecipate dal Dipartimento;

g) effettua analisi per la quantificazione del fabbisogno economico

finanziario delle agenzie e del sistema degli enti  della  fiscalita’

in sede di previsione del bilancio dello Stato; fornisce elementi per

l’applicazione delle norme sul  finanziamento  delle  agenzie  e  del

sistema degli enti della fiscalita’; gestisce i capitoli di  bilancio

necessari al loro fabbisogno;

h) formula proposte al Ministro per l’individuazione dei  contenuti

dell’atto  di  indirizzo  triennale  previsto  dall’articolo  59  del

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

i) assicura lo svolgimento delle funzioni di Vigilanza  di  cui  al

comma 1, lettera 1), dell’art. 12 del presente Decreto;

l) predispone la relazione annuale sull’attivita’ del  Garante  del

contribuente di cui all’art. 13, comma  13,  della  legge  27  luglio

2000, n. 212;

m) definisce appositi obiettivi di miglioramento della qualita’ dei

servizi erogati dalle agenzie ai contribuenti da negoziare in sede di

stipula delle convenzioni con le Agenzie fiscali ai  sensi  dell’art.

59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

5. La Direzione relazioni  internazionali  si  articola  in  uffici

dirigenziali non generali e assicura, in raccordo con gli  uffici  di

diretta collaborazione del Ministro anche per  le  necessarie  intese

con il  Ministero  degli  affari  esteri  ed  il  Dipartimento  delle

politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la

partecipazione dell’Italia allo sviluppo dell’integrazione europea  e

della cooperazione internazionale  in  campo  tributario  e  fiscale,

curando  il  rapporto  con  gli  altri  Stati  e  con  gli  organismi

comunitari e internazionali, partecipando alla formazione degli  atti

e delle normative in sede bilaterale, comunitaria e internazionale  e

assicurando il raccordo con l’ordinamento nazionale  nell’adempimento

degli obblighi relativi, nonche’ il  coordinamento  per  lo  sviluppo

della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni  in

tali sedi da parte delle agenzie e degli enti della fiscalita’  e  il

collegamento con  le  analoghe  attivita’  svolte  dalla  Guardia  di

finanza. A tali fini, la Direzione:

a)  predispone,  coordinandosi   con   le   altre   direzioni   del

dipartimento, proposte, analisi e studi nelle materie di  competenza,

ivi incluso lo studio dei sistemi tributari degli altri Stati;

b) monitora lo  stato  dei  rapporti  bilaterali,  della  normativa

comunitaria,  dei  trattati,   delle   convenzioni   e   degli   atti

internazionali;

c) partecipa  alla  elaborazione  dei  testi  relativi,  inclusi  i

provvedimenti di  ratifica,  di  esecuzione  e  di  attuazione  della

legislazione comunitaria;

d) cura, anche con il supporto delle agenzie  e  degli  altri  enti

della fiscalita’, nonche’ della Guardia di finanza, la negoziazione e

le relazioni nei settori di competenza, assistendo il Ministro  nelle

relative attivita’ ed assicurando in modo unitario, e, ove opportuno,

con la Guardia di  finanza,  la  partecipazione  dell’amministrazione

finanziaria, per  quanto  attiene  la  materia  fiscale,  nelle  sedi

comunitarie,  nei  rapporti  con  le  istituzioni,  gli  enti  e  gli

organismi internazionali e nelle relazioni con gli altri Stati;

e) assume  le  iniziative  necessarie  all’attuazione  del  diritto

fiscale comunitario e degli accordi  bilaterali  e  multilaterali  in

materia, curando il relativo contenzioso;

f) favorisce lo sviluppo  della  partecipazione  degli  enti  della

fiscalita’   e   della   Guardia   di   finanza   alla   cooperazione

amministrativa in sede comunitaria ed internazionale, assicurando  la

diffusione e lo scambio delle  informazioni  e,  ove  necessario,  il

coordinamento tra le agenzie;

g) gestisce le richieste di mutua assistenza presentate dagli altri

stati membri, quale ufficio di collegamento  del  Dipartimento  delle

Finanze, in materia di dazi o  imposte  riscosse  dalle  ripartizioni

territoriali degli altri stati  membri,  in  attuazione  del  decreto

legislativo 14 agosto 2012, n. 149  di  recepimento  della  direttiva

2010/24/UE, relativa alla assistenza reciproca in materia di recupero

crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure;

h) gestisce l’osservatorio  delle  politiche  fiscali  degli  altri

Paesi.

6. La Direzione sistema informativo della fiscalita’ si articola in

uffici dirigenziali non generali e svolge,  anche  in  collaborazione

con  le  altre  Direzioni  del  dipartimento,  operando  in   stretta

collaborazione con le agenzie fiscali e contemperando le esigenze  di

unitarieta’  del  sistema  con  quelle  del  rispetto  dell’autonomia

gestionale delle agenzie medesime, le funzioni  di  cui  all’articolo

12, comma 1, lettera i) e n). A tali fini, la Direzione:

a) assicura il monitoraggio dell’evoluzione tecnologica verificando

l’adeguamento ad essa dei  sistemi  informatici  operanti  nel  campo

della fiscalita’ e svolge attivita’ di supporto al  Ministro  per  la

definizione degli obiettivi strategici  e  delle  linee  guida  dello

sviluppo dell’informatica e delle tecnologie di comunicazione;

b) coordina ed assicura la compatibilita’ delle scelte compiute  in

materia dal Dipartimento e dalle  agenzie,  in  collegamento  con  le

scelte in materia compiute dalla Guardia di finanza, in coerenza  con

la strategia assunta;

c)  definisce   le   linee   generali   dei   piani   di   sviluppo

dell’informatica dipartimentale, anche ai fini degli investimenti  da

effettuare  attraverso   la   stipula   di   eventuali   convenzioni,

concordando priorita’, tempi, costi e vincoli tecnici,  assicurandone

il  monitoraggio   per   garantire   l’adeguatezza   quantitativa   e

qualitativa dei servizi resi;

d) definisce le norme  tecniche  ed  organizzative  necessarie  per

l’integrazione  e  l’unitarieta’  del   sistema   informativo   della

fiscalita’, nonche’ per l’interoperabilita’ con  il  sistema  fiscale

allargato e  la  cooperazione  informatica  con  le  altre  pubbliche

amministrazioni, anche ai fini  dell’attuazione  di  quanto  previsto

dall’articolo 1, commi 56 e 57, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) gestisce  le  relazioni  con  gli  enti  esterni,  necessarie  a

garantire l’unitarieta’ del  sistema  informativo  della  fiscalita’;

assicura  che  l’utilizzo  delle   tecnologie   informatiche   e   di

comunicazione avvenga nel rispetto della  normativa  a  tutela  della

riservatezza dei dati personali;

f) gestisce l’informatica e i siti dipartimentali anche  valutando,

d’intesa con le Direzioni Generali del Dipartimento, l’applicabilita’

delle specifiche di  realizzazione  delle  procedure  informatiche  e

delle  banche  dati  in  termini  di  pianificazione   temporale   ed

economica.

7. La Direzione della giustizia tributaria si  articola  in  uffici

dirigenziali  non  generali  e   provvede   alla   gestione   ed   al

funzionamento  dei  servizi  relativi  alla   giustizia   tributaria,

svolgendo, ai  sensi  dell’articolo  12,  comma  1,  lettera  o),  le

seguenti funzioni:

a)   provvede   alla    gestione    automatizzata    dell’attivita’

amministrativa  degli  uffici  di  segreteria  degli   organi   della

giurisdizione tributaria  e  del  processo  tributario;  definisce  i

requisiti delle banche dati relative al contenzioso tributario;

b) provvede alla rilevazione statistica sull’andamento dei processi

nonche’ sul valore economico delle controversie avviate  e  definite;

effettua il monitoraggio  sull’andamento  delle  spese  di  giustizia

riferite al contenzioso tributario e le previsioni del gettito;

c) assicura il coordinamento  degli  Uffici  del  massimario  degli

organi di giurisdizione tributaria; rileva ed esamina le questioni di

rilevante interesse o di ricorrente frequenza, nonche’ i casi in  cui

non  via  sia  un  univoco   orientamento   giurisprudenziale   nelle

controversie tributarie, anche sulla base di segnalazioni  periodiche

dei presidenti delle Commissione Tributarie;

d) predispone provvedimenti e atti per l’attuazione delle norme  in

materia contenzioso tributario e delle relative spese di giustizia  e

per la loro interpretazione;

e) cura la predisposizione dei provvedimenti relativi al  personale

giudicante;

f) svolge attivita’ di vigilanza e di  ispezione  sugli  uffici  di

segreteria delle Commissioni Tributarie;

g) provvede all’amministrazione delle risorse finanziarie destinate

al pagamento dei compensi dei giudici tributari, al funzionamento del

Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e del Garante  del

contribuente;

h) gestisce il contenzioso relativo  alle  materie  di  competenza,

compreso quello instaurato in materia di equa riparazione in caso  di

eccessiva durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n.

89,  per  quanto  riguarda  il  processo  tributario,   nonche’   del

contenzioso  tributario  instaurato  in   relazione   al   contributo

unificato nel processo tributario.

 

(Omissis).

 

Capo III

Articolazione territoriale del Ministero dell’economia e delle
finanze

Art. 16

 

 

Uffici di supporto alla giustizia tributaria

 

1. Gli Uffici di Segreteria delle Commissioni Tributarie, regionali

e provinciali, sono organi locali del Ministero dell’economia e delle

finanze e il relativo personale dipende  unitamente  a  quello  degli

Uffici  di  supporto  al  Consiglio  di  Presidenza  della  Giustizia

Tributaria, dal Dipartimento delle Finanze.

Art. 17

 

 

Ragionerie territoriali dello Stato

 

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato sono  organi  locali  del

Ministero dell’economia e delle finanze e dipendono  organicamente  e

funzionalmente  dal  Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello

Stato.

2.  Le  ragionerie  territoriali  dello  Stato  svolgono,  su  base

provinciale   o   interprovinciale,   le   funzioni   attribuite   al

Dipartimento della  ragioneria  generale  dello  Stato  dal  presente

regolamento nonche’, a livello territoriale, quelle di pertinenza del

Dipartimento  dell’amministrazione  generale,  del  personale  e  dei

servizi.

3. Le ragionerie territoriali si articolano in uffici  dirigenziali

non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi  dell’articolo  1,

comma 2, e provvedono alle attivita’ in materia di monitoraggio degli

andamenti  di  finanza  pubblica   con   riferimento   alle   realta’

istituzionali presenti nel territorio; esercitano nei confronti degli

organi decentrati e degli  uffici  periferici  delle  amministrazioni

dello Stato il controllo di regolarita’  amministrativo-contabile  su

tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il  bilancio

dello Stato, la vigilanza su enti,  uffici  e  gestioni  a  carattere

locale e le altre competenze  necessarie  per  il  funzionamento  dei

servizi. Svolgono altresi’ le funzioni che, in seguito all’emanazione

dei decreti di cui all’articolo 2, comma 1-ter del  decreto-legge  25

marzo 2010, n. 40, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22

maggio 2010, n. 73, sono espletate a livello territoriale.

Art. 18

 

 

Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici territoriali

 

1. Con decreto del  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  da

emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del

presente regolamento, e’ definita  l’articolazione  delle  Ragionerie

territoriali  dello  Stato,  anche  ai  sensi  di   quanto   disposto

dall’articolo 23-quinquies, comma 5, lettera a), del decreto legge  6

luglio 2012 n. 95,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7

agosto 2012 n. 35.

Capo IV

Disposizioni in materia di organizzazione e di personale

Art. 19

 

 

Dotazioni organiche

 

1. Ai sensi del dPCM 25/10/2012  emanato  in  attuazione  dell’art.

23-quinquies comma 1 del decreto legge 95/2012 convertito dalla legge

135/2012, le  dotazioni  organiche  del  personale  dirigenziale  del

Ministero  sono  rideterminate,  in  riduzione,  secondo  la  Tabella

allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

2. La riduzione dei posti di  cui  al  comma  1  ha  effetto  dalla

scadenza degli incarichi attualmente in corso, anche per effetto  del

collocamento a riposo ovvero dalla cessazione del periodo di  esonero

dal servizio degli attuali titolari.

Capo V

Norme comuni, transitorie, finali e di abrogazione

Art. 20

 

 

Disposizioni transitorie

 

1.  Fino  all’adozione  dei  decreti  ministeriali  di  natura  non

regolamentare di cui all’articolo 1, comma  2,  ciascun  Dipartimento

operera’  avvalendosi  dei  preesistenti  uffici   dirigenziali   con

competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.

2. A decorrere dall’entrata  in  vigore  del  presente  decreto  la

gestione del Portale web del  Ministero  e’  curata  dalla  Direzione

della comunicazione istituzionale.

Art. 21

 

 

Norme finali ed abrogazioni

 

1. A decorrere dall’entrata  in  vigore  del  presente  decreto  il

d.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43 e successive modifiche  e  integrazioni

e’ abrogato.

2. Dall’attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare

nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

 

(Omesso l’allegato).

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