17 Giugno, 2013
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, in G.U. n. 139 del 15.6.2013

 

  Capo I

Organizzazione del ministero
Sezione I
Dipartimenti del Ministero
 
Art. 1
 
 
Dipartimenti del Ministero
 
1.  Il  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,   di   seguito
denominato “Ministero”, esercita le funzioni di cui  all’articolo  23
del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  successive
modificazioni, di seguito denominato “decreto legislativo n. 300  del
1999”. Il Ministero e’ articolato nei seguenti dipartimenti:
a) Dipartimento del tesoro;
b) Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;
c) Dipartimento delle finanze;
d) Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e  dei
servizi.
2. Ciascun dipartimento  e’  articolato  negli  uffici  di  livello
dirigenziale generale di cui al Capo  II.  Con  uno  o  piu’  decreti
ministeriali di  natura  non  regolamentare  si  provvede,  ai  sensi
dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),  della  legge  23  agosto
1988,  n.  400,  alla  individuazione   degli   uffici   di   livello
dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative  ai
corpi ispettivi ed agli incarichi di  studio  e  ricerca  nel  numero
massimo  di  573.  In  tale  numero  sono   comprese   le   posizioni
dirigenziali relative alla Scuola  superiore  dell’economia  e  delle
finanze, agli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie ed al
Consiglio di Presidenza della giustizia  tributaria,  nonche’  quelle
relative  agli  Uffici  di  diretta  collaborazione  e  all’Organismo
Indipendente di Valutazione.
3.  Operano  nell’ambito  del   Ministero   la   Scuola   superiore
dell’economia  e  delle  finanze  e   l’Organismo   indipendente   di
valutazione con la  relativa  struttura  di  supporto  articolata  in
uffici dirigenziali non generali.
Art. 2
 
 
Capi dei dipartimenti
 
1. I  capi  dei  dipartimenti  del  Ministero,  nominati  ai  sensi
dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, e  successive  modificazioni,  di  seguito  denominato  “decreto
legislativo n. 165 del 2001”, dai quali  dipendono  funzionalmente  i
dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale  generale  in
cui si articola  ciascun  dipartimento,  esercitano  i  poteri  e  le
funzioni di cui all’articolo 5, commi 3 e 5, del decreto  legislativo
n. 300 del 1999.
2. Ai  fini  del  perseguimento  dei  risultati  complessivi  della
gestione  amministrativa,  il  capo  del  dipartimento:  assicura  la
stretta integrazione tra le attivita’ degli uffici nello  svolgimento
delle  funzioni;  rappresenta  unitariamente  il  dipartimento  nelle
relazioni con l’esterno, curando  lo  sviluppo  della  collaborazione
operativa fra le strutture dipartimentali e le altre  amministrazioni
ed enti del settore pubblico; fornisce, direttamente o per il tramite
degli uffici, il supporto istituzionale alle  funzioni  del  Ministro
dell’economia e delle finanze, di seguito denominato “Ministro”.
3.  Nell’esercizio  dei  poteri  di  coordinamento,   direzione   e
controllo, il capo del dipartimento opera in modo  da  sviluppare  la
programmazione delle attivita’ e dei processi,  la  collaborazione  e
l’integrazione  funzionale  tra  le  strutture   dipartimentali,   la
circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche
la creazione di strutture temporanee interfunzionali per la  gestione
di progetti di particolare  rilievo  o  di  processi  che  richiedono
contributi di piu’ strutture operative.
Art. 3
 
 
Comitato permanente per il coordinamento delle attivita’  in  materia
di  finanza  pubblica  e   Comitato   permanente   di   indirizzo   e
coordinamento della fiscalita’
 
1. E’ istituito il Comitato permanente per il  coordinamento  delle
attivita’ e delle metodologie in  materia  di  finanza  pubblica.  Il
Comitato e’ presieduto dal Ministro ed e’ composto dal Vice  Ministro
delegato per la materia  tributaria  e  fiscale,  ove  nominato,  dal
Sottosegretario  delegato  a  seguire   la   formazione   e   l’esame
parlamentare dei disegni di legge di bilancio e di stabilita’  e  dai
capi Dipartimento del Ministero. Il Comitato costituisce la  sede  di
raccordo e di coordinamento delle attivita’ e delle metodologie e  di
integrazione  dei  flussi  informativi,  sulla   base   della   piena
condivisione e messa a disposizione da parte di ciascun  Dipartimento
dei dati relativi ai flussi di finanza pubblica. Il supporto  tecnico
alle attivita’ del Comitato  e’  assicurato  dal  Dipartimento  della
ragioneria generale dello Stato.
2. Il Ministro, sentito il Comitato permanente di cui al  comma  1,
emana specifiche direttive ai Dipartimenti  per  garantire  il  pieno
accesso  informatico  alle  basi  dati  necessarie  ai   fini   della
predisposizione dei documenti di finanza  pubblica  e  di  previsione
macroeconomica.
3. E’ istituito il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento
della fiscalita’. Il Comitato e’ presieduto dal Ministro o  dal  Vice
Ministro delegato per la materia tributaria e fiscale, ove  nominato,
ed e’  composto  in  via  permanente  dal  Direttore  generale  delle
finanze, che lo presiede in assenza del Ministro o del Vice Ministro,
e dai direttori delle  Agenzie  fiscali,  dal  Rettore  della  Scuola
superiore dell’economia e  delle  finanze,  dal  Comandante  generale
della Guardia di finanza, nonche’, ove invitati, dai responsabili  di
Sogei S.p.A., Sose S.p.A., Equitalia S.p.A. e  di  altri  soggetti  e
organismi operanti nel settore  fiscale.  Il  supporto  tecnico  alle
attivita’ del Comitato e’ assicurato dal Dipartimento delle Finanze.
4. Il Ministro, sentito il Comitato permanente di cui al  comma  3,
emana  specifiche  direttive  alle  strutture  operanti  nel  settore
fiscale.

Capo II

Articolazione dei dipartimenti
(Omissis).

Sezione III

Dipartimento delle finanze
Art. 12
 
 
Competenze del Dipartimento delle finanze
 
1. Il Dipartimento delle finanze, nell’esercizio  delle  competenze
ad esso attribuite, svolge,  in  particolare,  le  seguenti  funzioni
statali:
a)   analisi,   elaborazione   e   valutazione   delle    politiche
economico-fiscali, in relazione alle quali:  assicura  l’acquisizione
sistematica  di  dati  e  informazioni;  predispone  analisi,  studi,
indagini, simulazioni e previsioni per l’elaborazione di politiche  e
interventi in materia fiscale, in  ambito  nazionale,  comunitario  e
internazionale;  valuta  gli  effetti  economico-finanziari  generati
dalle misure fiscali; gestisce i rapporti con il Servizio  Statistico
nazionale nelle materie di competenza del Dipartimento;
b)  previsioni,  monitoraggio  e  consuntivazione   delle   entrate
tributarie erariali e territoriali;
c) analisi, elaborazione e  valutazione  delle  politiche  e  delle
norme in materia di legislazione tributaria, in  ambito  nazionale  e
comunitario,  in   relazione   alle   quali   svolge   attivita’   di
monitoraggio,   analisi   e   studio   finalizzata   all’elaborazione
normativa; valutazione dell’impatto amministrativo  della  normativa,
anche quanto all’incidenza sulle convenzioni con le Agenzie;
d) valutazione  e  predisposizione  di  elementi  amministrativi  e
tecnici sui progetti di legge, sugli emendamenti parlamentari e sugli
atti di sindacato  ispettivo,  anche  acquisendo  informazioni  dalle
agenzie fiscali e dagli altri enti della fiscalita’;
e)  emanazione  di  direttive  interpretative  della   legislazione
tributaria, al fine di assicurare la coerenza nell’applicazione delle
norme da parte  degli  uffici  rispetto  alle  esigenze  di  equita’,
semplicita’ e omogeneita’ di trattamento, con particolare riguardo ai
principi fissati dallo Statuto dei diritti del contribuente;
f)  verifica  della  congruita’  degli  adempimenti   fiscali   dei
contribuenti e dei relativi modelli di dichiarazione e  modalita’  di
assolvimento rispetto alle esigenze  di  semplificazione  nonche’  di
riduzione  dei  costi  di  gestione  degli  adempimenti,  sia  per  i
contribuenti sia per l’amministrazione finanziaria;
g) relazioni con gli altri Stati e con gli organismi  comunitari  e
internazionali per le materie di competenza del  dipartimento,  fatte
salve le competenze del Ministero degli affari esteri e del Ministero
dello sviluppo economico;
h) pianificazione e coordinamento, in relazione ai  quali:  elabora
informazioni necessarie per la programmazione degli obiettivi per  la
gestione delle  funzioni  fiscali  da  parte  delle  agenzie;  svolge
attivita’  propedeutica  e  preparatoria   per   la   stipula   delle
convenzioni; assicura, sulla base degli indirizzi  del  Ministro,  il
coordinamento  generale  per  preservare  l’unitarieta’  del  sistema
nell’esercizio  delle  funzioni  della  fiscalita’  e   promuove   la
collaborazione tra i soggetti operanti in campo fiscale;  coordina  e
valuta le funzioni  di  informazione  e  assistenza  ai  contribuenti
svolte dalle agenzie, proponendo strategie per il  miglioramento  dei
servizi erogati.
i) controllo e monitoraggio, in relazione ai quali: ferma rimanendo
l’attivita’  del  Ministro  di  valutazione  e  controllo  strategico
nonche’ di alta vigilanza, effettua  la  verifica  sui  risultati  di
gestione delle agenzie in  relazione  agli  obiettivi  fissati  dalle
convenzioni, individuando le cause  degli  scostamenti,  effettua  il
monitoraggio organizzato e sistematico dei fattori gestionali interni
alle agenzie al fine  di  acquisire  le  conoscenze  necessarie  allo
sviluppo dei rapporti negoziali con le agenzie; svolge  le  attivita’
istruttorie relative alle  deliberazioni  dei  comitati  di  gestione
delle agenzie di cui  all’articolo  60  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni;
svolge le attivita’ di controllo previste dalla legge  nei  confronti
delle societa’ partecipate; svolge attivita’ di supporto al  Ministro
in ordine alla relazione annuale prevista  dall’art.  13,  comma  13,
della legge 27 luglio 2000 n. 212;
l) vigilanza, in  relazione  alla  quale:  valuta,  ferma  restando
l’attivita’ del Ministro di alta vigilanza, le modalita’ di esercizio
delle funzioni fiscali da parte delle agenzie, e degli altri soggetti
operanti nel settore della  fiscalita’  di  competenza  dello  Stato,
sotto il  profilo  della  trasparenza,  imparzialita’  e  correttezza
nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo  ai  rapporti
con i contribuenti nonche’ a quanto previsto dalla  legge  27  luglio
2000, n. 212;
m) comunicazione istituzionale della fiscalita’, in relazione  alla
quale: svolge le attivita’ di promozione della conoscenza del sistema
fiscale, curando la comunicazione relativa all’entrate  tributarie  e
alla  normativa  fiscale  in  raccordo   con   la   Direzione   della
comunicazione istituzionale;
n) coordinamento  del  sistema  informativo  della  fiscalita’,  in
relazione al quale: svolge attivita’ di supporto al Ministro  per  la
definizione degli obiettivi strategici  e  delle  linee  guida  dello
sviluppo  dell’informatica  e  delle  tecnologie  di   comunicazione;
assicura, sulla base  degli  indirizzi  del  Ministro,  l’attuazione,
l’integrazione ed il  coordinamento  del  sistema  informativo  della
fiscalita’ e della rete unitaria di settore; definizione di criteri e
regole  per  l’utilizzazione  delle  informazioni  e  dei  dati   che
costituiscono il sistema informativo della fiscalita’;
o) gestione dei servizi relativi al funzionamento  della  giustizia
tributaria; analisi,  elaborazione  e  monitoraggio  delle  norme  in
materia di contenzioso tributario; rilevazioni ed analisi statistiche
sull’andamento del processo tributario; valutazione e predisposizione
di elementi amministrativi e tecnici sui  progetti  di  legge,  sugli
emendamenti  parlamentari  e  sugli  atti  di  sindacato   ispettivo;
emanazione di direttive interpretative della legislazione in  materia
di contenzioso tributario;
p) definizione  delle  esigenze  del  dipartimento  in  materia  di
politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le  linee
generali di attivita’ elaborate dal Dipartimento dell’amministrazione
generale, del personale e dei servizi;  definizione  dei  livelli  di
servizio per le attivita’ amministrative in materia di gestione delle
risorse umane, acquisti e logistica di  competenza  del  Dipartimento
dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi,  rapporti
con le articolazioni territoriali.
2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di
«Direttore generale  delle  finanze».  Alle  dirette  dipendenze  del
direttore  generale  delle  finanze   operano   uffici   di   livello
dirigenziale non generale, i  cui  compiti  sono  definiti  ai  sensi
dell’articolo l, comma 2,  con  competenze  nelle  seguenti  materie:
coordinamento dell’ufficio  del  direttore  generale  delle  finanze;
controllo di gestione dipartimentale;  coordinamento  e  monitoraggio
dei    progetti    dipartimentali;    coordinamento    dell’attivita’
amministrativa;  attivita’  tecnica  di  supporto   all’ufficio   del
direttore generale delle finanze; supporto nell’attivita’ di  studio,
analisi e legislazione fiscali;  coordinamento  con  il  Dipartimento
dell’amministrazione generale, del  personale  e  dei  servizi  nelle
materie di cui al comma 1, lettera p), del presente articolo.
3. Il Dipartimento si  articola  nei  seguenti  uffici  di  livello
dirigenziale generale:
a) Direzione studi e ricerche economico-fiscali;
b) Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale;
c) Direzione agenzie ed enti della fiscalita’;
d) Direzione relazioni internazionali;
e) Direzione sistema informativo della fiscalita’;
f) Direzione della giustizia tributaria.
4. Per le specifiche  esigenze  di  consulenza,  studio  e  ricerca
connesse a specifici compiti  istituzionali  del  Direttore  Generale
delle Finanze e’ assegnato al dipartimento un posto  di  funzione  di
livello dirigenziale generale con il compito di assicurare  anche  il
supporto tecnico  alle  attivita’  del  Comitato  permanente  di  cui
all’art 3, comma 3, del presente Decreto.
5. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalita’  attraverso
le quali sono assicurati il collegamento con la Guardia di Finanza  e
il coordinamento dell’attivita’ svolta dai militari della Guardia  di
Finanza impiegati con funzioni di collegamento o di  supporto  presso
il Ministero. Fino alla emanazione del decreto previsto dal  presente
comma, il coordinamento  degli  appartenenti  al  Corpo  in  servizio
presso il Ministero e’ assicurato da un ufficiale  della  Guardia  di
Finanza scelto dal Ministro.
Art. 13
 
 
Attribuzioni  degli  uffici  di  livello  dirigenziale  generale  del
Dipartimento delle finanze
 
1. La Direzione studi e ricerche economico-fiscali si  articola  in
uffici dirigenziali non generali e svolge,  anche  in  collaborazione
con  gli  altri  uffici  del  dipartimento,  le   funzioni   di   cui
all’articolo 12, comma 1 lettere  a),  b)  e  m).  A  tali  fini,  la
direzione:
a)  attiva,  governa,  aggiorna  e  rende  disponibili   i   flussi
informativi  necessari  alle  funzioni  di  analisi,  elaborazione  e
valutazione delle politiche economiche-fiscali;
b) predispone indagini, studi economici e  simulazioni  di  analisi
fiscale, di relazione tra politica tributaria e  di  bilancio,  delle
implicazioni e degli effetti derivanti dall’adozione  e  applicazione
di politiche e provvedimenti fiscali;
c)  fornisce  al  direttore   generale   delle   finanze   i   dati
sull’andamento delle entrate tributarie e gli elementi necessari  per
le previsioni di gettito;
d) fornisce gli elementi necessari alla elaborazione del  documento
di programmazione economico finanziaria e alla definizione  dell’atto
di indirizzo pluriennale della politica fiscale;
e) concorre alla elaborazione delle proposte di politica fiscale;
f) definisce i requisiti delle banche dati  relative  alle  entrate
tributarie;
g) predispone schemi di relazioni tecniche sui disegni di  legge  e
sugli emendamenti in materia tributaria;
h)  fornisce  gli  elementi  per  la  comunicazione   istituzionale
relativa alle entrate tributarie.
2. La Direzione legislazione tributaria e  federalismo  fiscale  si
articola in uffici dirigenziali  non  generali  e  svolge,  anche  in
collaborazione con gli altri uffici del dipartimento, le funzioni  di
cui all’articolo 12, comma 1, lettere c), d), e), f)  e  m).  A  tali
fini, salvo le attribuzioni degli uffici  di  diretta  collaborazione
del Ministro, la direzione:
a) effettua, anche attraverso la collaborazione degli uffici  delle
agenzie e degli altri enti  della  fiscalita’,  analisi  e  studi  in
materia tributaria per la  elaborazione  della  normativa  in  ambito
nazionale, comunitario ed internazionale;
b) predispone schemi di atti normativi, di relazioni  illustrative,
di  relazioni  tecnico-normative  sui  disegni  di  legge   e   sugli
emendamenti e di analisi di impatto della regolazione,  anche  quanto
all’incidenza sulle convenzioni con le agenzie;
c) predispone provvedimenti e atti per l’attuazione delle  norme  e
per la loro interpretazione;
d)  fornisce  gli  elementi  amministrativi  e   tecnici   per   la
formulazione di risposte ad atti di sindacato ispettivo;
e) collabora all’elaborazione  dei  testi  normativi  comunitari  e
internazionali; assicura consulenza giuridica, inclusa  la  redazione
di  atti,  convenzioni  e  contratti  e  la  gestione  del   relativo
contenzioso, a tutti gli uffici del Dipartimento.
3. La Direzione  legislazione  tributaria  e  federalismo  fiscale,
inoltre, cura i rapporti con il sistema delle autonomie  regionali  e
locali per lo sviluppo del federalismo fiscale e  di  ogni  forma  di
decentramento dell’imposizione e del prelievo tributario  e  promuove
la cooperazione ed il  coordinamento  interistituzionale  in  materia
tributaria; a tali fini, la Direzione:
a) predispone  proposte,  studi  e  analisi  per  lo  sviluppo  del
federalismo fiscale;
b) promuove il coordinamento e la cooperazione tra gli  enti  della
fiscalita’ statale e quelli  preposti  alla  fiscalita’  locale,  nel
rispetto delle relative sfere di autonomia;
c) assicura consulenza ed assistenza  alle  regioni  ed  agli  enti
locali;
d)   fornisce   gli   elementi   amministrativi   e   tecnici   per
l’elaborazione di rilievi e osservazioni sulle leggi regionali;
e) effettua il monitoraggio previsto dalla  legge  sui  regolamenti
comunali e provinciali in materia di tributi locali;
f) cura  la  gestione  e  tenuta  dell’Albo  per  l’accertamento  e
riscossione delle entrate degli enti locali, di cui  all’articolo  53
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
g) assolve ai  compiti  in  materia  di  rispetto  dei  livelli  di
qualita’ dei servizi, assegnati al Dipartimento dai decreti attuativi
delle previsioni di cui all’articolo 1, commi da  194  a  200,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla graduale attribuzione ai comuni
delle funzioni catastali.
h) formula le domande di mutua assistenza agli altri  stati  membri
in relazione ai tributi  regionali,  provinciali  e  comunali,  quale
ufficio di collegamento del Dipartimento delle Finanze, in attuazione
del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di  recepimento  della
direttiva 2010/24/UE, relativa alla assistenza reciproca  in  materia
di recupero crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure;
i)  fornisce  gli  elementi  per  la  comunicazione   istituzionale
relativa alla normativa fiscali.
4. La Direzione agenzie ed enti della  fiscalita’  si  articola  in
uffici dirigenziali non generali e svolge,  anche  in  collaborazione
con  gli  altri  uffici  del  Dipartimento,  le   funzioni   di   cui
all’articolo 12, comma 1, lettera h), i) e l):
a)  svolge  attivita’  di  preparazione  e  predisposizione   delle
convenzioni con le agenzie, anche con riferimento ai rapporti  con  i
contribuenti,  nonche’  attua  e  gestisce  le  stesse  nel  rispetto
dell’autonomia riconosciuta alle agenzie;
b) verifica i risultati di gestione  delle  agenzie  rispetto  agli
obiettivi  negoziati  in  convenzione,  secondo  le   modalita’   ivi
stabilite,  individuando  le  cause  degli   scostamenti,   e   rende
disponibili i dati e le informazioni  ai  fini  della  valutazione  e
controllo strategico;
c)  assicura  la  conoscenza  e  il  monitoraggio   degli   assetti
organizzativi  e  dei  fattori  gestionali  interni  alle  agenzie  e
fornisce tempestivamente al Ministro elementi  conoscitivi  richiesti
per la valutazione e il controllo strategico;
d) assicura il supporto  al  capo  del  Dipartimento  ai  fini  del
coordinamento delle attivita’ e dei rapporti con le agenzie e tra  di
esse;
e) svolge le  attivita’  istruttorie  e  di  supporto  al  Ministro
relativamente agli atti  delle  agenzie  indicati  nell’articolo  60,
comma 2, del decreto n. 300 del 1999;
f) svolge le  attivita’  di  controllo  previste  dalla  legge  nei
confronti delle societa’ partecipate dal Dipartimento;
g) effettua analisi per la quantificazione del fabbisogno economico
finanziario delle agenzie e del sistema degli enti  della  fiscalita’
in sede di previsione del bilancio dello Stato; fornisce elementi per
l’applicazione delle norme sul  finanziamento  delle  agenzie  e  del
sistema degli enti della fiscalita’; gestisce i capitoli di  bilancio
necessari al loro fabbisogno;
h) formula proposte al Ministro per l’individuazione dei  contenuti
dell’atto  di  indirizzo  triennale  previsto  dall’articolo  59  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
i) assicura lo svolgimento delle funzioni di Vigilanza  di  cui  al
comma 1, lettera 1), dell’art. 12 del presente Decreto;
l) predispone la relazione annuale sull’attivita’ del  Garante  del
contribuente di cui all’art. 13, comma  13,  della  legge  27  luglio
2000, n. 212;
m) definisce appositi obiettivi di miglioramento della qualita’ dei
servizi erogati dalle agenzie ai contribuenti da negoziare in sede di
stipula delle convenzioni con le Agenzie fiscali ai  sensi  dell’art.
59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
5. La Direzione relazioni  internazionali  si  articola  in  uffici
dirigenziali non generali e assicura, in raccordo con gli  uffici  di
diretta collaborazione del Ministro anche per  le  necessarie  intese
con il  Ministero  degli  affari  esteri  ed  il  Dipartimento  delle
politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
partecipazione dell’Italia allo sviluppo dell’integrazione europea  e
della cooperazione internazionale  in  campo  tributario  e  fiscale,
curando  il  rapporto  con  gli  altri  Stati  e  con  gli  organismi
comunitari e internazionali, partecipando alla formazione degli  atti
e delle normative in sede bilaterale, comunitaria e internazionale  e
assicurando il raccordo con l’ordinamento nazionale  nell’adempimento
degli obblighi relativi, nonche’ il  coordinamento  per  lo  sviluppo
della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni  in
tali sedi da parte delle agenzie e degli enti della fiscalita’  e  il
collegamento con  le  analoghe  attivita’  svolte  dalla  Guardia  di
finanza. A tali fini, la Direzione:
a)  predispone,  coordinandosi   con   le   altre   direzioni   del
dipartimento, proposte, analisi e studi nelle materie di  competenza,
ivi incluso lo studio dei sistemi tributari degli altri Stati;
b) monitora lo  stato  dei  rapporti  bilaterali,  della  normativa
comunitaria,  dei  trattati,   delle   convenzioni   e   degli   atti
internazionali;
c) partecipa  alla  elaborazione  dei  testi  relativi,  inclusi  i
provvedimenti di  ratifica,  di  esecuzione  e  di  attuazione  della
legislazione comunitaria;
d) cura, anche con il supporto delle agenzie  e  degli  altri  enti
della fiscalita’, nonche’ della Guardia di finanza, la negoziazione e
le relazioni nei settori di competenza, assistendo il Ministro  nelle
relative attivita’ ed assicurando in modo unitario, e, ove opportuno,
con la Guardia di  finanza,  la  partecipazione  dell’amministrazione
finanziaria, per  quanto  attiene  la  materia  fiscale,  nelle  sedi
comunitarie,  nei  rapporti  con  le  istituzioni,  gli  enti  e  gli
organismi internazionali e nelle relazioni con gli altri Stati;
e) assume  le  iniziative  necessarie  all’attuazione  del  diritto
fiscale comunitario e degli accordi  bilaterali  e  multilaterali  in
materia, curando il relativo contenzioso;
f) favorisce lo sviluppo  della  partecipazione  degli  enti  della
fiscalita’   e   della   Guardia   di   finanza   alla   cooperazione
amministrativa in sede comunitaria ed internazionale, assicurando  la
diffusione e lo scambio delle  informazioni  e,  ove  necessario,  il
coordinamento tra le agenzie;
g) gestisce le richieste di mutua assistenza presentate dagli altri
stati membri, quale ufficio di collegamento  del  Dipartimento  delle
Finanze, in materia di dazi o  imposte  riscosse  dalle  ripartizioni
territoriali degli altri stati  membri,  in  attuazione  del  decreto
legislativo 14 agosto 2012, n. 149  di  recepimento  della  direttiva
2010/24/UE, relativa alla assistenza reciproca in materia di recupero
crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure;
h) gestisce l’osservatorio  delle  politiche  fiscali  degli  altri
Paesi.
6. La Direzione sistema informativo della fiscalita’ si articola in
uffici dirigenziali non generali e svolge,  anche  in  collaborazione
con  le  altre  Direzioni  del  dipartimento,  operando  in   stretta
collaborazione con le agenzie fiscali e contemperando le esigenze  di
unitarieta’  del  sistema  con  quelle  del  rispetto  dell’autonomia
gestionale delle agenzie medesime, le funzioni  di  cui  all’articolo
12, comma 1, lettera i) e n). A tali fini, la Direzione:
a) assicura il monitoraggio dell’evoluzione tecnologica verificando
l’adeguamento ad essa dei  sistemi  informatici  operanti  nel  campo
della fiscalita’ e svolge attivita’ di supporto al  Ministro  per  la
definizione degli obiettivi strategici  e  delle  linee  guida  dello
sviluppo dell’informatica e delle tecnologie di comunicazione;
b) coordina ed assicura la compatibilita’ delle scelte compiute  in
materia dal Dipartimento e dalle  agenzie,  in  collegamento  con  le
scelte in materia compiute dalla Guardia di finanza, in coerenza  con
la strategia assunta;
c)  definisce   le   linee   generali   dei   piani   di   sviluppo
dell’informatica dipartimentale, anche ai fini degli investimenti  da
effettuare  attraverso   la   stipula   di   eventuali   convenzioni,
concordando priorita’, tempi, costi e vincoli tecnici,  assicurandone
il  monitoraggio   per   garantire   l’adeguatezza   quantitativa   e
qualitativa dei servizi resi;
d) definisce le norme  tecniche  ed  organizzative  necessarie  per
l’integrazione  e  l’unitarieta’  del   sistema   informativo   della
fiscalita’, nonche’ per l’interoperabilita’ con  il  sistema  fiscale
allargato e  la  cooperazione  informatica  con  le  altre  pubbliche
amministrazioni, anche ai fini  dell’attuazione  di  quanto  previsto
dall’articolo 1, commi 56 e 57, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) gestisce  le  relazioni  con  gli  enti  esterni,  necessarie  a
garantire l’unitarieta’ del  sistema  informativo  della  fiscalita’;
assicura  che  l’utilizzo  delle   tecnologie   informatiche   e   di
comunicazione avvenga nel rispetto della  normativa  a  tutela  della
riservatezza dei dati personali;
f) gestisce l’informatica e i siti dipartimentali anche  valutando,
d’intesa con le Direzioni Generali del Dipartimento, l’applicabilita’
delle specifiche di  realizzazione  delle  procedure  informatiche  e
delle  banche  dati  in  termini  di  pianificazione   temporale   ed
economica.
7. La Direzione della giustizia tributaria si  articola  in  uffici
dirigenziali  non  generali  e   provvede   alla   gestione   ed   al
funzionamento  dei  servizi  relativi  alla   giustizia   tributaria,
svolgendo, ai  sensi  dell’articolo  12,  comma  1,  lettera  o),  le
seguenti funzioni:
a)   provvede   alla    gestione    automatizzata    dell’attivita’
amministrativa  degli  uffici  di  segreteria  degli   organi   della
giurisdizione tributaria  e  del  processo  tributario;  definisce  i
requisiti delle banche dati relative al contenzioso tributario;
b) provvede alla rilevazione statistica sull’andamento dei processi
nonche’ sul valore economico delle controversie avviate  e  definite;
effettua il monitoraggio  sull’andamento  delle  spese  di  giustizia
riferite al contenzioso tributario e le previsioni del gettito;
c) assicura il coordinamento  degli  Uffici  del  massimario  degli
organi di giurisdizione tributaria; rileva ed esamina le questioni di
rilevante interesse o di ricorrente frequenza, nonche’ i casi in  cui
non  via  sia  un  univoco   orientamento   giurisprudenziale   nelle
controversie tributarie, anche sulla base di segnalazioni  periodiche
dei presidenti delle Commissione Tributarie;
d) predispone provvedimenti e atti per l’attuazione delle norme  in
materia contenzioso tributario e delle relative spese di giustizia  e
per la loro interpretazione;
e) cura la predisposizione dei provvedimenti relativi al  personale
giudicante;
f) svolge attivita’ di vigilanza e di  ispezione  sugli  uffici  di
segreteria delle Commissioni Tributarie;
g) provvede all’amministrazione delle risorse finanziarie destinate
al pagamento dei compensi dei giudici tributari, al funzionamento del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e del Garante  del
contribuente;
h) gestisce il contenzioso relativo  alle  materie  di  competenza,
compreso quello instaurato in materia di equa riparazione in caso  di
eccessiva durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n.
89,  per  quanto  riguarda  il  processo  tributario,   nonche’   del
contenzioso  tributario  instaurato  in   relazione   al   contributo
unificato nel processo tributario.
 
(Omissis).
 

Capo III

Articolazione territoriale del Ministero dell’economia e delle
finanze
Art. 16
 
 
Uffici di supporto alla giustizia tributaria
 
1. Gli Uffici di Segreteria delle Commissioni Tributarie, regionali
e provinciali, sono organi locali del Ministero dell’economia e delle
finanze e il relativo personale dipende  unitamente  a  quello  degli
Uffici  di  supporto  al  Consiglio  di  Presidenza  della  Giustizia
Tributaria, dal Dipartimento delle Finanze.
Art. 17
 
 
Ragionerie territoriali dello Stato
 
1. Le Ragionerie territoriali dello Stato sono  organi  locali  del
Ministero dell’economia e delle finanze e dipendono  organicamente  e
funzionalmente  dal  Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello
Stato.
2.  Le  ragionerie  territoriali  dello  Stato  svolgono,  su  base
provinciale   o   interprovinciale,   le   funzioni   attribuite   al
Dipartimento della  ragioneria  generale  dello  Stato  dal  presente
regolamento nonche’, a livello territoriale, quelle di pertinenza del
Dipartimento  dell’amministrazione  generale,  del  personale  e  dei
servizi.
3. Le ragionerie territoriali si articolano in uffici  dirigenziali
non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi  dell’articolo  1,
comma 2, e provvedono alle attivita’ in materia di monitoraggio degli
andamenti  di  finanza  pubblica   con   riferimento   alle   realta’
istituzionali presenti nel territorio; esercitano nei confronti degli
organi decentrati e degli  uffici  periferici  delle  amministrazioni
dello Stato il controllo di regolarita’  amministrativo-contabile  su
tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il  bilancio
dello Stato, la vigilanza su enti,  uffici  e  gestioni  a  carattere
locale e le altre competenze  necessarie  per  il  funzionamento  dei
servizi. Svolgono altresi’ le funzioni che, in seguito all’emanazione
dei decreti di cui all’articolo 2, comma 1-ter del  decreto-legge  25
marzo 2010, n. 40, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio 2010, n. 73, sono espletate a livello territoriale.
Art. 18
 
 
Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici territoriali
 
1. Con decreto del  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente regolamento, e’ definita  l’articolazione  delle  Ragionerie
territoriali  dello  Stato,  anche  ai  sensi  di   quanto   disposto
dall’articolo 23-quinquies, comma 5, lettera a), del decreto legge  6
luglio 2012 n. 95,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012 n. 35.

Capo IV

Disposizioni in materia di organizzazione e di personale
Art. 19
 
 
Dotazioni organiche
 
1. Ai sensi del dPCM 25/10/2012  emanato  in  attuazione  dell’art.
23-quinquies comma 1 del decreto legge 95/2012 convertito dalla legge
135/2012, le  dotazioni  organiche  del  personale  dirigenziale  del
Ministero  sono  rideterminate,  in  riduzione,  secondo  la  Tabella
allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
2. La riduzione dei posti di  cui  al  comma  1  ha  effetto  dalla
scadenza degli incarichi attualmente in corso, anche per effetto  del
collocamento a riposo ovvero dalla cessazione del periodo di  esonero
dal servizio degli attuali titolari.

Capo V

Norme comuni, transitorie, finali e di abrogazione
Art. 20
 
 
Disposizioni transitorie
 
1.  Fino  all’adozione  dei  decreti  ministeriali  di  natura  non
regolamentare di cui all’articolo 1, comma  2,  ciascun  Dipartimento
operera’  avvalendosi  dei  preesistenti  uffici   dirigenziali   con
competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.
2. A decorrere dall’entrata  in  vigore  del  presente  decreto  la
gestione del Portale web del  Ministero  e’  curata  dalla  Direzione
della comunicazione istituzionale.
Art. 21
 
 
Norme finali ed abrogazioni
 
1. A decorrere dall’entrata  in  vigore  del  presente  decreto  il
d.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43 e successive modifiche  e  integrazioni
e’ abrogato.
2. Dall’attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 
 
(Omesso l’allegato).

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