Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, in G.U. n. 139 del 15.6.2013
Capo I
Organizzazione del ministero
Sezione I
Dipartimenti del Ministero
Art. 1
Dipartimenti del Ministero
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, di seguito
denominato “Ministero”, esercita le funzioni di cui all’articolo 23
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, di seguito denominato “decreto legislativo n. 300 del
1999”. Il Ministero e’ articolato nei seguenti dipartimenti:
a) Dipartimento del tesoro;
b) Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;
c) Dipartimento delle finanze;
d) Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei
servizi.
2. Ciascun dipartimento e’ articolato negli uffici di livello
dirigenziale generale di cui al Capo II. Con uno o piu’ decreti
ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi
dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto
1988, n. 400, alla individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative ai
corpi ispettivi ed agli incarichi di studio e ricerca nel numero
massimo di 573. In tale numero sono comprese le posizioni
dirigenziali relative alla Scuola superiore dell’economia e delle
finanze, agli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie ed al
Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonche’ quelle
relative agli Uffici di diretta collaborazione e all’Organismo
Indipendente di Valutazione.
3. Operano nell’ambito del Ministero la Scuola superiore
dell’economia e delle finanze e l’Organismo indipendente di
valutazione con la relativa struttura di supporto articolata in
uffici dirigenziali non generali.
Art. 2
Capi dei dipartimenti
1. I capi dei dipartimenti del Ministero, nominati ai sensi
dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, di seguito denominato “decreto
legislativo n. 165 del 2001”, dai quali dipendono funzionalmente i
dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale in
cui si articola ciascun dipartimento, esercitano i poteri e le
funzioni di cui all’articolo 5, commi 3 e 5, del decreto legislativo
n. 300 del 1999.
2. Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della
gestione amministrativa, il capo del dipartimento: assicura la
stretta integrazione tra le attivita’ degli uffici nello svolgimento
delle funzioni; rappresenta unitariamente il dipartimento nelle
relazioni con l’esterno, curando lo sviluppo della collaborazione
operativa fra le strutture dipartimentali e le altre amministrazioni
ed enti del settore pubblico; fornisce, direttamente o per il tramite
degli uffici, il supporto istituzionale alle funzioni del Ministro
dell’economia e delle finanze, di seguito denominato “Ministro”.
3. Nell’esercizio dei poteri di coordinamento, direzione e
controllo, il capo del dipartimento opera in modo da sviluppare la
programmazione delle attivita’ e dei processi, la collaborazione e
l’integrazione funzionale tra le strutture dipartimentali, la
circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche
la creazione di strutture temporanee interfunzionali per la gestione
di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono
contributi di piu’ strutture operative.
Art. 3
Comitato permanente per il coordinamento delle attivita’ in materia
di finanza pubblica e Comitato permanente di indirizzo e
coordinamento della fiscalita’
1. E’ istituito il Comitato permanente per il coordinamento delle
attivita’ e delle metodologie in materia di finanza pubblica. Il
Comitato e’ presieduto dal Ministro ed e’ composto dal Vice Ministro
delegato per la materia tributaria e fiscale, ove nominato, dal
Sottosegretario delegato a seguire la formazione e l’esame
parlamentare dei disegni di legge di bilancio e di stabilita’ e dai
capi Dipartimento del Ministero. Il Comitato costituisce la sede di
raccordo e di coordinamento delle attivita’ e delle metodologie e di
integrazione dei flussi informativi, sulla base della piena
condivisione e messa a disposizione da parte di ciascun Dipartimento
dei dati relativi ai flussi di finanza pubblica. Il supporto tecnico
alle attivita’ del Comitato e’ assicurato dal Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato.
2. Il Ministro, sentito il Comitato permanente di cui al comma 1,
emana specifiche direttive ai Dipartimenti per garantire il pieno
accesso informatico alle basi dati necessarie ai fini della
predisposizione dei documenti di finanza pubblica e di previsione
macroeconomica.
3. E’ istituito il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento
della fiscalita’. Il Comitato e’ presieduto dal Ministro o dal Vice
Ministro delegato per la materia tributaria e fiscale, ove nominato,
ed e’ composto in via permanente dal Direttore generale delle
finanze, che lo presiede in assenza del Ministro o del Vice Ministro,
e dai direttori delle Agenzie fiscali, dal Rettore della Scuola
superiore dell’economia e delle finanze, dal Comandante generale
della Guardia di finanza, nonche’, ove invitati, dai responsabili di
Sogei S.p.A., Sose S.p.A., Equitalia S.p.A. e di altri soggetti e
organismi operanti nel settore fiscale. Il supporto tecnico alle
attivita’ del Comitato e’ assicurato dal Dipartimento delle Finanze.
4. Il Ministro, sentito il Comitato permanente di cui al comma 3,
emana specifiche direttive alle strutture operanti nel settore
fiscale.
Capo II
Articolazione dei dipartimenti
(Omissis).
Sezione III
Dipartimento delle finanze
Art. 12
Competenze del Dipartimento delle finanze
1. Il Dipartimento delle finanze, nell’esercizio delle competenze
ad esso attribuite, svolge, in particolare, le seguenti funzioni
statali:
a) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche
economico-fiscali, in relazione alle quali: assicura l’acquisizione
sistematica di dati e informazioni; predispone analisi, studi,
indagini, simulazioni e previsioni per l’elaborazione di politiche e
interventi in materia fiscale, in ambito nazionale, comunitario e
internazionale; valuta gli effetti economico-finanziari generati
dalle misure fiscali; gestisce i rapporti con il Servizio Statistico
nazionale nelle materie di competenza del Dipartimento;
b) previsioni, monitoraggio e consuntivazione delle entrate
tributarie erariali e territoriali;
c) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche e delle
norme in materia di legislazione tributaria, in ambito nazionale e
comunitario, in relazione alle quali svolge attivita’ di
monitoraggio, analisi e studio finalizzata all’elaborazione
normativa; valutazione dell’impatto amministrativo della normativa,
anche quanto all’incidenza sulle convenzioni con le Agenzie;
d) valutazione e predisposizione di elementi amministrativi e
tecnici sui progetti di legge, sugli emendamenti parlamentari e sugli
atti di sindacato ispettivo, anche acquisendo informazioni dalle
agenzie fiscali e dagli altri enti della fiscalita’;
e) emanazione di direttive interpretative della legislazione
tributaria, al fine di assicurare la coerenza nell’applicazione delle
norme da parte degli uffici rispetto alle esigenze di equita’,
semplicita’ e omogeneita’ di trattamento, con particolare riguardo ai
principi fissati dallo Statuto dei diritti del contribuente;
f) verifica della congruita’ degli adempimenti fiscali dei
contribuenti e dei relativi modelli di dichiarazione e modalita’ di
assolvimento rispetto alle esigenze di semplificazione nonche’ di
riduzione dei costi di gestione degli adempimenti, sia per i
contribuenti sia per l’amministrazione finanziaria;
g) relazioni con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e
internazionali per le materie di competenza del dipartimento, fatte
salve le competenze del Ministero degli affari esteri e del Ministero
dello sviluppo economico;
h) pianificazione e coordinamento, in relazione ai quali: elabora
informazioni necessarie per la programmazione degli obiettivi per la
gestione delle funzioni fiscali da parte delle agenzie; svolge
attivita’ propedeutica e preparatoria per la stipula delle
convenzioni; assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro, il
coordinamento generale per preservare l’unitarieta’ del sistema
nell’esercizio delle funzioni della fiscalita’ e promuove la
collaborazione tra i soggetti operanti in campo fiscale; coordina e
valuta le funzioni di informazione e assistenza ai contribuenti
svolte dalle agenzie, proponendo strategie per il miglioramento dei
servizi erogati.
i) controllo e monitoraggio, in relazione ai quali: ferma rimanendo
l’attivita’ del Ministro di valutazione e controllo strategico
nonche’ di alta vigilanza, effettua la verifica sui risultati di
gestione delle agenzie in relazione agli obiettivi fissati dalle
convenzioni, individuando le cause degli scostamenti, effettua il
monitoraggio organizzato e sistematico dei fattori gestionali interni
alle agenzie al fine di acquisire le conoscenze necessarie allo
sviluppo dei rapporti negoziali con le agenzie; svolge le attivita’
istruttorie relative alle deliberazioni dei comitati di gestione
delle agenzie di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni;
svolge le attivita’ di controllo previste dalla legge nei confronti
delle societa’ partecipate; svolge attivita’ di supporto al Ministro
in ordine alla relazione annuale prevista dall’art. 13, comma 13,
della legge 27 luglio 2000 n. 212;
l) vigilanza, in relazione alla quale: valuta, ferma restando
l’attivita’ del Ministro di alta vigilanza, le modalita’ di esercizio
delle funzioni fiscali da parte delle agenzie, e degli altri soggetti
operanti nel settore della fiscalita’ di competenza dello Stato,
sotto il profilo della trasparenza, imparzialita’ e correttezza
nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti
con i contribuenti nonche’ a quanto previsto dalla legge 27 luglio
2000, n. 212;
m) comunicazione istituzionale della fiscalita’, in relazione alla
quale: svolge le attivita’ di promozione della conoscenza del sistema
fiscale, curando la comunicazione relativa all’entrate tributarie e
alla normativa fiscale in raccordo con la Direzione della
comunicazione istituzionale;
n) coordinamento del sistema informativo della fiscalita’, in
relazione al quale: svolge attivita’ di supporto al Ministro per la
definizione degli obiettivi strategici e delle linee guida dello
sviluppo dell’informatica e delle tecnologie di comunicazione;
assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro, l’attuazione,
l’integrazione ed il coordinamento del sistema informativo della
fiscalita’ e della rete unitaria di settore; definizione di criteri e
regole per l’utilizzazione delle informazioni e dei dati che
costituiscono il sistema informativo della fiscalita’;
o) gestione dei servizi relativi al funzionamento della giustizia
tributaria; analisi, elaborazione e monitoraggio delle norme in
materia di contenzioso tributario; rilevazioni ed analisi statistiche
sull’andamento del processo tributario; valutazione e predisposizione
di elementi amministrativi e tecnici sui progetti di legge, sugli
emendamenti parlamentari e sugli atti di sindacato ispettivo;
emanazione di direttive interpretative della legislazione in materia
di contenzioso tributario;
p) definizione delle esigenze del dipartimento in materia di
politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee
generali di attivita’ elaborate dal Dipartimento dell’amministrazione
generale, del personale e dei servizi; definizione dei livelli di
servizio per le attivita’ amministrative in materia di gestione delle
risorse umane, acquisti e logistica di competenza del Dipartimento
dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, rapporti
con le articolazioni territoriali.
2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di
«Direttore generale delle finanze». Alle dirette dipendenze del
direttore generale delle finanze operano uffici di livello
dirigenziale non generale, i cui compiti sono definiti ai sensi
dell’articolo l, comma 2, con competenze nelle seguenti materie:
coordinamento dell’ufficio del direttore generale delle finanze;
controllo di gestione dipartimentale; coordinamento e monitoraggio
dei progetti dipartimentali; coordinamento dell’attivita’
amministrativa; attivita’ tecnica di supporto all’ufficio del
direttore generale delle finanze; supporto nell’attivita’ di studio,
analisi e legislazione fiscali; coordinamento con il Dipartimento
dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle
materie di cui al comma 1, lettera p), del presente articolo.
3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello
dirigenziale generale:
a) Direzione studi e ricerche economico-fiscali;
b) Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale;
c) Direzione agenzie ed enti della fiscalita’;
d) Direzione relazioni internazionali;
e) Direzione sistema informativo della fiscalita’;
f) Direzione della giustizia tributaria.
4. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca
connesse a specifici compiti istituzionali del Direttore Generale
delle Finanze e’ assegnato al dipartimento un posto di funzione di
livello dirigenziale generale con il compito di assicurare anche il
supporto tecnico alle attivita’ del Comitato permanente di cui
all’art 3, comma 3, del presente Decreto.
5. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalita’ attraverso
le quali sono assicurati il collegamento con la Guardia di Finanza e
il coordinamento dell’attivita’ svolta dai militari della Guardia di
Finanza impiegati con funzioni di collegamento o di supporto presso
il Ministero. Fino alla emanazione del decreto previsto dal presente
comma, il coordinamento degli appartenenti al Corpo in servizio
presso il Ministero e’ assicurato da un ufficiale della Guardia di
Finanza scelto dal Ministro.
Art. 13
Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del
Dipartimento delle finanze
1. La Direzione studi e ricerche economico-fiscali si articola in
uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione
con gli altri uffici del dipartimento, le funzioni di cui
all’articolo 12, comma 1 lettere a), b) e m). A tali fini, la
direzione:
a) attiva, governa, aggiorna e rende disponibili i flussi
informativi necessari alle funzioni di analisi, elaborazione e
valutazione delle politiche economiche-fiscali;
b) predispone indagini, studi economici e simulazioni di analisi
fiscale, di relazione tra politica tributaria e di bilancio, delle
implicazioni e degli effetti derivanti dall’adozione e applicazione
di politiche e provvedimenti fiscali;
c) fornisce al direttore generale delle finanze i dati
sull’andamento delle entrate tributarie e gli elementi necessari per
le previsioni di gettito;
d) fornisce gli elementi necessari alla elaborazione del documento
di programmazione economico finanziaria e alla definizione dell’atto
di indirizzo pluriennale della politica fiscale;
e) concorre alla elaborazione delle proposte di politica fiscale;
f) definisce i requisiti delle banche dati relative alle entrate
tributarie;
g) predispone schemi di relazioni tecniche sui disegni di legge e
sugli emendamenti in materia tributaria;
h) fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale
relativa alle entrate tributarie.
2. La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale si
articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in
collaborazione con gli altri uffici del dipartimento, le funzioni di
cui all’articolo 12, comma 1, lettere c), d), e), f) e m). A tali
fini, salvo le attribuzioni degli uffici di diretta collaborazione
del Ministro, la direzione:
a) effettua, anche attraverso la collaborazione degli uffici delle
agenzie e degli altri enti della fiscalita’, analisi e studi in
materia tributaria per la elaborazione della normativa in ambito
nazionale, comunitario ed internazionale;
b) predispone schemi di atti normativi, di relazioni illustrative,
di relazioni tecnico-normative sui disegni di legge e sugli
emendamenti e di analisi di impatto della regolazione, anche quanto
all’incidenza sulle convenzioni con le agenzie;
c) predispone provvedimenti e atti per l’attuazione delle norme e
per la loro interpretazione;
d) fornisce gli elementi amministrativi e tecnici per la
formulazione di risposte ad atti di sindacato ispettivo;
e) collabora all’elaborazione dei testi normativi comunitari e
internazionali; assicura consulenza giuridica, inclusa la redazione
di atti, convenzioni e contratti e la gestione del relativo
contenzioso, a tutti gli uffici del Dipartimento.
3. La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale,
inoltre, cura i rapporti con il sistema delle autonomie regionali e
locali per lo sviluppo del federalismo fiscale e di ogni forma di
decentramento dell’imposizione e del prelievo tributario e promuove
la cooperazione ed il coordinamento interistituzionale in materia
tributaria; a tali fini, la Direzione:
a) predispone proposte, studi e analisi per lo sviluppo del
federalismo fiscale;
b) promuove il coordinamento e la cooperazione tra gli enti della
fiscalita’ statale e quelli preposti alla fiscalita’ locale, nel
rispetto delle relative sfere di autonomia;
c) assicura consulenza ed assistenza alle regioni ed agli enti
locali;
d) fornisce gli elementi amministrativi e tecnici per
l’elaborazione di rilievi e osservazioni sulle leggi regionali;
e) effettua il monitoraggio previsto dalla legge sui regolamenti
comunali e provinciali in materia di tributi locali;
f) cura la gestione e tenuta dell’Albo per l’accertamento e
riscossione delle entrate degli enti locali, di cui all’articolo 53
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
g) assolve ai compiti in materia di rispetto dei livelli di
qualita’ dei servizi, assegnati al Dipartimento dai decreti attuativi
delle previsioni di cui all’articolo 1, commi da 194 a 200, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla graduale attribuzione ai comuni
delle funzioni catastali.
h) formula le domande di mutua assistenza agli altri stati membri
in relazione ai tributi regionali, provinciali e comunali, quale
ufficio di collegamento del Dipartimento delle Finanze, in attuazione
del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di recepimento della
direttiva 2010/24/UE, relativa alla assistenza reciproca in materia
di recupero crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure;
i) fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale
relativa alla normativa fiscali.
4. La Direzione agenzie ed enti della fiscalita’ si articola in
uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione
con gli altri uffici del Dipartimento, le funzioni di cui
all’articolo 12, comma 1, lettera h), i) e l):
a) svolge attivita’ di preparazione e predisposizione delle
convenzioni con le agenzie, anche con riferimento ai rapporti con i
contribuenti, nonche’ attua e gestisce le stesse nel rispetto
dell’autonomia riconosciuta alle agenzie;
b) verifica i risultati di gestione delle agenzie rispetto agli
obiettivi negoziati in convenzione, secondo le modalita’ ivi
stabilite, individuando le cause degli scostamenti, e rende
disponibili i dati e le informazioni ai fini della valutazione e
controllo strategico;
c) assicura la conoscenza e il monitoraggio degli assetti
organizzativi e dei fattori gestionali interni alle agenzie e
fornisce tempestivamente al Ministro elementi conoscitivi richiesti
per la valutazione e il controllo strategico;
d) assicura il supporto al capo del Dipartimento ai fini del
coordinamento delle attivita’ e dei rapporti con le agenzie e tra di
esse;
e) svolge le attivita’ istruttorie e di supporto al Ministro
relativamente agli atti delle agenzie indicati nell’articolo 60,
comma 2, del decreto n. 300 del 1999;
f) svolge le attivita’ di controllo previste dalla legge nei
confronti delle societa’ partecipate dal Dipartimento;
g) effettua analisi per la quantificazione del fabbisogno economico
finanziario delle agenzie e del sistema degli enti della fiscalita’
in sede di previsione del bilancio dello Stato; fornisce elementi per
l’applicazione delle norme sul finanziamento delle agenzie e del
sistema degli enti della fiscalita’; gestisce i capitoli di bilancio
necessari al loro fabbisogno;
h) formula proposte al Ministro per l’individuazione dei contenuti
dell’atto di indirizzo triennale previsto dall’articolo 59 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
i) assicura lo svolgimento delle funzioni di Vigilanza di cui al
comma 1, lettera 1), dell’art. 12 del presente Decreto;
l) predispone la relazione annuale sull’attivita’ del Garante del
contribuente di cui all’art. 13, comma 13, della legge 27 luglio
2000, n. 212;
m) definisce appositi obiettivi di miglioramento della qualita’ dei
servizi erogati dalle agenzie ai contribuenti da negoziare in sede di
stipula delle convenzioni con le Agenzie fiscali ai sensi dell’art.
59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
5. La Direzione relazioni internazionali si articola in uffici
dirigenziali non generali e assicura, in raccordo con gli uffici di
diretta collaborazione del Ministro anche per le necessarie intese
con il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento delle
politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
partecipazione dell’Italia allo sviluppo dell’integrazione europea e
della cooperazione internazionale in campo tributario e fiscale,
curando il rapporto con gli altri Stati e con gli organismi
comunitari e internazionali, partecipando alla formazione degli atti
e delle normative in sede bilaterale, comunitaria e internazionale e
assicurando il raccordo con l’ordinamento nazionale nell’adempimento
degli obblighi relativi, nonche’ il coordinamento per lo sviluppo
della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni in
tali sedi da parte delle agenzie e degli enti della fiscalita’ e il
collegamento con le analoghe attivita’ svolte dalla Guardia di
finanza. A tali fini, la Direzione:
a) predispone, coordinandosi con le altre direzioni del
dipartimento, proposte, analisi e studi nelle materie di competenza,
ivi incluso lo studio dei sistemi tributari degli altri Stati;
b) monitora lo stato dei rapporti bilaterali, della normativa
comunitaria, dei trattati, delle convenzioni e degli atti
internazionali;
c) partecipa alla elaborazione dei testi relativi, inclusi i
provvedimenti di ratifica, di esecuzione e di attuazione della
legislazione comunitaria;
d) cura, anche con il supporto delle agenzie e degli altri enti
della fiscalita’, nonche’ della Guardia di finanza, la negoziazione e
le relazioni nei settori di competenza, assistendo il Ministro nelle
relative attivita’ ed assicurando in modo unitario, e, ove opportuno,
con la Guardia di finanza, la partecipazione dell’amministrazione
finanziaria, per quanto attiene la materia fiscale, nelle sedi
comunitarie, nei rapporti con le istituzioni, gli enti e gli
organismi internazionali e nelle relazioni con gli altri Stati;
e) assume le iniziative necessarie all’attuazione del diritto
fiscale comunitario e degli accordi bilaterali e multilaterali in
materia, curando il relativo contenzioso;
f) favorisce lo sviluppo della partecipazione degli enti della
fiscalita’ e della Guardia di finanza alla cooperazione
amministrativa in sede comunitaria ed internazionale, assicurando la
diffusione e lo scambio delle informazioni e, ove necessario, il
coordinamento tra le agenzie;
g) gestisce le richieste di mutua assistenza presentate dagli altri
stati membri, quale ufficio di collegamento del Dipartimento delle
Finanze, in materia di dazi o imposte riscosse dalle ripartizioni
territoriali degli altri stati membri, in attuazione del decreto
legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di recepimento della direttiva
2010/24/UE, relativa alla assistenza reciproca in materia di recupero
crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure;
h) gestisce l’osservatorio delle politiche fiscali degli altri
Paesi.
6. La Direzione sistema informativo della fiscalita’ si articola in
uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione
con le altre Direzioni del dipartimento, operando in stretta
collaborazione con le agenzie fiscali e contemperando le esigenze di
unitarieta’ del sistema con quelle del rispetto dell’autonomia
gestionale delle agenzie medesime, le funzioni di cui all’articolo
12, comma 1, lettera i) e n). A tali fini, la Direzione:
a) assicura il monitoraggio dell’evoluzione tecnologica verificando
l’adeguamento ad essa dei sistemi informatici operanti nel campo
della fiscalita’ e svolge attivita’ di supporto al Ministro per la
definizione degli obiettivi strategici e delle linee guida dello
sviluppo dell’informatica e delle tecnologie di comunicazione;
b) coordina ed assicura la compatibilita’ delle scelte compiute in
materia dal Dipartimento e dalle agenzie, in collegamento con le
scelte in materia compiute dalla Guardia di finanza, in coerenza con
la strategia assunta;
c) definisce le linee generali dei piani di sviluppo
dell’informatica dipartimentale, anche ai fini degli investimenti da
effettuare attraverso la stipula di eventuali convenzioni,
concordando priorita’, tempi, costi e vincoli tecnici, assicurandone
il monitoraggio per garantire l’adeguatezza quantitativa e
qualitativa dei servizi resi;
d) definisce le norme tecniche ed organizzative necessarie per
l’integrazione e l’unitarieta’ del sistema informativo della
fiscalita’, nonche’ per l’interoperabilita’ con il sistema fiscale
allargato e la cooperazione informatica con le altre pubbliche
amministrazioni, anche ai fini dell’attuazione di quanto previsto
dall’articolo 1, commi 56 e 57, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) gestisce le relazioni con gli enti esterni, necessarie a
garantire l’unitarieta’ del sistema informativo della fiscalita’;
assicura che l’utilizzo delle tecnologie informatiche e di
comunicazione avvenga nel rispetto della normativa a tutela della
riservatezza dei dati personali;
f) gestisce l’informatica e i siti dipartimentali anche valutando,
d’intesa con le Direzioni Generali del Dipartimento, l’applicabilita’
delle specifiche di realizzazione delle procedure informatiche e
delle banche dati in termini di pianificazione temporale ed
economica.
7. La Direzione della giustizia tributaria si articola in uffici
dirigenziali non generali e provvede alla gestione ed al
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia tributaria,
svolgendo, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera o), le
seguenti funzioni:
a) provvede alla gestione automatizzata dell’attivita’
amministrativa degli uffici di segreteria degli organi della
giurisdizione tributaria e del processo tributario; definisce i
requisiti delle banche dati relative al contenzioso tributario;
b) provvede alla rilevazione statistica sull’andamento dei processi
nonche’ sul valore economico delle controversie avviate e definite;
effettua il monitoraggio sull’andamento delle spese di giustizia
riferite al contenzioso tributario e le previsioni del gettito;
c) assicura il coordinamento degli Uffici del massimario degli
organi di giurisdizione tributaria; rileva ed esamina le questioni di
rilevante interesse o di ricorrente frequenza, nonche’ i casi in cui
non via sia un univoco orientamento giurisprudenziale nelle
controversie tributarie, anche sulla base di segnalazioni periodiche
dei presidenti delle Commissione Tributarie;
d) predispone provvedimenti e atti per l’attuazione delle norme in
materia contenzioso tributario e delle relative spese di giustizia e
per la loro interpretazione;
e) cura la predisposizione dei provvedimenti relativi al personale
giudicante;
f) svolge attivita’ di vigilanza e di ispezione sugli uffici di
segreteria delle Commissioni Tributarie;
g) provvede all’amministrazione delle risorse finanziarie destinate
al pagamento dei compensi dei giudici tributari, al funzionamento del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e del Garante del
contribuente;
h) gestisce il contenzioso relativo alle materie di competenza,
compreso quello instaurato in materia di equa riparazione in caso di
eccessiva durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n.
89, per quanto riguarda il processo tributario, nonche’ del
contenzioso tributario instaurato in relazione al contributo
unificato nel processo tributario.
(Omissis).
Capo III
Articolazione territoriale del Ministero dell’economia e delle
finanze
Art. 16
Uffici di supporto alla giustizia tributaria
1. Gli Uffici di Segreteria delle Commissioni Tributarie, regionali
e provinciali, sono organi locali del Ministero dell’economia e delle
finanze e il relativo personale dipende unitamente a quello degli
Uffici di supporto al Consiglio di Presidenza della Giustizia
Tributaria, dal Dipartimento delle Finanze.
Art. 17
Ragionerie territoriali dello Stato
1. Le Ragionerie territoriali dello Stato sono organi locali del
Ministero dell’economia e delle finanze e dipendono organicamente e
funzionalmente dal Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato.
2. Le ragionerie territoriali dello Stato svolgono, su base
provinciale o interprovinciale, le funzioni attribuite al
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dal presente
regolamento nonche’, a livello territoriale, quelle di pertinenza del
Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei
servizi.
3. Le ragionerie territoriali si articolano in uffici dirigenziali
non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, e provvedono alle attivita’ in materia di monitoraggio degli
andamenti di finanza pubblica con riferimento alle realta’
istituzionali presenti nel territorio; esercitano nei confronti degli
organi decentrati e degli uffici periferici delle amministrazioni
dello Stato il controllo di regolarita’ amministrativo-contabile su
tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio
dello Stato, la vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere
locale e le altre competenze necessarie per il funzionamento dei
servizi. Svolgono altresi’ le funzioni che, in seguito all’emanazione
dei decreti di cui all’articolo 2, comma 1-ter del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73, sono espletate a livello territoriale.
Art. 18
Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici territoriali
1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, e’ definita l’articolazione delle Ragionerie
territoriali dello Stato, anche ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 23-quinquies, comma 5, lettera a), del decreto legge 6
luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012 n. 35.
Capo IV
Disposizioni in materia di organizzazione e di personale
Art. 19
Dotazioni organiche
1. Ai sensi del dPCM 25/10/2012 emanato in attuazione dell’art.
23-quinquies comma 1 del decreto legge 95/2012 convertito dalla legge
135/2012, le dotazioni organiche del personale dirigenziale del
Ministero sono rideterminate, in riduzione, secondo la Tabella
allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
2. La riduzione dei posti di cui al comma 1 ha effetto dalla
scadenza degli incarichi attualmente in corso, anche per effetto del
collocamento a riposo ovvero dalla cessazione del periodo di esonero
dal servizio degli attuali titolari.
Capo V
Norme comuni, transitorie, finali e di abrogazione
Art. 20
Disposizioni transitorie
1. Fino all’adozione dei decreti ministeriali di natura non
regolamentare di cui all’articolo 1, comma 2, ciascun Dipartimento
operera’ avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con
competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.
2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto la
gestione del Portale web del Ministero e’ curata dalla Direzione
della comunicazione istituzionale.
Art. 21
Norme finali ed abrogazioni
1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto il
d.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43 e successive modifiche e integrazioni
e’ abrogato.
2. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
(Omesso l’allegato).