24 Agosto, 2018

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2018, n. 60, in G.U. n. 195 del 23.8.2018

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente ordinanza disciplinano le
modalita’ di predisposizione dei progetti per chi intenda fruire dei
benefici fiscali di cui all’art. 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, e s.m.i. (sisma bonus) in relazione agli interventi
sugli edifici privati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
2. La presente ordinanza si applica ai soggetti legittimati ai
sensi dell’art. 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e
s.m.i. (d’ora innanzi «decreto-legge») per le spese sostenute per
l’esecuzione di opere antisismiche nell’ambito degli interventi sugli
edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici nei Comuni di
cui all’art. 1 del medesimo decreto-legge, di cui alle ordinanze del
Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14
dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017.
Art. 2

Principi generali e normativa applicabile

1. In applicazione dell’art. 1, comma 3, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, i soggetti di cui al comma 2 dell’art. 1 possono fruire
delle detrazioni fiscali di cui alla presente ordinanza solo per le
eventuali spese eccedenti il contributo concesso ai sensi delle
ordinanze commissariali nn. 4 e 8 del 2016, n. 13 del 2017 e n. 19
del 2017.
2. La detrazione di cui al comma 1 e’ determinata con le modalita’
stabilite ai commi da 1-bis a 1-sexies1 dell’art. 16 del
decreto-legge n. 63 del 2016.
3. La richiesta di detrazione e’ presentata con le modalita’
stabilite nei provvedimenti dell’Agenzia delle entrate che
disciplinano le dichiarazioni dei soggetti assoggettati all’imposta
sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e all’Imposta sul reddito
delle societa’ (Ires). A tal fine, le spese sostenute per interventi
edilizi coperti dai contributi di cui alle ordinanze citate al comma
1 sono in ogni caso oggetto di contabilizzazione separata rispetto a
quelle per gli interventi edilizi non coperti dai contributi e per i
quali si intende fruire della detrazione fiscale.
4. Ai fini dell’applicazione delle detrazioni di cui alla presente
ordinanza, i soggetti legittimati allegano alla domanda di contributo
presentata ai sensi degli articoli 4 dell’ordinanza n. 4 del 2016, 9,
comma 1, dell’ordinanza n. 13 del 2017 e 7, comma 1, dell’ordinanza
n. 19 del 2017 apposita dichiarazione con cui si impegnano a
richiedere la detrazione fiscale di cui al comma 1, ovvero copia
della documentazione attestante l’avvenuta presentazione della
richiesta all’Agenzia delle entrate. In sede di richiesta di
erogazione del saldo finale, a pena di decadenza dal contributo, e’
altresi’ allegata la documentazione prescritta dai provvedimenti
dell’Agenzia delle entrate atta a dimostrare le spese sostenute ai
sensi del comma 3.
Art. 3

Interventi di immediata esecuzione

1. Nel caso di interventi di immediata esecuzione sugli edifici
residenziali e produttivi che presentano danni lievi ai sensi
dell’art. 5, comma 1, lettera a), punto 1, del decreto-legge,
eseguiti con le procedure di cui all’art. 8 del medesimo decreto ed
alle ordinanze del Commissario straordinario nn. 4 e 8 del 2016, la
progettazione degli interventi di rafforzamento locale di cui alle
vigenti norme tecniche per le costruzioni e degli ulteriori
interventi inerenti alle aggiuntive misure antisismiche previste
dall’art. 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e’ effettuata
unitariamente.
2. Il progetto unitario di cui al comma 1 puo’ prevedere
l’esecuzione di opere finalizzate alternativamente:
a) alla riduzione delle vulnerabilita’ al fine di consentire
almeno il passaggio ad una classe di vulnerabilita’ inferiore e alla
conseguente rideterminazione della classe di rischio dell’edificio;
b) al passaggio dall’intervento di rafforzamento locale
all’intervento di miglioramento sismico ai sensi delle vigenti norme
tecniche per le costruzioni;
c) al passaggio dall’intervento di rafforzamento locale
all’intervento di adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme
tecniche per le costruzioni.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono volti alla riduzione della
classe di rischio attribuita all’edificio ai sensi dell’allegato A al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28
febbraio 2017, n. 58, e s.m.i. Gli stessi sono realizzati sulle parti
strutturali e sulle finiture connesse degli edifici o complessi di
edifici collegati strutturalmente.
4. Per gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2, per
i quali ai sensi della vigente normativa occorra presentare la
segnalazione certificata di inizio attivita’ o richiedere il permesso
di costruire, va in ogni caso acquisita preventivamente
l’autorizzazione ai fini sismici.
5. Resta fermo, indipendentemente dal contenuto dei progetti
unitari di cui al presente articolo, quanto stabilito in ordine alla
non operativita’ del limite massimo di incarichi professionali
dall’art. 6, comma 1, lettera b), dell’allegato A all’ordinanza del
Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio 2017, come sostituito
dall’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017.
Art. 4

Interventi di ricostruzione o di riparazione e ripristino

1. Nel caso di interventi di ripristino con miglioramento o
adeguamento sismico o di demolizione con fedele ricostruzione delle
abitazioni e degli edifici adibiti ad attivita’ produttive
danneggiati o distrutti che presentano danni gravi ai sensi dell’art.
5, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge, la progettazione
degli interventi di miglioramento o adeguamento sismico di cui alle
vigenti norme tecniche per le costruzioni e degli ulteriori
interventi inerenti alle aggiuntive misure antisismiche previste
dall’art. 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente
della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e’ effettuata
unitariamente.
2. Il progetto unitario di cui al comma 1, redatto con le modalita’
di cui all’art. 8, comma 3, lettera b), dell’ordinanza n. 13 del 2017
ed all’art. 9, comma 4, lettera b), dell’ordinanza n. 19 del 2017,
puo’ prevedere l’esecuzione di opere di miglioramento sismico, di
adeguamento sismico o demolizione e fedele ricostruzione, volte alla
riduzione della classe di rischio attribuita all’edificio ai sensi
dell’allegato A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58 e s.m.i.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di
progetti unitari relativi ad unita’ immobiliari ricomprese
all’interno di unita’ strutturali o edifici facenti parte di
aggregati edilizi come disciplinati agli articoli 15 e 16
dell’ordinanza n. 19 del 2017.
4. Agli interventi di cui al comma 2 si applica quanto previsto al
secondo periodo del comma 3 del precedente art. 3.
Art. 5

Esecuzione dei lavori

1. Per l’esecuzione degli interventi di cui alle lettere b) e c)
del comma 2 dell’art. 3 ed al comma 2 dell’art. 4 della presente
ordinanza, si applicano le disposizioni di cui all’art. 15
dell’ordinanza n. 13 del 2017 ed all’art. 15 dell’ordinanza n. 19 del
2017.
2. Agli interventi di cui agli articoli 3 e 4 si applica la
disciplina dettata dall’art. 3 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58 («Sisma
Bonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle
costruzioni nonche’ le modalita’ per l’attestazione, da parte di
professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi
effettuati»).
Art. 6

Norme transitorie

1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano a tutti i
progetti di ricostruzione per i quali alla data della sua entrata in
vigore non sia stato ancora emesso il decreto di concessione del
contributo.
2. Laddove alla data di cui al comma 1 la domanda di contributo
risulti gia’ depositata, l’Ufficio speciale per la ricostruzione puo’
assegnare al richiedente un termine non inferiore a quindici giorni
per la produzione della documentazione integrativa di cui all’art. 2,
comma 4, della presente ordinanza.
Art. 7

Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza e’ comunicata al Presidente del Consiglio
dei ministri, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge, e’
trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di
legittimita’ ed e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito
internet del Commissario straordinario.
2. La presente ordinanza e’ dichiarata immediatamente efficace ed
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito
internet del Commissario straordinario.

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