29 Agosto, 2018

Provv. dir. Agenzia entrate 28 agosto 2018, n. 195385

1. Criteri selettivi
1.1. Le deleghe di pagamento (modelli F24) che presentano profili di rischio sono
selezionate per l’applicazione della procedura di sospensione di cui all’articolo 37,
comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, utilizzando criteri riferiti:
a) alla tipologia dei debiti pagati;
b) alla tipologia dei crediti compensati;
c) alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;
d) ai dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici,
afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;
e) ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel
modello F24;
f) al pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all’articolo 31, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
1.2. Allo scopo di controllare tempestivamente l’utilizzo dei crediti in compensazione
per i pagamenti di cui al punto 1.1, lettera f), a decorrere dalla data di avvio delle
disposizioni del presente provvedimento, i modelli F24 contenenti il pagamento di
debiti iscritti a ruolo di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, sono presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento.

2. Procedura di sospensione
2.1. Per i modelli F24 presentati attraverso i servizi telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle entrate, con apposita ricevuta, viene comunicato al soggetto che
ha inviato il modello F24 se la delega di pagamento è stata sospesa ai sensi di
quanto previsto dall’articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223. Nella medesima ricevuta viene indicata anche la data di fine del periodo di
sospensione, che non può essere maggiore di trenta giorni rispetto alla data di
invio del modello F24. La sospensione riguarda l’intero contenuto della delega di
pagamento.
2.2. Durante il periodo di sospensione, non viene effettuato l’addebito sul conto
indicato nel file telematico dell’eventuale saldo positivo del modello F24 e può
essere richiesto l’annullamento della delega di pagamento secondo le ordinarie
procedure telematiche messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
2.3. Se in esito alle verifiche effettuate, l’Agenzia delle entrate rileva che il credito non
è stato correttamente utilizzato, comunica lo scarto del modello F24 al soggetto
che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, indicandone anche la
relativa motivazione. Tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello
F24 scartato si considerano non eseguiti.
2.4. Fermi restando i successivi ordinari controlli sui crediti compensati, se in esito alle
verifiche effettuate dall’Agenzia delle entrate, il credito risulta correttamente
utilizzato, la delega di pagamento si considera effettuata nella data indicata nel file
telematico inviato e:
a) in caso di modello F24 a saldo zero, con apposita ricevuta, l’Agenzia delle
entrate comunica al soggetto che ha trasmesso il file telematico l’avvenuto
perfezionamento della delega di pagamento;
b) se il modello F24 presenta saldo positivo, l’Agenzia delle entrate invia la
richiesta di addebito sul conto indicato nel file telematico, informando il
soggetto che ha trasmesso il file.
2.5. In assenza di comunicazione di scarto del modello F24 di cui al punto 2.3 entro il
periodo di sospensione di cui al punto 2.1, l’operazione si considera effettuata
nella data indicata nel file telematico inviato.
2.6. Durante il periodo di sospensione e prima che siano intervenuti lo scarto o lo
sblocco della delega di pagamento, di cui rispettivamente ai punti 2.3 e 2.4, il
contribuente può inviare all’Agenzia delle entrate gli elementi informativi ritenuti
necessari per la finalizzazione della delega sospesa. Tali elementi sono utilizzati
dall’Agenzia delle entrate ai fini del controllo dell’utilizzo del credito compensato.

3. Disposizioni finali
3.1. Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti l’obbligo di presentazione dei
modelli F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle entrate, nei casi previsti dall’articolo 37, comma 49-bis, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 e dall’articolo 11, comma 2, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66.
3.2. I criteri selettivi di cui al punto 1.1 e la procedura di cui al punto 2 sono applicati,
ove compatibili, anche ai residui casi in cui è consentita la presentazione di
deleghe di pagamento contenenti compensazioni attraverso i servizi telematici
messi a disposizione da banche, Poste e altri prestatori di servizi di pagamento.
3.3. Restano ferme, altresì, le specifiche disposizioni vigenti che prevedono il controllo
preventivo, in fase di elaborazione dei modelli F24, dell’utilizzo in compensazione
dei crediti d’imposta.
3.4. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n.
212, le disposizioni del presente provvedimento hanno effetto a decorrere dal 29
ottobre 2018.

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