28 Febbraio, 2018

Provv. dir. Agenzia entrate 27 febbraio 2018, n. 46319

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 1 del decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 30 gennaio 2018, concernente la trasmissione
telematica dei dati riguardanti le spese relative alle rette per la frequenza degli asili
nido, esclusivamente con riferimento ai dati relativi alle spese sostenute nel 2017 e ai
relativi rimborsi, i soggetti individuati dall’articolo 1 del citato decreto trasmettono i
dati relativi alle rette per la frequenza dell’asilo nido e alle rette per i servizi formativi
infantili di cui all’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro
il 9 marzo 2018.
2. In deroga a quanto previsto dal punto 9.1 del provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate n. 34419 del 9 febbraio 2018, l’opposizione a rendere
disponibili all’Agenzia delle entrate i dati riguardanti le spese relative alle rette per la
frequenza degli asili nido può essere esercitata fino al 9 marzo 2018.
3. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2 del decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016, concernente la trasmissione
telematica dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di
riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali,
esclusivamente con riferimento alle spese sostenute nel 2017, i soggetti individuati
dall’articolo 2 del citato decreto trasmettono i dati relativi alle spese sostenute dal
condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di
riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché
con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo
delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione, entro il 9 marzo 2018.
4. In deroga a quanto previsto dall’articolo 78, comma 25-bis, della legge 30
dicembre 1991, n. 413, concernente la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie
rimborsate, esclusivamente con riferimento ai rimborsi erogati nel 2017, i soggetti
individuati dallo stesso articolo 78, comma 25-bis, della citata legge 30 n. 413 del
1991 trasmettono i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi
versati di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 51 e di quelli di cui alla lettera eter)
del comma 1 dell’articolo 10 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i dati
relativi alle spese sanitarie rimborsate che comunque non sono rimaste a carico del
contribuente ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b), e dell’articolo 15, comma 1,
lettera c), dello stesso Testo unico, entro il 9 marzo 2018.

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