Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 giugno 2015, in G.U. n. 134 del 12.6.2015
Art. 1
Differimento, per l’anno 2015, dei termini di effettuazione dei
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versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali
1. I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle
dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale
sulle attivita’ produttive e dalla dichiarazione unificata annuale,
entro il 16 giugno 2015, che esercitano attivita’ economiche per le
quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all’articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano
ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per
ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del
Ministro dell’economia e delle finanze, effettuano i predetti
versamenti:
a) entro il giorno 6 luglio 2015, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 7 luglio 2015 al 20 agosto 2015, maggiorando le somme da
versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai
soggetti che applicano gli studi di settore o che presentano cause di
esclusione o di inapplicabilita’ dagli stessi, compresi quelli che
adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, nonche’ quelli che applicano il regime
forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, anche a quelli che partecipano, ai sensi degli
articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, a societa’, associazioni e imprese con i requisiti
indicati nel predetto comma 1.