13 Giugno, 2015

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 giugno 2015, in G.U. n. 134 del 12.6.2015

 

Art. 1

 

Differimento, per l’anno  2015,  dei  termini  di  effettuazione  dei

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versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali

 

  1.  I  contribuenti   tenuti   ai   versamenti   risultanti   dalle

dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta  regionale

sulle attivita’ produttive e dalla dichiarazione  unificata  annuale,

entro il 16 giugno 2015, che esercitano attivita’ economiche  per  le

quali sono stati elaborati gli studi di settore di  cui  all’articolo

62-bis del decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che  dichiarano

ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito  per

ciascuno studio di settore dal relativo decreto di  approvazione  del

Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  effettuano  i   predetti

versamenti:

    a) entro il giorno 6 luglio 2015, senza alcuna maggiorazione;

    b) dal 7 luglio 2015 al 20 agosto 2015, maggiorando le  somme  da

versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano,  oltre  che  ai

soggetti che applicano gli studi di settore o che presentano cause di

esclusione o di inapplicabilita’ dagli stessi,  compresi  quelli  che

adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge

6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15

luglio  2011,  n.  111,  nonche’  quelli  che  applicano  il   regime

forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89,  della  legge  23

dicembre 2014, n. 190, anche a quelli che partecipano, ai sensi degli

articoli 5, 115 e 116 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,

approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre

1986, n. 917, a societa’, associazioni  e  imprese  con  i  requisiti

indicati nel predetto comma 1.