18 Aprile, 2016
Decreto min. 24 febbraio 2016, in G.U. n. 87 del 14.4.2016
Art. 1
Oggetto del provvedimento
1. Con il presente decreto sono individuate le modalita' con le
quali si eseguono le procedure di riversamento, rimborso e
regolazioni sulla spesa del bilancio statale di cui all'articolo 1,
commi da 722 a 727 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative a
tutti i tributi locali, dando prioritariamente attuazione a quelle
concernenti l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, la maggiorazione standard del tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14, comma 13, del
decreto legge n. 201 del 2011, l'imposta municipale immobiliare
istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano con legge provinciale
23 aprile 2014, n. 3 e l'imposta immobiliare semplice istituita dalla
Provincia autonoma di Trento con la legge provinciale 30 dicembre
2014, n. 14.
Art. 2
Versamento a ente locale incompetente
1. Per i versamenti effettuati, a decorrere dal 1° gennaio 2012, a
un ente locale diverso da quello destinatario del tributo, l'ente
locale che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito
di comunicazione del contribuente, procede al riversamento all'ente
locale competente delle somme indebitamente percepite entro
centottanta giorni dal momento in cui ne e' venuto a conoscenza.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il contribuente indica
gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali
dell'immobile cui si riferisce il versamento, l'ente locale
destinatario delle somme e l'ente locale che ha ricevuto erroneamente
il versamento.
Art. 3
Presentazione dell'istanza di rimborso e comunicazioni dei
contribuenti
1. Per i versamenti effettuati, a decorrere dal 1° gennaio 2012, in
misura superiore all'importo dovuto, il contribuente presenta
apposita istanza di rimborso all'ente locale.
2. L'istanza di rimborso deve essere presentata all'ente locale
anche nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una
somma di spettanza dell'ente locale e abbia regolarizzato la sua
posizione nei confronti dello stesso ente locale con successivo
versamento.
3. Nel caso in cui sia stata versata all'ente locale una somma
spettante allo Stato ovvero allo Stato una somma spettante all'ente
locale, il contribuente, se non vi sono somme da restituire, presenta
al comune una semplice comunicazione.
Art. 4
Istruttoria dell'ente locale
1. L'ente locale procede all'istruttoria delle istanze e delle
comunicazioni di cui all'articolo 3, al fine di verificarne la
fondatezza, entro centottanta giorni dal ricevimento delle stesse,
dandone contestuale comunicazione al contribuente.
2. Nel caso di esito positivo dell'istruttoria, l'ente locale
comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante le
modalita' di cui all'articolo 7, l'importo totale, la quota
rimborsata o da rimborsare a proprio carico nei confronti del
contribuente e dell'erario, e la quota a carico dell'erario da
rimborsare al contribuente e all'ente locale, nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 1.
3. L'ente locale puo' comunque attivare l'istruttoria e i
conseguenti provvedimenti, sulla base delle evidenze emerse
nell'ambito delle attivita' di controllo del tributo, dandone
comunicazione ai sensi del comma 2.
Art. 5
Procedura di rimborso e di restituzione nei confronti dei
contribuenti
1. Nel caso in cui le somme da rimborsare al contribuente per
effetto di versamenti superiori al dovuto, di cui all'articolo 3,
comma 1, riguardino la quota di spettanza dell'ente locale,
quest'ultimo provvede direttamente alla loro restituzione, ai sensi
dell'articolo 1, comma 164 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Se le somme da rimborsare riguardano la quota dello Stato,
quest'ultimo effettua la restituzione, ai sensi dell'art. 68 delle
istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, a valere
sul capitolo "3866 restituzione e rimborsi" per la parte capitale e
sul capitolo "3830 interessi passivi su somme in deposito o
indebitamente riscosse ed interessi di mora sulle restituzioni
all'esportazione" per la parte interessi. Gli interessi sono
calcolati applicando il tasso d'interesse legale.
3. L'ente locale puo' comunque procedere al rimborso al
contribuente delle somme erroneamente versate allo Stato, dandone
comunicazione ai sensi dell'articolo 4.
4. L'ente locale che nelle more dell'approvazione del presente
provvedimento abbia gia' provveduto a liquidare le somme erroneamente
versate dal contribuente allo Stato ne da' comunicazione ai sensi
dell'articolo 4.
Art. 6
Regolazioni Stato - enti locali
1. Gli enti locali interessati comunicano al Ministero
dell'economia e delle finanze gli esiti della procedura del
riversamento di cui all'articolo 2 nonche' dell'istruttoria di cui
all'articolo 4, mediante le modalita' di cui all'articolo 7.
2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui al comma precedente
sono trasmessi dal Ministero dell'economia e delle finanze al
Ministero dell'interno, il quale effettua, relativamente alle somme
versate all'erario ma spettanti all'ente locale, ove dovute, ovvero a
quelle di cui all'articolo 5, comma 3, le conseguenti regolazioni a
valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova
istituzione del proprio stato di previsione.
3. Nel caso di somme erroneamente versate all'ente locale ma di
competenza dell'erario, l'ente locale provvede al riversamento di
dette somme nei confronti dell'erario.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero
dell'interno provvedono, esclusivamente per le somme riguardanti
l'imposta municipale propria e il tributo per i servizi indivisibili
per gli anni 2013 e seguenti, d'intesa con l'Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI), alle eventuali regolazioni, nell'ambito
del Fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380,
lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 per i comuni delle
regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione
Sardegna e in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011, per i comuni delle Regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano.
5. Ai fini delle regolazioni di cui al comma 4, vengono prese in
considerazione le comunicazioni pervenute entro il 31 luglio
dell'anno precedente a quello di riferimento del Fondo di
solidarieta' comunale.
Art. 7
Trasmissione dei dati
1. I comuni trasmettono, entro sessanta giorni dall'emanazione del
provvedimento di rimborso o dalla data di comunicazione al
contribuente dell'esito dell'istruttoria relativa alle comunicazioni
di cui al comma 1 dell'articolo 4, i dati necessari all'attuazione
delle disposizioni di cui agli articoli precedenti mediante il loro
inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, secondo un'applicazione che verra' resa disponibile sul
Portale stesso.
2. In sede di prima applicazione della procedura disciplinata nel
presente decreto, gli enti locali inviano i dati relativi alle
istruttorie gia' concluse entro sessanta giorni dalla data in cui e'
resa disponibile la relativa applicazione sul Portale del federalismo
fiscale.
3. Non sono ritenuti validi i dati inviati o gia' inviati con
modalita' diverse da quelle previste nel presente decreto.
Art. 8
Disposizioni finali
1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno 21 settembre 2015, che e' conseguentemente annullato.
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