26 Marzo, 2015


ART. 26, COMMA 5-BIS, DEL D.P.R. N. 600/1973

INTRODOTTO DALL’ART. 22, COMMA 1, DEL D.L. N. 91/2014*

SOMMARIO: 1. Premessa2. Ambito soggettivo; 2.1. Banche; 2.2. Assicurazioni; 2.3. OICR – 3. Ambito oggettivo; 3.1. Interessi e altri proventi; 3.2. Finanziamenti a medio e lungo termine; 3.3. Alle imprese; 3.4. Erogati – 4. Ratio normativa; 4.1. Doppia imposizione giuridica; 4.2. Clausole di gross-up; 4.3. Funzione della norma ed entrata in vigore – 5. Questioni; 5.1. Tassabilità in dichiarazione; 5.2. Operazioni conduit – 6. Conclusioni.

 

 

 

 

1. Premessa

L’art. 22, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116), è rubricato “misure a favore del credito alle imprese”. Esso introduce una novella normativa di estrema rilevanza per (i) alcuni enti finanziari esteri, che concedono – o, auspicabilmente, concederanno – determinati finanziamenti a imprese italiane e per (ii) le imprese italiane, che di tali finanziamenti sono (saranno) destinatarie.

Questo il testo normativo:

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente: «5-bis. La ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell’Unione europea, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell’Unione europea o organismi di investimento collettivo del risparmio che non fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

La norma si pone quale eccezione al precedente comma 5 (1), la ritenuta prevista dal quale è pertanto disapplicata in presenza di determinati requisiti (i) soggettivi e (ii) oggettivi.

Una disamina dei quali si rende quindi opportuna.

2. Ambito soggettivo

2.1. Banche

La norma tratta di “enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell’Unione europea”.

Si rileva anzitutto come le banche – e le assicurazioni – rientrino nell’ambito normativo soltanto se europee, mentre per gli OICR il riferimento aggiuntivo ai ben noti soggetti SEE e white-listed (quindi Norvegia e Islanda) ha come risultato l’ammissione di una popolazione leggermente più ampia. Non si comprende la ragione di una tale differenza: a chi scrive sfugge infatti il motivo per cui una banca norvegese dovrebbe soggiacere a ritenuta, mentre un OICR norvegese no. Su tali basi non sarebbe azzardato ipotizzare che la discrasia possa essere il frutto di una frettolosa redazione del testo normativo (anche fisiologica, trattandosi di un decreto-legge) (2): in quanto tale, se ne sarebbe auspicata una correzione in sede di conversione.

Decisamente più complessa invece la riflessione che s’impone ora in merito alla portata del termine “stabiliti”. La norma infatti non ha usato una nozione civilistica (quale la costituzione o la sede legale), non ha usato una nozione regolamentare (quale l’autorizzazione o la soggezione a forme di supervisione), non ha usato una nozione tributaria (come la residenza fiscale, definita ai fini interni o convenzionali): la norma è andata a impiegare una nozione presente nel Testo Unico Bancario (3) (ed ivi relativa allo stabilimento di succursali), ma essenzialmente attinente al diritto dell’Unione europea; la qual cosa è anche coerente con la limitazione territoriale agli Stati membri UE. In termini pratici, il problema è che il lemma STABILITI richiama la nozione di STABILE ORGANIZZAZIONE e si pone quindi la questione in merito alla possibilità di applicare l’esenzione di cui trattasi:

agli enti creditizi extra UE (in termini di sede), in quanto “stabiliti negli Stati membri dell’Unione europea”;

agli enti creditizi UE (in termini di sede), in quanto stabiliti in Stati extra UE.

[-protetto-]

Un esempio del primo caso è la London branch di banca americana; un esempio del secondo è la branch svizzera di banca tedesca. Come trattarle?

S’impone a questo punto una riflessione sul perché la norma in questione sia limitata agli Stati membri dell’Unione europea, riflessione alla quale non giova il silenzio della relazione e dell’altra documentazione a supporto dei lavori parlamentari di conversione.

La prima ipotesi a venire in mente è che il legislatore – pur non essendovi (ancora) costretto da una procedura d’infrazione – abbia voluto eliminare delle restrizioni alle libertà fondamentali garantite dal TFUE (trattato sul funzionamento dell’Unione europea). Ma di quale libertà si tratterebbe e, soprattutto, avrebbe il legislatore raggiunto il suo scopo con l’attuale formulazione normativa? Se fosse in questione la libertà di stabilimento (4), non ci si spiegherebbe la ragione del termine ‘stabiliti’: destinatari di tale libertà sono infatti i ‘cittadini’ di uno Stato membro e le società sono tali in quanto residenti (5) in tale Stato, non certo perché ivi stabilite. Già più calzante potrebbe essere la libera prestazione dei servizi (6), i cui destinatari sono i cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione: però sempre di ‘cittadini’ si tratterebbe (7) e quindi il termine ‘stabiliti’ andrebbe non più sostituito, ma almeno affiancato ad un termine espressione della cittadinanza ex art. 54 del TFUE. Qualora invece si trattasse di libera circolazione dei capitali (8) (decisamente l’ipotesi migliore, fra le tre), le restrizioni a quest’ultima sono vietate non solo tra Stati membri, ma anche tra Stati membri e Paesi terzi: in tal caso, la norma in questione non dovrebbe limitarsi agli Stati membri dell’Unione europea. Nessuna delle tre spiegazioni convince del tutto. Soprattutto, a far propendere per una diversa interpretazione è la considerazione che – se di restrizioni alle libertà fondamentali si trattasse – le stesse andrebbero eliminate del tutto: non limitatamente ai finanziamenti a medio / lungo termine (come se fino ai 18 mesi non fossero movimenti di capitali) e non solo in quanto erogati da banche, assicurazioni e OICR. La previsione di tali e tante limitazioni soggettive e oggettive sarebbe quindi indice del fatto che il legislatore – pur limitando la norma ai soli Stati membri dell’Unione europea – non abbia per questo inteso eliminare delle restrizioni alle libertà fondamentali garantite dal TFUE.

La ratio normativa infatti è un’altra, come si vedrà nel successivo paragrafo 4: eliminare il rischio di doppia imposizione giuridica. In quest’ottica, la limitazione della norma in questione ai soli Stati membri dell’Unione europea potrebbe rispondere alla finalità di evitare una situazione di doppia non imposizione (9): in cui all’eliminazione della ritenuta sul versante italiano non corrisponda una tassazione (o, quantomeno, una tassazione congrua) nel Paese di stabilimento. Certo: stabilimento, non residenza; questa è infatti l’unica plausibile spiegazione del termine ‘stabiliti’. Si consideri una situazione triangolare: banca di Stato R (residenza), stabilita in Stato S (stabilimento); da tale Stato S concede un finanziamento al debitore nello Stato F (fonte). Nei casi triangolari (10), è il Paese della stabile organizzazione (congiuntamente con il Paese della fonte) ad avere il primato impositivo sul reddito transnazionale: il Paese della residenza deve eliminare la doppia imposizione d’ambo i lati e, spesso, esenta del tutto il reddito conseguito tramite stabili organizzazioni estere. Considerato quindi che la tassazione (oltre che in Italia in quanto Paese della fonte) avviene soprattutto nel Paese della stabile organizzazione, appare giustificabile richiedere che sia quest’ultimo Paese ad appartenere alla UE: per converso, poco importerebbe il Paese di residenza del creditore. Sulla base di questa interpretazione, pertanto:

spetterebbe l’esenzione agli enti creditizi residenti in Stati extra UE, ma “stabiliti negli Stati membri dell’Unione europea” (ad esempio, la London branch di banca americana);

non spetterebbe invece agli enti creditizi residenti in Stati UE, in quanto stabiliti in Stati extra UE (ad esempio, la branch svizzera di banca tedesca).

Certo, resta il dubbio: se questa era l’intenzione del legislatore, perché prevedere il criterio dello stabilimento per le sole banche e non anche per le assicurazioni?

2.2. Assicurazioni

La norma tratta di “imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell’Unione europea”.

Si rinvia al paragrafo precedente per le considerazioni in merito alla mancanza del riferimento aggiuntivo ai soggetti SEE e white-listed (quindi Norvegia e Islanda).

A differenza che per le banche (in cui il termine ‘stabiliti’ si è visto creare non pochi problemi), per le assicurazioni il vincolo di appartenenza territoriale è basato sulle nozioni di costituzione ed autorizzazione; lo stabilimento non rileva. Sembra quindi possibile affermare che:

non spetta alcuna esenzione ad assicurazioni extra UE, per quanto aventi stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione europea (ad esempio, la London branch di assicurazione americana);

l’esenzione spetta invece alle assicurazioni costituite e autorizzate in Stati UE, ancorché stabilite in Stati extra UE (ad esempio, la branch svizzera di assicurazione tedesca).

2.3. OICR

La norma tratta di “organismi di investimento collettivo del risparmio che non fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

La nozione di OICR è la seguente (11):

k) ‘Organismo di investimento collettivo del risparmio’ (Oicr): l’organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l’emissione e l’offerta di quote o azioni, gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata.

Si tratta della nozione più ampia possibile, comprendente fondi sia aperti sia chiusi; sia gli OICVM rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE, sia i fondi d’investimento alternativi ex Direttiva 2011/61/UE; master e feeder; Sicav, Sicaf e fondi per il venture capital. La relazione menziona “i cosiddetti «fondi di credito», che dispongono di ampie riserve di liquidità per finanziare le imprese”. Non è previsto che tale attività di finanziamento sia svolta in via esclusiva e sia quindi incompatibile con la parallela assunzione di interessenze nelle imprese finanziate; gran parte dei fondi di private equity apportano capitale alle società target sotto forma sia di mezzi propri, sia di debito: la remunerazione di quest’ultimo dovrebbe quindi beneficiare dell’esenzione.

I fondi agevolabili “non fanno ricorso alla leva finanziaria”; per converso, i fondi che vi fanno ricorso (quindi che prendono a prestito) non dovrebbero avere diritto all’esenzione. La relazione motiva tale limitazione con la considerazione che i fondi che non fanno ricorso alla leva finanziaria “presentano un rischio sistemico molto contenuto”. Apparentemente, s’intende evitare l’eventualità che i fondi a leva fungano da cinghia di trasmissione del prossimo credit crunch: chiudendo le linee di credito e imponendo di rientrare alle imprese italiane, perché sono loro stessi a dover affrontare la stessa situazione. Un fondo di credito non a leva – quindi senza debiti – non dovrebbe invece avere di questi problemi; potrebbe tuttavia averne di simili, se fosse di tipo aperto e si trovasse a fronteggiare un’ondata di riscatti. Questo precetto appare quindi un’inutile precauzione, volta a promuovere fiscalmente esigenze di tipo regolamentare. Sul piano pratico, ci si chiede se esista una soglia minima di debito, al di sotto della quale il fondo non sia considerato a leva; dovrebbero certamente concorrere a tale soglia soltanto i debiti aventi natura finanziaria, mentre non dovrebbero rilevare in alcun modo né quelli commerciali, né i finanziamenti a tasso zero da parte degli investitori (debiti solo di nome, in realtà capitale). Sul piano documentale, il mancato ricorso alla leva dovrebbe essere dimostrabile attraverso il prospetto del fondo; per i fondi che non lo redigono (o che non volessero condividerlo con le società target), sarebbe auspicabile l’accettabilità di una dichiarazione del legale rappresentante o almeno di una certificazione redatta da un soggetto terzo (ad esempio, società di revisione). In ogni modo, è questa un’area in cui la totale mancanza di linee guida (anche applicabili in via analogica) rende necessaria un’integrazione in sede di circolare.

I fondi in oggetto possono anche – ma non necessariamente, anche se è questa la situazione più frequente – essere “privi di soggettività tributaria”: è questa una formulazione normativa di chiara derivazione dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 (12); non sembra quindi azzardato mutuarne anche la prassi interpretativa, secondo la quale si considerano tali gli investitori istituzionali che non sono assoggettati direttamente alle imposte sui redditi nello Stato in cui sono costituiti. Tale condizione di non assoggettabilità potrebbe essere determinata da varie circostanze, quali, ad esempio, esenzioni accordate dalla normativa interna, imposizione per trasparenza in capo ai partecipanti all’ente o all’organizzazione, esclusione da imposizione tributaria (13).

A rilevare non è infatti la soggettività tributaria, ma la mera costituzione del fondo. Come chiarito dal decreto sui gestori di fondi d’investimento alternativi (14), il principio in base al quale deve essere individuata in via generale la residenza fiscale degli OICR italiani ed esteri è quello dello Stato di istituzione dell’OICR, indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto gestore (15).

Con riferimento ai Paesi di costituzione, la norma richiama gli “Stati membri dell’Unione europea e … Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. Si tratta in primo luogo dei 28 membri UE; quanto alla necessità di appartenenza congiunta a SEE e alla white list, si tratta evidentemente della white list di cui al primo comma dell’eternamente emanando art. 168-bis, quindi il D.M. 4 settembre 1996: per farla breve, Norvegia e Islanda.

Ci si chiede infine se la presenza (magari preponderante) nel fondo europeo di investitori extraeuropei dovrebbe comportare la perdita dell’agevolazione. Anche in questo caso sembrerebbe auspicabile il riferimento alla prassi interpretativa emanata in materia di esenzione da ritenuta ex art. 6 del D.Lgs. n. 239/1996. In tale ambito (16):

sono comunque agevolabili (a prescindere dalla residenza degli investitori) gli enti che sono assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi europei nei quali sono costituiti;

gli enti non soggetti a forme di vigilanza, invece, perdono il diritto all’esenzione da ritenuta se costituiti appositamente allo scopo di gestire gli investimenti effettuati da un numero comunque limitato di partecipanti; tuttavia, il regime di esenzione può essere accordato a condizione che essi non siano stati istituiti per consentire ai partecipanti di fruire indebitamente del regime di esenzione: nel caso di fondi contrattuali istituiti per una gestione esclusiva a favore di investitori istituzionali soggetti a vigilanza (ad esempio, pooling vehicles per fondi pensione), è sufficiente che il legale rappresentante dell’ente, al fine di usufruire del regime di esenzione, attesti la circostanza di essere istituito per una gestione esclusiva a favore di tali soggetti; l’esclusione dal regime di esenzione riguarda invece in ogni caso gli enti e le organizzazioni che sono stati istituiti allo scopo di consentire ai partecipanti, residenti in Paesi extraeuropei, di fruire (indebitamente) del regime di esenzione per effetto della mera partecipazione all’ente situato in un Paese europeo.

3. Ambito oggettivo

3.1. Interessi e altri proventi

Ponendosi il comma 5-bis in esame come disapplicazione della ritenuta di cui al precedente comma 5, il presupposto oggettivo del primo deve necessariamente intendersi come un “di cui” della fattispecie applicativa del secondo (o al limite coincidervi).

Deve quindi trattarsi di interessi e altri proventi che costituiscano in primo luogo redditi di capitale (17) in capo al percettore. In secondo luogo, non devono essere fattispecie già contemplate dai precedenti commi dell’art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: sono quindi esclusi gli interessi su obbligazioni (e titoli similari) e quelli su conti correnti e depositi bancari e postali (anche perché già territorialmente non rilevanti) (18). In terzo luogo, non deve trattarsi di proventi per cui sia prevista l’applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

Si nota come la nozione di “altri proventi” sia suscettibile d’interpretazione oltremodo estensiva. In passato (19), la stessa è stata ritenuta comprendere non solo un compenso una tantum parametrato all’importo del prestito, ma altresì un “compenso di agenzia” annuale (che funge da garanzia alla corretta applicazione dell’accordo tra le parti), in quanto derivante dal medesimo contratto di finanziamento. La chiave della portata della nozione sta nella qualifica di componente accessorio assimilabile agli “altri proventi” derivanti dal contratto di mutuo di cui all’art. 44, comma 1, lett. a), del TUIR: producentesi per effetto di un impiego di capitale riconducibile a un’operazione di prestito di denaro (20). All’ampiezza di tale portata per quanto riguarda l’applicabilità della ritenuta di cui al comma 5 dell’art. 26 del D.P.R. n. 600/1973, dovrebbe corrispondere la stessa ampiezza nella definizione del presupposto oggettivo dell’esenzione di cui al successivo comma 5-bis.

Sul piano quantitativo, la norma non prevede una limitazione ai soli interessi non eccedenti il valore normale (evidentemente, in caso di legami partecipativi fra debitore e creditore). Tali norme sono invece presenti in gran parte dei trattati (21) e nella Direttiva interessi e canoni (22), ma non ne appare possibile un’estensione per analogia al caso di specie. La mancanza di una disposizione in tal senso dovrebbe quindi risultare nell’applicazione dell’esenzione di cui trattasi senza limiti quantitativi; ferma restando la possibile censura dei casi più eclatanti, in quanto costituiscano abuso di diritto.

Infine, apparirebbe quantomeno inutile – ancorché non del tutto incompatibile con la formulazione normativa – applicare la norma di cui trattasi alle fattispecie già coperte dal successivo art. 26-bis del D.P.R. n. 600/1973: depositi e conti correnti non derivanti da prestiti di denaro (ivi compreso lo zero balance cash pooling) (23), rendite perpetue, fideiussioni o altra garanzia, riporti e pronti contro termine su titoli e valute, mutuo di titoli garantito. Si tratta di casi in cui l’esenzione in esame non ha alcuna ragion d’essere, dato che quella prevista dall’art. 26-bis è tre volte più ampia:

sul piano soggettivo, si applica a tutti i beneficiari dell’art. 6 del D.Lgs. n. 239/1996 (residenti e privi di soggettività tributaria) e non solo a banche, assicurazioni e fondi;

sul piano oggettivo, ha un’applicazione generalizzata e non limitata ai finanziamenti a medio e lungo termine;

sul piano territoriale, la platea dei Paesi white list è decisamente più ampia e comprende sempre quella dei Paesi UE (anche con l’integrazione di Norvegia e Islanda).

Unico caso non coperto dall’art. 26-bis sarebbe quello di banca extra UE in Paese non white list, ma stabilita in Paese UE (ad esempio, London branch di banca svizzera). In tal caso, sarebbe utile capire quali fra le fattispecie predette possano considerarsi derivanti (e quando possano esserlo) da un finanziamento a medio e lungo termine: nozione che è ora il caso di esaminare.

3.2. Finanziamenti a medio e lungo termine

La nozione di “finanziamento” non è definita dalla norma, ma non sembra azzardato assumerne una portata piuttosto ampia: certamente comprende la fattispecie civilistica del mutuo, ma non dovrebbe limitarsi ad essa; vi dovrebbero infatti rientrare anche depositi e conti correnti derivanti da prestiti di denaro (evidentemente, in quanto ne sia possibile una configurazione rispettosa della durata).

Ancorché si versi nel campo delle imposte dirette, l’interprete non può ignorare la circostanza che l’art. 22 del D.L. n. 91/2014 – dopo aver introdotto la norma in esame con il primo comma – ha poi dedicato il comma successivo ad un’estensione oggettiva e soggettiva dell’ambito applicativo dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine (24). Sul lato oggettivo è stabilito che, oltre alle cessioni di credito stipulate in relazione ai finanziamenti che beneficiano del regime, anche le eventuali successive cessioni dei relativi crediti o contratti unitamente ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi ricadano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva (modifica che dovrebbe agevolare la sindacazione dei finanziamenti in oggetto, anche a valle dell’erogazione) (25). Sul lato soggettivo, è previsto l’ampliamento della platea di soggetti ammessi a fruire del regime, con l’obiettivo di incrementare l’offerta fiscalmente agevolata di credito anche da parte di soggetti non residenti (anche non bancari, quali assicurazioni e fondi) e delle società di cartolarizzazione, che possono raccogliere la provvista sul mercato dei capitali mediante l’emissione di strumenti finanziari. La prossimità dei due interventi normativi e la pressoché totale identità dei destinatari (26) dimostrano un’unica volontà legislativa: volontà che non si rispetterebbe rifiutando contaminazioni fra i due campi e ragionando per compartimenti stagni.

Dovrebbe quindi essere possibile ricorrere all’abbondante giurisprudenza in materia d’imposta sostitutiva, secondo la quale la stessa è riferibile ad ogni forma di finanziamento a medio e lungo termine, indipendentemente dallo specifico strumento attraverso cui esso venga realizzato (27). Secondo la Corte di Cassazione (28), “nel suo significato letterale, l’espressione finanziamento non può essere fatta coincidere con quella di mutuo, o prestito bancario. Finanziamento in senso proprio e più ampio, vuol dire invece provvista di disponibilità finanziarie, cioè possibilità di attingere danaro, in qualunque momento ciò sia necessario, in base ad un impegno in tal senso assunto dall’Istituto di credito, con obbligo di restituzione entro il termine (medio o lungo) previsto contrattualmente”. La Suprema Corte ha poi osservato che “in tale accezione più lata, indubbiamente rientra anche l’apertura di credito da utilizzarsi in conto corrente, che dà la possibilità al richiedente di attingere danaro subito o all’occorrenza, anche se non contestualmente alla concessione del fido”; escludendo in sostanza “la necessità che … il finanziamento sia erogato con un contratto reale”.

In buona sostanza, “per finanziamento a medio e a lungo termine si deve intendere, non solo l’operazione di trasferimento di danaro nella sfera di disponibilità del soggetto finanziato per almeno 18 mesi, ma qualsiasi operazione di provvista e, quindi, anche la scopertura di conto corrente bancario e l’apertura di credito per il periodo minimo indicato, con esclusione, peraltro, di quelle operazioni che, per il fatto di utilizzare titoli astratti, non consentono di collegare la disponibilità di danaro con una data operazione di finanziamento” (29).

La norma non definisce la nozione di “medio e lungo termine”: anche in questo caso, appare più corretto e senza dubbio rispettoso delle intenzioni del legislatore fare riferimento all’imposta sostitutiva di quanto non sarebbe divinare un’autonoma nozione ai fini delle imposte dirette (30). Pertanto, anche ai fini di cui trattasi dovrebbero considerarsi “a medio e lungo termine le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi” (31).

La nozione di cui all’imposta sostitutiva non prevede una tempistica “non inferiore a” diciotto mesi, ma una “durata contrattuale … stabilita in più di” diciotto mesi: ne consegue che finanziamenti aventi una scadenza puntuale di diciotto mesi non ricadono nell’ambito applicativo della norma in questione. Nelle parole della Corte di Cassazione (32), “se il finanziamento deve durare più di diciotto mesi, … significa che, ai fini dell’agevolazione tributaria, la sua durata minima comporta un vincolo di almeno di un anno sei mesi ed un giorno, per cui la banca può chiedere la restituzione, ed il finanziato deve adempiere, una volta che detto termine sia scaduto e, quindi, al secondo giorno successivo ai diciotto mesi”. Rileva ovviamente la durata contrattuale del finanziamento, non certo la vita residua dello stesso: gli interessi pagati su di un finanziamento, erogato con durata superiore ai diciotto mesi, non perdono l’agevolazione negli ultimi diciotto mesi di vita del prestito.

Si tratta di una durata ‘contrattuale’, quindi risultante dalle clausole stabilite dalle parti (33). Non rileva invece la durata effettiva dell’operazione di finanziamento, la quale potrebbe dipendere da accordi successivi o da comportamenti di fatto, in contraddizione rispetto all’originaria volontà contrattuale: nella realtà dei fatti, crediti formalmente a breve finiscono poi a perdurare fino al lungo termine attraverso rinnovi automatici alla scadenza; per converso, finanziamenti a medio e lungo termine possono cessare in virtù di rimborsi anticipati a breve termine. Con riferimento a quest’ultima fattispecie, vanno distinti i casi in cui il rimborso anticipato avvenga per:

(a) facoltà di recesso del creditore (34) (dato che la possibilità per la banca di recedere ad nutum prima dei diciotto mesi preclude l’applicabilità dell’imposta sostitutiva, lo stesso dovrebbe valere per l’esenzione da ritenuta);

(b) facoltà di adempimento anticipato da parte del debitore (35) (non comportando inapplicabilità dell’imposta sostitutiva, dovrebbe conservarsi l’esenzione da ritenuta);

(c) verificarsi di determinate circostanze, integranti una fattispecie prevista legislativamente (36) o contrattualmente (37) quale causa di risoluzione anticipata del contratto (non comportando inapplicabilità dell’imposta sostitutiva, dovrebbe conservarsi l’esenzione da ritenuta).

È appena il caso di notare come la coincidenza fra le due fattispecie (dell’imposta sostitutiva e dell’esenzione da ritenuta) si limiti al presupposto oggettivo, in quanto integrante la nozione di “finanziamenti a medio e lungo termine”. Per tutto il resto, si tratta invece di modalità impositive estremamente eterogenee, a cominciare dalla base imponibile (il finanziamento in un caso, gli interessi rivenienti dal finanziamento nell’altro). Non è quindi in alcun modo possibile stabilire un principio in base al quale l’esenzione di cui trattasi sarebbe applicabile ai soli finanziamenti che abbiano effettivamente scontato l’imposta sostitutiva. L’applicazione di tale imposta, infatti, dipende anche da tutta una serie di presupposti ulteriori rispetto a quello oggettivo, il mancato ricorrere dei quali non dovrebbe in alcun modo inficiare la bontà di quest’ultimo (nel senso di qualificare la fattispecie come “finanziamento a medio e lungo termine”). Per esempio, l’imposta sostitutiva non si applica ai finanziamenti stipulati all’estero; al di là degli aspetti potenzialmente elusivi recentemente evidenziati dalla prassi (38) e dalla giurisprudenza (39), si rileva come l’esenzione di cui trattasi non sia invece condizionata alla stipula del finanziamento in Italia: ben può darsi quindi la possibilità di un finanziamento a medio e lungo termine stipulato all’estero – eventualità del tutto verosimile, data l’assenza di stabili organizzazioni italiane (o comunque il loro mancato coinvolgimento) – e in quanto tale non soggetto a imposta sostitutiva, ma gli interessi rivenienti dal quale siano esenti da ritenuta. Anche in caso di finanziamenti stipulati in Italia, l’imposta sostitutiva riveste oggi carattere opzionale (40); non si ravvisa nella normativa in commento alcun principio in base al quale l’esercizio (o il mancato esercizio) dell’opzione potrebbe riverberarsi sul trattamento degli interessi: pertanto, l’esenzione di cui trattasi dovrebbe applicarsi – beninteso, ricorrendone i presupposti – anche ove le parti optino per non applicare l’imposta sostitutiva.

3.3. Alle imprese

La norma non prevede una definizione di ‘imprese’.

Una possibile interpretazione sarebbe quella di attribuire a tale termine il significato di “soggetti i quali conseguono reddito d’impresa”.

In base a tale impostazione (e facendo riferimento ai sostituti d’imposta, trattandosi di esenzione da ritenuta), dovrebbero aver diritto al beneficio di cui trattasi gli interessi su finanziamenti erogati a:

società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici, società europee e società cooperative europee residenti in Italia;

enti commerciali residenti in Italia;

società ed enti non residenti, evidentemente con riferimento ai finanziamenti assunti per le necessità delle stabili organizzazioni italiane (che, altrimenti, non vi sarebbe ritenuta da esentare);

società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti in Italia;

persone fisiche che esercitano imprese commerciali e agricole (queste ultime, in quanto eccedenti i limiti entro cui le stesse possono considerarsi produttive di redditi fondiari).

Per quanto riguarda gli enti non commerciali, ci si chiede se un finanziamento erogato ai soli fini di un’eventuale attività commerciale potrebbe beneficiare del regime in oggetto (evidentemente, si renderebbe necessario tracciare e documentare gli utilizzi del finanziamento). La norma non tratta (oggettivamente) di “attività d’impresa”, ma (soggettivamente) di “imprese”: sulla base di una tale formulazione, la risposta appare negativa.

Un ragionamento simile potrebbe svolgersi per gli OICR costituiti in Italia: è noto come alcuni fondi (soprattutto immobiliari) facciano ricorso alla leva finanziaria. Orbene: il mancato ricorso all’indebitamento è un requisito previsto soltanto sul lato creditore, non sul lato debitore; un fondo non dovrebbe quindi far perdere l’esenzione al proprio finanziatore, per il solo fatto di essere a leva (anche perché altrimenti non pagherebbe interessi da esentare). Ma potrebbe essere proprio il fondo in quanto tale, a non qualificarsi come ‘impresa’ ai fini di cui trattasi.

Sono invece senz’altro escluse le persone fisiche non esercenti attività d’impresa (ivi compresi gli esercenti arti e professioni), le società semplici e il condominio quale sostituto d’imposta.

Un’interpretazione alternativa (e più restrittiva) sarebbe quella di richiedere da parte del debitore un certo grado di effettività nell’esercizio dell’impresa commerciale. Non spetta a chi scrive valutare se attività di mera detenzione siano o meno meritevoli dell’agevolazione in commento, ovvero se la stessa sia mirata a quelle sole imprese le quali presentino caratteri produttivi e diano lavoro a un certo numero di persone. Questa è politica economica – e non ci compete: qui si fa diritto (o almeno ci si prova). Ed è proprio per questo che non si può fare a meno di notare l’assenza di qualsiasi appiglio normativo, in base al quale certe imprese sarebbero meno meritevoli di altre. Si pensa soprattutto alle società immobiliari, la cui esclusione oggettiva (in quanto società cedute) dall’ambito applicativo della participation exemption non deriva da un principio immanente dell’ordinamento giuridico, ma da una ben precisa disposizione normativa (41): in assenza della quale si rivelerebbe infondato qualsiasi tentativo di escluderle dall’agevolazione in commento.

3.4. Erogati

Non è prevista una definizione di ‘erogati’ e sembra a chi scrive che l’inserimento di questo termine non risponda a precise funzioni normative, ma solo alle necessarie regole della sintassi italiana.

Vale tuttavia la pena di soffermarsi su alcune possibili interpretazioni patologiche dello stesso, al fine di debellarle preventivamente.

In primo luogo, ci si chiede se il riferimento ai finanziamenti ‘erogati’ (intendendosi come tali quelli materialmente versati dal creditore al debitore) abbia intenti preclusivi nei confronti di quei casi in cui l’erogazione non avvenga, in tutto o in parte. Ci si riferisce a quelle fattispecie in cui il creditore è tenuto a mettere a disposizione del debitore un fido, entro il quale il debitore può ‘tirare’ disponibilità finanziarie secondo le proprie esigenze. La remunerazione di queste ultime sotto forma di interessi è certamente agevolabile (ricorrendone i presupposti), ma la questione si pone riguardo alla commitment fee (o come altro la si voglia chiamare) volta a ricompensare il creditore per le somme tenute a disposizione, ancorché poi materialmente non erogate. Non appare auspicabile escludere queste ultime dall’agevolazione in commento, in considerazione del fatto che il beneficio riveniente al debitore dall’assunzione di un finanziamento non si esaurisce nelle disponibilità finanziarie attuali (materialmente versategli), ma comprende anche quelle potenziali (le linee di fido concessegli): esentare la remunerazione delle prime e non quella delle seconde introdurrebbe un elemento di disturbo e sarebbe comunque scarsamente rispettoso dell’economia dell’operazione. Senza contare che è per prima la stessa disciplina fiscale a non fare distinzioni: nel momento in cui assoggetta a ritenuta non solo gli interessi ma anche la commitment fee (ove ciò non avvenisse, il problema non si porrebbe). Come già affermato in precedenza: all’ampiezza della nozione di “interessi e altri proventi” per quanto riguarda l’applicabilità della ritenuta di cui al comma 5 dell’art. 26 del D.P.R. n. 600/1973, dovrebbe corrispondere la stessa ampiezza nella definizione del presupposto oggettivo dell’esenzione di cui al successivo comma 5-bis.

In secondo luogo, ci si chiede se il riferimento ai finanziamenti ‘erogati’ possa tradursi in una limitazione dell’agevolazione di cui trattasi al solo soggetto originario erogatore del finanziamento, escludendo quindi eventuali successivi aventi causa dello stesso. In pratica: nei finanziamenti in pool sarebbero agevolabili soltanto le operazioni organizzate “a monte” dell’erogazione, mentre le suddivisioni “a valle” comporterebbero invece la perdita dell’agevolazione. Anche in questo caso al termine ‘erogati’ è opportuno attribuire un significato più ampio di quanto potrebbero fare i talebani del diritto tributario. In primo luogo, ingessare i finanziamenti – ostacolandone fiscalmente le successive sindacazioni – non sembra certo rientrare nelle finalità della norma (anzi); si è appena visto come il secondo comma dello stesso art. 22 modifichi la disciplina dell’imposta sostitutiva, al fine di agevolare l’avvicendarsi soggettivo sul lato creditorio dell’operazione (42): come possibile attribuire al primo comma una finalità diametralmente opposta a quella del secondo? Inoltre, focalizzarsi su chi ha originariamente erogato il finanziamento porterebbe alla paradossale conseguenza di negare l’agevolazione alla banca europea subentrata a quella extraeuropea, mentre l’agevolazione spetterebbe nel caso speculare di banca extraeuropea subentrata a quella europea.

Quest’ultimo esempio evidenzia la radice del problema: il termine ‘erogati’ è funzionale al contesto dell’imposta sostitutiva (ove si tassa l’importo capitale del finanziamento, appunto all’erogazione), ma forse mal si adatta al meccanismo di un’esenzione da ritenute (in cui si tassano gli interessi pagati sul finanziamento stesso). Se per l’imposta sostitutiva rileva il finanziamento erogato (e chi lo ha erogato), per la ritenuta rilevano invece gli interessi pagati (e a chi sono pagati). Qualora non vi sia coincidenza soggettiva sul lato creditore dell’operazione, fra chi ha originariamente erogato il finanziamento e chi (essendogli subentrato) ne riceve gli interessi, è certamente a quest’ultimo che va fatto riferimento per determinare la sussistenza dei presupposti soggettivi dell’agevolazione. Anche perché – circostanza non trascurabile – è proprio quest’ultimo a beneficiarne.

4. Ratio normativa

4.1. Doppia imposizione giuridica

Non sempre le norme tributarie (domestiche o convenzionali) riescono ad eliminare completamente la doppia imposizione giuridica, ossia la tassazione dello stesso reddito nelle mani dello stesso contribuente (43). Un esempio è dato dai pagamenti transnazionali di interessi:

da un lato, lo Stato della fonte tassa quasi sempre l’interesse al lordo, senza alcuna deduzione: questo avviene sia per norma interna, sia nell’ambito del trattati (44);

dall’altro, lo Stato della residenza tassa il reddito netto da interessi (deducendo quindi gli interessi passivi da quelli attivi), concedendo il credito per imposte estere soltanto in tale misura.

Per esempio, si consideri un pagamento di interessi per 100 a una banca estera, la quale a sua volta paghi 90 di interessi passivi sulla raccolta per ogni 100 di interessi attivi:

lo Stato della fonte tassa gli interessi attivi al lordo, applicando la propria ritenuta (ipotizziamo il 20%, dato che con il 26% c’è un rischio concreto di perdersi in calcoli inutilmente complicati) su 100, così che si ha una tassazione alla fonte di 20;

lo Stato della residenza tassa il reddito netto da interessi di 10, così che la ritenuta di 20 è accreditabile soltanto entro tale valore e si genera quindi un credito per imposte estere inutilizzato (e inutilizzabile) per 10 (45).

La situazione sarebbe risolvibile, ove lo Stato della fonte decidesse di tassare anch’esso il margine d’interesse, anziché il lordo. Tuttavia, sorgerebbe in tal caso il problema di determinare l’interesse passivo allocabile all’interesse di fonte locale (in assenza di stabile organizzazione, oltretutto).

4.2. Clausole di gross-up

Spesso il creditore è in grado di traslare tale carico fiscale sul debitore. Ciò può aver luogo per via (i) economica o (ii) giuridica (solitamente alternative, ma a volte utilizzate in combinazione).

Sul piano economico, la previsione di un tasso d’interesse sufficientemente alto consente al creditore il realizzo di un margine capiente per l’accreditabilità della ritenuta operata dal debitore. Riprendendo l’esempio precedente, un interesse lordo – ad esempio – di 120 comporta una ritenuta di 24, quindi un pagamento netto di 96; nello Stato di residenza, qualsiasi imposta sul margine d’interesse di 120 – 90 = 30 dovrebbe compensarsi con l’accredito della ritenuta, così che il creditore resta con un netto di 96 (corrispondente a quanto avrebbe avuto in assenza di ritenuta con 100 e ipotizzando un’imposta sul reddito del 40% nello Stato di residenza).

Sul piano giuridico, la doppia imposizione descritta ha dato origine alle clausole di lordizzazione dell’interesse (c.d. gross-up clauses). In base a tali disposizioni, il debitore è tenuto a farsi carico di qualsiasi onere fiscale nel Paese della fonte, aumentando in misura corrispondente l’importo dell’interesse pagato al creditore (46). Riprendendo l’esempio precedente, ad una ritenuta del 20% corrisponde un fattore di gross-up del 25%: 1 / (1 – 20%) = 1 / 0,8 = 1,25. L’interesse in tal modo lordizzato è quindi pari a 125, al quale corrisponde appunto una ritenuta di 25 e un netto di 100.

Si noti come, in tal modo, il creditore finisca per essere avvantaggiato rispetto a una situazione puramente interna: il netto di 100 non è infatti soggetto ad alcuna imposta nello Stato di residenza, dato che la ritenuta di 25 assorbe qualsiasi carico fiscale sul margine d’interesse di 125 – 90 = 35. È come se non vi fossero imposte né alla fonte, né alla residenza: il profitto netto dell’operazione è pari al margine d’interesse di 100 – 90 = 10. Questa la ragione per cui le clausole di gross-up più sofisticate prevedono che in tanto il debitore sia tenuto alla lordizzazione, in quanto il creditore non riesca a eliminare la doppia imposizione giuridica (quindi il primo non è tenuto a lordizzare l’interesse pagato, nella misura in cui il secondo riesca ad accreditare la ritenuta): a volte, ciò avviene attraverso un rebate, quindi un ristorno del maggior interesse pagato. Quest’ultimo tipo di disposizione presenta però due difetti: da un lato l’estrema complessità e dall’altro la necessità di un continuo monitoraggio (a meno di non basarsi sull’accreditabilità teorica); per questo, sono impiegate solo per finanziamenti il cui importo giustifichi il maggior lavoro di avvocati e contabili. Di fatto, gran parte delle clausole di gross-up non sono così raffinate e si limitano ad imporre al debitore il pagamento di un importo che – una volta dedotta la ritenuta alla fonte – sia pari all’interesse originariamente pattuito (quindi 125 meno ritenuta di 25 uguale 100).

Una disposizione invece presente nella maggior parte delle clausole di lordizzazione è quella per cui il creditore è tenuto a farsi parte attiva per quanto riguarda la fruizione di eventuali benefici convenzionali. In assenza di tale previsione, il creditore potrebbe trascurare gli adempimenti necessari – solitamente, richiesta del certificato di residenza e dichiarazione di beneficiario effettivo – alla riduzione in base a trattato della ritenuta alla fonte (a carico del solo debitore).

4.3. Funzione della norma ed entrata in vigore

In ultima analisi, la tassazione del creditore finisce per aumentare il costo sopportato dal debitore. Questa la ragione per introdurre la norma in esame, che – rubricata al titolo di “misure a favore del credito alle imprese” – elimina la ritenuta alla fonte per le fattispecie considerate. La relazione ministeriale al provvedimento chiarisce infatti che “si intende eliminare il rischio di doppia imposizione giuridica, che economicamente risulta di norma traslato sul debitore, favorendo l’accesso delle imprese italiane a costi competitivi anche a fonti di finanziamento estere”.

In assenza di previsioni che ne differiscano l’entrata in vigore rispetto al resto del decreto legge (47), la norma in questione è applicabile dal 25 giugno 2014. Prendendo in considerazione il pagamento degli interessi (e altri proventi) anziché l’erogazione del finanziamento, la stessa dovrebbe applicarsi anche ai finanziamenti già in essere (48). Gli effetti sui quali saranno però differenti.

Ove il creditore abbia semplicemente ottenuto un maggior interesse per compensarlo della doppia imposizione giuridica, questo non dovrebbe cambiare a causa della sopravvenuta esenzione. In questo caso, beneficiario della norma in questione è il solo creditore estero: il debitore italiano continuerà a pagare il maggior interesse, ancorché esente da ritenuta. La norma raggiungerà quindi il suo scopo soltanto nei prossimi anni, man mano che i finanziamenti in essere verranno a scadenza e saranno quindi rinegoziati su basi più favorevoli ai debitori italiani (anche se non è azzardato prevedere che i creditori intenderanno cautelarsi in caso di abrogazione della norma in oggetto).

In presenza invece di clausole di lordizzazione, queste dovrebbero immediatamente rendersi non più operative: il debitore italiano quindi pagherà un interesse inferiore e il creditore estero riceverà lo stesso importo netto. In questo caso, la norma raggiungerà immediatamente il proprio scopo: a beneficiarne sarà esclusivamente il debitore italiano.

Ci si chiede, quindi, se sia corretto applicare l’esenzione di cui trattasi a entrambe le fattispecie. Detto altrimenti: stabilito che la norma è concepita per alleviare il costo sopportato dal debitore in presenza di clausole di gross-up, sarebbe essa applicabile anche in assenza di queste ultime? Oppure l’assenza di clausole di lordizzazione degli interessi pagati al creditore non residente comporterebbe l’inapplicabilità dell’esenzione (e quindi la persistenza della ritenuta)? Certamente si è visto come il beneficiario sia il debitore italiano in presenza di clausole di gross-up, il creditore estero in assenza delle stesse. Tuttavia, la ratio di una norma non si traduce automaticamente in una limitazione all’operatività della stessa: sono necessarie precise cautele normative, che nel caso di specie non sembrano essere state prese; non si ravvisano infatti preclusioni all’operatività dell’esenzione nel caso in cui a beneficiare della stessa sia soltanto il creditore estero.

5. Questioni

5.1. Tassabilità in dichiarazione

Come noto, il reddito imponibile (ai fini IRES) delle società non residenti è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato – intendendosi come tali quelli indicati nell’art. 23 del TUIR (49) – ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (50). In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I, relative alle categorie nelle quali rientrano (51).

In virtù delle norme testé richiamate, le banche estere che concedono finanziamenti a residenti italiani sono soggette a imposta (sugli interessi rivenienti da tali finanziamenti) come segue:

ove il debitore rivesta la qualifica di sostituto d’imposta, tramite ritenuta alla fonte del 26% (eventualmente ridotta per trattato) ex art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973 (52);

qualora il debitore non sia sostituto d’imposta, presentando dichiarazione modello Unico ENC in Italia e assoggettando il reddito in questione all’ordinaria aliquota IRES del 27,5%. Trattandosi comunque di reddito di capitale, la tassazione in dichiarazione non ne consente una determinazione al netto: la base imponibile lorda è quindi la stessa della ritenuta.

Questo sintetico excursus normativo è funzionale all’introduzione della principale questione relativa all’esenzione di cui trattasi. L’art. 22 del D.L. n. 91/2014 si limita infatti a eliminare la ritenuta (53), senza peraltro stabilire espressamente che gli interessi in questione non sono tassabili in capo ai predetti soggetti non residenti: una disposizione questa – l’esplicita non tassabilità per i soggetti interessati – che invece era presente in alcune vecchie norme d’esenzione (54), antesignane di quella in commento. Secondo un’interpretazione letterale, potrebbe quindi esservi spazio per una ricostruzione in base a cui gli interessi di cui trattasi sarebbero sempre tassabili in capo ai non residenti e l’assenza di ritenuta ne comporterebbe quindi la tassazione in base a dichiarazione.

Evidentemente, tale soluzione non sarebbe in alcun modo coerente con la predetta ratio normativa: la tassazione su base dichiarativa non solo imporrebbe al creditore estero considerevoli oneri amministrativi e di compliance (che verosimilmente finirebbero anch’essi traslati sul debitore, sotto forma di maggiori interessi o commissioni); ma sarebbe altresì del tutto inutile a eliminare la doppia imposizione giuridica degli interessi in questione, dato che una ritenuta del 26% sul lordo sarebbe sostituita da un’imposta del 27.5% (anch’essa purtroppo applicata sul lordo). In base alla formulazione di gran parte delle clausole di gross-up (quantomeno, delle più sofisticate), la tassazione alla fonte non deve necessariamente avvenire sotto forma di ritenuta affinché la clausola si attivi: una tassazione su base dichiarativa dovrebbe bastare e ciò significa che in ultima analisi sarebbero sempre i debitori italiani a sopportare l’onere della doppia imposizione giuridica.

Sul piano teleologico, è quindi indubbio che la soluzione della tassabilità in dichiarazione vada rigettata. Vi sono altresì (almeno) tre buoni argomenti per scartarla anche sul piano normativo.

In primo luogo, non è il caso di fossilizzarsi su di un ipse dixit decontestualizzato. Certamente, due norme – peraltro risalenti a più di trent’anni fa – avevano espressamente statuito che certi interessi (oltre a non essere soggetti a ritenuta) “sono esenti dalle imposte sul reddito”. Ma ciò non significa che (anche allora) tale precisazione fosse necessaria, di modo che in assenza della stessa ne sarebbe conseguita la tassabilità in dichiarazione. Come già allora riteneva l’ABI (55): “l’espressa statuizione di esonero anche dalle imposte sul reddito appare pleonastica, dal momento che la ritenuta alla fonte sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti (art. 26, ultimo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 600) per il suo carattere di prelievo definitivo ha funzione sostitutiva di tutte le imposte sul reddito, di guisa che sarebbe stata sufficiente la semplice esclusione dalla ritenuta”.

In secondo luogo, è il caso di notare come l’esenzione di cui trattasi sia alquanto simile a quella per gli interessi pagati da banche italiane a banche estere (56): non sono soggetti a ritenuta, senza che vi sia alcuna disposizione che esplicitamente ne preveda la non imponibilità. Sbaglierebbe chi ravvisasse in questa norma nient’altro che una conseguenza dell’extraterritorialità degli interessi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali (57) (quest’ultimo principio, infatti, è di gran lunga posteriore (58) e soprattutto non è limitato alle sole banche estere): si tratta invece di un’autonoma esenzione da ritenuta, in cui la limitazione soggettiva alle sole banche estere è controbilanciata da una maggior ampiezza delle fattispecie oggettivamente interessate (59). Orbene, vi è un generale consenso sul fatto che non si dia tassazione alcuna in Italia sugli interessi pagati da banche italiane a banche estere: questo si basa (i) sul ragionamento teorico che, applicandosi la ritenuta in luogo di un’imposta su base dichiarativa, l’esenzione dalla prima non dovrebbe comportare la reviviscenza della seconda e (ii) sulla considerazione pratica che non siano previsti obblighi di segnalazione in 770, come sarebbe altrimenti stato logico qualora il reddito fosse stato tassabile in dichiarazione (60).

In terzo luogo, si rileva come la situazione in esame – previsione di un’esenzione da ritenuta, senza però un’esplicita disposizione di non imponibilità tout court – non sia un’esclusiva del solo art. 26 del D.P.R. n. 600/1973. Infatti, il successivo art. 27-bis prevede che le società madri europee “hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta” sui dividendi pagati da società figlie italiane e che queste ultime, in alternativa, “possono non applicare la ritenuta” sui medesimi dividendi. La norma recepisce l’art. 5 della direttiva madre/figlia (61), secondo il quale “gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre sono esenti dalla ritenuta alla fonte”. Non vi è un’esplicita previsione di non imponibilità dei dividendi in questione: né nel testo della Direttiva, né in quello della norma attuativa italiana. Ciononostante, a chi scrive non risulta che a qualcuno sia mai venuto in mente che i dividendi pagati da società figlie italiane a società madri europee possano essere tassabili in Italia su base dichiarativa.

Le tre fattispecie citate convergono in una ricostruzione interpretativa dell’art. 151 del Tuir, in base alla quale – al fine del mancato concorso al reddito complessivo delle società non residenti – sarebbe sufficiente una potenziale soggezione a ritenuta alla fonte; non sarebbe quindi necessaria una materiale ed attuale applicazione della ritenuta. Pertanto, una volta che per un determinato reddito sia prevista la ritenuta come regime naturale, la previsione di un’esenzione dalla stessa non dovrebbe comportare un ritorno (indietro) al reddito complessivo: la norma si porrebbe invece come superamento totale (in avanti) del regime d’imponibilità e assumerebbe quindi carattere sostanziale. In conclusione: vi sono fondati motivi per ritenere che l’esenzione da ritenuta per gli interessi di cui trattasi non comporti alcun obbligo dichiarativo per i soggetti beneficiari, anche in assenza di un’esplicita previsione di extraterritorialità (o comunque di non imponibilità).

5.2. Operazioni conduit

La disamina dell’esenzione di cui all’art. 26, comma 5-bis, del D.P.R. n. 600/1973, non sarebbe completa, ove se ne ignorassero le interrelazioni con la disposizione di cui all’ultimo periodo del comma precedente. In base a tale norma, la ritenuta “è operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all’impresa erogante, e si applica a titolo d’imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d’acconto, in ogni altro caso”.

Non è questo il momento opportuno per fare archeologia tributaria e si richiama quindi solo per sommi capi la ratio di tale norma. La ritenuta di cui all’art. 26, comma 5, si applica “sui redditi di capitale” e in quanto tale non trova applicazione agli interessi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti in Italia, trattandosi in tal caso di redditi d’impresa (62). Si era quindi creata la possibilità di strutturare operazioni di credito passante in esenzione da ritenuta: (i) un funding agreement fra la banca estera e la stabile organizzazione estera di banca italiana, gli interessi sul quale godevano dell’esenzione interbancaria e (ii) un loan agreement fra la stabile organizzazione estera di banca italiana e l’impresa italiana, gli interessi sul quale non erano soggetti a ritenuta. Tale situazione venne presa di mira nel 1996 dalla norma in questione, che fu più volte riformulata nel giro di pochi mesi (63). Secondo la versione attuale, la ritenuta dev’essere operata sugli interessi e altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti. La ritenuta in queste ipotesi va sempre operata, con la differenza che viene applicata a titolo di imposta, qualora la stabile organizzazione operi in qualità di tramite tra sostituti di imposta italiani (beneficiari del finanziamento) e soggetti non residenti, mentre nel caso in cui i proventi siano imputabili a soggetti residenti la ritenuta opera a titolo di acconto (64).

Ci si chiede quindi se il criterio dello stabilimento (nel senso di stabile organizzazione) in un Paese UE debba valere non solo per le banche extra UE, ma anche per quelle italiane (65): in tal caso, vi sarebbe un contrasto normativo fra l’art. 26, comma 5-bis (che disapplica la ritenuta) e l’ultimo periodo del comma precedente (che invece la prevede). In altre parole: posto che la ritenuta troverà sempre applicazione per una branch extraeuropea (che sia di banca italiana, europea o extraeuropea), quanto è sostenibile disapplicarla (i) per la London branch di banca UE, (ii) per la London branch di banca extra UE, ma non anche (iii) per la London branch di banca italiana? Invero, sarebbe logico trattare tutte e tre allo stesso modo.

A ben vedere, però, la questione non si esaurisce nel mero trattamento della stabile organizzazione europea di banca italiana, ma si rivela ben più complessa. Ricorrendo a un’abusata metafora edilizia (i colleghi giuristi perdonino il figlio di due ingegneri): il serramento della ritenuta sulle conduit non chiude più bene, ma è forse il caso di alzare lo sguardo e accorgersi che il nuovo comma 5-bis ha scoperchiato il tetto. Fuor di metafora: finora la possibilità di strutturare operazioni di credito passante in esenzione da ritenuta è stata limitata dal necessario coinvolgimento di soggetti ‘italiani’ (nel senso di banche italiane, loro stabili organizzazioni estere o stabili organizzazioni italiane di banche estere), per i quali la non applicazione della ritenuta era controbilanciata dalla soggezione al potere accertativo dell’Amministrazione finanziaria. Da oggi, non più: la norma in commento ha esentato da ritenuta una serie di soggetti – le banche stabilite in Stati UE – per i quali la soggezione al potere accertativo dell’Amministrazione finanziaria non è diretta e immediata, ma avviene soltanto in base a procedure di scambio informativo e assistenza amministrativa (ed è solo in quest’ottica che si apprezza la decisione del legislatore, di limitare l’esenzione ai soli Paesi UE). La contestazione di alcune strutture di tipo IBLOR (66) è avvenuta in sede di verifica: come evitare un utilizzo abusivo delle strutture di tipo EBLOR (67), che il nuovo comma 5-bis finirà per generare?

Il rapporto fra comma 5-bis e ultimo periodo del comma precedente non si esaurisce quindi in un mero contrasto normativo: l’agevolazione in commento ha invece reso obsoleto (e quindi bisognoso di un ripensamento) l’intero sistema di contrasto alle operazioni di credito passante in esenzione da ritenuta. Considerazioni ulteriori in quest’ambito non potrebbero fare a meno di addentrarsi in un territorio de iure condendo; avendo invece stabilito di limitare il presente contributo a un’illustrazione de iure condito, è il caso di considerarlo completato.

6. Conclusioni

La tassazione del creditore estero finisce per aumentare il costo sopportato dal debitore italiano. Questa la ragione per introdurre la norma in esame, che – rubricata al titolo di “misure a favore del credito alle imprese” – elimina la ritenuta alla fonte per le fattispecie considerate, favorendo in tal modo l’accesso delle imprese italiane a costi competitivi anche a fonti di finanziamento estere.

La norma presenta alcuni punti di non immediata interpretazione. Senza la pretesa di averli esauriti, si segnala come non sia univoca la portata dei lemmi ‘stabiliti’ ed ‘erogati’, non sia definita la nozione di “finanziamenti a medio e lungo termine”, mentre potrebbe sorgere il dubbio che l’esenzione da ritenuta comporti la tassabilità degli interessi in questione su base dichiarativa.

Nelle considerazioni svolte, si è argomentato che:

(i) il termine ‘stabiliti’ dovrebbe identificare quali destinatari dell’agevolazione le stabili organizzazioni europee, a prescindere dalla loro eventuale appartenenza a enti creditizi extraeuropei (e, per converso, escludere le stabili organizzazioni extraeuropee, ancorché appartenenti a enti creditizi europei);

(ii) l’accenno ai finanziamenti ‘erogati’ non dovrebbe intendersi come un riferimento al soggetto che aveva originariamente erogato il capitale, dato che l’agevolazione si riferisce agli interessi (il cui beneficiario potrebbe essere subentrato);

(iii) la nozione di “finanziamenti a medio e lungo termine” potrebbe ragionevolmente interpretarsi con riferimento all’imposta sostitutiva e

(iv) non dovrebbe darsi tassazione in dichiarazione degli interessi in questione.

Si auspica quindi in primo luogo che chiunque darà seguito a queste prime considerazioni, non ignori tali questioni (senza che per questo ne debba condividere la soluzione); in secondo luogo, sarebbe gradito se posizioni eventualmente diverse da quelle proposte fossero suffragate da argomentazioni migliori di quelle esposte, anziché essere ‘rivelate’ con enunciazioni anapodittiche.

 Dott. Michele Gusmeroli


(1)* Pur mantenendo piena ed esclusiva responsabilità per le opinioni espresse (nonché per eventuali errori ed omissioni), l’autore desidera ringraziare per i preziosi suggerimenti e le pazienti riletture Nicola Broggi, Alessandro Caridi, Alessandro Catona, Raul-Angelo Papotti, Paolo Ruggiero, Federico Traversa e Paolo Francesco Tripoli.

Art. 26, comma 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: “5. I soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23 operano una ritenuta del 12,50 per cento [ora 26%] a titolo d’acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l’applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d’imposta ed è operata anche su i proventi conseguiti nell’esercizio d’impresa commerciale. La predetta ritenuta è operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all’impresa erogante, e si applica a titolo d’imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d’acconto, in ogni altro caso”.

(2) Provvedimento – appunto – che il Governo può adottare “in casi straordinari di necessità e di urgenza”, giusto l’art. 77, comma 2, Cost.

(3) Cfr. D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. L’art. 15 (Succursali) disciplina le condizioni alle quali (a) le banche italiane possono stabilire succursali (i) nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari o (ii) in uno Stato extracomunitario, nonché il procedimento attraverso cui (b) le banche comunitarie e (c) le banche extracomunitarie possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica.

(4) Art. 49 del TFUE (ex art. 43 del TCE). Si rileva come, con sentenza 22 dicembre 2008, causa C-282/07, Truck Center SA, in Boll. Trib. On-line (dapprima ragionando sulla libertà di stabilimento, ma estendendo successivamente la portata di quanto affermato anche alla libera circolazione dei capitali), la Corte di Giustizia abbia ritenuto che “la differenza di trattamento prevista … tra le società beneficiarie di redditi da capitale, consistente nell’applicazione di tecniche impositive diverse a seconda che tali società siano stabilite in Belgio o in un altro Stato membro, riguarda situazioni che non sono oggettivamente analoghe”, poiché “il versamento di interessi da parte di una società residente ad un’altra società residente e il versamento di interessi da parte di una società residente a una società non residente danno luogo a imposizioni diverse, basate su fondamenti giuridici diversi”. Pertanto, le libertà fondamentali “non ostano alla normativa fiscale di uno Stato membro … che prevede una ritenuta alla fonte dell’imposta sugli interessi versati da una società residente in tale Stato ad una società beneficiaria residente in un altro Stato membro, ma esonera da tale ritenuta gli interessi versati ad una società beneficiaria residente nel primo Stato membro, i cui redditi sono tassati da quest’ultimo Stato membro a titolo dell’imposta sulle società”.

(5) Art. 54 del TFUE (ex art. 48 del TCE): “Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’Unione, sono equiparate, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri”.

(6) Art. 56 del TFUE (ex art. 49 del TCE).

(7) Ancorché il secondo comma dello stesso art. 56 del TFUE preveda la possibilità che “il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, [possano] estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all’interno dell’Unione”.

(8) Art. 63 del TFUE (ex art. 56 del TCE). Si rileva come, con sentenza 17 giugno 2010, causa C-105/08, Commissione contro Portogallo, in Racc., 2010, I, 5331, la Corte di Giustizia abbia ritenuto che “per dimostrare che la normativa [nazionale] … comporta una tassazione più elevata [degli enti non residenti], la Commissione ricorre ad un esempio numerico”, mentre invece avrebbe dovuto “provare che le cifre su cui si basava il suo calcolo rispecchiavano la realtà economica. Pertanto, la Commissione avrebbe potuto fornire, in particolare, dati statistici”.

(9) Va comunque osservato che il legislatore – ove la sua intenzione fosse stata eliminare la doppia non imposizione – meglio avrebbe fatto a limitare la norma ai soggetti non stabiliti in paradisi fiscali (identificandoli attraverso la black list CFC, ovvero l’eternamente promulganda black list di cui al secondo comma dell’art. 168-bis), anziché ai soli soggetti UE.

(10) Sia consentito il riferimento a M. Gusmeroli, Triangular Cases and the Interest & Royalties Directive: Untying the Gordian Knot?, in European Taxation, 2005, 2-13, e in Dir. prat. trib. internaz., Vol. II, 2005, 469-562.

(11) Art. 1, comma 1, lett. k), del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, così modificato dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44.

(12) Secondo il cui art. 6, comma 1, lett. b), “non sono altresì soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da: … b) gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi [white list]”.

(13) Circ. 1° marzo 2002, n. 23/E, in Boll. Trib., 2002, 355.

(14) D.Lgs. n. 44/2014.

(15) Circ. 10 luglio 2014, n. 21/E, in Boll. Trib., 2014, 1090.

(16) Circ. 27 marzo 2003, n. 20/E, in Boll. Trib., 2003, 522.

(17) Si veda fra tutti G. Escalar, Contributo allo studio della nozione di reddito di capitale, in Rass. trib., 1997, 285.

(18) Art. 23, comma 1, lett. b), del TUIR.

(19) Ris. 11 giugno 2009, n. 151/E, in Boll. Trib. On-line.

(20) Dovrebbero quindi rientrarvi anche gli interessi corrisposti alla banca estera in base a un contratto di “notional cash pooling”, sul quale si veda ris. 8 ottobre 2003, n. 194/E, in Boll. Trib. On-line.

(21) “Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention”; così l’art. 11, comma 6, del modello OCSE.

(22) “Se il soggetto che effettua il pagamento dei canoni e degli interessi … controlla o è controllato, direttamente o indirettamente, dal soggetto che è considerato beneficiario effettivo, ovvero entrambi i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, da un terzo, e l’importo degli interessi o dei canoni è superiore al valore normale determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, … l’esenzione di cui al comma 1 si applica limitatamente al medesimo valore normale”; così l’art. 26-quater, comma 5, del medesimo D.P.R. n. 600/1973.

(23) Ris. 27 febbraio 2002, n. 58/E, in Boll. Trib., 2002, 430.

(24)2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma dell’articolo 15, dopo le parole: «le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti,» sono inserite le seguenti: «nonché alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi»; b) dopo l’articolo 17 è inserito il seguente: «Art. 17-bis. – (Altre operazioni ammesse a fruire dell’agevolazione). – 1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano altresì alle operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi poste in essere dalle società di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, nonché da imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell’Unione europea o organismi di investimento collettivo del risparmio costituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».”.

(25) Sul tema, si rinvia a M. Pulcini F. Guelfi, I prestiti sindacati. Trattamento ai fini dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti bancari a medio e lungo termine, in Boll. Trib., 2013, 1061 ss.

(26) Ancorché, per beneficiare dell’opzione per l’imposta sostitutiva, non sia richiesto agli OICR di non far ricorso alla leva finanziaria.

(27) Circ. 27 dicembre 2002, n. 12/T, in Boll. Trib. On-line.

(28) Cass., sez. trib., 29 marzo 2002, n. 4611, in Boll. Trib. On-line.

(29) Cass., sez. trib., 2 marzo 2005, n. 4407, in Boll. Trib. On-line; sul tema anche ris. 22 settembre 2005, n. 1/T, in Boll. Trib., 2006, 400.

(30) Quest’ultima avrebbe potuto essere la “scadenza non inferiore a diciotto mesi” di cui all’art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, nella versione vigente fino al 31 dicembre 2011: prima dell’unificazione al 20% delle ritenute e imposte sostitutive sui redditi finanziari, le obbligazioni erano soggette a ritenuta del 27% se di scadenza inferiore a diciotto mesi e del 12.5% se di scadenza non inferiore (e sempre che fosse rispettato il tasso soglia). La differenza rispetto alla nozione di cui all’imposta sostitutiva sui finanziamenti – che fa riferimento a un identico periodo temporale – è che in questo caso sarebbe stata compresa anche la scadenza puntuale di diciotto mesi.

(31) Art. 15, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

(32) Cass., sez. I, 18 febbraio 1994, n. 1585, in Boll. Trib. On-line.

(33) Si veda S. Loconte, Operazione di finanziamento: caratteristiche generali, in S. Loconte (a cura di), Imposta sostitutiva sui finanziamenti, Milano, 2012, 62.

(34) Cass., sez. trib., 3 aprile 2002, n. 4792, in Boll. Trib. On-line: “la clausola in parola, pienamente legittima sul piano civilistico … vale a privare dall’origine il credito della sua natura temporale (medio lunga), richiesta dalla norma di agevolazione tributaria, degradando la durata del rapporto ad elemento variabile in funzione dell’interesse dell’azienda di credito”. Ved. ris. 24 marzo 2003, n. 2/T, in Boll. Trib. On-line: “l’eventuale presenza, nei predetti schemi negoziali integrativi, di clausole che consentono all’Istituto di credito la cosiddetta facoltà di recesso “ad nutum”, comporta l’incompatibilità dell’operazione di finanziamento con il regime tributario di cui all’art. 15 del D.P.R. 601/73, ancorché nel contratto principale la clausola di durata temporale dell’operazione appaia in astratto compatibile con il requisito minimo normativamente fissato”.

(35) Cfr. circ. 14 giugno 2007, n. 6/T, in Boll. Trib., 2007, 1120: “la facoltà di adempimento anticipato da parte del debitore trova fondamento nella legge, indipendentemente da una sua espressa previsione contrattuale che, pertanto, è da ritenere irrilevante (rectius: ininfluente), ai fini della individuazione della durata contrattuale dell’operazione di finanziamento”. Pertanto, “l’adempimento anticipato del debitore, in quanto circostanza riconducibile nell’ambito dello svolgimento ordinario del rapporto obbligatorio, non determina il venir meno delle condizioni fissate dall’art. 15 del D.P.R. n. 601/1973, per usufruire del particolare regime tributario”.

(36) A titolo esemplificativo, l’art. 1186 c.c. prevede che “quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse”.

(37) Cfr. circ. 24 settembre 2002, n. 8/T, in Boll. Trib., 2002, 1392: “mentre la facoltà di recesso ad nutum impedisce al vincolo negoziale di sorgere ab origine in modo stabile, le clausole in parola – che, si ripete, consentono agli Istituti di credito l’esercizio della facoltà di recesso anticipato dal contratto, ma soltanto in relazione a circostanze di fatto pattiziamente predeterminate ed obiettivamente riscontrabili – sembrano assicurare al rapporto contrattuale un grado di stabilità sufficiente a garantirne una durata potenziale conforme a quella minima stabilita dalla norma citata”. Nello stesso senso, ris. 24 febbraio 2003, n. 1/T, in Boll. Trib. On-line.

(38) Ris. 28 marzo 2013, n. 20/E, in Boll. Trib., 2013, 509, su cui circ. Assonime 7 maggio 2013, n. 13. Si veda anche F. Gallio S- Pistolesi, Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine stipulati all’estero e abuso del diritto, in Corr. trib., 2013, 1936 ss.; S. Trettel, Profili elusivi dei contratti di finanziamento bancario a medio e lungo termine stipulati all’estero, ibidem, 1998 ss.; F.M. Giuliani R. Lupi, Contro la formalizzazione all’estero dei finanziamenti bancari non serve scomodare l’«abuso del diritto», in Dial. trib., 2013, 328 ss.

(39) Comm. trib. prov. di Torino, sez. XV, 8 maggio 2013, n. 55, in Riv. giur. trib., 2013, 796 ss., con nota di I. Pellecchia S. Trettel, Imposta sostitutiva sui finanziamenti bancari esteri: sempre più lontana un’efficace «tax compliance»; Comm. trib. prov. di Sondrio, sez. III, 11 aprile 2014, n. 31; Comm. trib. prov. di Lucca, sez. III, 22 aprile 2014, n. 209; Comm. trib. prov. di Brescia, sez. 15, 9 maggio 2014, n. 385; e Comm. trib. prov. di Verona, sez. IV, 16 giugno 2014, n. 261; tutte inedite.

(40) In seguito alle modifiche apportate dall’art. 12 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9); si veda G. Polo, Il regime dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti diventa opzionale, in Boll. Trib., 2014, 90 ss.

(41) Art. 87, comma 1, lett. d), del TUIR: “esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’articolo 55. Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell’esercizio d’impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l’attività agricola”.

(42) Si veda supra, par. 3.2.

(43)International juridical double taxation can be generally defined as the imposition of comparable taxes in two (or more) States on the same taxpayer in respect of the same subject matter and for identical periods”; così l’introduzione al Commentario OCSE.

(44) Per esempio, l’art. 11(2) del modello OCSE prevede che “the tax so charged shall not exceed … per cent of the gross amount of the interest”. Interessante la disamina operata dal par. 7.1 del Commentario all’art. 11 del modello: “when the beneficiary of the interest has borrowed in order to finance the operation which earns the interest, the profit realised by way of interest will be much smaller than the nominal amount of interest received; if the interest paid is equal to or exceeds the interest received, there will be either no profit at all or even a loss. The problem, in that case, cannot be solved by the State of residence, since little or no tax will be levied in that State where the beneficiary is taxed on the net profit derived from the transaction. That problem arises because the tax in the State of source is typically levied on the gross amount of the interest regardless of expenses incurred in order to earn such interest. In order to avoid that problem, creditors will, in practice, tend to shift to the debtor the burden of the tax levied by the State of source on the interest and therefore increase the rate of interest charged to the debtor, whose financial burden is then increased by an amount corresponding to the tax payable to the State of source”.

(45) Certamente, il credito per imposte estere potrebbe essere recuperato attraverso il riporto in avanti o all’indietro dell’eccedenza generatasi, ma tali riporti giovano principalmente a situazioni di asimmetrie temporali e non sono atti ad affrontare scenari in cui il mancato utilizzo del credito per imposte estere abbia invece carattere strutturale, verificandosi anno dopo anno.

(46) Sulla liceità di clausole di questo tipo, si rinvia a S. D’Andrea, Rivalsa e patti sulle imposte, in Boll. Trib., 2014, 165 ss.

(47)Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge”: così l’art. 35 del D.L. n. 91/2014.

(48) Essendo il reddito di capitale imponibile per cassa, gli interessi pagati dal 25 giugno 2014 dovrebbero interamente beneficiare dell’esenzione: non risultano infatti disposizioni in base alle quali applicare comunque la ritenuta alla parte dell’interesse maturata anteriormente a tale data.

(49)

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Ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato: … b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali”; così l’art. 23, comma 1, lett. b), del TUIR.

(50) Art. 151, comma 1, del TUIR.

(51) Art. 152, comma 2, del TUIR.

(52) Lo stesso risultato può conseguirsi anche ove il debitore non sia sostituto d’imposta, attraverso l’intervento di una società fiduciaria; in questo senso ris. 25 settembre 2012, n. 89/E, in Boll. Trib., 2012, 1403.

(53) Diversa invece – diciamo anche più felice – la formulazione dei successivi artt. 26-bis (“Non sono soggetti ad imposizione i redditi di capitale”) e 26-quater (“Gli interessi e i canoni … sono esentati da ogni imposta”).

(54)Gli interessi corrisposti per finanziamenti contratti all’estero, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1982, di durata non inferiore a diciotto mesi, che non siano trasformazione di debiti esistenti, da soggetti residenti nel territorio dello stato o da stabili organizzazioni di soggetti non residenti nel territorio dello Stato per finanziare attività di impresa nel territorio dello Stato non sono soggetti alla ritenuta di cui all’ultimo comma dell’art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e sono esenti dalle imposte sul reddito”; art. 3 della legge 4 novembre 1981, n. 626. “Gli interessi sui depositi e c/c in valuta estera di soggetti non residenti, inclusi i titolari dei conti per emigranti, disciplinati dal D.M. 12 marzo 1981, corrisposti dalle aziende ed istituti di credito non sono soggetti alla ritenuta di cui al comma 2 dell’art. 26 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive integrazioni, e sono esenti dalle imposte sul reddito”; art. 6 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

(55) ABI circ. 23 novembre 1981, n. 36: legge 4 novembre 1981, n. 626.

(56)L’Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del [26] per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta ritenuta è operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta: a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all’estero o a filiali estere di banche italiane”; così l’art. 26, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 600/1973.

(57) Art. 23, comma 1, lett. b), del TUIR: “si considerano prodotti nel territorio dello Stato: … b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali”.

(58) Mentre l’esenzione da ritenuta per gli interessi pagati da banche italiane a banche estere è sempre stata presente nell’art. 26 del D.P.R. n. 600/1973 fin dal 1973 (ancorché sia stata sostanzialmente riformulata con il D.Lgs. n. 461/1997), l’extraterritorialità degli interessi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali è stata istituita con D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259; si veda circ. 26 ottobre 1999, n. 207/E, in Boll. Trib., 1999, 1603. Secondo la lettera circolare ABI in data 11 ottobre 1999, n. TR/006711, la ratio normativa era quella di generalizzare a tutti i non residenti l’esenzione, inizialmente prevista dall’art. 26-bis per i soli soggetti white list.

(59) Secondo la relazione governativa al D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, la novellata formulazione dell’art. 26 del D.P.R. n. 600/1973 conferma la “non applicazione della ritenuta sugli interessi di qualunque tipo e sugli altri proventi corrisposti da banche italiane a banche estere”. La portata dell’inciso “di qualunque tipo” è chiarita da ABI in lettera circolare 26 giugno 1998, n. TR/4310: “come confermato dalla relazione, tale esonero, già previsto dalla normativa ante D.Lgs. n. 461/97, si applica non solo agli interessi ed altri proventi su depositi e conti correnti ma si estende agli interessi di qualunque tipo corrisposti a banche estere, e quindi anche agli interessi su finanziamenti”.

(60)Non sono soggetti a comunicazione gli interessi di qualunque tipo e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche estere o a filiali estere di banche italiane”; così le istruzioni al quadro SF del Modello 770/2014 ordinario. Si veda anche M. Piazza, Guida alla fiscalità internazionale, Milano, 2004, 593 ss.

(61) Direttiva del Consiglio del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (90/435/CEE); ora rifusa nella Direttiva 2011/96/UE del Consiglio del 30 novembre 2011.

(62) In questo senso, la famosa “risoluzione STET”: ris. 29 gennaio 1979, prot. 510, in Boll. Trib. On-line.

(63) Per una ricostruzione dell’evoluzione normativa, si rinvia a P. Borrelli F. Bonvissuto, Finalità e disciplina fiscale delle “operazioni conduit o di credito passante” ed eventuali residue potenzialità elusive di operazioni similari, in Boll. Trib., 2000, 1302 ss.

(64) Assonime, circ. 10 maggio 1999, n. 40.

(65)Con l’uso di questa terminologia [stabilimento] si è quindi inteso, evidentemente, estendere l’esenzione anche agli interessi corrisposti alle stabili organizzazioni stabilite nella Ue di banche italiane”; così m. piazza, Per le imprese la chance di risorse da banche estere, in Il Sole-24 Ore del 13 Agosto 2014.

(66) Italian Bank Lender Of Record.

(67) European Bank Lender Of Record.

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