26 Marzo, 2015

Legge 24 marzo 2015, n. 33, in suppl. ord. n. 15 alla G.U. n. 70 del 25.3.2015

 

Art. 1

    1. Il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure  urgenti

per il sistema bancario e gli investimenti, e’  convertito  in  legge

con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

(Si omette la pubblicazione delle modificazioni di cui all’allegato in quanto sono state evidenziate mediante il carattere corsivo nel testo coordinato sotto riportato. Il testo del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, è stato pubblicato nel fascicolo n. 3/2015, 202).

 

Testo del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 33, recante: «Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.».

(Testo coordinato a cura del Min. grazia e giustizia in suppl. ord. n. 15 alla G.U. n. 70 del 25.3.2015)

(Omissis).

Art. 5

Modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali

 

  1. All’articolo 1  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190  sono

apportate le seguenti modificazioni:

  0a) al comma 37, dopo la parola: «irrevocabile» sono  aggiunte

le seguenti: «e rinnovabile»;

    a) al comma 39, al  primo  periodo,  le  parole:  «funzionalmente

equivalenti ai  brevetti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  da

disegni e modelli» e il quarto periodo e’  sostituito  dal  seguente:

«Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell’ambito di operazioni

intercorse con societa’ che direttamente o indirettamente controllano

l’impresa, ne  sono  controllate  o  sono  controllate  dalla  stessa

societa’  che  controlla  l’impresa,  gli   stessi   possono   essere

determinati sulla base di  un  apposito  accordo  conforme  a  quanto

previsto dall’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,

e successive modificazioni.»;

    b) al comma 41, dopo le parole: «contratti di  ricerca  stipulati

con» sono inserite le  seguenti:  «societa’  diverse  da  quelle  che

direttamente  o  indirettamente  controllano   l’impresa,   ne   sono

controllate o sono controllate dalla stessa  societa’  che  controlla

l’impresa ovvero con»;

    c) il comma 42 e’ sostituito  dal  seguente:  «42.  La  quota  di

reddito agevolabile e’ determinata sulla base del rapporto tra:

      a) i costi di attivita’ di ricerca  e  sviluppo,  rilevanti  ai

fini fiscali, sostenuti per il  mantenimento,  l’accrescimento  e  lo

sviluppo del bene immateriale di cui al comma 39;

      b) i costi complessivi, rilevanti ai  fini  fiscali,  sostenuti

per produrre tale bene.»;

    d) dopo il comma 42 e’ inserito il seguente: «42-bis. L’ammontare

di cui alla lettera a) del  comma  42  e’  aumentato  di  un  importo

corrispondente  ai  costi  sostenuti  per  l’acquisizione  del   bene

immateriale o per contratti di ricerca, relativi  allo  stesso  bene,

stipulati con societa’ che direttamente o indirettamente  controllano

l’impresa, ne  sono  controllate  o  sono  controllate  dalla  stessa

societa’ che controlla l’impresa fino a concorrenza  del  trenta  per

cento del medesimo ammontare di cui alla predetta lettera a).»;

    e) al comma 44, le parole: «di individuare le tipologie di marchi

escluse dall’ambito di applicazione del comma 39 e» sono soppresse.

(Omissis).

 

Art. 6

Prestito indiretto per investitori istituzionali esteri

 

  1. All’articolo 26, comma 5-bis, del decreto del  Presidente  della

Re-pubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole  da:  «organismi  di

investimento collettivo» a «n. 917» sono sostituite  dalle  seguenti:

«investitori istituzionali esteri, ancorche’ privi  di  soggettivita’

tributaria, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b),  del  decreto

legislativo 1º aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei

paesi esteri nei quali sono istituiti».

 

(Omissis).

 

Art. 9

Entrata in vigore

 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione

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