20 Giugno, 2016

Provv. dir. Agenzia entrate 20 giugno 2016, n. 97054

  1. Modalità e termini di fruizione del credito d’imposta

1.1. Il credito d’imposta di cui all’articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, concesso a favore delle imprese di esercizio cinematografico iscritte negli elenchi di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e che hanno i requisiti della piccola o media impresa ai sensi della normativa dell’Unione europea, è utilizzabile in compensazione con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

1.2. Ai fini di cui al punto 1.1, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate è istituito il codice tributo per la fruizione del credito d’imposta da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

  1. Procedura di controllo automatizzato

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2.1 Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie del credito, con l’importo concesso a ciascuna di esse, nonché le eventuali variazioni e revoche.

2.2. Per ciascun modello F24 ricevuto, l’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati comunicati ai sensi del punto 2.1, effettua controlli automatizzati. Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato risulti superiore all’ammontare del credito residuo, ovvero nel caso in cui l’impresa non rientri nell’elenco dei soggetti ammessi al beneficio, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.