13 Dicembre, 2018

Provv. dir. Agenzia entrate 12 dicembre 2018, n. 513615

1. Modalità e termini di fruizione del credito d’imposta
1.1. Il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, concesso a favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore
della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, è utilizzabile in compensazione
con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
1.2. Ai fini di cui al punto 1.1, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente
attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il
rifiuto dell’operazione di versamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 320, della citata
legge n. 205 del 2017.
1.3. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 del decreto del 23 aprile 2018 del Ministro dei
beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, tramite modello F24,
a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui la
Direzione generale Biblioteche e istituti culturali del Ministero per i beni e le attività
culturali ha comunicato ai beneficiari l’importo del credito spettante.
1.4.Con successiva risoluzione dell’Agenzia delle entrate è istituito il codice tributo per la
fruizione del credito d’imposta da indicare nel modello F24 e sono impartite le
istruzioni per la compilazione del modello stesso.

2. Procedura di controllo automatizzato
2.1. La Direzione generale Biblioteche e istituti culturali del Ministero per i beni e le attività
culturali trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche e termini definiti
d’intesa, i dati dei soggetti ai quali è stato riconosciuto il credito d’imposta, con i relativi
importi, nonché le eventuali variazioni e revoche intervenute.
2.2. Per ciascun modello F24 ricevuto, l’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati comunicati
ai sensi del punto 2.1, effettua controlli automatizzati. Nel caso in cui l’importo del
credito d’imposta utilizzato risulti superiore all’ammontare del credito residuo, ovvero
nel caso in cui l’impresa non rientri nell’elenco dei soggetti ammessi al beneficio, il
relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il
modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate.
2.3. In caso di variazioni dei dati delle imprese ammesse al beneficio e dell’importo del
credito concesso, il modello F24 è presentato telematicamente all’Agenzia delle entrate
a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle
variazioni trasmesse dal Ministero per i beni e le attività culturali all’Agenzia delle
entrate.

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