31 Marzo, 2016

Provv. dir. Agenzia entrate 29 marzo 2016, n. 46244

 

 

1. Modalità di effettuazione della richiesta ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali connessi al rientro in Italia

1.1 I soggetti di cui all’art. 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015, possono optare, in alternativa ai benefici fiscali previsti dalla medesima legge, per il regime agevolativo di cui all’art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

1.2 L’esercizio dell’opzione è irrevocabile, ha effetto dal 1 gennaio 2016 e per i quattro periodi d’imposta successivi e non consente di beneficiare degli incentivi previsti dall’art. 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni e integrazioni, né del credito d’imposta previsto dall’articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni.

1.3 I lavoratori dipendenti esercitano l’opzione di cui al punto 1.1 mediante richiesta scritta da presentare al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

1.3.1 La richiesta di cui al punto 1.3, sottoscritta dal lavoratore dipendente e resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve contenere:

– a) le generalità (nome, cognome e data di nascita);

– b) il codice fiscale;

– c) l’indicazione della attuale residenza in Italia risultante dal certificato di residenza ovvero dalla domanda di iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente in Italia;

– d) l’impegno a comunicare tempestivamente l’avvenuta iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, nonché ogni variazione della residenza o del domicilio prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio, rilevante per l’applicazione del beneficio medesimo da parte del datore di lavoro.

1.3.2 I lavoratori dipendenti che non hanno ancora richiesto l’applicazione dei benefici di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238 o l’hanno richiesta a un diverso datore di lavoro devono dichiarare, in aggiunta a quanto indicato al punto precedente, di possedere i requisiti per accedere ai medesimi benefici e devono comunicare la data della prima assunzione in Italia, ovvero la data di avvio dell’attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia, dal rientro, nonché di aver trasferito in Italia la residenza o il domicilio entro tre mesi dalla prima assunzione ovvero dall’avvio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo.

1.4 I soggetti che hanno avviato un’attività di lavoro autonomo o di impresa esercitano l’opzione di cui al punto 1.1 nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2016.

    1. I soggetti rientrati in Italia nel periodo compreso fra il 7 ottobre 2015, data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e il 31 dicembre 2015, che non hanno trasferito la residenza o il domicilio entro il termine di tre mesi, richiesto per la fruizione dei relativi benefici dall’art. 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, devono trasferire la residenza o il domicilio in Italia, al più tardi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
    2. Buy cheap Viagra online

 

2. Adempimenti del sostituto di imposta

2.1 I soggetti indicati nell’articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, operano le ritenute sul 70 per cento delle somme e valori imponibili di cui all’articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta di cui al punto 1.

2.2 A fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, i sostituti di imposta effettuano il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti, ridotto alla percentuale indicata nel punto 2.1, corrisposto a partire dal 1 gennaio 2016.

2.3 Le disposizioni di cui ai punti 2.1 e 2.2 non si applicano nel caso in cui il lavoratore comunichi al datore di lavoro il trasferimento fuori dall’Italia della propria residenza o del proprio domicilio.