21 Marzo, 2014

Decreto min. 30 gennaio 2014, in G.U. n. 66 del 20.3.2014

 

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

 

1.  Il  presente  decreto  reca  disposizioni  di  attuazione   per

l’applicazione di quelle contenute nell’art. 29 della Sezione IX  del

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

2. Ai fini del presente decreto:

a) per «testo unico» si intende il testo unico delle imposte  sui

redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22

dicembre 1986, n. 917;

b) per «start-up innovative» si intendono  le  societa’  indicate

all’art. 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,

anche  non  residenti  in  possesso  dei  medesimi   requisiti,   ove

compatibili, a condizione che le  stesse  siano  residenti  in  Stati

membri dell’Unione europea o  in  Stati  aderenti  all’Accordo  sullo

spazio economico europeo ed esercitino  nel  territorio  dello  Stato

un’attivita’ d’impresa mediante una stabile organizzazione;

c) per «start-up a vocazione sociale» si  intendono  le  societa’

indicate nell’art. 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.

179;

d) per «incubatore certificato», si intende la societa’  indicata

nell’art. 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;

e) per «organismi di investimento collettivo  del  risparmio  che

investono prevalentemente in start-up innovative» si intendono quegli

organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all’art. 1,

comma 1, lettera m), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,

che, al termine del periodo  di  imposta  in  corso  al  31  dicembre

dell’anno in cui e’ effettuato  l’investimento  agevolato,  detengono

azioni o quote di start-up innovative di valore almeno pari al 70 per

cento  del  valore  complessivo  degli  investimenti   in   strumenti

finanziari risultanti dal  rendiconto  di  gestione  o  dal  bilancio

chiuso nel corso dell’anzidetto periodo di imposta;

f) per «altre societa’ di capitali che investono  prevalentemente

in start-up innovative» si intendono quelle societa’ che, al  termine

del periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell’anno  in  cui  e’

effettuato l’investimento agevolato,  detengono  azioni  o  quote  di

start-up   innovative,    classificate    nella    categoria    delle

immobilizzazioni finanziarie, di valore almeno pari al 70  per  cento

del valore complessivo delle  immobilizzazioni  finanziarie  iscritte

nel bilancio chiuso nel corso dell’anzidetto periodo di imposta.

Art. 2

Soggetti interessati

 

1. Le agevolazioni di cui  all’art.  4  si  applicano  ai  soggetti

passivi dell’imposta sul reddito delle  persone  fisiche  di  cui  al

Titolo I del testo unico, nonche’ ai  soggetti  passivi  dell’imposta

sul reddito delle societa’ di cui al Titolo  II  dello  stesso  testo

unico,  che  effettuano  un  investimento  agevolato,  come  definito

nell’art. 3, in una o piu’ start-up innovative  nei  tre  periodi  di

imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012.

2. L’investimento agevolato puo’ essere  effettuato  indirettamente

per il tramite di organismi di investimento collettivo del  risparmio

o  altre  societa’  di  capitali  che  investono  prevalentemente  in

start-up innovative; tuttavia, nel caso  di  investimenti  effettuati

per il  tramite  delle  altre  societa’  di  capitali  che  investono

prevalentemente  in  start-up  innovative,  le  agevolazioni  di  cui

all’art.  4  spettano  in  misura  proporzionale  agli   investimenti

effettuati  nelle  start-up  innovative  da   tali   societa’,   come

risultanti dal bilancio  chiuso  relativo  all’esercizio  in  cui  e’

effettuato l’investimento agevolato.

3. Le agevolazioni di cui all’art. 4 non si applicano:

a) nel caso  di  investimenti  effettuati  tramite  organismi  di

investimento collettivo del  risparmio  e  societa’,  direttamente  o

indirettamente, a partecipazione pubblica;

b) nel  caso  di  investimenti  in  start-up  innovative  che  si

qualifichino come:

1)  imprese  in  difficolta’  di  cui  alla  definizione  della

comunicazione  della  Commissione  europea  «Orientamenti  comunitari

sugli aiuti di Stato per il  salvataggio  e  la  ristrutturazione  di

imprese in difficolta’» (2004/C 244/02);

2) imprese del settore della costruzione navale e  dei  settori

del carbone e dell’acciaio;

c) alle start-up innovative e agli incubatori  certificati,  agli

organismi di investimento  collettivo  del  risparmio,  nonche’  alle

altre societa’ di capitali che investono prevalentemente in  start-up

innovative;

d) nel caso di investimento diretto, o indiretto per  il  tramite

delle altre societa’ di capitali  che  investono  prevalentemente  in

start-up innovative, ai soggetti che, alla data in cui l’investimento

si   intende   effettuato   ai   sensi   dell’art.   3,    possiedono

partecipazioni, titoli o diritti nella  start-up  innovativa  oggetto

dell’investimento che rappresentino complessivamente una  percentuale

di  diritti  di  voto  esercitabili  nell’assemblea  ordinaria  o  di

partecipazione al capitale o al patrimonio della start-up  innovativa

superiore al 30 per cento; a questi fini si tiene conto  anche  delle

partecipazioni, titoli o diritti  posseduti  dai  familiari  di  tali

soggetti individuati ai  sensi  dell’art.  230-bis,  comma  3,  c.c.,

ovvero da societa’ controllate ai  sensi  dell’art.  2359,  comma  1,

numero 1), c.c.

Art. 3

Nozione di investimento agevolato

 

1. Le agevolazioni di cui all’art. 4 si applicano  ai  conferimenti

in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva  da

sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative  o  delle

societa’  di  capitali  che  investono  prevalentemente  in  start-up

innovative,  anche  in  seguito  alla  conversione  di   obbligazioni

convertibili in azioni o  quote  di  nuova  emissione,  nonche’  agli

investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo  del

risparmio di cui all’art. 1, comma 2, lettera e).

2. Ai fini del comma 1 si considera conferimento in denaro anche la

compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione  di  aumenti  del

capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di  beni  o

prestazioni di servizi diverse da quelle previste  dall’art.  27  del

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

3. I conferimenti di cui al comma 1 rilevano nel periodo  d’imposta

in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel  registro  delle

imprese dell’atto costitutivo o della deliberazione  di  aumento  del

capitale sociale  ovvero,  se  successiva,  alla  data
del  deposito

dell’attestazione che l’aumento del capitale  e’  stato  eseguito  ai

sensi degli articoli 2444 e 2481-bis del codice civile.

4. I  conferimenti  derivanti  dalla  conversione  di  obbligazioni

convertibili rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data in cui

ha effetto la conversione.

5.  Con  riguardo  alle  start-up  innovative  non  residenti   che

esercitano  nel  territorio  dello  Stato  un’attivita’  di   impresa

mediante una stabile  organizzazione,  le  agevolazioni  spettano  in

relazione alla parte corrispondente  agli  incrementi  del  fondo  di

dotazione delle stesse stabili organizzazioni.

Art. 4

Agevolazioni fiscali

 

1. I  soggetti  passivi  dell’imposta  sul  reddito  delle  persone

fisiche possono detrarre dall’imposta lorda, un importo  pari  al  19

per cento dei conferimenti  rilevanti  effettuati,  per  importo  non

superiore a euro 500.000, in ciascun periodo d’imposta ai  sensi  del

presente decreto. Per i soci di societa’  in  nome  collettivo  e  in

accomandita semplice l’importo per il quale spetta la  detrazione  e’

determinato in proporzione alle rispettive  quote  di  partecipazione

agli utili e il limite  di  cui  al  primo  periodo  si  applica  con

riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla societa’.

2. Qualora la detrazione  di  cui  al  comma  1  sia  di  ammontare

superiore all’imposta  lorda,  l’eccedenza  puo’  essere  portata  in

detrazione dall’imposta  lorda  sul  reddito  delle  persone  fisiche

dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino

a concorrenza del suo ammontare.

3. I soggetti  passivi  dell’imposta  sul  reddito  delle  societa’

possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 20

per cento dei conferimenti  rilevanti  effettuati,  per  importo  non

superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo  d’imposta  ai  sensi

del presente decreto.

4. Qualora la  deduzione  di  cui  al  comma  3  sia  di  ammontare

superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza puo’  essere

computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito  complessivo

dei periodi di imposta successivi, ma non  oltre  il  terzo,  fino  a

concorrenza del suo ammontare.

5. Per le societa’ e per gli enti che  partecipano  al  consolidato

nazionale di cui  agli  articoli  da  117  a  129  del  testo  unico,

l’eccedenza di cui al comma 4 e’ ammessa  in  deduzione  dal  reddito

complessivo globale di gruppo dichiarato  fino  a  concorrenza  dello

stesso. L’eccedenza che non trova capienza e’  computata  in  aumento

dell’importo  deducibile  dal  reddito  complessivo  dei  periodi  di

imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato  dalle  singole

societa’  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare.   Le   eccedenze

generatesi anteriormente all’opzione  per  il  consolidato  non  sono

attribuibili al consolidato e sono ammesse in deduzione  dal  reddito

complessivo dichiarato delle singole societa’.  Le  disposizioni  del

presente  comma  si  applicano  anche  all’importo  deducibile  delle

societa’ e degli enti che esercitano  l’opzione  per  il  consolidato

mondiale di cui agli articoli da 130 a 142 del testo unico.

6. In caso di opzione  per  la  trasparenza  fiscale  di  cui  agli

articoli 115 e 116 del testo unico l’eccedenza di cui al comma  4  e’

ammessa in deduzione dal reddito  complessivo  di  ciascun  socio  in

misura proporzionale alla sua quota  di  partecipazione  agli  utili.

L’eccedenza che non trova capienza nel reddito complessivo del  socio

e’  computata  in  aumento  dell’importo   deducibile   dal   reddito

complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo,

dichiarato dal socio stesso fino a concorrenza del suo ammontare.  Le

eccedenze generatesi presso  la  societa’  partecipata  anteriormente

all’opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci  e  sono

ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato dalla stessa.

7. Nel caso di investimenti nelle  start-up  a  vocazione  sociale,

nonche’ per gli investimenti in start-up innovative che sviluppano  e

commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto

valore tecnologico in ambito energetico, secondo i codici ATECO  2007

di cui alla tabella in allegato al presente decreto, la detrazione di

cui al comma 1 e’ aumentata al 25 per cento e la deduzione di cui  al

comma 3 e’ aumentata al 27  per  cento.  Resta  ferma  l’applicazione

delle altre disposizioni contenute nei commi da 1 a 6.

8. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi  sono  applicabili  a

condizione che l’ammontare  complessivo  dei  conferimenti  rilevanti

effettuati in  ogni  periodo  d’imposta  non  sia  superiore  a  euro

2.500.000 per ciascuna start-up innovativa.

9. Le agevolazioni di  cui  al  presente  articolo  possono  essere

cumulate dai contribuenti con le  altre  misure  di  favore  disposte

dall’art. 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Art. 5

Condizioni per beneficiare dell’agevolazione fiscale

 

1. Le agevolazioni di cui all’art. 4 spettano a condizione che  gli

investitori di cui all’art. 2, comma 1 o i soggetti di  cui  all’art.

1, comma 2, lettere e) e f), ricevano e conservino:

a) una certificazione della start-up innovativa  che  attesti  il

rispetto del limite di cui all’art.  4,  comma  8,  relativamente  al

periodo di imposta in cui e’ stato effettuato l’investimento;

b) copia del piano di  investimento  della  start-up  innovativa,

contenente  informazioni  dettagliate  sull’oggetto  della   prevista

attivita’ della medesima start-up innovativa, sui relativi  prodotti,

nonche’ sull’andamento, previsto  o  attuale,  delle  vendite  e  dei

profitti;

c) per gli investimenti effettuati ai sensi dell’art. 4, comma 7,

una certificazione rilasciata dalla  start-up  innovativa  attestante

l’oggetto della propria attivita’.

2. Il possesso dei requisiti di cui all’art. 1,  comma  2,  lettera

e), nonche’, nel caso di investimenti  per  il  tramite  delle  altre

societa’ che investono prevalentemente  in  start-up  innovative,  il

possesso dei requisiti di cui all’art.  1,  comma  2,  lettera  f)  e

l’entita’  dell’investimento  agevolabile  ai  sensi  del   comma   2

dell’art. 2 e’ certificato, previa richiesta dell’investitore, a cura

degli organismi di investimento collettivo del risparmio  o  di  tali

altre  societa’  entro  il  termine  per   la   presentazione   della

dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta

in cui l’investimento si intende effettuato ai sensi dell’art. 3.

3. Qualora l’esercizio delle start-up innovative,  degli  organismi

di investimento collettivo del risparmio o delle altre  societa’  che

investono prevalentemente in start-up innovative non coincida con  il

periodo  di  imposta  dell’investitore  e  l’investitore  riceva   la

certificazione nel periodo di imposta  successivo  a  quello  in  cui

l’investimento si intende effettuato, le agevolazioni di cui all’art.

4 spettano a partire da tale successivo periodo d’imposta.

Art. 6

Decadenza dalle agevolazioni fiscali

 

1. Il diritto alle agevolazioni di cui all’art. 4 decade se,  entro

due anni dalla data in cui rileva l’investimento ai  sensi  dell’art.

3, si verifica:

a)  la  cessione,  anche  parziale,  a  titolo   oneroso,   delle

partecipazioni ricevute in cambio  degli  investimenti  agevolati  ai

sensi dell’art. 3, inclusi gli atti a titolo  oneroso  che  importano

costituzione o trasferimento  di  diritti  reali  di  godimento  e  i

conferimenti in societa’, salvo quanto disposto al comma  3,  lettere

a) e b), nonche’ la cessione  di  diritti  o  titoli  attraverso  cui

possono essere acquisite le predette partecipazioni;

b) la riduzione di capitale nonche’ la ripartizione di riserve  o

altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle  azioni  o

quote delle  start-up  innovative  o  delle  societa’  che  investono

prevalentemente in start-up innovative;

c) il recesso o l’esclusione degli investitori di cui all’art. 2,

comma 1;

d) la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art.  25,  comma

2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up

innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento  della

sezione del registro delle imprese del comma 8 dello stesso art. 25.

2. Nel caso di investimenti effettuati dai soggetti di cui all’art.

2, comma  1  per  il  tramite  delle  altre  societa’  che  investono

prevalentemente in start-up innovative la condizione di cui al  comma

1 deve essere verificata in capo  alla  stessa  societa’  tramite  la

quale si effettua  l’investimento.  Qualora  non  sia  rispettata  la

condizione di cui al primo periodo, gli investitori devono  riceverne

notizia entro il termine per  la  presentazione  della  dichiarazione

delle imposte sui redditi relativa al periodo  d’imposta  in  cui  si

verifica  tale  causa  di  decadenza,  al  fine  del  rispetto  degli

adempimenti stabiliti nel successivo comma 4.

3. Non si considerano cause di decadenza dall’agevolazione:

a) i trasferimenti a titolo gratuito  o  a  causa  di  morte  del

contribuente, nonche’ i  trasferimenti  conseguenti  alle  operazioni

straordinarie di cui ai Capi III e IV del Titolo III del testo unico;

in tali casi, ad eccezione dei trasferimenti a  causa  di  morte,  le

condizioni previste dal presente decreto devono essere  verificate  a

decorrere dalla  data  in  cui  e’  stato  effettuato  l’investimento

agevolato da parte del dante causa;

b) la perdita dei requisiti previsti dall’art. 25, comma  2,  del

decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  da  parte  della  start-up

innovativa dovuta alla  scadenza  dei  quattro  anni  dalla  data  di

costituzione o del diverso termine indicato dal secondo  periodo  del

comma 3 dello stesso art. 25.

4.  Nel  periodo  d’imposta  in  cui  si  verifica   la   decadenza

dall’agevolazione, l’investitore:

a) se soggetto passivo dell’imposta  sul  reddito  delle  persone

fisiche,  deve  incrementare  l’imposta  sul  reddito  delle  persone

fisiche  dovuta  per  tale  periodo   d’imposta   di   un   ammontare

corrispondente alla  detrazione  effettivamente  fruita  nei  periodi

d’imposta precedenti, ai sensi dell’art. 4, commi 1  e  2,  aumentata

degli interessi legali. Il relativo versamento e’ effettuato entro il

termine per il versamento a  saldo  dell’imposta  sul  reddito  delle

persone fisiche;

b) se soggetto passivo dell’imposta sul reddito  delle  societa’,

deve incrementare il reddito di tale periodo  d’imposta  dell’importo

corrispondente all’ammontare che non ha concorso alla formazione  del

reddito nei periodi d’imposta precedenti, ai sensi dell’art. 4, comma

3. Entro il termine  per  il  versamento  a  saldo  dell’imposta  sul

reddito delle societa’ e’ dovuto l’importo degli interessi legali  da

determinare sulla imposta sul reddito delle societa’ non versata  per

i periodi d’imposta precedenti per  effetto  delle  disposizioni  del

presente decreto.

Art. 7

Entrata in vigore e pubblicazione

 

1. Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana ed entra in vigore il primo giorno  successivo  a

quello della sua pubblicazione.

 

Allegato

 

Tabella – Codici Ateco 2007 delle attivita’ economiche innovative

del manifatturiero e dei servizi ad alto valore tecnologico in ambito

energetico

 

 

===================================================

|  Codice Ateco |                                 |

|     2007      |           Descrizione           |

+===============+=================================+

|               |Fabbricazione di motori,         |

|               |generatori e trasformatori       |

|               |elettrici e di apparecchiature   |

|               |per la distribuzione e il        |

|     27.1      |controllo dell’elettricita’      |

+—————+———————————+

|               |Fabbricazione di batterie di pile|

|     27.2      |ed accumulatori elettrici        |

+—————+———————————+

|               |Fabbricazione di altri fili e    |

|     27.32     |cavi elettrici ed elettronici    |

+—————+———————————+

|               |Fabbricazione di attrezzature per|

|     27.33     |cablaggio                        |

+—————+———————————+

|               |Fabbricazione di motori e turbine|

|               |(esclusi i motori per aeromobili,|

|     28.11     |veicoli e motocicli)             |

+—————+———————————+

|               |Fabbricazione di apparecchiature |

|     28.12     |fluidodinamiche                  |

+—————+———————————+

|               |Fabbricazione di altre pompe e   |

|     28.13     |compressori                      |

+—————+———————————+

|               |Fabbricazione di altri rubinetti |

|     28.14     |e valvole                        |

+—————+———————————+

|               |Fabbricazione di cuscinetti,     |

|               |ingranaggi e organi di           |

|               |trasmissione (esclusi quelli     |

|     28.15     |idraulici)                       |

+—————+———————————+

|               |Fabbricazione di forni,          |

|               |bruciatori e sistemi di          |

|     28.21     |riscaldamento                    |

+—————+———————————+

|               |Fabbricazione di attrezzature di |

|               |uso non domestico per la         |

|     28.25     |refrigerazione e la ventilazione |

+—————+———————————+

|               |Fabbricazione di macchine e      |

|               |apperecchi per le industrie      |

|               |chimiche, petrolchimiche e       |

|               |petrolifere (incluse parti e     |

|    28.29.2    |accessori)                       |

+—————+———————————+

|               |Fabbricazione di apparecchiature |

|               |elettriche ed elettroniche per   |

|     29.31     |autoveicoli e loro motori        |

+—————+———————————+

|               |Ricerca e sviluppo sperimentale  |

|               |nel campo delle scienze naturali |

|     72.1      |e dell’ingegneria                |

+—————+———————————+

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