Decreto min. 30 gennaio 2014, in G.U. n. 66 del 20.3.2014
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto reca disposizioni di attuazione per
l’applicazione di quelle contenute nell’art. 29 della Sezione IX del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
2. Ai fini del presente decreto:
a) per «testo unico» si intende il testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;
b) per «start-up innovative» si intendono le societa’ indicate
all’art. 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
anche non residenti in possesso dei medesimi requisiti, ove
compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in Stati
membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo
spazio economico europeo ed esercitino nel territorio dello Stato
un’attivita’ d’impresa mediante una stabile organizzazione;
c) per «start-up a vocazione sociale» si intendono le societa’
indicate nell’art. 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179;
d) per «incubatore certificato», si intende la societa’ indicata
nell’art. 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
e) per «organismi di investimento collettivo del risparmio che
investono prevalentemente in start-up innovative» si intendono quegli
organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all’art. 1,
comma 1, lettera m), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
che, al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre
dell’anno in cui e’ effettuato l’investimento agevolato, detengono
azioni o quote di start-up innovative di valore almeno pari al 70 per
cento del valore complessivo degli investimenti in strumenti
finanziari risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio
chiuso nel corso dell’anzidetto periodo di imposta;
f) per «altre societa’ di capitali che investono prevalentemente
in start-up innovative» si intendono quelle societa’ che, al termine
del periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell’anno in cui e’
effettuato l’investimento agevolato, detengono azioni o quote di
start-up innovative, classificate nella categoria delle
immobilizzazioni finanziarie, di valore almeno pari al 70 per cento
del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte
nel bilancio chiuso nel corso dell’anzidetto periodo di imposta.
Art. 2
Soggetti interessati
1. Le agevolazioni di cui all’art. 4 si applicano ai soggetti
passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al
Titolo I del testo unico, nonche’ ai soggetti passivi dell’imposta
sul reddito delle societa’ di cui al Titolo II dello stesso testo
unico, che effettuano un investimento agevolato, come definito
nell’art. 3, in una o piu’ start-up innovative nei tre periodi di
imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012.
2. L’investimento agevolato puo’ essere effettuato indirettamente
per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio
o altre societa’ di capitali che investono prevalentemente in
start-up innovative; tuttavia, nel caso di investimenti effettuati
per il tramite delle altre societa’ di capitali che investono
prevalentemente in start-up innovative, le agevolazioni di cui
all’art. 4 spettano in misura proporzionale agli investimenti
effettuati nelle start-up innovative da tali societa’, come
risultanti dal bilancio chiuso relativo all’esercizio in cui e’
effettuato l’investimento agevolato.
3. Le agevolazioni di cui all’art. 4 non si applicano:
a) nel caso di investimenti effettuati tramite organismi di
investimento collettivo del risparmio e societa’, direttamente o
indirettamente, a partecipazione pubblica;
b) nel caso di investimenti in start-up innovative che si
qualifichino come:
1) imprese in difficolta’ di cui alla definizione della
comunicazione della Commissione europea «Orientamenti comunitari
sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di
imprese in difficolta’» (2004/C 244/02);
2) imprese del settore della costruzione navale e dei settori
del carbone e dell’acciaio;
c) alle start-up innovative e agli incubatori certificati, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, nonche’ alle
altre societa’ di capitali che investono prevalentemente in start-up
innovative;
d) nel caso di investimento diretto, o indiretto per il tramite
delle altre societa’ di capitali che investono prevalentemente in
start-up innovative, ai soggetti che, alla data in cui l’investimento
si intende effettuato ai sensi dell’art. 3, possiedono
partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa oggetto
dell’investimento che rappresentino complessivamente una percentuale
di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o di
partecipazione al capitale o al patrimonio della start-up innovativa
superiore al 30 per cento; a questi fini si tiene conto anche delle
partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari di tali
soggetti individuati ai sensi dell’art. 230-bis, comma 3, c.c.,
ovvero da societa’ controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1,
numero 1), c.c.
Art. 3
Nozione di investimento agevolato
1. Le agevolazioni di cui all’art. 4 si applicano ai conferimenti
in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da
sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative o delle
societa’ di capitali che investono prevalentemente in start-up
innovative, anche in seguito alla conversione di obbligazioni
convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonche’ agli
investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del
risparmio di cui all’art. 1, comma 2, lettera e).
2. Ai fini del comma 1 si considera conferimento in denaro anche la
compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del
capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o
prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’art. 27 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
3. I conferimenti di cui al comma 1 rilevano nel periodo d’imposta
in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle
imprese dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del
capitale sociale ovvero, se successiva, alla data
del deposito
dell’attestazione che l’aumento del capitale e’ stato eseguito ai
sensi degli articoli 2444 e 2481-bis del codice civile.
4. I conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni
convertibili rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data in cui
ha effetto la conversione.
5. Con riguardo alle start-up innovative non residenti che
esercitano nel territorio dello Stato un’attivita’ di impresa
mediante una stabile organizzazione, le agevolazioni spettano in
relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di
dotazione delle stesse stabili organizzazioni.
Art. 4
Agevolazioni fiscali
1. I soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche possono detrarre dall’imposta lorda, un importo pari al 19
per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non
superiore a euro 500.000, in ciascun periodo d’imposta ai sensi del
presente decreto. Per i soci di societa’ in nome collettivo e in
accomandita semplice l’importo per il quale spetta la detrazione e’
determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione
agli utili e il limite di cui al primo periodo si applica con
riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla societa’.
2. Qualora la detrazione di cui al comma 1 sia di ammontare
superiore all’imposta lorda, l’eccedenza puo’ essere portata in
detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche
dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino
a concorrenza del suo ammontare.
3. I soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle societa’
possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 20
per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non
superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo d’imposta ai sensi
del presente decreto.
4. Qualora la deduzione di cui al comma 3 sia di ammontare
superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza puo’ essere
computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo
dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a
concorrenza del suo ammontare.
5. Per le societa’ e per gli enti che partecipano al consolidato
nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del testo unico,
l’eccedenza di cui al comma 4 e’ ammessa in deduzione dal reddito
complessivo globale di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello
stesso. L’eccedenza che non trova capienza e’ computata in aumento
dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di
imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dalle singole
societa’ fino a concorrenza del suo ammontare. Le eccedenze
generatesi anteriormente all’opzione per il consolidato non sono
attribuibili al consolidato e sono ammesse in deduzione dal reddito
complessivo dichiarato delle singole societa’. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche all’importo deducibile delle
societa’ e degli enti che esercitano l’opzione per il consolidato
mondiale di cui agli articoli da 130 a 142 del testo unico.
6. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui agli
articoli 115 e 116 del testo unico l’eccedenza di cui al comma 4 e’
ammessa in deduzione dal reddito complessivo di ciascun socio in
misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.
L’eccedenza che non trova capienza nel reddito complessivo del socio
e’ computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito
complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo,
dichiarato dal socio stesso fino a concorrenza del suo ammontare. Le
eccedenze generatesi presso la societa’ partecipata anteriormente
all’opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci e sono
ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato dalla stessa.
7. Nel caso di investimenti nelle start-up a vocazione sociale,
nonche’ per gli investimenti in start-up innovative che sviluppano e
commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto
valore tecnologico in ambito energetico, secondo i codici ATECO 2007
di cui alla tabella in allegato al presente decreto, la detrazione di
cui al comma 1 e’ aumentata al 25 per cento e la deduzione di cui al
comma 3 e’ aumentata al 27 per cento. Resta ferma l’applicazione
delle altre disposizioni contenute nei commi da 1 a 6.
8. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono applicabili a
condizione che l’ammontare complessivo dei conferimenti rilevanti
effettuati in ogni periodo d’imposta non sia superiore a euro
2.500.000 per ciascuna start-up innovativa.
9. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere
cumulate dai contribuenti con le altre misure di favore disposte
dall’art. 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
Art. 5
Condizioni per beneficiare dell’agevolazione fiscale
1. Le agevolazioni di cui all’art. 4 spettano a condizione che gli
investitori di cui all’art. 2, comma 1 o i soggetti di cui all’art.
1, comma 2, lettere e) e f), ricevano e conservino:
a) una certificazione della start-up innovativa che attesti il
rispetto del limite di cui all’art. 4, comma 8, relativamente al
periodo di imposta in cui e’ stato effettuato l’investimento;
b) copia del piano di investimento della start-up innovativa,
contenente informazioni dettagliate sull’oggetto della prevista
attivita’ della medesima start-up innovativa, sui relativi prodotti,
nonche’ sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei
profitti;
c) per gli investimenti effettuati ai sensi dell’art. 4, comma 7,
una certificazione rilasciata dalla start-up innovativa attestante
l’oggetto della propria attivita’.
2. Il possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 2, lettera
e), nonche’, nel caso di investimenti per il tramite delle altre
societa’ che investono prevalentemente in start-up innovative, il
possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 2, lettera f) e
l’entita’ dell’investimento agevolabile ai sensi del comma 2
dell’art. 2 e’ certificato, previa richiesta dell’investitore, a cura
degli organismi di investimento collettivo del risparmio o di tali
altre societa’ entro il termine per la presentazione della
dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta
in cui l’investimento si intende effettuato ai sensi dell’art. 3.
3. Qualora l’esercizio delle start-up innovative, degli organismi
di investimento collettivo del risparmio o delle altre societa’ che
investono prevalentemente in start-up innovative non coincida con il
periodo di imposta dell’investitore e l’investitore riceva la
certificazione nel periodo di imposta successivo a quello in cui
l’investimento si intende effettuato, le agevolazioni di cui all’art.
4 spettano a partire da tale successivo periodo d’imposta.
Art. 6
Decadenza dalle agevolazioni fiscali
1. Il diritto alle agevolazioni di cui all’art. 4 decade se, entro
due anni dalla data in cui rileva l’investimento ai sensi dell’art.
3, si verifica:
a) la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle
partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati ai
sensi dell’art. 3, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano
costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i
conferimenti in societa’, salvo quanto disposto al comma 3, lettere
a) e b), nonche’ la cessione di diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite le predette partecipazioni;
b) la riduzione di capitale nonche’ la ripartizione di riserve o
altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o
quote delle start-up innovative o delle societa’ che investono
prevalentemente in start-up innovative;
c) il recesso o l’esclusione degli investitori di cui all’art. 2,
comma 1;
d) la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 25, comma
2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up
innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della
sezione del registro delle imprese del comma 8 dello stesso art. 25.
2. Nel caso di investimenti effettuati dai soggetti di cui all’art.
2, comma 1 per il tramite delle altre societa’ che investono
prevalentemente in start-up innovative la condizione di cui al comma
1 deve essere verificata in capo alla stessa societa’ tramite la
quale si effettua l’investimento. Qualora non sia rispettata la
condizione di cui al primo periodo, gli investitori devono riceverne
notizia entro il termine per la presentazione della dichiarazione
delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta in cui si
verifica tale causa di decadenza, al fine del rispetto degli
adempimenti stabiliti nel successivo comma 4.
3. Non si considerano cause di decadenza dall’agevolazione:
a) i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del
contribuente, nonche’ i trasferimenti conseguenti alle operazioni
straordinarie di cui ai Capi III e IV del Titolo III del testo unico;
in tali casi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, le
condizioni previste dal presente decreto devono essere verificate a
decorrere dalla data in cui e’ stato effettuato l’investimento
agevolato da parte del dante causa;
b) la perdita dei requisiti previsti dall’art. 25, comma 2, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up
innovativa dovuta alla scadenza dei quattro anni dalla data di
costituzione o del diverso termine indicato dal secondo periodo del
comma 3 dello stesso art. 25.
4. Nel periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza
dall’agevolazione, l’investitore:
a) se soggetto passivo dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche, deve incrementare l’imposta sul reddito delle persone
fisiche dovuta per tale periodo d’imposta di un ammontare
corrispondente alla detrazione effettivamente fruita nei periodi
d’imposta precedenti, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, aumentata
degli interessi legali. Il relativo versamento e’ effettuato entro il
termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche;
b) se soggetto passivo dell’imposta sul reddito delle societa’,
deve incrementare il reddito di tale periodo d’imposta dell’importo
corrispondente all’ammontare che non ha concorso alla formazione del
reddito nei periodi d’imposta precedenti, ai sensi dell’art. 4, comma
3. Entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul
reddito delle societa’ e’ dovuto l’importo degli interessi legali da
determinare sulla imposta sul reddito delle societa’ non versata per
i periodi d’imposta precedenti per effetto delle disposizioni del
presente decreto.
Art. 7
Entrata in vigore e pubblicazione
1. Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il primo giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
Allegato
Tabella – Codici Ateco 2007 delle attivita’ economiche innovative
del manifatturiero e dei servizi ad alto valore tecnologico in ambito
energetico
===================================================
| Codice Ateco | |
| 2007 | Descrizione |
+===============+=================================+
| |Fabbricazione di motori, |
| |generatori e trasformatori |
| |elettrici e di apparecchiature |
| |per la distribuzione e il |
| 27.1 |controllo dell’elettricita’ |
+—————+———————————+
| |Fabbricazione di batterie di pile|
| 27.2 |ed accumulatori elettrici |
+—————+———————————+
| |Fabbricazione di altri fili e |
| 27.32 |cavi elettrici ed elettronici |
+—————+———————————+
| |Fabbricazione di attrezzature per|
| 27.33 |cablaggio |
+—————+———————————+
| |Fabbricazione di motori e turbine|
| |(esclusi i motori per aeromobili,|
| 28.11 |veicoli e motocicli) |
+—————+———————————+
| |Fabbricazione di apparecchiature |
| 28.12 |fluidodinamiche |
+—————+———————————+
| |Fabbricazione di altre pompe e |
| 28.13 |compressori |
+—————+———————————+
| |Fabbricazione di altri rubinetti |
| 28.14 |e valvole |
+—————+———————————+
| |Fabbricazione di cuscinetti, |
| |ingranaggi e organi di |
| |trasmissione (esclusi quelli |
| 28.15 |idraulici) |
+—————+———————————+
| |Fabbricazione di forni, |
| |bruciatori e sistemi di |
| 28.21 |riscaldamento |
+—————+———————————+
| |Fabbricazione di attrezzature di |
| |uso non domestico per la |
| 28.25 |refrigerazione e la ventilazione |
+—————+———————————+
| |Fabbricazione di macchine e |
| |apperecchi per le industrie |
| |chimiche, petrolchimiche e |
| |petrolifere (incluse parti e |
| 28.29.2 |accessori) |
+—————+———————————+
| |Fabbricazione di apparecchiature |
| |elettriche ed elettroniche per |
| 29.31 |autoveicoli e loro motori |
+—————+———————————+
| |Ricerca e sviluppo sperimentale |
| |nel campo delle scienze naturali |
| 72.1 |e dell’ingegneria |
+—————+———————————+