20 Dicembre, 2018

Decreto min. 6 dicembre 2018, in G.U. n. 295 del 20.12.2018

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto:
a. per «C.A.F.» si intende un centro di assistenza fiscale per
lavoratori dipendenti e pensionati di cui all’art. 32, comma 1,
lettere d), e) e f) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
b. per «strutture del C.A.F.» si intendono tutte le sedi del
C.A.F., comprese quelle individuate ai sensi dei commi 1 e 1-bis
dell’art. 11 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999,
n. 164, quest’ultimo inserito dall’art. 35, comma 1, lettera c) del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
c. per «attivita’ formativa» si intende l’attivita’ promossa,
organizzata e fornita dai C.A.F. ai propri operatori, anche tramite
soggetti terzi, ai fini del corretto svolgimento dell’attivita’ di
assistenza fiscale e comprende sia le attivita’ di formazione che le
attivita’ di aggiornamento;
d. per «credito formativo» si intende la misura dell’impegno
richiesto per l’assolvimento dell’obbligo e della rilevanza
dell’attivita’ formativa in relazione alle specifiche finalita’
previste dal presente decreto ed e’ pari ad un’ora per la frequenza
dei corsi di formazione e di aggiornamento;
e. il «periodo formativo» e’ l’arco temporale di un anno (1°
agosto – 31 luglio) entro il quale si valuta, per il periodo di
assistenza fiscale, lo sviluppo della formazione e dell’aggiornamento
che assolve all’obbligo formativo;
f. il «R.A.F.» e’ il responsabile dell’assistenza fiscale di cui
all’art. 12 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n.
164 che, ai fini del presente decreto, e’ responsabile del processo
della formazione degli operatori;
g. il «coordinatore della formazione» e’ colui che, su incarico
del R.A.F., gestisce il piano formativo annuale.

Art. 2

Formazione e aggiornamento

1. Le attivita’ di formazione sono dirette all’acquisizione di
competenze specialistiche e di conoscenze scientifiche e tecniche
indispensabili al corretto svolgimento dell’attivita’ di assistenza
fiscale. Le attivita’ di aggiornamento sono dirette al mantenimento,
all’adeguamento e allo studio integrato delle novita’ fiscali nonche’
all’approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze
acquisite nella formazione iniziale. Le attivita’ di aggiornamento
possono essere dirette anche all’approfondimento di singoli
argomenti.
2. Le attivita’ di formazione e di aggiornamento sono rivolte agli
operatori e agli addetti all’assistenza fiscale che operano nelle
strutture dei C.A.F.. Le disposizioni del presente decreto non
trovano applicazione nei confronti:
a. degli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti
contabili e in quello dei consulenti del lavoro, tenuto conto degli
obblighi di formazione e aggiornamento continui gia’ previsti dalla
normativa vigente per gli esercenti professioni regolamentate;
b. degli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli dei
periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi in possesso di
diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o
equipollenti o diploma di ragioneria, limitatamente all’attivita’ di
formazione.

Art. 3

Organizzazione delle attivita’ formative

1. Presso ogni C.A.F. deve essere identificato un coordinatore
della formazione che, in accordo con il R.A.F. responsabile della
formazione degli operatori, stabilisce un piano annuale delle
attivita’ formative da svolgere in relazione al successivo periodo di
assistenza fiscale.
2. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui e’
stata prestata l’assistenza fiscale il coordinatore della formazione
redige un resoconto, approvato dal R.A.F. responsabile della
formazione, in merito al piano formativo e alle relative modalita’ di
espletamento adottate, all’elenco dei partecipanti nonche’
all’ammontare dei crediti formativi conseguiti da ogni singolo
discente rispetto alle attivita’ svolte e al riscontro verificato
durante l’anno di assistenza fiscale prestata. Il resoconto e i
relativi documenti sono conservati per un periodo non inferiore ai
successivi tre anni.
3. L’attivita’ formativa deve terminare prima dell’inizio del
periodo di assistenza fiscale rispetto alla quale sono stati
organizzati gli interventi formativi ovvero prima dell’immissione
degli operatori nell’attivita’ di assistenza fiscale.
4. L’attestato di partecipazione ai corsi di formazione e di
aggiornamento deve essere conservato, anche in formato elettronico,
per tutta la durata dell’attivita’ di assistenza fiscale e deve
essere accessibile nei luoghi dove si svolge l’assistenza stessa.

Art. 4

Attivita’ formative e metodologie didattiche

1. L’attivita’ di formazione e di aggiornamento e’ svolta mediante
la frequenza di corsi e la partecipazione a seminari e convegni con
finalita’ tecnico-pratiche nelle materie del diritto tributario.
L’attivita’ formativa prendera’ in oggetto, in particolare, il
contenuto e le modalita’ di presentazione della dichiarazione dei
redditi, l’adempimento dichiarativo a carico delle persone fisiche,
nonche’ le disposizioni di settore relative all’assistenza fiscale.
2. Fra gli operatori impiegati nell’attivita’ di assistenza possono
essere identificati soggetti formati e aggiornati che possono essere
impiegati come formatori per gli altri operatori.
3. L’attivita’ formativa e’ proposta in lezione frontale o tramite
videoconferenze, con proposizione di casi e successiva disamina,
esercitazione, simulazione. Nell’erogazione dell’attivita’ formativa
e’ possibile fare ricorso a strumenti di supporto cartacei,
telematici, audiovisivi e altri utili all’efficacia della stessa
attivita’ formativa.
4. L’attivita’ formativa puo’ essere proposta anche con modalita’
e-learning prevedendo valutazioni intermedie riscontrabili sui
sistemi informativi in merito all’apprendimento.
5. Gli eventi formativi possono essere organizzati internamente con
personale qualificato, avvalendosi di associazioni, reti e consorzi
fra C.A.F. o di soggetti terzi qualificati.
6. L’ammissione al corso di formazione deve essere subordinata al
superamento di un test di ingresso. Il test d’ingresso puo’ non
essere effettuato se l’operatore e’ stato formato in anni precedenti.
7. Le metodologie didattiche indicate nel presente articolo devono
essere adeguate ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi
prefissati dall’art. 2 del presente decreto. Il grado di
apprendimento deve essere verificato tramite esami periodici.
8. Il rilascio di un attestato di partecipazione deve essere
subordinato al superamento di un esame.

Art. 5

Crediti formativi

1. I crediti formativi sono attribuiti limitatamente alla
realizzazione degli obiettivi di cui all’art. 2 del presente decreto
mediante la frequenza delle descritte attivita’ formative. Un credito
formativo e’ pari ad un’ora per la frequenza dei corsi di formazione
e di aggiornamento. Le ore di partecipazione a seminari e convegni
sono riconosciute limitatamente a quelle impiegate per le attivita’
di cui al comma 1 dell’art. 4.
2. Per la partecipazione ai corsi e agli eventi formativi di durata
superiore a un giorno, i crediti formativi sono riconosciuti solo
qualora risulti documentata la partecipazione con profitto
dell’operatore all’intero evento.
3. Con riferimento alle funzioni svolte dalle figure professionali
che operano nei C.A.F., e’ necessario assicurare il seguente livello
minimo di aggiornamento annuale:
a. 40 crediti per gli operatori impiegati nell’attivita’ di
elaborazione e controllo;
b. 30 crediti per gli operatori impiegati nell’attivita’ di
elaborazione e controllo con piu’ di tre anni di esperienza anche in
C.A.F. diversi.
4. Per l’attivita’ di formazione diretta agli operatori alla prima
esperienza deve essere assicurato un livello minimo di formazione
pari a 100 crediti.
5. In fase di prima applicazione del presente decreto, ai fini
della determinazione del livello minimo di attivita’ formativa
annuale, si tiene conto dell’esperienza acquisita negli anni
pregressi.

Art. 6

Verifica

1. L’Agenzia delle entrate effettua i controlli, relativamente
all’attivita’ formativa, circa il rispetto dei requisiti minimi
indicati nel presente decreto nell’ambito delle attivita’ previste
dal decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

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