26 Gennaio, 2015

Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, in G.U. n. 19 del 24.1.2015

 

Buy cheap Viagra online

(Omissis).

 

 

Art. 5

Modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni  immateriali

e credito d’imposta per acquisto beni strumentali nuovi

 

  1. All’articolo 1  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 39, al  primo  periodo,  le  parole:  “funzionalmente

equivalenti ai  brevetti”  sono  sostituite  dalle  seguenti:  “,  da

disegni e modelli” e il quarto periodo e’  sostituito  dal  seguente:

“Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell’ambito di operazioni

intercorse con societa’ che direttamente o indirettamente controllano

l’impresa, ne  sono  controllate  o  sono  controllate  dalla  stessa

societa’  che  controlla  l’impresa,  gli   stessi   possono   essere

determinati sulla base di  un  apposito  accordo  conforme  a  quanto

previsto dall’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,

e successive modificazioni.”;

    b) al comma 41, dopo le parole: “contratti di  ricerca  stipulati

con” sono inserite le  seguenti:  “societa’  diverse  da  quelle  che

direttamente  o  indirettamente  controllano   l’impresa,   ne   sono

controllate o sono controllate dalla stessa  societa’  che  controlla

l’impresa ovvero con”;

    c) il comma 42 e’ sostituito  dal  seguente:  “42.  La  quota  di

reddito agevolabile e’ determinata sulla base del rapporto tra:

      a) i costi di attivita’ di ricerca  e  sviluppo,  rilevanti  ai

fini fiscali, sostenuti per il  mantenimento,  l’accrescimento  e  lo

sviluppo del bene immateriale di cui al comma 39;

      b) i costi complessivi, rilevanti ai  fini  fiscali,  sostenuti

per produrre tale bene.”;

    d) dopo il comma 42 e’ inserito il seguente: “42-bis. L’ammontare

di cui alla lettera a) del  comma  42  e’  aumentato  di  un  importo

corrispondente  ai  costi  sostenuti  per  l’acquisizione  del   bene

immateriale o per contratti di ricerca, relativi  allo  stesso  bene,

stipulati con societa’ che direttamente o indirettamente  controllano

l’impresa, ne  sono  controllate  o  sono  controllate  dalla  stessa

societa’ che controlla l’impresa fino a concorrenza  del  trenta  per

cento del medesimo ammontare di cui alla predetta lettera a).”;

    e) al comma 44, le parole: “di individuare le tipologie di marchi

escluse dall’ambito di applicazione del comma 39 e” sono soppresse.

(Omissis).

 

Art. 6

Prestito indiretto per investitori istituzionali esteri

 

  1. All’articolo 26, comma 5-bis, del decreto del  Presidente  della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le  parole  da:  “organismi  di

investimento collettivo” a “n. 917” sono sostituite  dalle  seguenti:

“investitori istituzionali esteri, ancorche’ privi  di  soggettivita’

tributaria, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b),  del  decreto

legislativo 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei

paesi esteri nei quali sono istituiti”.

 

(Omissis).

 

Art. 9

Entrata in vigore

 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *