Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, in G.U. n. 19 del 24.1.2015
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(Omissis).
Art. 5
Modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali
e credito d’imposta per acquisto beni strumentali nuovi
1. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 39, al primo periodo, le parole: “funzionalmente
equivalenti ai brevetti” sono sostituite dalle seguenti: “, da
disegni e modelli” e il quarto periodo e’ sostituito dal seguente:
“Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell’ambito di operazioni
intercorse con societa’ che direttamente o indirettamente controllano
l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa
societa’ che controlla l’impresa, gli stessi possono essere
determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto
previsto dall’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e successive modificazioni.”;
b) al comma 41, dopo le parole: “contratti di ricerca stipulati
con” sono inserite le seguenti: “societa’ diverse da quelle che
direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa societa’ che controlla
l’impresa ovvero con”;
c) il comma 42 e’ sostituito dal seguente: “42. La quota di
reddito agevolabile e’ determinata sulla base del rapporto tra:
a) i costi di attivita’ di ricerca e sviluppo, rilevanti ai
fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo
sviluppo del bene immateriale di cui al comma 39;
b) i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti
per produrre tale bene.”;
d) dopo il comma 42 e’ inserito il seguente: “42-bis. L’ammontare
di cui alla lettera a) del comma 42 e’ aumentato di un importo
corrispondente ai costi sostenuti per l’acquisizione del bene
immateriale o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene,
stipulati con societa’ che direttamente o indirettamente controllano
l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa
societa’ che controlla l’impresa fino a concorrenza del trenta per
cento del medesimo ammontare di cui alla predetta lettera a).”;
e) al comma 44, le parole: “di individuare le tipologie di marchi
escluse dall’ambito di applicazione del comma 39 e” sono soppresse.
(Omissis).
Art. 6
Prestito indiretto per investitori istituzionali esteri
1. All’articolo 26, comma 5-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole da: “organismi di
investimento collettivo” a “n. 917” sono sostituite dalle seguenti:
“investitori istituzionali esteri, ancorche’ privi di soggettivita’
tributaria, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei
paesi esteri nei quali sono istituiti”.
(Omissis).
Art. 9
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.