15 Ottobre, 2019

Decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, in G.U. n. 241 del 14.10.2019

(Omissis).

Art. 8

Proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

1. All’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11 le parole “entro il 15 ottobre 2019, ovvero,
mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari
importo, con il versamento dell’importo corrispondente al valore
delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019” sono sostituite
dalle seguenti “entro il 15 gennaio 2020, ovvero, mediante
rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo,
con il versamento dell’importo della prima rata entro il 15 gennaio
2020”;
b) al comma 13 le parole “entro il 15 ottobre 2019, anche
mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari
importo, con il versamento dell’importo corrispondente al valore
delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019” sono sostituite
dalle seguenti “entro il 15 gennaio 2020, anche mediante
rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo,
con il versamento dell’importo della prima rata entro il 15 gennaio
2020”.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 13,8 milioni di
euro per l’anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse di
cui all’articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.

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