Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, in G.U. n. 19 del 24.1.2015
Art. 1
Esenzione dall’IMU dei terreni montani
e parzialmente montani
1. A decorrere dall’anno 2015, l’esenzione dall’imposta municipale
propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:
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a) ai terreni agricoli, nonche’ a quelli non coltivati, ubicati
nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei
comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT);
b) ai terreni agricoli, nonche’ a quelli non coltivati, posseduti
e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni
classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.
2. L’esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1
lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in
affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali
di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004,
iscritti nella previdenza agricola.
3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all’anno di
imposta 2014.
4. Per l’anno 2014, non e’, comunque, dovuta l’IMU per i terreni
esenti in virtu’ del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole
alimentari e forestali e dell’interno, del 28 novembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014 e che,
invece, risultano imponibili per effetto dell’applicazione dei
criteri di cui ai commi precedenti. Per il medesimo anno 2014, resta
ferma l’esenzione per i terreni a immutabile destinazione
agro-silvo-pastorale a proprieta’ collettiva indivisibile e
inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone
montane o di collina. Con decreto del Ministero dell’interno, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono
stabilite le modalita’ per la compensazione del minor gettito in
favore dei comuni nei quali ricadono i terreni di cui al precedente
periodo del presente comma. A tal fine, e’ autorizzato l’utilizzo
dello stanziamento previsto per la compensazione di cui all’ultimo
periodo del comma 5-bis, dell’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
2012, n. 44.
5. I contribuenti versano l’imposta complessivamente dovuta per
l’anno 2014, determinata secondo i criteri di cui ai commi
precedenti, entro il 10 febbraio 2015.
6. E’ abrogato il comma 5-bis, dell’articolo 4 del decreto-legge n.
16 del 2012.
7. A decorrere dall’anno 2015, le variazioni compensative di
risorse conseguenti dall’attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2, sono operate, nelle misure riportate nell’allegato A al
presente provvedimento, per i comuni delle Regioni a statuto
ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, nell’ambito del fondo
di solidarieta’ comunale e con la procedura prevista dai commi 128 e
129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i
comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del
comma 17 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
8. Per l’anno 2014, le variazioni compensative di risorse nei
confronti dei comuni conseguenti dall’attuazione delle disposizioni
di cui ai commi 3 e 4, sono confermate nella misura di cui
all’allegato B al presente provvedimento.
9. I rimborsi ai comuni sono indicati nell’allegato C al presente
provvedimento e tali comuni sono autorizzati, sulla base del medesimo
allegato, a rettificare gli accertamenti, a titolo di fondo di
solidarieta’ comunale e di gettito IMU, del bilancio 2014.
Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto:
a) i commi 13 e 14 dell’articolo 5 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116 sono abrogati;
b) il comma 25 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190 e’ abrogato e l’ultimo periodo del comma 4-octies dell’articolo
11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e’ soppresso.
2. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, valutati in 219,8 milioni
di euro per l’anno 2015 e in 91 milioni di euro annui a decorrere dal
2016, si provvede:
a) quanto a 45,2 milioni di euro per l’anno 2015 e a 31,9 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2016, mediante corrispondente utilizzo
delle risorse derivanti dal comma 1;
b) quanto a 126,6 milioni di euro per l’anno 2015, 47,9 milioni
di euro per l’anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2015, a 11,2 milioni di
euro per l’anno 2016 e a 6 milioni di euro a decorrere dall’anno
2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
d) quanto a 45 milioni di euro per l’anno 2015, mediante il
versamento all’entrata delle risorse disponibili sul fondo iscritto
nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera
d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
(Omessi gli allegati).