26 Gennaio, 2015

Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, in G.U. n. 19 del 24.1.2015

 

Art. 1

Esenzione dall’IMU dei terreni montani

e parzialmente montani

 

  1. A decorrere dall’anno 2015, l’esenzione dall’imposta  municipale

propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1  dell’articolo  7

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

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    a) ai terreni agricoli, nonche’ a quelli non  coltivati,  ubicati

nei comuni classificati totalmente  montani  di  cui  all’elenco  dei

comuni italiani predisposto  dall’Istituto  nazionale  di  statistica

(ISTAT);

    b) ai terreni agricoli, nonche’ a quelli non coltivati, posseduti

e condotti dai coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli

professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29  marzo

2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati  nei  comuni

classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

  2. L’esenzione si applica anche  ai  terreni  di  cui  al  comma  1

lettera b), nel caso di concessione degli stessi  in  comodato  o  in

affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali

di cui all’articolo  1  del  decreto  legislativo  n.  99  del  2004,

iscritti nella previdenza agricola.

  3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche  all’anno  di

imposta 2014.

  4. Per l’anno 2014, non e’, comunque, dovuta l’IMU  per  i  terreni

esenti in virtu’ del  decreto  del  Ministro  dell’economia  e  delle

finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  delle  politiche   agricole

alimentari  e  forestali  e  dell’interno,  del  28  novembre   2014,

pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014 e che,

invece,  risultano  imponibili  per  effetto  dell’applicazione   dei

criteri di cui ai commi precedenti. Per il medesimo anno 2014,  resta

ferma  l’esenzione  per   i   terreni   a   immutabile   destinazione

agro-silvo-pastorale   a   proprieta’   collettiva   indivisibile   e

inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in  zone

montane o di collina. Con  decreto  del  Ministero  dell’interno,  di

concerto  con  il  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  sono

stabilite le modalita’ per la  compensazione  del  minor  gettito  in

favore dei comuni nei quali ricadono i terreni di cui  al  precedente

periodo del presente comma. A tal  fine,  e’  autorizzato  l’utilizzo

dello stanziamento previsto per la compensazione  di  cui  all’ultimo

periodo del comma 5-bis, dell’articolo 4 del  decreto-legge  2  marzo

2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile

2012, n. 44.

  5. I contribuenti versano  l’imposta  complessivamente  dovuta  per

l’anno  2014,  determinata  secondo  i  criteri  di  cui   ai   commi

precedenti, entro il 10 febbraio 2015.

  6. E’ abrogato il comma 5-bis, dell’articolo 4 del decreto-legge n.

16 del 2012.

  7. A  decorrere  dall’anno  2015,  le  variazioni  compensative  di

risorse conseguenti dall’attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai

commi 1 e 2, sono operate, nelle misure riportate nell’allegato A  al

presente  provvedimento,  per  i  comuni  delle  Regioni  a   statuto

ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, nell’ambito del fondo

di solidarieta’ comunale e con la procedura prevista dai commi 128  e

129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  e,  per  i

comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle  d’Aosta  e  delle

province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di  attuazione  del

comma 17 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

  8. Per l’anno 2014,  le  variazioni  compensative  di  risorse  nei

confronti dei comuni conseguenti dall’attuazione  delle  disposizioni

di cui  ai  commi  3  e  4,  sono  confermate  nella  misura  di  cui

all’allegato B al presente provvedimento.

  9. I rimborsi ai comuni sono indicati nell’allegato C  al  presente

provvedimento e tali comuni sono autorizzati, sulla base del medesimo

allegato, a rettificare  gli  accertamenti,  a  titolo  di  fondo  di

solidarieta’ comunale e di gettito IMU, del bilancio 2014.

 

Art. 2

Disposizioni finanziarie

 

  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto:

    a) i commi 13 e 14 dell’articolo 5 del  decreto-legge  24  giugno

2014, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto

2014, n. 116 sono abrogati;

    b) il comma 25 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre  2014,  n.

190 e’ abrogato e l’ultimo periodo del comma  4-octies  dell’articolo

11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e’ soppresso.

  2. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, valutati in 219,8  milioni

di euro per l’anno 2015 e in 91 milioni di euro annui a decorrere dal

2016, si provvede:

    a) quanto a 45,2 milioni di euro per l’anno 2015 e a 31,9 milioni

di euro a decorrere dall’anno 2016, mediante corrispondente  utilizzo

delle risorse derivanti dal comma 1;

    b) quanto a 126,6 milioni di euro per l’anno 2015,  47,9  milioni

di euro per l’anno  2016  e  a  53,1  milioni  di  euro  a  decorrere

dall’anno 2017,  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per

interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

    c) quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2015, a 11,2 milioni  di

euro per l’anno 2016 e a 6 milioni  di  euro  a  decorrere  dall’anno

2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del  fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale

2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»

della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del

Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015,  allo  scopo

parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali;

    d) quanto a 45 milioni di  euro  per  l’anno  2015,  mediante  il

versamento all’entrata delle risorse disponibili sul  fondo  iscritto

nello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole

alimentari e forestali ai sensi dell’articolo 49,  comma  2,  lettera

d),  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

  3. Il Ministro dell’economia e  delle  finanze  e’  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 3

Entrata in vigore

 

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e

sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

(Omessi gli allegati).