21 Aprile, 2015

SOMMARIO: Premessa 1. Finalità della disciplina istitutiva 2. Ambito applicativo e peculiarità della disciplina istitutiva3. Modifiche alla disciplina apportate dalla legge di stabilità per il 2014 – 4. Le metodologie di rilevazione contabile degli effetti dell’affrancamento e i relativi effetti fiscali.

 

 

Premessa

Con l’art. 1, commi da 150 a 152, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), il legislatore tributario è nuovamente intervenuto sulla disciplina del c.d. “affrancamento” dei maggiori valori contabili impliciti nelle partecipazioni di controllo, introdotta nel nostro ordinamento dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).

Quest’ultimo intervento, a differenza dei precedenti che si erano principalmente incentrati sulla riapertura dei termini per l’accesso all’istituto e sul differimento del riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili affrancati, assume un’estrema rilevanza, in quanto ha conferito all’istituto una natura sistematica, in linea con altri regimi di riallineamento presenti nel nostro ordinamento tributario.

Le modifiche recate dai citati commi attribuiscono, infatti, all’istituto de quo una natura “a regime” e, proprio in considerazione di tale modifica, introducono clausole di salvaguardia, quali il meccanismo di recapture e il divieto di cumulo con altri regimi opzionali, tipiche degli istituti di affrancamento di natura permanente (ovvero introdotti “a sistema” nel nostro ordinamento tributario).

Per capire le ragioni sottostanti alle recenti modiche e i principali aspetti applicativi occorre richiamare brevemente le ragioni che, nel 2011, hanno determinato l’introduzione dell’istituto nonché le peculiarità che caratterizzavano lo stesso nella sua versione originaria.

1. Finalità della disciplina istitutiva

Come noto, il trattamento fiscale, agli effetti dell’IRES e dell’IRAP, riservato dal legislatore alle operazioni straordinarie di riorganizzazione aziendale è permeato da un profilo di neutralità che, in linea generale, non prevede il riconoscimento dei plusvalori (o minusvalori) latenti nelle operazioni di fusione (1), scissione (2) o conferimento d’azienda (3).

Per effetto di tale neutralità fiscale, accade sovente che, a seguito di operazioni straordinarie, si generino disallineamenti tra il valori degli asset risultanti in bilancio e i valori fiscali rilevanti ai fini della determinazione del reddito imponibile (questi ultimi infatti, per effetto della neutralità fiscale dell’operazione, vengono “ereditati” in continuità di valore).

L’ordinamento tributario riconosce, comunque, la possibilità di eliminare tali differenze su base facoltativa e, in particolare, consente di riallineare i disallineamenti tra valori contabili e fiscali afferenti alle immobilizzazioni materiali e immateriali (4), alle sole attività immateriali (“intangible”) quali l’avviamento, i marchi d’impresa e le altre attività immateriali (know how e diritti di concessione e per i soggetti IAS-adopter anche liste clienti, rete commerciale, etc.) (5) e, infine, alle sole attività diverse dalle immobilizzazioni materiali e immateriali (quali i crediti, le rimanenze e le partecipazioni) (6).

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Senza soffermarsi sulle differenze che caratterizzano le appena citate discipline, merita in questa sede rilevare come esse facciano sempre riferimento al solo riallineamento dei maggiori valori attribuiti in bilancio; “ancorando” la possibilità di riallineamento ai soli maggiori valori allocati autonomamente nel bilancio individuale della società “acquirente”.

Operando in tal maniera, tuttavia, tali discipline non prendono in considerazione quelle particolari situazioni in cui i maggiori valori non sono ascrivibili in via autonoma nel bilancio d’esercizio a causa della peculiare “struttura” dell’attivo patrimoniale della società coinvolta (i.e. società con attivo patrimoniale rappresentato, in tutto o per la maggior parte, da partecipazioni in altre società) ovvero per le modalità adottate per l’acquisizione di un compendio aziendale (e.g. operazioni di acquisto di partecipazioni in luogo di operazione di fusione), con ciò generando una disparità di trattamento tra:

(i) soggetti coinvolti nelle medesime operazioni ma con diverse strutture patrimoniali ovvero;

(ii) soggetti che pongono in essere operazioni di riorganizzazione aziendale mediante il ricorso a opzioni differenti.

In assenza di altri regimi di affrancamento, si è assistito, quindi, a una sostanziale discriminazione tra soggetti che hanno posto in essere operazioni di aggregazione in senso giuridico, per il tramite delle citate operazioni di fusione, scissione e di conferimento – operazioni da cui, come detto, può derivare l’emersione di plusvalori contabili, allocati autonomamente tra le poste dell’attivo e dunque assoggettabili ad affrancamento – e quanti invece hanno preferito dar seguito a piani di aggregazione in senso economico, incentrati sull’espansione di gruppi societari, procedendo all’acquisizione di partecipazioni di controllo mediante operazioni di acquisto o di permuta – operazioni che, invece, non consentono di rilevare in modo autonomo i plusvalori latenti insiti nell’asset acquisito e che quindi non possono fruire degli istituti di affrancamento poc’anzi individuati (7).

Al fine di porre rimedio a tale discrimine, l’art. 23, commi 12-15, del D.L. n. 98/2011 (8), ha aggiunto due nuovi commi all’art. 15 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), riconoscendo la facoltà di affrancare i maggiori valori – relativi ad avviamento, marchi e altre attività immateriali – anche nei casi in cui gli stessi non siano autonomamente iscrivibili nel bilancio individuale della società “avente causa” ma risultino implicitamente contenuti nel valore della partecipazione di controllo iscritta nel bilancio individuale di tale ultima società, sempreché gli stessi vengano esposti in maniera autonoma nel bilancio consolidato di appartenenza.

Più precisamente, è stato consentito di estendere la facoltà di affrancamento anche:

alle ipotesi in cui i maggiori valori, relativi ad avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali, risultino compresi nel maggior valore di una partecipazione di controllo iscritta nel bilancio d’esercizio di una società “avente causa” a seguito di un’operazione straordinaria fiscalmente neutrale (9);

alle ipotesi in cui i maggiori valori – sempre ove imputati distintamente ad avviamento, marchi o altre immobilizzazioni immateriali – risultino compresi nel maggior valore di una partecipazione di controllo acquisita nell’ambito di un’operazione straordinaria fiscalmente realizzativa come la cessione di aziende o di partecipazioni (10).

La disciplina istitutiva prevedeva che il nuovo istituto dell’affrancamento avrebbe trovato applicazione nei confronti delle “operazioni effettuate sia nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010 sia in quelli precedenti” (11) e che gli effetti del riallineamento sarebbero decorsi a far data “dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012” (12), rinviando a un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate per le modalità di attuazione della disciplina (13). Infine, per il perfezionamento dell’affrancamento dei maggiori valori, sin dalla formulazione originaria, è stato previsto il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP con un’aliquota del 16 per cento da effettuarsi senza la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione (14).

2. Ambito applicativo e peculiarità della disciplina istitutiva

Sebbene la ratio sottesa al nuovo istituto sia stata, ab origine, quella di eliminare le difformità di trattamento tra soggetti che si aggregano facendo ricorso a differenti operazioni di riorganizzazione, questo regime opzionale presenta, soprattutto nella sua versione originaria, delle peculiarità tali da differenziarlo notevolmente rispetto alle altre possibilità di affrancamento, previste dal sistema.

In particolare, mentre l’opzione per il riallineamento ex art. 176 del TUIR ed ex art. 15, comma 10, del D.L. n. 185/2008, comportano un effettivo adeguamento dei valori fiscali ai maggiori valori contabili di un determinato intangible (plusvalori originatesi a seguito di un’operazione fiscalmente neutrale); l’opzione per il riallineamento ex art. 15, commi 10-bis e 10-ter, del D.L. n. 185/2008, non determina alcun adeguamento tra differenti valori contabili e fiscali, in quanto questi plusvalori permangono latenti nel bilancio d’esercizio individuale dell’avente causa. Tale ultimo affrancamento determina, piuttosto, l’effettivo riconoscimento fiscale di un intangible in via extra-contabile, poiché l’asset in questione non viene autonomamente contabilizzato nel bilancio d’esercizio del soggetto che esercita l’opzione (in altri termini il plusvalore rimane insito nel maggior valore della partecipazione di controllo).

A riprova di ciò, l’affrancamento realizzato sulle partecipazioni di controllo, acquisite mediante operazioni fiscalmente neutrali, non determina l’adeguamento del valore della partecipazione di controllo (15).

La deduzione extra-contabile (in 10 anni) dei maggiori valori si riferisce, infatti, al maggior valore dell’avviamento, dei marchi e delle altre attività immateriali iscritte nel bilancio consolidato; essendo tali maggiori valori insiti nella partecipazione, l’eventuale adeguamento del costo fiscale della partecipazione a tale maggior valore avrebbe duplicato il beneficio per la società.

La disciplina in commento trova quindi applicazione sia nei confronti delle operazioni fiscalmente neutrali, da cui scaturiscono divergenze tra i valori contabili e fiscali iscritti nel bilancio d’esercizio, sia nei confronti delle operazioni fiscalmente realizzative che, di converso, non fanno emergere alcuna differenza tra i valori contabili e fiscali iscritti in bilancio.

Il primo provvedimento, nell’attuare la disciplina originaria, ebbe modo di chiarire che la disciplina doveva ritenersi applicabile non solo alle tipiche operazioni neutrali (quali fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda) e realizzative (quali cessioni d’azienda o di partecipazioni) ma, anche, nei confronti di tutte quelle operazioni da cui può scaturire l’iscrizione di una partecipazione di controllo, quali i conferimenti di partecipazioni di controllo e gli scambi di partecipazioni (16).

Se tali aspetti della disciplina sono, da subito, apparsi chiari, maggiori perplessità ha invece generato l’individuazione dell’ambito temporale di applicazione della normativa.

Le finalità istitutive e il tenore letterale delle originarie disposizioni normative, infatti, potevano indurre a ritenere che tale disciplina dovesse trovare applicazione in maniera permanente e non solo con riferimento alle operazioni poste in essere sino al 31 dicembre 2010.

Deponeva in tal senso sia il fatto che le nuove norme fossero state inserite nel corpus di una norma che opera “a regime”, id est l’art. 15 del D.L. n. 185/2008 (se si fosse voluto definire un regime temporaneo sarebbe stato sufficiente disciplinare la materia all’interno del decreto istitutivo), sia il fatto che il versamento dell’imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2011 era stato previsto – a stretto rigore – per le sole «operazioni effettuate in periodi di imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2011», lasciando, quindi, impregiudicata la facoltà di riallineare operazioni poste in essere in una data successiva (17).

Queste condivisibili considerazioni, tuttavia, non hanno trovato accoglimento nel primo provvedimento attuativo che ha espressamente chiarito, all’art. 5, come la disciplina avesse un’applicazione una tantum, trovando applicazione nei soli confronti delle operazioni poste in essere entro il 31 dicembre 2010.

Ad ulteriore conferma della rilevanza temporale una tantum è poi intervenuto l’art. 20 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, c.d. “decreto Salva Italia”), che, nel riaprire i termini per l’affrancamento delle operazioni poste in essere entro il 2010 ed estenderne la possibilità a quelle effettuate entro il 31 dicembre 2011, ha riaffermato expressis verbis la natura temporanea della disposizione.

Proprio questa caratteristica di temporaneità che ha permeato l’istituto, nella sua formulazione iniziale, sembrava giustificare la mancata previsione di regole di salvaguardia, tipiche delle opzioni per il riallineamento di maggiori valori. Inizialmente, infatti, non è stato previsto alcun meccanismo di “recapture” volto a regolare la revoca dei benefici fiscali in caso di cessione dei beni affrancati; né, tantomeno, alcun divieto di cumulo con le altre discipline di affrancamento.

Con l’art. 4 del provv. n. 168379/2011, citato, infatti, si disponeva espressamente che gli effetti dell’opzione non venivano revocati «in presenza di atti di realizzo riguardanti sia le partecipazioni di controllo, sia i marchi d’impresa, le altre attività immateriali o l’azienda cui si riferisce l’avviamento affrancato» (18) e che l’esercizio dell’opzione per l’affrancamento in analisi non precludeva l’esercizio dell’opzione per i sopra richiamati regimi alternativi (19).

La disciplina istitutiva prevedeva dunque la possibilità di optare per il regime dell’affrancamento unitamente agli altri riallineamenti (20) (id est regime ex art. 176, comma 2-ter, del TUIR, ed ex art. 15, comma 10, del D.L. n. 185/2008), con ciò consentendo la duplicazione dei benefici dell’affrancamento sulle partecipazioni di controllo con quelli derivanti dai regimi di riallineamento dei beni di primo grado (i.e. avviamenti, marchi, etc.) quale, ad esempio, la doppia deduzione dell’ammortamento su un medesimo intangible (21).

A una società che aveva acquisito la titolarità di una partecipazione di controllo (attraverso un’operazione fiscalmente realizzativa) optando per l’affrancamento del maggior valore latente dell’intangible, rilevato contabilmente nel bilancio consolidato, e che successivamente incorporava la società controllata, era consentito di optare anche per l’affrancamento dei maggiori valori relativi al medesimo intangible emersi – a seguito della fusione – nel bilancio d’esercizio individuale.

Queste ben note peculiarità sebbene fossero considerate “tollerabili”, in considerazione della temporaneità della disciplina, rappresentavano comunque un’alterazione del sistema e si esponevano a rischi di arbitraggio fiscale (22).

3. Modifiche apportate dalla legge di stabilità per il 2014

Per ovviare a tali criticità e rendere la disciplina più coerente con le finalità istitutive che – ribadiamo – intendevano eliminare le disparità di trattamento fiscale dei plusvalori emergenti dalle diverse tipologie di riorganizzazione aziendale, la legge di stabilità per il 2014 ha apportato delle rilevanti variazioni all’istituto.

Prima di tutto giova rilevare come, nella nuova disciplina, la possibilità di optare per l’affrancamento dei maggiori valori degli intangible, implicitamente contenuti nelle partecipazioni di controllo, venga riconosciuta “a regime” e non più con riferimento alle sole operazioni di riorganizzazione poste in essere in uno specifico periodo d’imposta.

A partire dalle operazioni effettuate a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, pertanto, i soggetti che hanno posto in essere operazioni straordinarie di riorganizzazione aziendale potranno affrancare il valore dell’avviamento, dei marchi e delle altre immobilizzazioni immateriali risultante in bilancio consolidato, mediante il versamento dell’imposta sostitutiva del 16 per cento (23), con il riconoscimento fiscale dei maggiori valori a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello del pagamento (24).

A titolo meramente esemplificativo un soggetto c.d. “solare”, che ha posto una delle operazioni di riorganizzazione soggette all’opzione di affrancamento nel 2012 o nel 2013, potrà esercitare l’opzione per l’affrancamento con versamento dell’imposta sostitutiva entro il 16 giugno 2014, ottenendo il riconoscimento fiscale dei maggiori valori degli intangible a decorrere dal 2016, periodo d’imposta a partire dal quale potrà dedurre extra-contabilmente una quota pari a un decimo del relativo maggior valore affrancato.

La nuova disciplina produce, dunque, l’inusuale effetto di consentire che la deduzione extra-contabile dei maggiori valori in un periodo d’imposta antecedente alla deduzione extra-contabile sia riconosciuta a quanti hanno esercitato la medesima opzione per il 2010 e il 2011: nel secondo caso, a seguito del differimento introdotto dalla legge di stabilità per il 2013, il riconoscimento fiscale è posticipato, rispettivamente, al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (2018 per la generalità dei soggetti) e a quello in corso dal 31 dicembre 2019 (2020 per la generalità dei soggetti).

A “presidio” del carattere di permanenza è stata inoltre introdotta una specifica normativa di salvaguardia che vede un meccanismo di recapture degli effetti fiscali in caso di realizzo delle partecipazioni affrancate o degli intangible in essa implicitamente contenuti, unitamente a un generalizzato divieto di cumulo con le altre opzioni di riallineamento.

Precisamente, in maniera analoga a quanto accade negli altri regimi di riallineamento, è stato introdotto un meccanismo che consente la revoca dei benefici fiscali connessi all’opzione in caso di realizzo antecedente al quarto periodo d’imposta successivo a quello del pagamento dell’imposta sostitutiva (25). Meccanismo che, a differenza degli altri riallineamenti, opera su più fronti, in quanto trova applicazione sia nel caso di realizzo della partecipazione di controllo, sia nel caso di realizzo degli intangible in essa implicitamente contenuti.

L’altro aspetto innovativo riguarda l’introduzione del divieto di cumulo dell’affrancamento con le altre opzioni di riallineamento, la cui mancanza – come detto – poteva comportare una duplicazione di benefici non del tutto coerente con l’ordinamento tributario domestico e con gli altri istituti di affrancamento.

Le recenti modifiche hanno infatti escluso tale possibilità e, conseguentemente, l’esercizio dell’opzione per l’affrancamento determina l’impossibilità di poter optare per i regimi di riallineamento alternativi (e viceversa) (26).

Al riguardo occorre precisare che tale divieto non esclude però la possibilità di affrancare i valori di avviamento, marchi e altre attività immateriali che sono stati oggetto di affrancamento solo parziale ai sensi dei regimi di cui ai citati artt. 176 del TUIR, e 15, comma 10, del D.L. n. 185/2008. In tale ultimo caso, infatti, è fatta salva la possibilità di affrancare la quota parte residua degli intangible non completamente riallineata ai fini fiscali.

La disciplina novella – come per le disposizioni originarie – ha richiesto il rinvio a un provvedimento direttoriale atto a definire le modalità attuative del nuovo istituto (27) che, pur ricalcando il precedente provvedimento con riferimento all’ambito applicativo e ai meccanismi di computo della base imponibile, riflette alcune divergenze, rispetto alle previgenti regole di attuazione, frutto delle novità introdotte in sede di riformulazione dell’istituto originario (28).

In primis, con riferimento al periodo di sorveglianza per la revoca degli effetti fiscali il provvedimento 6 giugno 2014, n. 77035, citato, all’art. 4, comma 2, disciplina in modo puntuale gli effetti della revoca prevista nelle ipotesi di realizzo, tanto delle partecipazioni di controllo quanto degli intangible sottostanti oggetto di affrancamento, anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo al pagamento dell’imposta sostitutiva. In tale ipotesi è infatti prevista la revoca degli effetti fiscali dell’affrancamento, ivi inclusa la trasformazione delle imposte anticipate in credito di imposta ex art. 2, commi 55-58, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10), che, in estrema sintesi, determina:

per gli intangible oggetto di affrancamento (avviamento, marchi o altre attività immateriali) il venir meno del riconoscimento fiscale del maggior valore affrancato, limitatamente al singolo asset oggetto di realizzo nel caso di dismissione di singole attività immateriali;

il recupero degli ammortamenti fiscali medio tempore dedotti mediante variazioni extracontabili in aumento;

il recupero dell’imposta sostitutiva versata mediante scomputo dalle imposte sui redditi dovute;

il recupero del credito d’imposta ottenuto per effetto della trasformazione delle attività per imposte anticipate mediante versamento da effettuarsi entro 30 giorni dal momento in cui la revoca produce i suoi effetti (ovviamente la restituzione del credito riguarderà solo la parte già utilizzata in compensazione da parte del contribuente);

la revoca parziale degli effetti dell’opzione in caso di dismissione parziale della partecipazione di controllo e sempre a condizione che permanga il controllo (nel caso di atti realizzativi parziali che comportino la perdita del controllo gli effetti si intendono revocati per intero);

in caso di realizzo di rami d’azienda comprensivi dei singoli asset affrancati, la revoca degli effetti limitatamente agli intangible inclusi nel perimetro del ramo d’azienda ceduto, ivi incluso l’avviamento ad esso afferente.

Quanto, invece, all’impossibilità di applicazione dell’istituto contestualmente ad altri regimi di affrancamento, il provv. n. 168379/2011, citato, all’art. 4, comma 3, si limita a precisare che qualunque regime alternativo di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili previsto nell’ordinamento interno preclude la possibilità di fruire degli effetti fiscali derivanti dall’istituto in commento, con riferimento ai medesimi valori di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali; il provvedimento ribadisce altresì la possibilità di contestuale applicazione di differenti regimi di affrancamento parziale sul medesimo asset, ovvero ciascuno limitato a una parte del maggior valore dell’attività immateriale (29).

Da ultimo, l’art. 5 del provv. n. 77035/2014, citato, individua l’ambito temporale di applicazione della novella disciplina, ribadendo la possibilità di esercizio dell’opzione per le operazioni effettuate a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012; per le “acquisizioni” di partecipazioni di controllo nel periodo d’imposta al 31 dicembre 2012, l’affrancamento è effettuato sui valori contabili residui di avviamento, marchi d’impresa e attività immateriali residui al 31 dicembre del 2013.

4. Le metodologie di rilevazione contabile degli effetti dell’affrancamento e i relativi effetti fiscali

Un ulteriore aspetto meritevole di commento riguarda la combinazione degli effetti dell’affrancamento dei maggiori valori degli intangible implicitamente contenuti in una partecipazione di controllo con la disciplina recata dall’art. 2, commi 55-58, del D.L. n. 225/2010.

Tale disciplina – in estrema sintesi – consente di trasformare in crediti d’imposta immediatamente utilizzabili in compensazione le attività per imposte anticipate (“DTA”) relative all’avviamento e alle altre attività immateriali eventualmente iscritte nel bilancio di esercizio, nel caso in cui si realizzi una perdita civilistica (30).

Vale, infatti, rilevare come l’esercizio dell’opzione per l’affrancamento dei maggiori valori degli intangible iscritti nella partecipazione di controllo acquisita e, più nello specifico, il diritto alla deduzione in via extra-contabile derivante da tale opzione, possa determinare, nel bilancio di esercizio della società che opta, l’iscrizione di un credito per imposte anticipate.

Sul punto merita evidenziare come – in applicazione del regime di riallineamento ex art. 15, comma 10, del D.L. n. 185/2008 – l’OIC avesse indicato come possibili modalità di contabilizzazione dell’imposta sostitutiva sostenuta per il riallineamento (31):

la semplice rilevazione dell’imposta tra i costi di conto economico a fronte della rilevazione in stato patrimoniale del debito verso l’erario;

la rilevazione dell’imposta tra i costi di conto economico e la correlata rilevazione in stato patrimoniale del debito verso l’erario, unitamente all’iscrizione tra i proventi di conto economico delle imposte anticipate (differite attive) sugli intangible affrancati rappresentanti la quantificazione del beneficio dell’affrancamento (rappresentato da minori imposte future) e la correlata iscrizione nello stato patrimoniale del corrispondente importo di DTA;

la rilevazione dell’imposta sostitutiva direttamente nell’attivo di stato patrimoniale come credito di imposta (con relativa rilevazione del debito verso l’erario al passivo di stato patrimoniale), considerando l’imposta sostitutiva come un mero anticipo della fiscalità corrente senza impatto immediato a conto economico ma solo al momento dell’effettiva fruizione (in altre parole prevedendo un rilascio del “credito di imposta” in corrispondenza delle deduzioni extra-contabili operate).

Secondo le indicazioni dell’OIC, tuttavia, mentre i soggetti che redigono il bilancio d’esercizio secondo i principi internazionali IAS/IFRS (“IAS-adopter”) possono liberamente scegliere tra le varie opzioni poc’anzi individuate, per i soggetti che redigono il bilancio d’esercizio in conformità con la disciplina del codice civile (“ITA-gaap”) è consentita l’adozione del solo terzo metodo di rilevazione.

L’effetto principale di tale orientamento è quello di impedire ai soggetti “ITA-gaap” la rilevazione di attività per imposte anticipate, in sede di opzione al regime di affrancamento ex art. 15, comma 10, del D.L. n. 185/2008, con conseguente impossibilità di fruizione dell’eventuale trasformazione delle imposte anticipate in credito d’imposta.

A una prima analisi (32), tali indicazioni applicative – che, ribadiamo, sono state introdotte in riferimento a uno specifico regime di affrancamento – sono state ritenute applicabili anche nelle ipotesi di affrancamento dei valori impliciti delle partecipazioni di controllo, con ciò consentendo la trasformazione in crediti d’imposta delle corrispondenti DTA iscritte nel bilancio d’esercizio dei soli soggetti IAS-adopter.

Ad una più approfondita disamina è stato però osservato come l’affrancamento dei maggiori valori degli intangible impliciti nelle partecipazioni di controllo – operando a livelli differenti – non possa essere pedissequamente equiparato al riallineamento ex art. 15, comma 10, e, quindi, gli effetti contabili potrebbero non essere identici.

In particolare, gli elementi di divergenza a supporto di un differente trattamento contabile degli effetti dell’affrancamento sono i seguenti:

(i) a differenza del regime previsto dall’art. 15, comma 10, del D.L. n. 185/2008, l’opzione in commento non determina il riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili dell’asset autonomamente rilevato nel bilancio della società che opta; come evidenziato in precedenza, per espressa previsione normativa, gli effetti dell’affrancamento non determinano l’adeguamento del valore della partecipazione di controllo;

(ii) in conseguenza di quanto sopra, la deduzione extra-contabile dei maggiori valori degli intangible non trova espressione in alcuna precipua voce del bilancio d’esercizio, risultando totalmente indipendente dagli asset impliciti affrancati.

Ad ulteriore sostegno di tale tesi è stato osservato che, nel regime di affrancamento in esame, non sembrerebbe consentito alle imprese ITA-gaap la rilevazione dell’imposta sostitutiva quale credito di imposta per l’anticipo di fiscalità corrente (terzo e unico metodo previsto per i soggetti ITA-gaap nelle ipotesi di riallineamento ex art. 15, comma 10, del D.L. n. 185/2008) posto che tale rilevazione presuppone la coincidenza tra i valori fiscali e civilistici dell’intangible affrancato che, invero, in tale contesto non può in alcun caso avvenire.

Tali considerazioni appaiono del tutto condivisibili e applicabili anche alla novella disciplina, a regime e non più una tantum; si dovrebbe, quindi, ritenere possibile la rilevazione di attività per imposte anticipate, ove ne ricorrano i presupposti, anche da parte dei soggetti ITA-gaap che esercitano l’opzione per l’affrancamento, senza alcuna distinzione tra i soggetti a seconda dei principi contabili adottati (33).

Una tale impostazione – qualora confermata dai competenti organi – consentirebbe di eliminare quelle disparità di trattamento fra soggetti IAS-adopter e soggetto non IAS (invero poco giustificabili) che caratterizzano la disciplina.

Ancorché sul punto non siano ancora pervenuti chiarimenti ufficiali, alcuni passaggi del provvedimento direttoriale del 6 giugno 2014 parrebbero dare conforto alla tesi poc’anzi esposta. Ci si riferisce, in particolare, alle disposizioni attuative che regolano i meccanismi di revoca degli effetti fiscali dell’opzione – art. 4 del provv. n. 168379/2011, citato – che, nel regolare il recapture ai fini della trasformazione delle attività per imposte anticipate, recano l’inciso – riferito alle DTA – «qualora la relativa contabilizzazione sia ammessa in applicazione dei principi contabili». Ad avviso di chi scrive, tale generico riferimento ai principi contabili, senza alcuna esigenza di specificazione o differenziazione tra principi contabili nazionali e internazionali, rappresenta un riconoscimento indiretto della possibilità di iscrizione delle attività per imposte anticipate anche in ambito ITA-gaap.

Appare, comunque, quanto mai necessario un chiarimento ufficiale in merito.

Dott. Carlo Sanna Dott. Mario De Blasi

 (1) Cfr. art. 172 del TUIR.

(2) Cfr. art. 173 del TUIR.

(3) Cfr. art. 176 del TUIR.

(4) Cfr. l’art. 176, comma 2-ter, del TUIR, ai sensi del quale: «In luogo dell’applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione o, al più tardi, in quella del periodo d’imposta successivo, per l’applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta, di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro». Tale disposizione – cui fanno espresso rinvio anche gli artt. 172 e 173 del TUIR rispettivamente ai commi 10-bis e 15-bis – stabilisce che il recupero fiscale dei maggiori valori iscritti nel bilancio individuale avvenga in 18 anni.

(5) Cfr. l’art. 15, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), ai sensi del quale: «In deroga alle disposizioni del comma 2-ter introdotto nell’articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall’articolo 1, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del relativo decreto di attuazione, i contribuenti possono assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all’avviamento, ai marchi d’impresa e alle altre attività immateriali all’imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter, con l’aliquota del 16 per cento, versando in unica soluzione l’importo dovuto entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione». Tale previsione di riallineamento si presenta più appetibile rispetto a quello “ordinario”, in quanto stabilisce che il recupero fiscale dei maggiori valori iscritti nel bilancio individuale avvenga in 10 anni invece che in 18 anni (originariamente era previsto il recupero dei maggiori valori in un termine novennale, successivamente aumentato a 10 anni dall’art. 2, comma 5, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10).

(6) Cfr. l’art. 15, comma 11, del D.L. n. 185/2008, ai sensi del quale «Le disposizioni del comma 10 sono applicabili anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori attribuiti in bilancio ad attività diverse da quelle indicate nell’articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi …».

(7) Come detto, un’altra tipologia di soggetti “penalizzata” dagli istituti di affrancamento originari; come, infatti, evidenziato nella relazione governativa il nuovo regime di riallineamento è rivolto altresì alle «… operazioni straordinarie che hanno ad oggetto società il cui attivo di bilancio sia rappresentato, in tutto o in parte, da partecipazioni. In tale ipotesi, infatti, nel bilancio individuale della società risultante dalla fusione i valori relativi all’avviamento ed alle altre attività immateriali sono inclusi nel valore di carico delle partecipazioni, senza possibilità di autonoma iscrizione».

(8) Al riguardo, si rinvia alla relazione illustrativa all’art. 23, commi 12-15, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), nella quale, riconoscendo la disparità di trattamento che si verifica tra imprese, viene affermato segnatamente che «La norma è volta a rimuovere tale disparità consentendo, in presenza di operazioni straordinarie, l’affrancamento dell’avviamento e delle altre attività immateriali che nel bilancio individuale della società risultante dalla fusione sono allocati alla voce partecipazioni» e che «Considerato che obiettivo è quello di estendere la disciplina di affrancamento ad ipotesi, nella sostanza, identiche a quelle espressamente contemplate dall’art. 15, comma 10, del citato decreto legge, la norma consente anche l’affrancamento dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo acquisite nell’ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni».

(9) Cfr. l’art. 15, comma 10-bis, del D.L. n. 185/2008, ai sensi del quale «Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell’operazione a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali …».

(10) Cfr. l’art. 15, comma 10-ter, del D.L. n. 185/2008, ai sensi del quale «Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori – attribuiti ad avviamenti, marchi d’impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato – delle partecipazioni di controllo acquisite nell’ambito di operazioni di cessioni d’azienda ovvero di partecipazioni».

(11) Cfr. l’art. 23, comma 13, del D.L. n. 98/2011. La facoltà di ricorrere alla disciplina dell’affrancamento in oggetto è stata successivamente estesa anche alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011 da parte dell’art. 20 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, c.d. “decreto Salva Italia”).

(12) Cfr. l’art. 23, comma 14, del D.L. n. 98/2011. La rilevanza degli effetti del riallineamento è stata successivamente differita di un quinquennio da parte dell’art. 1, comma 502, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), prevedendo, dunque, che gli effetti decorreranno dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. Lo stesso articolo, al comma 503, ha inoltre previsto il differimento degli effetti dell’affrancamento per le operazioni realizzate nel corso del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011 rinviandoli al periodo d’imposta successivo a quello in corso dal 31 dicembre 2019 (2020 per la generalità dei soggetti) in luogo di quello successivo al 31 dicembre 2014 come previsto dalla norma originaria.

(13) Cfr. l’art. 23, comma 15, del D.L. n. 98/2011. La disposizione ha trovato attuazione con la pubblicazione del provv. 22 novembre 2011, n. 168379 (in Boll. Trib., 2011, 1782).

(14) Cfr. l’art. 4, comma 4, del provv. n. 168379/2011, cit., ove si prevede che «Il versamento dell’imposta a debito da parte dei soggetti che esercitano l’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva è effettuato entro il 30 novembre 2011 secondo le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista

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».

(15) Cfr. l’art. 15, comma 10-bis, del D.L. n. 185/2008, ai sensi del quale «L’importo assoggettato ad imposta sostitutiva non rileva ai fini del valore fiscale della partecipazione stessa». Questo aspetto, ovviamente, non riguarda il caso di affrancamenti afferenti a partecipazioni di controllo acquisite con operazioni fiscalmente realizzative (ipotesi di cui al successivo comma 10-ter), in quanto in dette ipotesi non si origina alcuna differenza tra il valore contabile e fiscale della partecipazione acquisita, pertanto, non è stato necessario inserire alcuna previsione simile.

(16) Cfr. l’art. 1 del provv. n. 168379/2011, cit., dove si precisa che per “operazione straordinaria o traslativa” si intendono le operazioni di fusione, di scissione, di conferimento d’azienda, di cessione d’azienda o di partecipazioni, di conferimento di partecipazioni di controllo e di scambio di partecipazioni. Tale impostazione è stata confermata anche nel provvedimento 6 giugno 2014, n. 77035 (in Boll. Trib., 2014, 830).

(17) In tal senso cfr. Delli Falconi Lo Presti Trabucchi, Novità fiscali previste dal decreto legge n. 98 del 2011, in M. Leo, Le Imposte sui Redditi nel testo Unico, 2011, e Assonime, circ. n. 31/2011, nota 5.

(18) Cfr. l’art. 4, comma 2, del provv. n. 168379/2011, cit.

(19) Cfr. l’art. 4, comma 3, del provv. n. 168379/2011, cit.

(20) L’art. 4, comma 3, del provv. n. 168379/2011, cit., disponeva, infatti, che l’esercizio dell’opzione per l’affrancamento in analisi non precludeva l’esercizio dell’opzione per i sopra richiamati regimi alternativi.

(21) Cfr. la circ. Assonime n. 31/2011.

(22) Cfr. la circ. Assonime n. 31/2011 nella quale si pone in risalto come la norma consentisse comunque che ai benefici di un regime temporaneo si sovrapponessero i benefici di regimi che temporanei non sono.

(23) Versamento da effettuarsi, in linea generale, entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in riferimento al quale l’operazione è effettuata: cfr. l’art. 1, comma 150, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi del quale «Il versamento dell’imposta sostitutiva è dovuto in un’unica rata da versare entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in riferimento al quale l’operazione è effettuata. L’imposta sostitutiva dovuta per le operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 è versata entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013».

(24) Cfr. l’art. 1, comma 151, della legge n. 147/2013, ai sensi del quale «Gli effetti del riallineamento di cui al comma 150 decorrono dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento dell’imposta sostitutiva».

(25) Cfr. l’art. 1, comma 151, della legge n. 147/2013, ai sensi del quale gli «effetti si intendono revocati in caso di atti di realizzo riguardanti le partecipazioni di controllo, i marchi d’impresa e le altre attività immateriali o l’azienda cui si riferisce l’avviamento affrancato, anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello del pagamento dell’imposta sostitutiva».

(26) Cfr. l’art. 1, comma 151, della legge n. 147/2013, ai sensi del quale «L’esercizio dell’opzione per il riallineamento di cui al comma 150 non è consentito sui valori oggetto delle opzioni per i regimi previsti dagli articoli 172, comma 10-bis, 173, comma 15-bis, e 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall’articolo 15, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e viceversa».

(27) Cfr. l’art. 1, comma 152, della legge n. 147/2013, ai sensi del quale «Le modalità di attuazione dei commi 150 e 151 sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate».

(28) Cfr. il provv. n. 77035/2014, cit.

(29) Sempre in tema di divieto di cumulo degli effetti fiscali derivanti dal regime di riallineamento, il provv. n. 77035/2014, cit., all’art. 4, comma 4, introduce disposizioni di coordinamento tra gruppi societari in caso di trasferimento di partecipazioni di controllo che hanno già formato l’oggetto di riallineamento presso il gruppo economico del soggetto dante causa.

(30) Cfr. l’art. 2, comma 55, del D.L. n. 225/2010. Per completezza, deve evidenziarsi che – a determinate condizioni – la normativa consente la trasformazione delle DTA in crediti d’imposta anche in caso di realizzo di perdite fiscali (il citato art. 2 al comma 56-bis), in fase di liquidazione dell’impresa (il citato art. 2 al comma 56-ter) e, a seguito delle recenti modifiche apportate dall’art. 1, comma 168, della legge di stabilità per il 2014, anche in caso di determinazione di un valore della produzione netta IRAP negativo (il citato art. 2 al comma 56-bis1).

(31) Cfr. OIC, l’applicazione n. 1 del febbraio 2009 – «Trattamento contabile dell’imposta sostitutiva sull’affrancamento dell’avviamento ex decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 art. 15 comma 10 … per i soggetti che redigono il bilancio secondo gli IAS/IFRS» e il documento interpretativo n. 3 del marzo 2009 – «Le novità introdotte dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2). Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati, rivalutazione degli immobili e fiscalità differita delle operazioni di aggregazione aziendale».

(32) Cfr. circ. Assonime n. 31/2011, e Albano – Marani, Affrancamento delle partecipazioni di controllo. Modifiche ed effetti sulle opzioni in corso, in La Gestione Straordinaria delle Imprese, 2013, n. 1.

(33) Cfr. circ. Assonime n. 33/2013 – “Il regime di conversione in crediti d’imposta delle c.d. DTA” – al par. 3.3.4. Per completezza occorre segnalare che, nella medesima circolare, l’Assonime ha evidenziato come tale iscrivibilità di DTA per i soggetti non IAS, con conseguente trasformazione in credito d’imposta, potrebbe prestare il fianco ad alcune contestazioni in quanto si determinerebbe una disparità di trattamento (i) in favore di quanti affrancano i valori impliciti delle partecipazioni di controllo e (ii) a detrimento di quanti, invece, ponendo in essere aggregazioni aziendali in senso giuridico, non hanno la possibilità di rilevare contabilmente le attività per imposte anticipare; cfr. circ. Assonime n. 33/2013, nota 63. In tal senso si esprime anche il Consorzio Studi e Ricerche Fiscali del Gruppo Intesa San Paolo nella recente circolare informativa 6 giugno 2014, n. 4.